Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 297/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 297/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 26.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA R. DE PASCALE 11 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. MAURI
GUGLIELMO (c.f.: ) e dell'Avv. MAURI MARIA C.F._2
( ) VIA R DE PASCALE 11 ANGRI;
C.F._3 CP_1
( ) VIA R DE PASCALE 11 ANGRI;
dal quale è rappresentata e C.F._4
difesa;
ATTRICE
(c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._5
in VIA R. DE PASCALE 11 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. MAURI GUGLIELMO
(c.f.: ) e dell'Avv. MAURI MARIA ( ) VIA C.F._2 C.F._3
R DE PASCALE 11 ANGRI;
( ) VIA R DE CP_1 C.F._4
PASCALE 11 ANGRI;
, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._6
in VIA R. DE PASCALE 11 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. MAURI GUGLIELMO
(c.f.: ) e dell'Avv. MAURI MARIA ( ) VIA C.F._2 C.F._3
R DE PASCALE 11 ANGRI;
( ) VIA R DE CP_1 C.F._4
PASCALE 11 ANGRI;
, dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
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(c.f.: ), elettivamente Controparte_3 C.F._7 domiciliato in VIA TRENTO 64 84016 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. NAPOLETANO
GIUSEPPINA (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_4 C.F._9 in VIA TRENTO 64 84016 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. NAPOLETANO
GIUSEPPINA (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
CONVENUTO
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente in diritto, si osserva che l'espressione occupazione sine titulo è di origine giurisprudenziale e viene utilizzata in relazione a due differenti azioni: azione personale di restituzione e quella reale (azione di rivendicazione).
In particolare, la domanda con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione dell'immobile di sua proprietà con conseguente condanna dell'occupante al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e i convenuti medesimi, dà luogo ad un'azione reale di restituzione e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
al contrario, nel caso in cui l'attore ricollega la propria pretesa alla circostanza dell'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa, la domanda va qualificata come personale di restituzione.
E' opportuno preliminarmente richiamare la distinzione tra l'azione di rivendica e quella di restituzione. La prima ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l'attore assume di esser titolare, ma di non averne la materiale disponibilità: é esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene (art. 948 cod. civ.), ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso. La seconda è fondata
Pagina 2 di 7 sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa - e per questo ha natura personale - ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto - personale - alla consegna del bene. Pertanto in quest'ultimo caso l'attore non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, bensì può limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine, oppure il successivo venir meno - per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto, che perciò è obbligato a restituirlo.
Evidentemente le due azioni sono distinte, sia per causa petendi che per petitum (cfr. Cass.
Civ., Sez. III, 10 dicembre 2004, n. 23086).
Inoltre, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione (nel caso di specie è stata proposta domanda riconvenzionale di usucapione da parte del convenuto ), non è idonea a trasformare in reale l'azione Controparte_4
personale proposta nei suoi confronti. Infatti, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta;
per l'altro, una conclusione di segno opposto condurrebbe alla inammissibile conseguenza di ritenere la semplice contestazione del convenuto strumento processuale idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, con stravolgimento della difesa predisposta in relazione alla diversa azione proposta, una prova ben più onerosa - la probatio diabolica della revindica - di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta (Sez. 2, n. 26003 del 23 dicembre 2010).
Pertanto, prescindendo dalla qualificazione dell'azione effettuata dalla parte, la domanda di restituzione di un bene, fondata sull'arbitraria disponibilità materiale da parte del convenuto, non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso, esula dall'ambito delle azioni reali perché non può esser qualificabile come rivendica, bensì come azione personale di rilascio o di restituzione, e se il convenuto contrappone il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di questo diviene l'oggetto della controversia.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17754/2024 ha nuovamente affermato che l'azione di restituzione è finalizzata al recupero di un bene precedentemente ceduto, a seguito della cessazione degli effetti di un contratto, e non presuppone necessariamente la proprietà del bene.
La decisione della Corte di Cassazione funge da guida per i giudici di merito nella qualificazione delle azioni legali, richiamando l'attenzione sulla necessità di valutare il
Pagina 3 di 7 contenuto sostanziale delle pretese. Essa offre inoltre un chiarimento significativo sul trattamento delle occupazioni sine titulo, stabilendo che la mancanza di un titolo valido per la detenzione dell'immobile costituisce un elemento sufficiente per giustificare la restituzione del bene. Conseguentemente, nel caso in esame, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso,
e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione o dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo.
Legittimato passivo dell'azione di restituzione di immobile di natura personale è colui che detiene l'immobile senza alcun titolo, non venendo in contestazione l'accertamento del diritto di proprietà sul bene (ex Cass. n. 7041/2012). "L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario" (Cass. n. 25052/2018; Cass. Sez. Un. 7305/2014).
Peraltro, con la richiamata ordinanza del 2024 la Suprema Corte ha altresì precisato che in tale ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione o l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti e la controversia va decisa unicamente in relazione alla pretesa dedotta.
Nel caso di specie, gli attori hanno dedotto l'esistenza di un contratto “verbale” in base al quale fu concesso in uso ai convenuti la detenzione del terreno e di averne chiesto la restituzione dopo il rifiuto dei convenuti medesimi di regolarizzare il rapporto.
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che gli attori non abbiano fornito idonea prova della circostanza che i convenuti abbiano iniziato a detenere i fondi in virtù di contratto di comodato.
Invero, la prova testimoniale è ininfluente ai fini della decisione in quanto generica sul punto.
In particolare, il teste ha fatto riferimento genericamente ad un Testimone_1
presunto accordo di comodato del quale ha avuto conoscenza, peraltro, non direttamente ma soltanto de relato per averlo saputo dal suocero (dante causa degli attori); inoltre, il teste non è stato in grado di indicare la data di conclusione del presunto accordo.
Pertanto, in considerazione delle dichiarazioni lacunose e generiche del suddetto teste, le stesse non possono essere considerate attendibili.
Pagina 4 di 7 Quanto alla documentazione prodotta dagli attori, il Tribunale ritiene, a prescindere dalla questione del disconoscimento, irrilevante e non conferente il doc. n. 6 allegato alla seconda memoria ex art. 183 VI co. cpc. depositata da parte attrice.
Si intende fare riferimento a quelli che sono stati definiti impropriamente dagli attori quali “cedolini di pagamento” che, secondo la tesi attorea, attesterebbero il pagamento di un canone da parte dei convenuti.
Dall'esame del predetto documento (allegato n. 6) si evince, tuttavia, che quelle che gli attori definiscono ricevute di pagamento non sono altro che mere annotazioni su fogli che non appaiono di per sé riferibili al rapporto in questione.
Pertanto, l'azione personale di restituzione proposta dagli attori va rigettata.
A questo punto va esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione del terreno in oggetto formulata dal convenuto . Controparte_4
Chi agisce proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione, deve dimostrare la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, nonché quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominus.
In merito a tale profilo, deve precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre del bene che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che "l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento" (Cass. II, n. 4807/1992).
Pagina 5 di 7 Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che "ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene" (Cass. civile sez. II, 22/10/2021, n. 29594).
Inoltre, il possesso utile ad usucapire deve essere continuato per venti anni, pacifico e non clandestino.
Per qualificare il possesso come non clandestino, occorre che questo sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, ossia in maniera visibile e non occulta, in modo da manifestare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che occorra l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. Infatti, sussiste la clandestinità ove l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in maniera da ostacolarne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge (cfr. Cass. 06/08/2024 , n. 22267).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che tale onere non sia stato assolto, atteso che l'attore ha dimostrato unicamente di aver utilizzato il terreno e di aver provveduto alla manutenzione dello stesso.
La Suprema Corte afferma che “merita di essere precisato [...] che il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios.
Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi
Pagina 6 di 7 relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 1796 del 20.01.2022).
Orbene, nel caso di specie, dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte convenuta è emerso che soltanto a partire dal 2009 il convenuto della ha CP_4
provveduto a chiudere l'area in oggetto la sera, attraverso catene e lucchetti fissati a paletti perimetrali.
Dunque, è a partire da tale data che è stato esercitato lo ius excludendi alios e, pertanto, risulta evidente che non sussiste il requisito temporale (20 anni) richiesto dalla legge ai fini dell'acquisto per usucapione della proprietà del terreno in oggetto.
Pertanto, la domanda riconvenzionale va rigettata.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/06/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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