Articolo 20 della Legge 8 maggio 1998, n. 146
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 maggio 1998
Art. 20. (Disposizioni in materia di notifica degli atti
dell'Amministrazione finanziaria). 1. Nell'articolo 14, primo comma, primo periodo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 , concernente la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria a mezzo posta, dopo le parole: "al contribuente "sono inserite le seguenti: a deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e", e dopo le parole: a mezzo della posta "sono inserite le seguenti: direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile,".
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 , recante: "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1982, n. 334, come modificato dalla presente legge:
"La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e puo' eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonche' ove cio' risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 62 , 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 , n. 600 , nonche' le altre modalita' di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta".
Entrata in vigore il 15 maggio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente