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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/07/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1015/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Dario Colasanti Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1015/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
GIORDANO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CO AS con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Lecco voglia pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Parte_1 Controparte_1
Imberido il 24 settembre 2011, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Oggiono – anno 2011, numero 7, parte II, serie B, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto (anche nell'interesse superiore del figlio) e di comunicarsi l'eventuale cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2. entro quindici giorni dal deposito del presente ricorso il signor trasferirà Controparte_1 altrove il proprio domicilio, avendo cura di asportate dall'attuale abitazione i propri effetti perdonali e quant'altro di sua spettanza mentre la signora continuerà ad abitare, per al Parte_1 massimo tre anni dall'effettivo trasferimento del marito, la casa dell'attuale domicilio coniugale sita in Oggiono (LC), via Al Baravico snc con tutti gli arredi e suppellettili. Entro tre anni dal deposito del presente ricorso la signora dovrà trasferire altrove il proprio domicilio e lasciare Pt_1 la suddetta casa che tornerà nella disponibilità del signor CP_1
3. il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. In virtù dell'affidamento condiviso, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun coniuge individualmente, le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio verranno valutate congiuntamente ed assunte di comune accordo tra i genitori e ciò con particolare riguardo al futuro indirizzo di studi, tenendo comunque presente i suoi desideri e le sue inclinazioni. I genitori dovranno pertanto impegnarsi a collaborare fra loro nelle funzioni educative e nell'elaborazione di un progetto educativo comune, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto del figlio con entrambi i genitori e la conservazione di rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. il padre potrà far visita e tenere con sé secondo il seguente calendario: Per_1
Settimanalmente
- un giorno alla settimana, esclusi i giorni in cui ha impegni sportivi, dalle ore 17.30 alle Per_1 ore 22.00 avendo cura di accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- a settimane alterne dalle ore 8.30 del sabato mattina alle ore 22.00 della domenica sera, avendo cura di accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- nei week end di spettanza della madre tutti i sabati mattina in cui la signora per esigenze Pt_1 lavorative non potrà stare con , avendo cura di concordare gli orari con la madre;
Per_1
- qualora i genitori fossero impossibilitati, per ragioni lavorative e/o impegni personali, a seguire quanto sopra indicato, gli stessi si impegnano a comunicarselo vicendevolmente.
Festività
- durante le festività natalizie e pasquali starà con ciascun genitore, secondo il principio Per_1 dell'alternanza annuale, per metà dei rispettivi periodi (dal 23.12 al 30.12; dal 31.12 al 06.01; dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo);
- il minore trascorrerà compleanni, ponti e altre festività con ciascun genitore secondo il Per_1 principio dell'alternanza annuale;
Vacanze estive:
pagina 2 di 10 - il signor salvo diverso accordo dei genitori, terrà con sé per quindici giorni CP_1 Per_1 consecutivi durante il periodo estivo. Per periodo estivo si intende dal 01 luglio al 30 agosto. Il periodo di ferie dovrà essere deciso e comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
5. i genitori, in un'ottica di solidale condivisione del proprio ruolo, si impegnano a comunicare i cambiamenti di programma mediante sms – anche WhatsApp - ovvero tramite e-mail agli indirizzi già noti - con un termine di 24 ore di preavviso, laddove possibile. Sono fatti salvi ulteriori eventuali e diversi accordi tra le parti, anche in considerazione delle condizioni di salute del minore e degli impegni scolastici ed extra scolastici del medesimo;
6. i genitori si impegnano a dare reciprocamente l'uno all'altro immediata comunicazione degli avvisi relativi a riunioni ed attività scolastiche nonché a qualunque evento sportivo e ricreativo che coinvolga il figlio in modo da consentire a entrambi di organizzare le proprie giornate lavorative se avessero con sé il figlio nei giorni interessati o, comunque, di essere presenti alle attività;
7. le Parti dovranno tenersi reciprocamente informate circa i fatti più importanti e la sana ed equilibrata crescita del minore (oltre allo stato di salute, anche con riferimento al comportamento- apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti e con i coetanei, fede religiosa etc…). A tal proposito il genitore che intratterrà i colloqui con i docenti/insegnanti del minore, sarà tenuto a relazionare l'altro genitore del contenuto degli stessi;
8. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il cambio di residenza, per qualsivoglia motivo, la variazione del recapito telefonico e a rendersi sempre disponibile nell'interesse del minore;
9. i genitori si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni inerenti la salute del figlio minore compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta del medico-pediatra;
10. entrambi i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore;
PATRIMONIALI
11. I coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza ed indipendenza economica, per cui ciascuno, provvedendo autonomamente, rinuncia al contributo di mantenimento verso l'altro;
12. le parti danno reciprocamente atto che la signora svolge la professione di Parte_1 camionista presso la ditta e percepisce una retribuzione/compenso mensile pari Controparte_2 ad€ 1.100,00 per 12 mensilità mentre il signor è assunto, in qualità di Controparte_1 manutentore, alle dipendenze di Biokosmes Srl e percepisce una retribuzione lorda mensile media di circa € 3.200,00 per 13 mensilità;
13. il signor fino a che la signora abiterà nella casa coniugale, verserà Controparte_1 Pt_1 alla moglie, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio la somma mensile di € 250,00 oltre rivalutazione annuale Istat. Tale importo verrà Per_1 versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Quando la signora Pt_1
pagina 3 di 10 abbandonerà insieme al figlio la casa sita in Oggiono (LC), via Al Baravico snc, per effetto Pt_1 del venire meno dell'uso abitativo dell'attuale domicilio coniugale l'importo mensile dovuto dal padre a titolo di mantenimento di aumenterà ad € 500,00 oltre rivalutazione Istat. Per_1
14. il signor contribuirà altresì, in misura del 50% al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie che risulteranno opportune e necessarie nell'interesse di nel rispetto del Per_1
Protocollo per le spese straordinarie adottato presso codesto Tribunale al quale si fa specifico riferimento;
in particolare: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pagina 4 di 10 avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
15. l'assegno unico verrà percepito dalla signora Pt_1
16. il mutuo contratto per l'acquisto della casa sita in Oggiono (LC), via Al Baravico snc rimane integralmente a carico del signor così come le sole spese straordinarie;
Controparte_1
17. le parti concordano che, allorquando la signora reperirà altra soluzione abitativa e lascerà Pt_1
l'attuale domicilio coniugale, potrà portare con sé i seguenti arredi: cucina (e tutto ciò che la compone esclusa la TV), le due stanze da letto, il divano, la televisione della sala, tavolo e sedie da esterno;
oltre ai mobili di sua proprietà (mobili soggiorno, tavolo e arredo bagno) attualmente collocati presso l'immobile del signor padre del ricorrente, sito in Oggiono, Persona_2 via C. Cassina n. 5;
CLAUSOLE CONCLUSIVE
18. le parti danno atto che con la firma di questo accordo non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo per rapporti passati, arretrati a titolo di mantenimento, spese straordinarie etc..
19. Le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 24/09/2011 a Oggiono e dalla loro unione è nato a [...] il figlio il Per_1
01/04/2013.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 31/07/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONDIZIONI
PERSONALI
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto (anche nell'interesse superiore del figlio) e di comunicarsi l'eventuale cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2. entro quindici giorni dal deposito del presente ricorso il signor trasferirà Controparte_1 altrove il proprio domicilio mentre la signora continuerà ad abitare, per al massimo tre Parte_1 anni dall'effettivo trasferimento del marito, la casa dell'attuale domicilio coniugale sita in Oggiono (LC), via Al Baravico snc con tutti gli arredi e suppellettili. Entro i suindicati tre anni la signora dovrà trasferire altrove il proprio domicilio e lasciare la suddetta casa che tornerà nella Pt_1 disponibilità del signor CP_1
pagina 5 di 10 3. il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. In virtù dell'affidamento condiviso, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun coniuge individualmente, le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio verranno valutate congiuntamente ed assunte di comune accordo tra i genitori e ciò con particolare riguardo al futuro indirizzo di studi, tenendo comunque presente i suoi desideri e le sue inclinazioni. I genitori dovranno pertanto impegnarsi a collaborare fra loro nelle funzioni educative e nell'elaborazione di un progetto educativo comune, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto del figlio con entrambi i genitori e la conservazione di rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. il padre potrà far visita e tenere con sé secondo il seguente calendario: Per_1
Settimanalmente
- un giorno alla settimana, esclusi i giorni in cui ha impegni sportivi, dalle ore 17.30 alle Per_1 ore 22.00 avendo cura di accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- a settimane alterne dalle ore 8.30 del sabato mattina alle ore 22.00 della domenica sera, avendo cura di accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- nei week end di spettanza della madre tutti i sabati mattina in cui la signora per esigenze Pt_1 lavorative non potrà stare con , avendo cura di concordare gli orari con la madre;
Per_1
- qualora i genitori fossero impossibilitati, per ragioni lavorative e/o impegni personali, a seguire quanto sopra indicato, gli stessi si impegnano a comunicarselo vicendevolmente.
Festività
- durante le festività natalizie e pasquali starà con ciascun genitore, secondo il principio Per_1 dell'alternanza annuale, per metà dei rispettivi periodi (dal 23.12 al 30.12; dal 31.12 al 06.01; dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo);
- il minore trascorrerà compleanni, ponti e altre festività con ciascun genitore secondo il Per_1 principio dell'alternanza annuale;
Vacanze estive:
- il signor salvo diverso accordo dei genitori, terrà con sé per quindici giorni CP_1 Per_1 consecutivi durante il periodo estivo. Per periodo estivo si intende dal 01 luglio al 30 agosto. Il periodo di ferie dovrà essere deciso e comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
5. i genitori, in un'ottica di solidale condivisione del proprio ruolo, si impegnano a comunicare i cambiamenti di programma mediante sms – anche WhatsApp - ovvero tramite e-mail agli indirizzi già noti - con un termine di 24 ore di preavviso, laddove possibile. Sono fatti salvi ulteriori eventuali e diversi accordi tra le parti, anche in considerazione delle condizioni di salute del minore e degli impegni scolastici ed extra scolastici del medesimo;
pagina 6 di 10 6. i genitori si impegnano a dare reciprocamente l'uno all'altro immediata comunicazione degli avvisi relativi a riunioni ed attività scolastiche nonché a qualunque evento sportivo e ricreativo che coinvolga il figlio in modo da consentire a entrambi di organizzare le proprie giornate lavorative se avessero con sé il figlio nei giorni interessati o, comunque, di essere presenti alle attività;
7. le Parti dovranno tenersi reciprocamente informate circa i fatti più importanti e la sana ed equilibrata crescita del minore (oltre allo stato di salute, anche con riferimento al comportamento- apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti e con i coetanei, fede religiosa etc…). A tal proposito il genitore che intratterrà i colloqui con i docenti/insegnanti del minore, sarà tenuto a relazionare l'altro genitore del contenuto degli stessi;
8. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il cambio di residenza, per qualsivoglia motivo, la variazione del recapito telefonico e a rendersi sempre disponibile nell'interesse del minore;
9. i genitori si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni inerenti la salute del figlio minore compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta del medico-pediatra;
10. entrambi i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore;
PATRIMONIALI
11. i coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza ed indipendenza economica, per cui ciascuno, provvedendo autonomamente, rinuncia al contributo di mantenimento verso l'altro;
12. le parti danno reciprocamente atto che la signora svolge la professione di Parte_1 camionista presso la ditta e percepisce una retribuzione/compenso mensile pari Controparte_2 ad € 1.100,00 per 12 mensilità mentre il signor è assunto, in qualità di Controparte_1 manutentore, alle dipendenze di Biokosmes Srl e percepisce una retribuzione lorda mensile media di circa € 3.200,00 per 13 mensilità;
13. il signor fino a che la signora abiterà nella casa coniugale, verserà Controparte_1 Pt_1 alla moglie, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio la somma mensile di € 250,00 oltre rivalutazione annuale Istat. Tale importo verrà Per_1 versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Quando la signora Pt_1 abbandonerà insieme al figlio la casa sita in Oggiono (LC), via Al Baravico snc, per effetto Pt_1 del venire meno dell'uso abitativo dell'attuale domicilio coniugale l'importo mensile dovuto dal padre a titolo di mantenimento di aumenterà ad € 500,00 oltre rivalutazione Istat. Per_1
14. il signor contribuirà altresì, in misura del 50% al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie che risulteranno opportune e necessarie nell'interesse di nel rispetto del Per_1
Protocollo per le spese straordinarie adottato presso codesto Tribunale al quale si fa specifico riferimento;
in particolare:
pagina 7 di 10 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
15. l'assegno unico verrà percepito dalla signora Pt_1
16. il mutuo contratto per l'acquisto della casa sita in Oggiono (LC), via Al Baravico snc rimane integralmente a carico del signor così come le sole spese straordinarie;
Controparte_1
pagina 8 di 10 17. le parti concordano che, allorquando la signora reperirà altra soluzione abitativa e lascerà Pt_1
l'attuale domicilio coniugale, potrà portare con sé i seguenti arredi: cucina (e tutto ciò che la compone esclusa la TV), le due stanze da letto, il divano, la televisione della sala, tavolo e sedie da esterno;
oltre ai mobili di sua proprietà (mobili soggiorno, tavolo e arredo bagno) attualmente collocati presso l'immobile del signor padre del ricorrente, sito in Oggiono, Persona_2 via C. Cassina n. 5;
CLAUSOLE CONCLUSIVE
18. le parti danno atto che con la firma di questo accordo non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo per rapporti passati, arretrati a titolo di mantenimento, spese straordinarie etc..
19. Le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti.”
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 286/2024 pubblicata il 27/12/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Oggiono il 24/09/2011 tra trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2011, parte II, serie A, numero 18;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oggiono per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 24 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
dott. Dario Colasanti Giudice
dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1015/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
GIORDANO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CO AS con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Lecco voglia pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in Parte_1 Controparte_1
Imberido il 24 settembre 2011, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Oggiono – anno 2011, numero 7, parte II, serie B, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto (anche nell'interesse superiore del figlio) e di comunicarsi l'eventuale cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2. entro quindici giorni dal deposito del presente ricorso il signor trasferirà Controparte_1 altrove il proprio domicilio, avendo cura di asportate dall'attuale abitazione i propri effetti perdonali e quant'altro di sua spettanza mentre la signora continuerà ad abitare, per al Parte_1 massimo tre anni dall'effettivo trasferimento del marito, la casa dell'attuale domicilio coniugale sita in Oggiono (LC), via Al Baravico snc con tutti gli arredi e suppellettili. Entro tre anni dal deposito del presente ricorso la signora dovrà trasferire altrove il proprio domicilio e lasciare Pt_1 la suddetta casa che tornerà nella disponibilità del signor CP_1
3. il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. In virtù dell'affidamento condiviso, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun coniuge individualmente, le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio verranno valutate congiuntamente ed assunte di comune accordo tra i genitori e ciò con particolare riguardo al futuro indirizzo di studi, tenendo comunque presente i suoi desideri e le sue inclinazioni. I genitori dovranno pertanto impegnarsi a collaborare fra loro nelle funzioni educative e nell'elaborazione di un progetto educativo comune, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto del figlio con entrambi i genitori e la conservazione di rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. il padre potrà far visita e tenere con sé secondo il seguente calendario: Per_1
Settimanalmente
- un giorno alla settimana, esclusi i giorni in cui ha impegni sportivi, dalle ore 17.30 alle Per_1 ore 22.00 avendo cura di accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- a settimane alterne dalle ore 8.30 del sabato mattina alle ore 22.00 della domenica sera, avendo cura di accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- nei week end di spettanza della madre tutti i sabati mattina in cui la signora per esigenze Pt_1 lavorative non potrà stare con , avendo cura di concordare gli orari con la madre;
Per_1
- qualora i genitori fossero impossibilitati, per ragioni lavorative e/o impegni personali, a seguire quanto sopra indicato, gli stessi si impegnano a comunicarselo vicendevolmente.
Festività
- durante le festività natalizie e pasquali starà con ciascun genitore, secondo il principio Per_1 dell'alternanza annuale, per metà dei rispettivi periodi (dal 23.12 al 30.12; dal 31.12 al 06.01; dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo);
- il minore trascorrerà compleanni, ponti e altre festività con ciascun genitore secondo il Per_1 principio dell'alternanza annuale;
Vacanze estive:
pagina 2 di 10 - il signor salvo diverso accordo dei genitori, terrà con sé per quindici giorni CP_1 Per_1 consecutivi durante il periodo estivo. Per periodo estivo si intende dal 01 luglio al 30 agosto. Il periodo di ferie dovrà essere deciso e comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
5. i genitori, in un'ottica di solidale condivisione del proprio ruolo, si impegnano a comunicare i cambiamenti di programma mediante sms – anche WhatsApp - ovvero tramite e-mail agli indirizzi già noti - con un termine di 24 ore di preavviso, laddove possibile. Sono fatti salvi ulteriori eventuali e diversi accordi tra le parti, anche in considerazione delle condizioni di salute del minore e degli impegni scolastici ed extra scolastici del medesimo;
6. i genitori si impegnano a dare reciprocamente l'uno all'altro immediata comunicazione degli avvisi relativi a riunioni ed attività scolastiche nonché a qualunque evento sportivo e ricreativo che coinvolga il figlio in modo da consentire a entrambi di organizzare le proprie giornate lavorative se avessero con sé il figlio nei giorni interessati o, comunque, di essere presenti alle attività;
7. le Parti dovranno tenersi reciprocamente informate circa i fatti più importanti e la sana ed equilibrata crescita del minore (oltre allo stato di salute, anche con riferimento al comportamento- apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti e con i coetanei, fede religiosa etc…). A tal proposito il genitore che intratterrà i colloqui con i docenti/insegnanti del minore, sarà tenuto a relazionare l'altro genitore del contenuto degli stessi;
8. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il cambio di residenza, per qualsivoglia motivo, la variazione del recapito telefonico e a rendersi sempre disponibile nell'interesse del minore;
9. i genitori si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni inerenti la salute del figlio minore compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta del medico-pediatra;
10. entrambi i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore;
PATRIMONIALI
11. I coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza ed indipendenza economica, per cui ciascuno, provvedendo autonomamente, rinuncia al contributo di mantenimento verso l'altro;
12. le parti danno reciprocamente atto che la signora svolge la professione di Parte_1 camionista presso la ditta e percepisce una retribuzione/compenso mensile pari Controparte_2 ad€ 1.100,00 per 12 mensilità mentre il signor è assunto, in qualità di Controparte_1 manutentore, alle dipendenze di Biokosmes Srl e percepisce una retribuzione lorda mensile media di circa € 3.200,00 per 13 mensilità;
13. il signor fino a che la signora abiterà nella casa coniugale, verserà Controparte_1 Pt_1 alla moglie, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio la somma mensile di € 250,00 oltre rivalutazione annuale Istat. Tale importo verrà Per_1 versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Quando la signora Pt_1
pagina 3 di 10 abbandonerà insieme al figlio la casa sita in Oggiono (LC), via Al Baravico snc, per effetto Pt_1 del venire meno dell'uso abitativo dell'attuale domicilio coniugale l'importo mensile dovuto dal padre a titolo di mantenimento di aumenterà ad € 500,00 oltre rivalutazione Istat. Per_1
14. il signor contribuirà altresì, in misura del 50% al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie che risulteranno opportune e necessarie nell'interesse di nel rispetto del Per_1
Protocollo per le spese straordinarie adottato presso codesto Tribunale al quale si fa specifico riferimento;
in particolare: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
pagina 4 di 10 avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
15. l'assegno unico verrà percepito dalla signora Pt_1
16. il mutuo contratto per l'acquisto della casa sita in Oggiono (LC), via Al Baravico snc rimane integralmente a carico del signor così come le sole spese straordinarie;
Controparte_1
17. le parti concordano che, allorquando la signora reperirà altra soluzione abitativa e lascerà Pt_1
l'attuale domicilio coniugale, potrà portare con sé i seguenti arredi: cucina (e tutto ciò che la compone esclusa la TV), le due stanze da letto, il divano, la televisione della sala, tavolo e sedie da esterno;
oltre ai mobili di sua proprietà (mobili soggiorno, tavolo e arredo bagno) attualmente collocati presso l'immobile del signor padre del ricorrente, sito in Oggiono, Persona_2 via C. Cassina n. 5;
CLAUSOLE CONCLUSIVE
18. le parti danno atto che con la firma di questo accordo non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo per rapporti passati, arretrati a titolo di mantenimento, spese straordinarie etc..
19. Le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 24/09/2011 a Oggiono e dalla loro unione è nato a [...] il figlio il Per_1
01/04/2013.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 31/07/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONDIZIONI
PERSONALI
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto (anche nell'interesse superiore del figlio) e di comunicarsi l'eventuale cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2. entro quindici giorni dal deposito del presente ricorso il signor trasferirà Controparte_1 altrove il proprio domicilio mentre la signora continuerà ad abitare, per al massimo tre Parte_1 anni dall'effettivo trasferimento del marito, la casa dell'attuale domicilio coniugale sita in Oggiono (LC), via Al Baravico snc con tutti gli arredi e suppellettili. Entro i suindicati tre anni la signora dovrà trasferire altrove il proprio domicilio e lasciare la suddetta casa che tornerà nella Pt_1 disponibilità del signor CP_1
pagina 5 di 10 3. il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. In virtù dell'affidamento condiviso, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun coniuge individualmente, le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio verranno valutate congiuntamente ed assunte di comune accordo tra i genitori e ciò con particolare riguardo al futuro indirizzo di studi, tenendo comunque presente i suoi desideri e le sue inclinazioni. I genitori dovranno pertanto impegnarsi a collaborare fra loro nelle funzioni educative e nell'elaborazione di un progetto educativo comune, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto del figlio con entrambi i genitori e la conservazione di rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. il padre potrà far visita e tenere con sé secondo il seguente calendario: Per_1
Settimanalmente
- un giorno alla settimana, esclusi i giorni in cui ha impegni sportivi, dalle ore 17.30 alle Per_1 ore 22.00 avendo cura di accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- a settimane alterne dalle ore 8.30 del sabato mattina alle ore 22.00 della domenica sera, avendo cura di accompagnarlo presso l'abitazione materna;
- nei week end di spettanza della madre tutti i sabati mattina in cui la signora per esigenze Pt_1 lavorative non potrà stare con , avendo cura di concordare gli orari con la madre;
Per_1
- qualora i genitori fossero impossibilitati, per ragioni lavorative e/o impegni personali, a seguire quanto sopra indicato, gli stessi si impegnano a comunicarselo vicendevolmente.
Festività
- durante le festività natalizie e pasquali starà con ciascun genitore, secondo il principio Per_1 dell'alternanza annuale, per metà dei rispettivi periodi (dal 23.12 al 30.12; dal 31.12 al 06.01; dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo);
- il minore trascorrerà compleanni, ponti e altre festività con ciascun genitore secondo il Per_1 principio dell'alternanza annuale;
Vacanze estive:
- il signor salvo diverso accordo dei genitori, terrà con sé per quindici giorni CP_1 Per_1 consecutivi durante il periodo estivo. Per periodo estivo si intende dal 01 luglio al 30 agosto. Il periodo di ferie dovrà essere deciso e comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
5. i genitori, in un'ottica di solidale condivisione del proprio ruolo, si impegnano a comunicare i cambiamenti di programma mediante sms – anche WhatsApp - ovvero tramite e-mail agli indirizzi già noti - con un termine di 24 ore di preavviso, laddove possibile. Sono fatti salvi ulteriori eventuali e diversi accordi tra le parti, anche in considerazione delle condizioni di salute del minore e degli impegni scolastici ed extra scolastici del medesimo;
pagina 6 di 10 6. i genitori si impegnano a dare reciprocamente l'uno all'altro immediata comunicazione degli avvisi relativi a riunioni ed attività scolastiche nonché a qualunque evento sportivo e ricreativo che coinvolga il figlio in modo da consentire a entrambi di organizzare le proprie giornate lavorative se avessero con sé il figlio nei giorni interessati o, comunque, di essere presenti alle attività;
7. le Parti dovranno tenersi reciprocamente informate circa i fatti più importanti e la sana ed equilibrata crescita del minore (oltre allo stato di salute, anche con riferimento al comportamento- apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti e con i coetanei, fede religiosa etc…). A tal proposito il genitore che intratterrà i colloqui con i docenti/insegnanti del minore, sarà tenuto a relazionare l'altro genitore del contenuto degli stessi;
8. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il cambio di residenza, per qualsivoglia motivo, la variazione del recapito telefonico e a rendersi sempre disponibile nell'interesse del minore;
9. i genitori si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni inerenti la salute del figlio minore compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta del medico-pediatra;
10. entrambi i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore;
PATRIMONIALI
11. i coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza ed indipendenza economica, per cui ciascuno, provvedendo autonomamente, rinuncia al contributo di mantenimento verso l'altro;
12. le parti danno reciprocamente atto che la signora svolge la professione di Parte_1 camionista presso la ditta e percepisce una retribuzione/compenso mensile pari Controparte_2 ad € 1.100,00 per 12 mensilità mentre il signor è assunto, in qualità di Controparte_1 manutentore, alle dipendenze di Biokosmes Srl e percepisce una retribuzione lorda mensile media di circa € 3.200,00 per 13 mensilità;
13. il signor fino a che la signora abiterà nella casa coniugale, verserà Controparte_1 Pt_1 alla moglie, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per il figlio la somma mensile di € 250,00 oltre rivalutazione annuale Istat. Tale importo verrà Per_1 versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Quando la signora Pt_1 abbandonerà insieme al figlio la casa sita in Oggiono (LC), via Al Baravico snc, per effetto Pt_1 del venire meno dell'uso abitativo dell'attuale domicilio coniugale l'importo mensile dovuto dal padre a titolo di mantenimento di aumenterà ad € 500,00 oltre rivalutazione Istat. Per_1
14. il signor contribuirà altresì, in misura del 50% al pagamento delle spese Controparte_1 straordinarie che risulteranno opportune e necessarie nell'interesse di nel rispetto del Per_1
Protocollo per le spese straordinarie adottato presso codesto Tribunale al quale si fa specifico riferimento;
in particolare:
pagina 7 di 10 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
15. l'assegno unico verrà percepito dalla signora Pt_1
16. il mutuo contratto per l'acquisto della casa sita in Oggiono (LC), via Al Baravico snc rimane integralmente a carico del signor così come le sole spese straordinarie;
Controparte_1
pagina 8 di 10 17. le parti concordano che, allorquando la signora reperirà altra soluzione abitativa e lascerà Pt_1
l'attuale domicilio coniugale, potrà portare con sé i seguenti arredi: cucina (e tutto ciò che la compone esclusa la TV), le due stanze da letto, il divano, la televisione della sala, tavolo e sedie da esterno;
oltre ai mobili di sua proprietà (mobili soggiorno, tavolo e arredo bagno) attualmente collocati presso l'immobile del signor padre del ricorrente, sito in Oggiono, Persona_2 via C. Cassina n. 5;
CLAUSOLE CONCLUSIVE
18. le parti danno atto che con la firma di questo accordo non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo per rapporti passati, arretrati a titolo di mantenimento, spese straordinarie etc..
19. Le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti.”
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 286/2024 pubblicata il 27/12/2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Oggiono il 24/09/2011 tra trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2011, parte II, serie A, numero 18;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oggiono per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 24 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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