Decreto cautelare 28 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 30/05/2025, n. 10499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10499 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11011/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11011 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RZ TE Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A025CCB819, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Santi Dario Tomaselli, Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni 26/B, come da procura in atti;
contro
Atac S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
nei confronti
PE Società Consortile per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia E Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78, come da procura in atti;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l''''annullamento
- della Deliberazione n. 50 del 20 settembre 2024, con cui il Consiglio di Amministrazione di ATAC S.p.A. ha disposto di aggiudicare a PE Società Consortile per Azioni la gara per l''''affidamento del “servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale di sedi, aree pertinenziali, stazioni metro-ferroviarie e parcheggi, magazzini, uffici, bagni, spogliatoi, mensa, materiale rotabile (veicoli ferroviari), pozzi di ventilazione, sottostazioni elettriche, deposito-officina della Metropolitana Linea C di ATAC S.p.A., il controllo e la sostituzione delle lampade situate presso le stazioni metro ferroviarie e l'attività di assistenza e rimozione graffiti”;
- della “Comunicazione digitale dell'aggiudicazione ex art. 90 del D.lgs. n. 36/2023”, del 24 settembre 2024;
- ove occorre possa e nei limiti di quanto dedotto, di tutti i verbali (1-9) del Seggio di gara;
- ove occorre possa e nei limiti di quanto dedotto, di tutti i verbali (1-15) della Commissione Giudicatrice, ivi compresa la proposta di aggiudicazione in data 30 luglio 2024;
- di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi al precedente, ancorché non conosciuti;
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni mediante subentro nel contratto o, in subordine, per equivalente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. il 4\11\2024, per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
- della Deliberazione n. 50 del 20 settembre 2024, con cui il Consiglio di Amministrazione di ATAC S.p.A. ha disposto di aggiudicare a PE Società Consortile per Azioni la gara per l’affidamento del “servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale di sedi, aree pertinenziali, stazioni metro-ferroviarie e parcheggi, magazzini, uffici, bagni, spogliatoi, mensa, materiale rotabile (veicoli ferroviari), pozzi di ventilazione, sottostazioni elettriche, deposito-officina della Metropolitana Linea C di ATAC S.p.A., il controllo e la sostituzione delle lampade situate presso le stazioni metro ferroviarie e l’attività di assistenza e rimozione graffiti”;
- della “Comunicazione digitale dell’aggiudicazione ex art. 90 del D.lgs. n. 36/2023”, del 24 settembre 2024;
- ove occorrer possa e nei limiti di quanto dedotto, di tutti i verbali (1-9) del Seggio di gara;
- ove occorrer possa e nei limiti di quanto dedotto, di tutti i verbali (1-15) della Commissione Giudicatrice , ivi compresa la proposta di aggiudicazione in data 30 luglio 2024;
- di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi al precedente, ancorché non conosciuti;
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni mediante subentro nel contratto o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PE Società Consortile per Azioni e di Atac S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 24 ottobre 2024 e depositato il giorno successivo, RZ TE ha impugnato la Deliberazione n. 50 del 20 settembre 2024, con cui il Consiglio di Amministrazione di ATAC S.p.A. ha disposto di aggiudicare a PE Società Consortile per Azioni la gara per l’affidamento del “servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale di sedi, aree pertinenziali, stazioni metro-ferroviarie e parcheggi, magazzini, uffici, bagni, spogliatoi, mensa, materiale rotabile (veicoli ferroviari), pozzi di ventilazione, sottostazioni elettriche, deposito-officina della Metropolitana Linea C di ATAC S.p.A., il controllo e la sostituzione delle lampade situate presso le stazioni metro ferroviarie e l’attività di assistenza e rimozione graffiti”.
2. – Il ricorrente espone che con bando pubblicato in G.U.R.I. n. 141 del 6 dicembre 2023, ATAC S.p.a. ha indetto la suddetta procedura aperta, e che l’appalto, del valore complessivo a base d’asta di € 10.774.569,66 e della durata di tre anni, e che il sistema di aggiudicazione er quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 80 punti all’offerta tecnica e di 20 punti all’offerta economica.
3. – Il RZ TE si è classificato al secondo posto in graduatoria, avendo ottenuto 75,657 punti (58,89 per l’offerta tecnica e 16,767 per l’offerta economica), mentre prima graduata si è classificata PE con 97,042 punti (79,14 per l’offerta tecnica e 17,092 per l’offerta economica).
4. – Il ricorso introduttivo è affidato ai seguenti motivi.
1) Violazione dell’art. 1.4.2. e 1.4.3. del Capitolato. Violazione degli artt. 16 e 22 del Disciplinare. Violazione dei principi generali dell’autovincolo e della par condicio. Illegittima disapplicazione della lex specialis.
L’offerta di PE avrebbe dovuto essere esclusa in quanto carente, in tesi, di elementi essenziali dell’offerta.
Nell’ambito del criterio “A” di valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice era chiamata a valutare il “Contenuto del Manuale Operativo”, nel quale i concorrenti avrebbero dovuto illustrare il processo di pulizie offerto presso i quattro comparti nei quali si svolge il servizio: A.1. Depositi – Officine; A.2. Treni; A.3. Stazioni e Parcheggi; A.4. Uffici.
I sub criteri A1.1., A2.1., A3.1., A4.1. erano volti a premiare la “descrizione delle modalità esecutive e indicazione del tempo di esecuzione” per le voci su citate.
Per ciascuno dei suddetti criteri, l’art. 1.4.2. del Capitolato e l’art. 16 del Disciplinare chiedevano ai concorrenti, “a pena di esclusione”, di produrre una serie di “elaborati”, costituenti il “Manuale Operativo di cui alla lettera A del punto 1.4.2.” e dovevano contenere una serie (sette) di “elementi” indicati da ATAC.
Tra detti “elementi” che avrebbero dovuto trovare illustrazione nel Manuale Operativo, rilevano qui quelli indicati ai punti “1.” e “3.”
Gli elementi indicati da ATAC ai punti 1. e 3. dell’art. 1.4.3. del Capitolato, e ripresi nell’elencazione dell’art. 16 del Disciplinare quali caratteristiche minime dell’offerta, non sarebbero stati però presenti nell’offerta tecnica di PE, la quale:
- non conterrebbe alcuna specifica “individuazione delle operazioni di pulizia da effettuare in ogni sito o impianto” (punto 1. dell’art. 1.4.3. del Capitolato);
- non avrebbe allegato le schede tecniche descrittive delle singole “operazioni elementari” (punto 3. dell’art. 1.4.3. del Capitolato).
2) Violazione dell’art. 16 del Disciplinare; violazione degli artt. 1.4.1., 1.4.2. e 1.4.3. del Capitolato Violazione dei principi generali dell’affidamento e della par condicio. Illegittima disapplicazione della lex specialis.
L’art. 16 del Disciplinare, nel richiamare i medesimi elaborati indicati dal Capitolato, prevedeva espressamente che gli stessi dovessero essere presentati “a pena di esclusione”:
Ma l’offerta di PE non rispetterebbe tali prescrizioni, in quanto gli elaborati A.1.1 e A.3.1 riporterebbero il monte ore annuo complessivamente offerto per l’intero processo, ma comprensivo anche delle ore destinate alla pulizia degli uffici che in tesi avrebbero dovuto essere indicate solo nell’elaborato A.4.1.
3) Violazione dell’art. 3 del d.m. n. 247/1997; violazione dell’art. 67, comma 4 del d.lgs. 36/2023; violazione del punto III.1.2 del Bando; violazione dell’art. 6.5 del Disciplinare. Violazione dei principi generali dell’affida-mento e della par condicio. Illegittima disapplicazione della lex specialis.
Per il caso di partecipazione da parte di consorzi stabili (di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del d.lgs. 36/2023), il disciplinare prevedeva altresì che gli stessi dovessero dimostrare il requisito relativo alla classificazione in una fascia non inferiore ad <<L>>, di cui al punto 6.2, cumulando anche i requisiti posseduti delle consorziate ai fini della partecipazione, fermo restando che laddove dovesse essere indicata ai sensi dell’art. 67 comma 4 in sede di gara una o più consorziata esecutrice la stessa avrebbe dovuto essere essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnata a realizzare.
L’aggiudicataria PE ha dichiarato di partecipare quale “RZ stabile” ex art. 65, comma 2, lett. d) del d.lgs. 36/2023 e di possedere l’iscrizione al Registro delle Imprese di cui al D.M. 274/97, per la classificazione della fascia “L” (euro 8.263.310,00, oltre IVA) di cui all’art. 3 del citato decreto, in conformità a quanto richiesto al punto III.1.2) del Bando di gara e al punto 6.2 del Disciplinare di gara.
PE ha altresì dichiarato, ex art. 67, comma 4 del d.lgs. 36/2023, di concorrere per le seguenti tre consorziate esecutrici: 1) La Fenice Facility Management S.r.l.; 2) AV S.r.l. con unico socio; 3) Sistemi TEti S.r.l., le quali hanno dichiarato di possedere l’Iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese di cui alla Legge n. 82/94 e al D.M. 274/97, rispettivamente: 1) La Fenice, in fascia “H” (fino a euro 6.197.483,00, oltre IVA); 2) AV in fascia “C” (fino a euro 361.520,00, oltre IVA); e 3) Sistemi TEti in fascia “E” (fino a euro 1.032.914,00 oltre IVA).
Ma tale iscrizione sarebbe inferiore a quella richiesta per l’effettiva ripartizione del servizio tra le tre consorziate:
- La Fenice Facility Management Srl Tutti i servizi oggetto di gara 40 (%);
- AV Srl con unico socio Tutti i servizi oggetto di gara 30 (%);
- Sistemi TEti Srl Tutti i servizi oggetto di gara 30 (%).
Da ciò sarebbe derivata la necessità di escludere il RZ controinteressato.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 e 110 del d.lgs. 36/2023. Viola-zione dell’art. 38 del CCNL Multiservizi. Violazione degli artt. 35 e 36 della Costituzione. Carenza di istruttoria.
Il RZ PE avrebbe dovuto essere escluso anche per non aver considerato alcun costo per le maggiorazioni del costo della manodopera derivanti dal lavoro notturno, dal lavoro durante i giorni festivi e dal lavoro in orario notturno nei giorni festivi, previsto quale trattamento retributivo inderogabile dall’art. 38 del CCNL Multiservizi, che la PE dichiara di applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto.
La lex specialis richiedeva infatti lo svolgimento dei servizi anche in orario notturno, festivo e notturno festivo, identificato negli atti di gara dalle sigle F2, F3 ed F4, ma le giustificazioni di PE non ne evidenzierebbero il computo nel costo della manodopera.
5) In via subordinata Violazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023. Violazione dei generali principi di trasparenza e buon andamento. Carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta.
Sempre in tema di giustificazioni relative al costo del lavoro, in subordine, il ricorrente assume che le tabelle ministeriali imputerebbero gli oneri per assenteismo del personale come se gli stessi fossero integralmente a carico del datore di lavoro, mentre in realtà il datore di lavoro ne sostiene il costo solo per un percentuale variabile tra il 34% e il 50% per le assenze per malattia, del 34% per le assenze per infortunio, e del 20% dei soli ratei per le assenze per maternità; mentre la restante parte è sostenuta dagli enti previdenziali.
Pertanto, PE sostiene in realtà un costo pari a solo il 34% dell’onere dell’assenteismo, elevato prudenzialmente al 37% nella quantificazione del costo della manodopera dichiarato.
Tuttavia, PE non avrebbe dichiarato l’esatto ammontare delle ore di assenza registrate (asseritamente inferiori a quelle tabellari), né avrebbe allegato documenti a supporto di tale affermazione.
5. – Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 4 novembre 2024, RZ TE ha proposto le seguenti censure.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 e art. 110 del d.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 38 del CCNL Multiservizi. Violazione degli artt. 35 e 36 della Costituzione. Carenza di istruttoria.
Il motivo ripropone, nella sostanza, le doglianze già svolte nel quarto motivo del ricorso introduttivo, che il ricorrente specifica evidenziando che, sommando il surplus del costo del lavoro notturno pari a € 306.095,40 ed il surplus di lavoro festivo pari a € 162.395,94, risulterebbe una sottostima del costo della manodopera per 468.491,34 euro, importo che renderebbe l’offerta del controinteressato in perdita, visto l’utile triennale esposto da PE ammonta pari a € 97.421,03; peraltro tale importo sarebbe inferiore a quello reale, posto che la ricorrente avrebbe computato solo i secondi livelli e non avrebbe calcolato la maggiorazione per il festivo notturno.
2) Violazione dell’art. 17, comma 9 del d.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere. In-competenza. Violazione dei generali principi di trasparenza e buon anda-mento. Violazione del principio di par condicio.
Non sussisterebbero, nel caso di specie, presunte “ragioni di urgenza” che legittimerebbero la consegna dell’appalto a ai sensi dell’art. 17, comma 9 del nuovo Codice dei contratti pubblici, in quanto tali ragioni non emergerebbero dal relativo verbale di consegna.
6. - Si sono costituite in giudizio ATAC, che ha eccepito l’infondatezza delle avverse censure, e RZ PE, che, oltre ad avere chiesto il rigetto dell’impugnazione nel merito, ne ha altresì eccepito l’inammissibilità (per non avere le censure superato la prova di resistenza, ed invaso –in materia di verifica di anomalia dell’offerta aggiudicataria- la discrezionalità della commissione), nonché la tardività del primo motivo aggiunto, inerente il costo del lavoro sopportato da PE (argomento già oggetto del quarto motivo introduttivo) e il difetto di giurisdizione amministrativa per il secondo motivo aggiunto, relativo alla anticipata consegna del servizio.
7. – L’istanza cautelare proposta dal ricorrente è stata respinta con ordinanza n. 5212\2024, confermata in appello.
8. - A seguito dello scambio di memorie di cui all’art. 73 c.p.a., il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza dell’11 marzo 2025.
9. – Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti meritano reiezione.
10. – Il primo motivo introduttivo è infondato, il che esime il Collegio dall’esaminare la eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato.
E’ infatti palese, alla luce di una piana lettura dei punti da 1.4.3. a 1.4.6. del Capitolato d’appalto, che non sussisteva, nella legge di gara, alcuna previsione di esclusione per i concorrenti che fossero incorsi nelle omissioni denunziate dal ricorrente a carico dell’offerta di PE.
Si tratta delle precisazioni inerenti “pulizia da effettuare in ogni sito o impianto” di cui al punto 1. dell’art. 1.4.3. del Capitolato, nonché della produzione delle schede tecniche descrittive delle singole “operazioni elementari” di cui al punto 3. dell’art. 1.4.3. del Capitolato.
In particolare, al punto 1.4.3. era richiesto ai concorrenti di specificare, nell’offerta tecnica (tra l’altro) “1. individuazione delle operazioni di pulizia da effettuare in ogni sito o impianto inserito nelle Tabelle 3 facente parte del processo di pulizia descritto (…)”, mentre al successivo punto 3 del medesimo articolo era richiesta la “3. descrizione del procedimento lavorativo con particolare riferimento alle modalità esecutive (metodo, tempi e tecniche di esecuzione, attrezzature e macchinari adottati) di ogni operazione elementare individuata nelle Tabelle 7 facente parte del processo di pulizia descritto, specificando per ognuna di esse i criteri di sorveglianza, di verifica e di controllo che si intendono adottare”.
Per tali voci di valutazione (o meglio: per la indicazione nell’offerta tecnica degli elementi oggetto di tali voci), il successivo punto 1.4.6. prevedeva espressamente che “Il difetto di documentazione tecnica, il difetto di contenuto della stessa o il mancato rispetto dell’ordine di trattazione e del formato (es. n. pagine, formato carattere), che impedisca la valutazione di uno degli elementi o sub-elementi, comporta l’attribuzione di Ø (zero) punti all’elemento o sub-elemento interessato. La mancata corrispondenza con i macchinari indicati nei sub-elementi A1, A2, A3 e A4 con quanto indicato nel punto 1.4.3. comporterà l’assegnazione di Ø (zero) punti al sub-elemento interessato.”
E’ del tutto evidente, già da tale trascrizione della legge di gara, che tali eventuali carenze nell’ambito dell’intera offerta tecnica –alcune delle quali di carattere solo formale, ma altre, come quelle denunziate dal ricorrente, di carattere sostanziale, in quanto relative alla assenza “secca” di talune indicazioni- non sono state singolarmente ritenute dalla stazione appaltante avere carattere decisivo ai fini della della partecipazione del concorrente.
Esse, invece, singolarmente considerate, sono state ritenute dalla legge di gara rilevanti ai soli fini della valutazione del punteggio complessivo, in quanto foriere di mancata attribuzione dei relativi sotto-punteggi; ma ciò, solo nel caso di impossibilità della valutazione dei relativi elementi da parte della stazione appaltante.
Tanto è confermato dal successivo punto 1.4.7 del Capitolato, che, indirettamente, specifica la soglia quantitativa di rilevanza di tali omissioni ai fini dell’esclusione del concorrente: “Non sono ammesse alla fase di valutazione economica le offerte tecniche che dovessero conseguire un punteggio complessivo inferiore a 40 (quaranta) punti, quale soglia minima di sbarramento”.
Dalla interpretazione letterale delle specifiche disposizioni della legge di gara su richiamate, nonché dalla loro lettura combinata, si ricava, in conclusione, che le omissioni dichiarative degli specifici elementi tecnici presi in considerazione dal ricorrente avrebbero potuto –e dovuto- dare luogo ad esclusione solo se, sommate ad altre, avessero determinato l’assegnazione di un punteggio complessivo a 40: evenienza non dedotta dal ricorrente, né, comunque, sussistente, avendo il controinteressato raggiunto, per l’offerta tecnica, 79,14 punti, cui, a tutto concedere, avrebbero potuto essere sottratti –a tenore del Capitolato- 4 punti, e nel solo caso in cui l’elemento di valutazione non fosse stato intellegibile per la commissione di gara.
Il motivo va quindi respinto.
11. – Eguale sorte, e per analoghe considerazioni, segue il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale RZ TE lamenta:
- che nella offerta tecnica di PE risulterebbero “mescolate” (per utilizzare la terminologia adottata dal ricorrente) le informazioni relative al monte ore annuo complessivamente offerto per l’intero processo di cui agli elaborati A.1.1 e A.3.1 presentati dal controinteressato, che riporterebbero anche le ore destinate alla pulizia degli uffici, le quali avrebbero dovuto essere invece indicate solo nell’elaborato A.4.1;
- che, inoltre, tali elaborati si limiterebbero a rinviare alla “Scheda Attività” del processo A.4.1 per il dettaglio di tutte le operazioni.
Il motivo va respinto alla luce delle medesime norme del Capitolato richiamate nel corso dell’analisi del primo mezzo, dalle quali anche le voci in questione risultano regolate.
Né può giovare al ricorrente, nel senso dell’esclusione di PE, il richiamo all’art. 16 del Disciplinare di gara, per cui “L’Operatore Economico inserisce, a pena di inammissibilità dell’offerta, la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità previste al documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”. L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 1.2 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: a) relazione tecnica dei servizi offerti, relativamente ai criteri A1, A2, A3, A4, B3, C il cui punteggio è attribuito con il metodo del confronto a coppie, ovvero (…)”, cui segue l’elencazione di una serie di modalità alternative di descrizione dei processi produttivi.
Invero, detto art. 16 comporta l’esclusione –e pertanto deve essere interpretato in senso tassativo e restrittivo- solo la mancanza della relazione complessiva ivi richiamata, che, peraltro, avrebbe potuto essere sostituita validamente da una delle numerose modalità alternative di descrizione dei servizi elencati nella medesima clausola.
Nel motivo in esame, invece, TE lamenta una mera modifica delle modalità di presentazione di uno specifico sub-elemento di valutazione.
Da tanto deriva il rigetto del motivo.
12. – Egualmente infondato è il terzo motivo introduttivo, con il quale il RZ TE assume la necessità di esclusione del controinteressato consorzio stabile per assenza del complessivo requisiti di capacità finanziaria in capo alle consorziate.
