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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai magistrati:
dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 300/2023 R.G., introdotta da avv. ANTONIETTA (c.f. rappresentata e difesa Pt_1 C.F._1 dall'avv. Leonardo Musa – appellante nei confronti di avv. PIETRO MARIA (c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 da sé medesimo appellato
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza n.1375/2022 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 12.10.2022. Le parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e all'udienza del 21.1.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione l'avv. proponeva azione di Controparte_2 pagamento nei confronti dell'avv. chiedendone la Controparte_3 condanna alla corresponsione di euro 8.250,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di compensi per l'attività professionale elencata dettagliatamente nell'atto introduttivo. L'attrice esponeva che nell'esercizio della sua attività professionale di avvocato, dal mese di giugno 2010 fino a tutto aprile 2012, aveva collaborato in maniera costante e continuativa con il collega avvocato (con studio in Francavilla Fontana alla Controparte_3 via Capitano Di Castri n. 59), sostituendolo – a sua richiesta – alle udienze civili nelle quali era costituito e provvedendo alla redazione degli atti che di volta in volta lo stesso le affidava. Deduceva che per tale attività era stata pattuita la ripartizione al 50% dei compensi per ciascuna pratica eseguita. Nonostante
l'impegno profuso dall'attrice, l'avv. si era rifiutato di corrispondere il CP_1 compenso spettante.
Istruita la causa, il Tribunale di Brindisi, con sentenza pubblicata il
12.10.22, ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto ai compensi professionali limitatamente alla attività di sostituzione nelle udienze civili, negandolo invece per la redazione di atti difensivi. Il primo giudice aveva quindi liquidato la somma di euro 5.050, oltre interessi legali dalla domanda, e compensato le spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello articolando i Controparte_2 motivi che di seguito verranno esposti.
si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_3
** ** **
Con il primo motivo di appello l'impugnante lamenta l'omessa pronuncia sull'istanza di cancellazione di frasi sconvenienti, in violazione degli artt. 89 e
112 c.p.c.. La aveva chiesto in primo grado, con la replica Pt_1 conclusionale del 10.10.2022, la cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti ed offensive, a norma dell'art. 89 c.p.c., e di condanna al risarcimento del danno. Le espressioni usate da controparte a pag. 7/8 della sua conclusionale sarebbero offensive e sconvenienti, oltre che gratuite perché irrilevanti, volendo con esse l'avv. solo insinuare che – CP_1 contrariamente al vero - l'odierna appellante avrebbe richiesto il compenso ad altri colleghi a seguito di semplice sostituzione di cortesia in udienza. Si tratta della seguente frase: “Comportamento illogico ed immotivato per chi aveva richiesto il compenso ad altri colleghi anche a seguito di semplice cortesia da questi richiesta in udienza come, chi svolge questa professione, è solito fare specie prima dell'accorpamento delle sezioni distaccate dei Tribunali e degli
Uffici del Giudice di Pace quando si era costretti a correre da un ufficio all'altro”.
Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato, in quanto nelle frasi riportate non sembra possa configurarsi con certezza un'ipotesi di responsabilità ex art.89 cpc. In primo luogo, le espressioni in questione risultavano prive di parole oggettivamente dispregiative o insolenti. In secondo luogo, le stesse pag. 2/7 appaiono non eccedenti le esigenze di difesa, alludendo ad un atteggiamento volto a pretendere un compenso anche per attività di collaborazione professionale che talora vengono prestate a titolo di cortesia. Il tema di causa è incentrato sul compenso per un'attività di collaborazione, nel cui ambito possono rientrare anche rapporti di cortesia ed a titolo gratuito. Pertanto, le espressioni oggetto dell'istanza di cancellazione non sembrano estranee all'esercizio della difesa, rientrando nell'ambito di un confronto dialettico, sia pure aspro ed ai limiti della correttezza.
In altre parole, le espressioni in parola non sono scomposte, nè sembrano rivelare un intento offensivo nei confronti della controparte, ma si pongono in rapporto, sia pure indiretto, con la materia controversa, in quanto preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'attrice, la scarsa attendibilità della sua domanda di pagamento.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato il rigetto della domanda diretta ad ottenere il pagamento dei compensi relativi all'attività di collaborazione professionale prestata, a richiesta ed in favore dell'avv.
per la redazione degli atti riportati in dettaglio in citazione, di cui CP_1 pure è stata offerta prova documentale.
Il primo giudice ha affermato che il relativo credito professionale sarebbe
“privo di azionabilità da parte della attrice”, perché il rapporto di patrocinio legale e l'attività difensiva, caratterizzati da intuitus personae, non sono delegabili senza il consenso del cliente e, pertanto, l'eventuale attività di collaborazione difensiva richiesta ad un collega non potrebbe “che essere prestata a titolo di favore ed in maniera libera in quanto priva di efficacia rispetto al cliente/mandante”. Tale conclusione, secondo il giudicante, sarebbe conforme alla giurisprudenza di legittimità, poiché la S.C., con la sentenza n.
14276/2017, avrebbe statuito che “la collaborazione tra avvocati avviene di regola in forma libera e, soprattutto, gratuita”.
Ha obiettato la difesa che questa tesi è illogica ed errata, perché non tiene conto della circostanza che, nella specie, il compenso non viene richiesto dall'avv. ai clienti dell'avv. per l'attività di redazione di atti Pt_1 CP_1 svolta nelle pratiche di loro interesse (queste, infatti, sono le situazioni cui si riferiscono i principi di diritto e i richiami anche giurisprudenziali in sentenza)
pag. 3/7 ma esclusivamente al collega in favore del quale la collaborazione, in maniera sistematica e continuativa, è stata prestata.
Il motivo è fondato.
Il primo giudice, dopo aver dato atto che l'attrice, oltre all'attività di sostituto in udienza dell'avv. aveva svolto anche attività di CP_1 redazione di atti giudiziari, richiesti dal collega in relazione a clienti dello stesso, ha escluso il diritto a compenso per tale attività, evidenziando che l'attività difensiva non può essere delegata a terzi senza apposito consenso del cliente.
L'affermazione del Tribunale secondo cui la collaborazione tra avvocati avviene di regola in maniera libera e gratuita, di talchè “l'avvocato che offre la propria collaborazione ad un collega non ha diritto ad alcuna retribuzione a meno che non dimostri di aver eseguito un vero e proprio mandato sostanziale”, risulta errata perché in contrasto con le norme in materia di contratti di prestazione d'opera intellettuale ex artt.2222 e 2230 c.c..
Risulta inconferente il richiamo della sentenza della Cassazione n.
14276/2017, la quale verte sulla configurabilità del contratto di patrocinio (tra avvocato e cliente) sulla base del conferimento di una procura ad litem (nel caso esaminato dalla S.C.) rilasciata ad un avvocato diverso rispetto a quello con cui il cliente aveva stipulato detto contratto, o della costituzione di un fondo spese da parte del cliente nelle mani del primo avvocato.
La giurisprudenza ha invece riconosciuto il diritto a compenso per l'attività di assistenza legale o di consulenza legale prestata da un non iscritto all'albo, quando non attenga ad attività processuale;
a maggior ragione spetta un compenso se detta attività venga prestata da un professionista iscritto all'albo
(Cass. n. 12480/2006, Rv. 590290).
Non vi è dubbio che le prestazioni di contenuto professionale o le attività intellettuali debbano essere inquadrate nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, che si presume oneroso. La Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n. 29617/2024, ha ribadito il principio consolidato, secondo cui la prestazione professionale dell'avvocato si presume onerosa, a prescindere dal destinatario dell'attività, anche se si tratta di altro avvocato. Secondo la S.C. la prestazione d'opera intellettuale in quanto species dei rapporti di lavoro autonomo,
è oggetto di un contratto avente normalmente natura onerosa in conseguenza pag. 4/7 della sua causa di scambio. La presunzione di onerosità opera salvo prova contraria, il cui onere ricade sul cliente. Per vincere tale presunzione, è necessaria una manifestazione chiara ed esplicita della volontà delle parti di derogare alla regola generale, attraverso un accordo che stabilisca inequivocabilmente la gratuità della prestazione;
il professionista deve, viceversa, provare l'incarico e l'adempimento. I rapporti tra colleghi avvocati, pur improntati a solidarietà professionale, non implicano automaticamente la gratuità delle prestazioni. La regola generale della presunzione di onerosità si applica anche in tali contesti, salvo prova contraria.
Nel caso specifico, il convenuto non ha dedotto l'esistenza di un accordo di gratuità delle prestazioni elencate nell'atto di citazione, ma ha solo eccepito l'intervenuto pagamento delle prestazioni medesime. Non sussiste pertanto alcuna prova che il rapporto tra le parti prevedesse una deroga al principio di onerosità.
In ordine alla determinazione dell'attività professionale in questione,
l'attrice ha indicato specificamente gli atti redatti su richiesta dell'avv.
(v. elenco a pagg.
6-7 dell'atto di citazione, con indicazione delle CP_1 parti, della tipologia di atto e dell'ufficio giudiziario, nonché dell'importo richiesto). In sede di interrogatorio formale il convenuto ha confermato tale circostanza – dedotta al punto e) della memoria istruttoria ex art.183, 6 comma n.2 cpc in data 20.11.15 – ribadendo tuttavia di aver retribuito di volta in volta l'avv. . Sulla base di tale ammissione e della documentazione prodotta Pt_1 dall'attrice, deve ritenersi provata l'attività relativa alla redazione di atti posta in essere dall'avv. su incarico dell'avv. Pt_1 CP_1
Riguardo al compenso, la dichiarazione dell'Ammaturo di aver versato in contanti quanto pattuito non è idonea a fornire la prova del pagamento, in assenza di quietanza o altra prova scritta. Risultano pertanto dovuti gli importi richiesti dall'attrice, in relazione a ciascun atto, in quanto corrispondenti ai minimi tariffari e comunque molto contenuti, per un totale di 2.900 euro.
Peraltro, il convenuto, al di là della eccezione di adempimento (risultata infondata) non ha sollevato specifiche obiezioni in ordine al quantum richiesto per ciascuna pratica. Risulta pertanto dovuta la somma complessiva di euro
7.950 (5.050, già riconosciuta dal giudice di primo grado + 2.900)
pag. 5/7 Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di rivalutazione delle somme dovute e l'erronea decorrenza degli interessi dalla domanda.
Il motivo è fondato. Nella specie è configurabile un rapporto di natura parasubordinata, in ragione della natura continuativa e sistematica dell'attività di collaborazione professionale svolta dall'avv. . Alla Pt_1 natura parasubordinata del rapporto consegue l'applicazione del disposto dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma riguarda tutti i rapporti elencati nel precedente art. 409 cod. proc. civ. e quindi anche quelli dei lavoratori autonomi quando siano caratterizzati dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite (Cass. n. 1912/1999, Rv. 523894); ha chiarito la S.C. che la norma in materia di rivalutazione monetaria opera non solo nell'ambito del lavoro subordinato ma anche in quello autonomo, ove questo sia caratterizzato dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite (cd. parasubordinazione) (Cass. n. 20269/2010, Rv. 615302).
La regola generale ex art. 1224 cod. civ., secondo la quale la rivalutazione monetaria spetta soltanto al creditore che dimostri un maggior danno, rispetto a quello misurato dagli interessi legali, risulta derogata per i crediti di lavoro a norma dell'art. 429 c.p.c.
Per le stesse ragioni, gli interessi legali dovuti sulle somme relative ai compensi spettanti all'appellante devono avere decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta la compensazione delle spese legali disposta dal primo giudice sulla base di una ravvisata soccombenza reciproca, a motivo del rigetto di una parte della domanda proposta dall'attrice
La riforma della sentenza di primo grado con riferimento a tale rigetto comporta la caducazione della pronunzia sulle spese giudiziali contenuta nella stessa sentenza. Pertanto, all'accoglimento dell'appello consegue la condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1375/2022 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 12.10.2022, proposto da Controparte_2 nei confronti di , così provvede: Controparte_3
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna a pagare a la somma complessiva Controparte_3 Controparte_2 di euro 7.950,00, a titolo di compensi professionali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate con decorrenza dal compimento delle singole prestazioni;
2) respinge l'istanza di cancellazione e risarcimento del danno ex art.89 cpc proposta dall'appellante;
3) condanna l' a pagare alla le spese processuali, CP_1 Pt_1 liquidate in € 2.600,00 per compensi ed € 237,00 per esborsi per il giudizio di primo grado e in € 3.000,00 per compensi ed € 147,00 per esborsi per il giudizio di appello, oltre, per entrambi gli importi, il rimborso spese di studio nella misura del 15%, iva e cap.
Lecce, 18 febbraio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai magistrati:
dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 300/2023 R.G., introdotta da avv. ANTONIETTA (c.f. rappresentata e difesa Pt_1 C.F._1 dall'avv. Leonardo Musa – appellante nei confronti di avv. PIETRO MARIA (c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 da sé medesimo appellato
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza n.1375/2022 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 12.10.2022. Le parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e all'udienza del 21.1.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione l'avv. proponeva azione di Controparte_2 pagamento nei confronti dell'avv. chiedendone la Controparte_3 condanna alla corresponsione di euro 8.250,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di compensi per l'attività professionale elencata dettagliatamente nell'atto introduttivo. L'attrice esponeva che nell'esercizio della sua attività professionale di avvocato, dal mese di giugno 2010 fino a tutto aprile 2012, aveva collaborato in maniera costante e continuativa con il collega avvocato (con studio in Francavilla Fontana alla Controparte_3 via Capitano Di Castri n. 59), sostituendolo – a sua richiesta – alle udienze civili nelle quali era costituito e provvedendo alla redazione degli atti che di volta in volta lo stesso le affidava. Deduceva che per tale attività era stata pattuita la ripartizione al 50% dei compensi per ciascuna pratica eseguita. Nonostante
l'impegno profuso dall'attrice, l'avv. si era rifiutato di corrispondere il CP_1 compenso spettante.
Istruita la causa, il Tribunale di Brindisi, con sentenza pubblicata il
12.10.22, ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto ai compensi professionali limitatamente alla attività di sostituzione nelle udienze civili, negandolo invece per la redazione di atti difensivi. Il primo giudice aveva quindi liquidato la somma di euro 5.050, oltre interessi legali dalla domanda, e compensato le spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello articolando i Controparte_2 motivi che di seguito verranno esposti.
si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_3
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Con il primo motivo di appello l'impugnante lamenta l'omessa pronuncia sull'istanza di cancellazione di frasi sconvenienti, in violazione degli artt. 89 e
112 c.p.c.. La aveva chiesto in primo grado, con la replica Pt_1 conclusionale del 10.10.2022, la cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti ed offensive, a norma dell'art. 89 c.p.c., e di condanna al risarcimento del danno. Le espressioni usate da controparte a pag. 7/8 della sua conclusionale sarebbero offensive e sconvenienti, oltre che gratuite perché irrilevanti, volendo con esse l'avv. solo insinuare che – CP_1 contrariamente al vero - l'odierna appellante avrebbe richiesto il compenso ad altri colleghi a seguito di semplice sostituzione di cortesia in udienza. Si tratta della seguente frase: “Comportamento illogico ed immotivato per chi aveva richiesto il compenso ad altri colleghi anche a seguito di semplice cortesia da questi richiesta in udienza come, chi svolge questa professione, è solito fare specie prima dell'accorpamento delle sezioni distaccate dei Tribunali e degli
Uffici del Giudice di Pace quando si era costretti a correre da un ufficio all'altro”.
Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato, in quanto nelle frasi riportate non sembra possa configurarsi con certezza un'ipotesi di responsabilità ex art.89 cpc. In primo luogo, le espressioni in questione risultavano prive di parole oggettivamente dispregiative o insolenti. In secondo luogo, le stesse pag. 2/7 appaiono non eccedenti le esigenze di difesa, alludendo ad un atteggiamento volto a pretendere un compenso anche per attività di collaborazione professionale che talora vengono prestate a titolo di cortesia. Il tema di causa è incentrato sul compenso per un'attività di collaborazione, nel cui ambito possono rientrare anche rapporti di cortesia ed a titolo gratuito. Pertanto, le espressioni oggetto dell'istanza di cancellazione non sembrano estranee all'esercizio della difesa, rientrando nell'ambito di un confronto dialettico, sia pure aspro ed ai limiti della correttezza.
In altre parole, le espressioni in parola non sono scomposte, nè sembrano rivelare un intento offensivo nei confronti della controparte, ma si pongono in rapporto, sia pure indiretto, con la materia controversa, in quanto preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'attrice, la scarsa attendibilità della sua domanda di pagamento.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato il rigetto della domanda diretta ad ottenere il pagamento dei compensi relativi all'attività di collaborazione professionale prestata, a richiesta ed in favore dell'avv.
per la redazione degli atti riportati in dettaglio in citazione, di cui CP_1 pure è stata offerta prova documentale.
Il primo giudice ha affermato che il relativo credito professionale sarebbe
“privo di azionabilità da parte della attrice”, perché il rapporto di patrocinio legale e l'attività difensiva, caratterizzati da intuitus personae, non sono delegabili senza il consenso del cliente e, pertanto, l'eventuale attività di collaborazione difensiva richiesta ad un collega non potrebbe “che essere prestata a titolo di favore ed in maniera libera in quanto priva di efficacia rispetto al cliente/mandante”. Tale conclusione, secondo il giudicante, sarebbe conforme alla giurisprudenza di legittimità, poiché la S.C., con la sentenza n.
14276/2017, avrebbe statuito che “la collaborazione tra avvocati avviene di regola in forma libera e, soprattutto, gratuita”.
Ha obiettato la difesa che questa tesi è illogica ed errata, perché non tiene conto della circostanza che, nella specie, il compenso non viene richiesto dall'avv. ai clienti dell'avv. per l'attività di redazione di atti Pt_1 CP_1 svolta nelle pratiche di loro interesse (queste, infatti, sono le situazioni cui si riferiscono i principi di diritto e i richiami anche giurisprudenziali in sentenza)
pag. 3/7 ma esclusivamente al collega in favore del quale la collaborazione, in maniera sistematica e continuativa, è stata prestata.
Il motivo è fondato.
Il primo giudice, dopo aver dato atto che l'attrice, oltre all'attività di sostituto in udienza dell'avv. aveva svolto anche attività di CP_1 redazione di atti giudiziari, richiesti dal collega in relazione a clienti dello stesso, ha escluso il diritto a compenso per tale attività, evidenziando che l'attività difensiva non può essere delegata a terzi senza apposito consenso del cliente.
L'affermazione del Tribunale secondo cui la collaborazione tra avvocati avviene di regola in maniera libera e gratuita, di talchè “l'avvocato che offre la propria collaborazione ad un collega non ha diritto ad alcuna retribuzione a meno che non dimostri di aver eseguito un vero e proprio mandato sostanziale”, risulta errata perché in contrasto con le norme in materia di contratti di prestazione d'opera intellettuale ex artt.2222 e 2230 c.c..
Risulta inconferente il richiamo della sentenza della Cassazione n.
14276/2017, la quale verte sulla configurabilità del contratto di patrocinio (tra avvocato e cliente) sulla base del conferimento di una procura ad litem (nel caso esaminato dalla S.C.) rilasciata ad un avvocato diverso rispetto a quello con cui il cliente aveva stipulato detto contratto, o della costituzione di un fondo spese da parte del cliente nelle mani del primo avvocato.
La giurisprudenza ha invece riconosciuto il diritto a compenso per l'attività di assistenza legale o di consulenza legale prestata da un non iscritto all'albo, quando non attenga ad attività processuale;
a maggior ragione spetta un compenso se detta attività venga prestata da un professionista iscritto all'albo
(Cass. n. 12480/2006, Rv. 590290).
Non vi è dubbio che le prestazioni di contenuto professionale o le attività intellettuali debbano essere inquadrate nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, che si presume oneroso. La Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n. 29617/2024, ha ribadito il principio consolidato, secondo cui la prestazione professionale dell'avvocato si presume onerosa, a prescindere dal destinatario dell'attività, anche se si tratta di altro avvocato. Secondo la S.C. la prestazione d'opera intellettuale in quanto species dei rapporti di lavoro autonomo,
è oggetto di un contratto avente normalmente natura onerosa in conseguenza pag. 4/7 della sua causa di scambio. La presunzione di onerosità opera salvo prova contraria, il cui onere ricade sul cliente. Per vincere tale presunzione, è necessaria una manifestazione chiara ed esplicita della volontà delle parti di derogare alla regola generale, attraverso un accordo che stabilisca inequivocabilmente la gratuità della prestazione;
il professionista deve, viceversa, provare l'incarico e l'adempimento. I rapporti tra colleghi avvocati, pur improntati a solidarietà professionale, non implicano automaticamente la gratuità delle prestazioni. La regola generale della presunzione di onerosità si applica anche in tali contesti, salvo prova contraria.
Nel caso specifico, il convenuto non ha dedotto l'esistenza di un accordo di gratuità delle prestazioni elencate nell'atto di citazione, ma ha solo eccepito l'intervenuto pagamento delle prestazioni medesime. Non sussiste pertanto alcuna prova che il rapporto tra le parti prevedesse una deroga al principio di onerosità.
In ordine alla determinazione dell'attività professionale in questione,
l'attrice ha indicato specificamente gli atti redatti su richiesta dell'avv.
(v. elenco a pagg.
6-7 dell'atto di citazione, con indicazione delle CP_1 parti, della tipologia di atto e dell'ufficio giudiziario, nonché dell'importo richiesto). In sede di interrogatorio formale il convenuto ha confermato tale circostanza – dedotta al punto e) della memoria istruttoria ex art.183, 6 comma n.2 cpc in data 20.11.15 – ribadendo tuttavia di aver retribuito di volta in volta l'avv. . Sulla base di tale ammissione e della documentazione prodotta Pt_1 dall'attrice, deve ritenersi provata l'attività relativa alla redazione di atti posta in essere dall'avv. su incarico dell'avv. Pt_1 CP_1
Riguardo al compenso, la dichiarazione dell'Ammaturo di aver versato in contanti quanto pattuito non è idonea a fornire la prova del pagamento, in assenza di quietanza o altra prova scritta. Risultano pertanto dovuti gli importi richiesti dall'attrice, in relazione a ciascun atto, in quanto corrispondenti ai minimi tariffari e comunque molto contenuti, per un totale di 2.900 euro.
Peraltro, il convenuto, al di là della eccezione di adempimento (risultata infondata) non ha sollevato specifiche obiezioni in ordine al quantum richiesto per ciascuna pratica. Risulta pertanto dovuta la somma complessiva di euro
7.950 (5.050, già riconosciuta dal giudice di primo grado + 2.900)
pag. 5/7 Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di rivalutazione delle somme dovute e l'erronea decorrenza degli interessi dalla domanda.
Il motivo è fondato. Nella specie è configurabile un rapporto di natura parasubordinata, in ragione della natura continuativa e sistematica dell'attività di collaborazione professionale svolta dall'avv. . Alla Pt_1 natura parasubordinata del rapporto consegue l'applicazione del disposto dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma riguarda tutti i rapporti elencati nel precedente art. 409 cod. proc. civ. e quindi anche quelli dei lavoratori autonomi quando siano caratterizzati dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite (Cass. n. 1912/1999, Rv. 523894); ha chiarito la S.C. che la norma in materia di rivalutazione monetaria opera non solo nell'ambito del lavoro subordinato ma anche in quello autonomo, ove questo sia caratterizzato dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite (cd. parasubordinazione) (Cass. n. 20269/2010, Rv. 615302).
La regola generale ex art. 1224 cod. civ., secondo la quale la rivalutazione monetaria spetta soltanto al creditore che dimostri un maggior danno, rispetto a quello misurato dagli interessi legali, risulta derogata per i crediti di lavoro a norma dell'art. 429 c.p.c.
Per le stesse ragioni, gli interessi legali dovuti sulle somme relative ai compensi spettanti all'appellante devono avere decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta la compensazione delle spese legali disposta dal primo giudice sulla base di una ravvisata soccombenza reciproca, a motivo del rigetto di una parte della domanda proposta dall'attrice
La riforma della sentenza di primo grado con riferimento a tale rigetto comporta la caducazione della pronunzia sulle spese giudiziali contenuta nella stessa sentenza. Pertanto, all'accoglimento dell'appello consegue la condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1375/2022 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 12.10.2022, proposto da Controparte_2 nei confronti di , così provvede: Controparte_3
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna a pagare a la somma complessiva Controparte_3 Controparte_2 di euro 7.950,00, a titolo di compensi professionali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate con decorrenza dal compimento delle singole prestazioni;
2) respinge l'istanza di cancellazione e risarcimento del danno ex art.89 cpc proposta dall'appellante;
3) condanna l' a pagare alla le spese processuali, CP_1 Pt_1 liquidate in € 2.600,00 per compensi ed € 237,00 per esborsi per il giudizio di primo grado e in € 3.000,00 per compensi ed € 147,00 per esborsi per il giudizio di appello, oltre, per entrambi gli importi, il rimborso spese di studio nella misura del 15%, iva e cap.
Lecce, 18 febbraio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 7/7