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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 224/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 224/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 1^ aprile 2025, celebrata in modalità cartolare, senza termini ex art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia delle parti, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Campobasso, via A. Scatolone n. 9, presso lo studio dell'Avv. Tania Gaetana
Gentile, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Carmelina Genovese che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 1^.4.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.2.2023, premessa l'avvenuta separazione giudiziale definita dal Tribunale di Campobasso con sentenza n. 336/2022 del 13.6.2022, essendo decorsi i termini ex art. 3 l. 898/70, data anche l'impossibilità di ricostituire la convivenza coniugale, la ricorrente ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 28.4.1988 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Foggia dell'anno 1988, Atto n. 170, Parte II, Serie A) con l'odierno resistente Controparte_1
Si è costituita la parte resistente la quale non si è opposta Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La controversia attiene, oltre alla domanda di divorzio, anche alle questioni economiche connesse.
Nelle more della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo – sottoscritto da entrambe le parti personalmente e dai rispettivi difensori per autentica - in ordine agli aspetti patrimoniali e non connessi alla cessazione del vincolo matrimoniale e, all'udienza del 1^ aprile 2025, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, previa rinuncia delle stesse ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Campobasso nel procedimento di separazione giudiziale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sorregge tale convincimento la chiara volontà delle parti di determinare la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio il che, ad una con il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, induce a ritenere sussistenti senza dubbio le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In ordine alle rassegnate conclusioni congiunte, il Collegio osserva che le stesse appaiono conformi alla legge e all'interesse delle parti, di tal che possono essere condivise e possono, così come concordate, regolare le condizioni economiche del divorzio.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento necessario del Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 224 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 tra e Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
- in accoglimento del ricorso, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
28.4.1988 in Foggia;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Foggia (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988;
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, che le parti sono tenute a rispettare;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Campobasso, 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 224/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 1^ aprile 2025, celebrata in modalità cartolare, senza termini ex art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia delle parti, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Campobasso, via A. Scatolone n. 9, presso lo studio dell'Avv. Tania Gaetana
Gentile, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele II n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Carmelina Genovese che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 1^.4.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.2.2023, premessa l'avvenuta separazione giudiziale definita dal Tribunale di Campobasso con sentenza n. 336/2022 del 13.6.2022, essendo decorsi i termini ex art. 3 l. 898/70, data anche l'impossibilità di ricostituire la convivenza coniugale, la ricorrente ha chiesto Parte_1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 28.4.1988 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Foggia dell'anno 1988, Atto n. 170, Parte II, Serie A) con l'odierno resistente Controparte_1
Si è costituita la parte resistente la quale non si è opposta Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La controversia attiene, oltre alla domanda di divorzio, anche alle questioni economiche connesse.
Nelle more della fase istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo – sottoscritto da entrambe le parti personalmente e dai rispettivi difensori per autentica - in ordine agli aspetti patrimoniali e non connessi alla cessazione del vincolo matrimoniale e, all'udienza del 1^ aprile 2025, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, previa rinuncia delle stesse ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Campobasso nel procedimento di separazione giudiziale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sorregge tale convincimento la chiara volontà delle parti di determinare la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio il che, ad una con il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, induce a ritenere sussistenti senza dubbio le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In ordine alle rassegnate conclusioni congiunte, il Collegio osserva che le stesse appaiono conformi alla legge e all'interesse delle parti, di tal che possono essere condivise e possono, così come concordate, regolare le condizioni economiche del divorzio.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento necessario del Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 224 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 tra e Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
- in accoglimento del ricorso, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
28.4.1988 in Foggia;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Foggia (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988;
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, che le parti sono tenute a rispettare;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Campobasso, 10 aprile 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
dott. Enrico Di Dedda