In particolare, secondo la tesi del ricorrente, a fronte della richiesta, da parte della legge di gara, del requisito di capacità economico finanziaria quale l’iscrizione al Registro delle imprese di cui all’art. 3 del D.M. n. 247/1997, con classificazione in fascia non inferiore alla “L”, corrispondente ad un volume di affari di oltre € 8.263.310,00, le due consorziate AV e Sistemi TEti si sono impegnate a realizzare il 60% di tutti i servizi messi a gara dal valore pari ad € 6.464.741,80 (€ 10.774.569,66 importo a base di gara * 60%), nella quota del 30% ciascuna, pari a € 3.232.370,90 (€ 10.774.569,66 importo a base di gara* 30%), a fronte di un valore complessivo delle rispettive “fasce” di soli € 1.394.434 (€ 361.520,00 (AV, fascia “C”)+1.032.914,00 (Sistemi TEti, fascia “E”).
Il motivo è infondato, atteso che, già con provvedimento in data 10 novembre 2023, ATAC aveva rettificato la clausola della legge di gara che il ricorrente ha successivamente assunto violata, e ciò nel senso che per i partecipanti in forma di consorzio, compresi i consorzi stabili di cui all’art. 65 comma lettera d) del d.lgs. n. 36\2023, si doveva applicare il criterio del c.d. cumulo alla rinfusa del requisito di capacità finanziaria relativo alla categoria L suddetta, che avrebbe dunque dovuto essere posseduto dal solo consorzio, e non necessariamente anche dalle singole consorziate, ferma restando l’obbligatorietà di iscrizione al Registro delle imprese indicato dalla stazione appaltante.
12. – Con il quarto motivo introduttivo e con il primo motivo aggiunto, RZ TE assume la anomalia dell’offerta del controinteressato in punto di esposizione –anche in sede di giustificazioni- del costo del lavoro, in ragione del quale l’offerta sarebbe non remunerativa.
Tali motivi sono inammissibili, in quanto, per consolidata ed univoca giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, 4/3/2025, n.1847), il giudizio di attendibilità dell'offerta ha contenuto globale e sintetico, di talché è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dell'appalto, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una 'caccia all’errore nella loro indicazione nel corpo dell'offerta.
In altri termini, la visuale deve essere, rispetto alle voci d’offerta, globale e non parcellizzata, atteso che la relativa è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, mediante espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all'Amministrazione, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (T.A.R. Lazio sez. IV, 23/10/2024, n.18398; sez. III, 03/09/2024, n.16064; Consiglio di Stato sez. V, 27/08/2024, n.7262).
Nel caso in esame, non appaiono irragionevoli del deduzioni difensive delle resistenti (presentate anche alla commissione di valutazione dell’anomalia), per cui il costo della manodopera indicato da PE tiene conto “di una aliquota INAIL più bassa di quella presa in considerazione dalle Tabelle Ministeriali (e come spiegato nei giustificativi avrebbe potuto essere ancora più bassa essendo tale quella media dei consorziati); PE non fa riferimento a una aliquota ipotetica, ma alla propria aliquota, specificano di indicarla in maniera prudenziale”; “della mancata rivalutazione del TFR (come previsto da circolare INPS, vedi allegato 5 ai giustificativi, documento n. 21)”; “di minori livelli di assenteismo”; “di sgravi fiscali per le figure di nuova assunzione previsti per legge”.
Ne segue il rigetto dei motivi in esame.
13. – Egualmente infondato è il quinto motivo introduttivo, svolto in via subordinata rispetto al quarto, che denunzia un costo del lavoro inferiore a quello delle competenti tabelle redatte e pubblicate del Ministero del Lavoro.
In particolare, secondo il ricorrente, sarebbero prive di reale base documentale le giustificazioni di PE in punto di costi legati all’assenteismo, denunziati in misura assai inferiore al tasso di 6,5% calcolato dalle tabelle ministeriali.
Al riguardo, a quanto detto nel corso dell’esame dei due motivi che si sono appena delibati circa la non irragionevolezza delle giustificazioni addotte dal concorrente, si deve aggiungere che, come noto nelle gare pubbliche sono consentiti motivati scostamenti dai valori indicati dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro, che non possono costituire parametri inderogabili dal cui mancato rispetto possa essere automaticamente desunta l'inattendibilità dell'offerta economica, non potendo essi, nella loro formulazione statistica, considerare l'effetto di tutti i fattori di incidenza sul costo medio del lavoro, valore quest'ultimo per la cui determinazione tabellare si considerano le ore mediamente lavorate, che scaturiscono detraendo dalle ore contrattuali le ore annue non lavorate, in parte predeterminabili in misura fissa, in altra parte suscettibili di variazione caso per caso.
E, nel caso in esame, PE, nelle giustificazioni del 19 luglio 2024 ha efficacemente spiegato: “Il tasso di assenteismo per malattia, infortunio, maternità effettivamente a carico della nostra società è notevolmente più contenuto rispetto a quello esposto nelle tabelle ministeriali (pari al 6,5%). In particolare, le già menzionate tabelle provvedono ad imputare gli oneri per assenteismo del personale come se gli stessi fossero totalmente a carico del datore di lavoro, mentre in realtà una quota percentualmente crescente a seconda della durata degli eventi morbosi è a carico dell’INPS mentre gli oneri per infortunio vengono liquidati prevalentemente dall‟INAIL. In particolare, si evidenzia che la quota parte di costo a carico dell‟azienda è variabile in ragione sia della tipologia di assenza che della relativa durata: a. l’incidenza della malattia a carico della ditta varia dal 34% al 50% a seconda della durata degli eventi morbosi (il rimanente è a carico dell‟INPS e non rappresenta pertanto un costo aziendale); b. l’incidenza degli infortuni a carico della ditta è pari al 34% (il rimanente è a carico dell’INAIL e non rappresenta pertanto un costo aziendale); c. l’incidenza della maternità a carico della ditta è pari allo 0%, fatta salva la maturazione dei ratei differiti (13^ mensilità, 14^ mensilità, ferie e permessi) in misura pari al 20%. Per tale motivo la ns. società ha provveduto a determinare, in percentuale, l’integrazione economica che hanno effettivamente sostenuto.”
Pertanto, in presenza di non irragionevoli deduzioni sul punto da parte del concorrente, come tali recepite dalla stazione appaltante, il motivo va respinto.
14. – Neppure il secondo motivo aggiunto, che censura la esecuzione del servizio in via d’urgenza a PE per ritenuta assenza dei requisiti di cui all’art. 17 comma 9 d.lgs. n. 36\2023 può essere accolto.
Va premesso che sul motivo sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto –per definizione- la consegna anticipata dei lavori o del servizio (art. 17 comma 8 d.lgs. n. 36\2023) compresa quella effettuata per ragioni d’urgenza (comma 9) si colloca in un momento cronologicamente precedente alla sottoscrizione del contratto d’appalto, ossia prima del momento che segna il passaggio dalla fase in cui la stazione appaltante spende i propri poteri autoritativi nella procedura di affidamento (con la conseguente posizione di interesse legittimo della sua controparte) a quella in cui il rapporto diviene negoziale e dunque paritetico, improntato a posizioni giuridiche di diritto soggettivo.
Tanto detto, il motivo si palesa oramai improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che, dopo la consegna anticipata avvenuta in data 24 ottobre 2024, la stazione appaltante e PE hanno proceduto alla sottoscrizione del contratto d’appalto in data 24 novembre 2024, sicchè è tale atto negoziale a regolare, oramai, il rapporto.
Va peraltro evidenziato che il riferimento della motivazione del verbale di consegna all’avvenuta aggiudicazione a PE e alle ragioni esposte nel comma 9 del ridetto art. 17, sebbene piuttosto generico nel suo tenore strettamente letterale, non può che essere riferito, sotto il profilo logico (anche alla luce di una lettura improntata al principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.) alla natura del servizio in questione, che riguarda l’esercizio del trasporto pubblico in condizioni di sicurezza, igiene e decoro, la cui necessità (per utenti e lavoratori) quotidiana ed ininterrotta non abbisogna di particolari spiegazioni.
15. – Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, in definitiva, vanno respinti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, che liquida forfetariamente in euro 5.000,00 (cinquemila\00) oltre IVA e CPA se dovute per ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO