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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 505/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALFANO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4710/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Battipaglia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance Spa - 05863840962
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 2025/101337, notificato in data 22.8.2025, a mezzo del quale l'Ente impositore ha richiesto il pagamento della somma dovuta a titolo di TARI per l'anno 2015.
A sostegno della propria opposizione, parte ricorrente eccepisce i seguenti motivi e, segnatamente: a) nullità e/o illegittimità della procedura esecutiva presso terzi per incompetenza territoriale;
b) nullità dell'atto di pignoramento;
c) nullità dell'atto di pignoramento per mancata notifica dell'intimazione di pagamento ovvero omessa ed irregolare notifica delle ingiunzioni sottese;
d) intervenuta decadenza dell'amministrazione dal diritto alla riscossione;
e) intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Parte ricorrente concludeva chiedendo, nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di controdeduzioni, si costituiva in giudizio la Credit Network & Finance SpA, in qualità dio concessionario del servizio di accertamento e riscossione coattiva per il Comune di Battipaglia che eccepiva: a) in via preliminare, inammissibilità del ricorso spiegato dal contribuente per carenza di interesse ad agire ed inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti in quanto regolarmente notificati e non impugnati;
b) infondatezza degli ulteriori motivi formulati da parte ricorrente.
L'Agente della Riscossione chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto del ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto;
il tutto con condanna di parte ricorrente alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 9 gennaio 2026, la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico ritiene il ricorso infondato per le ragioni che di seguito si espongono. In via preliminare ed assorbente, il Giudicante ritiene che il ricorso sia infondato in quanto parte resistente ha fornito prova della regolare notificazione degli atti prodromici all'atto di pignoramento per cui è causa e precisamente:
A) avviso di accertamento n. 25889 del 09/12/2020 per il complessivo importo di euro 464,00 regolarmente ricevuto dal contribuente in data 18/02/2021 – cfr. doc. 7 della produzione di parte resistente);
B) sollecito di pagamento n. 4534/1 dell'08/09/2023, spedito il 09/10/2023 e ricevuto il 24/11/2023 (doc. 8
e 9 della produzione di parte resistente);
C) intimazione di pagamento n. 202500025545 del 19/02/2025, notificato per compiuta giacenza il 07/03/2025 (cfr. doc. 10 e 11 della produzione di parte resistente).
Sul tema, preme ribadire che il Giudice nomofilattico è oramai consolidato nel ritenere che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs
n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr. ex plurimis Cass. civ., sentenza 21 luglio 2025 n. 20476). Alla luce del suesposto principio di diritto, parte ricorrente avrebbe dovuto necessariamente impugnare l'intimazione di pagamento n. 202500025545 del
19/02/2025, regolarmente notificata e non impugnata, su cui si fonda l'atto esecutivo impugnato pena la cristallizzazione della pretesa impositiva. Nel caso in esame, il contribuente non ha fornito alcuna prova dell'impugnazione degli atti presupposti con conseguente infondatezza della spiegata opposizione. Alla luce di quanto sopra, gli ulteriori motivi di opposizione spiegati da parte ricorrente, per come formulati, risultano essere assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e s.m.
i..
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €uro 100,00 oltre oneri di legge ove dovuti. Così deciso in Salerno in data 9 gennaio 2026.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALFANO MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4710/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Battipaglia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance Spa - 05863840962
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi n. 2025/101337, notificato in data 22.8.2025, a mezzo del quale l'Ente impositore ha richiesto il pagamento della somma dovuta a titolo di TARI per l'anno 2015.
A sostegno della propria opposizione, parte ricorrente eccepisce i seguenti motivi e, segnatamente: a) nullità e/o illegittimità della procedura esecutiva presso terzi per incompetenza territoriale;
b) nullità dell'atto di pignoramento;
c) nullità dell'atto di pignoramento per mancata notifica dell'intimazione di pagamento ovvero omessa ed irregolare notifica delle ingiunzioni sottese;
d) intervenuta decadenza dell'amministrazione dal diritto alla riscossione;
e) intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Parte ricorrente concludeva chiedendo, nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di controdeduzioni, si costituiva in giudizio la Credit Network & Finance SpA, in qualità dio concessionario del servizio di accertamento e riscossione coattiva per il Comune di Battipaglia che eccepiva: a) in via preliminare, inammissibilità del ricorso spiegato dal contribuente per carenza di interesse ad agire ed inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti in quanto regolarmente notificati e non impugnati;
b) infondatezza degli ulteriori motivi formulati da parte ricorrente.
L'Agente della Riscossione chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto del ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto;
il tutto con condanna di parte ricorrente alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 9 gennaio 2026, la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico ritiene il ricorso infondato per le ragioni che di seguito si espongono. In via preliminare ed assorbente, il Giudicante ritiene che il ricorso sia infondato in quanto parte resistente ha fornito prova della regolare notificazione degli atti prodromici all'atto di pignoramento per cui è causa e precisamente:
A) avviso di accertamento n. 25889 del 09/12/2020 per il complessivo importo di euro 464,00 regolarmente ricevuto dal contribuente in data 18/02/2021 – cfr. doc. 7 della produzione di parte resistente);
B) sollecito di pagamento n. 4534/1 dell'08/09/2023, spedito il 09/10/2023 e ricevuto il 24/11/2023 (doc. 8
e 9 della produzione di parte resistente);
C) intimazione di pagamento n. 202500025545 del 19/02/2025, notificato per compiuta giacenza il 07/03/2025 (cfr. doc. 10 e 11 della produzione di parte resistente).
Sul tema, preme ribadire che il Giudice nomofilattico è oramai consolidato nel ritenere che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs
n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (cfr. ex plurimis Cass. civ., sentenza 21 luglio 2025 n. 20476). Alla luce del suesposto principio di diritto, parte ricorrente avrebbe dovuto necessariamente impugnare l'intimazione di pagamento n. 202500025545 del
19/02/2025, regolarmente notificata e non impugnata, su cui si fonda l'atto esecutivo impugnato pena la cristallizzazione della pretesa impositiva. Nel caso in esame, il contribuente non ha fornito alcuna prova dell'impugnazione degli atti presupposti con conseguente infondatezza della spiegata opposizione. Alla luce di quanto sopra, gli ulteriori motivi di opposizione spiegati da parte ricorrente, per come formulati, risultano essere assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e s.m.
i..
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €uro 100,00 oltre oneri di legge ove dovuti. Così deciso in Salerno in data 9 gennaio 2026.