dell'Amministrazione finanziaria). 1. Nell'articolo 14, primo comma, primo periodo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 , concernente la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria a mezzo posta, dopo le parole: "al contribuente "sono inserite le seguenti: a deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e", e dopo le parole: a mezzo della posta "sono inserite le seguenti: direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile,".
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 , recante: "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1982, n. 334, come modificato dalla presente legge:
"La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e puo' eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonche' ove cio' risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 62 , 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 , n. 600 , nonche' le altre modalita' di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta".