TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 917/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Napoli n. 38,
e da
(C.F. , nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Napoli n. 38, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gianluca Cottone, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
17.09.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Scicli il 17.04.1979, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 1979, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni con successivo atto notarile del 09.12.2004; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Scicli, 13.10.1979) e (Scicli, 15.02.1991), Per_1 Per_2 tutti ormai fuori dal nucleo familiare avendo ciascuno una propria famiglia;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 19.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
3. nella casa coniugale continuerà a vivere rimane la IG.ra , esclusiva proprietaria Parte_2 dell'immobile;
4. a titolo di concorso nel mantenimento del marito, la cui attività lavorativa non sempre consente entrate costanti che, comunque, si possono quantificare in € 4.500,00/5.000,00 circa annui, la IG.ra Pa
verserà al IG. la somma di € 100,00 entro il 10 di ogni mese, somma che andrà rivalutata Pt_2 secondo i canoni ISTAT;
5. i coniugi ribadiscono il reciproco consenso circa la richiesta dei documenti validi per l'espatrio, con
l'impegno a comunicare tutte le variazioni attinenti i cambi di residenza e/o domicilio; che l'udienza di comparizione del dì 17.09.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate inerenti ai rapporti economici tra le parti non appaiono contrarie a disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile a Scicli il 17.04.1979, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 1979;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 917/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Napoli n. 38,
e da
(C.F. , nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Napoli n. 38, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gianluca Cottone, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
17.09.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Scicli il 17.04.1979, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 1979, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni con successivo atto notarile del 09.12.2004; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Scicli, 13.10.1979) e (Scicli, 15.02.1991), Per_1 Per_2 tutti ormai fuori dal nucleo familiare avendo ciascuno una propria famiglia;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 19.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
3. nella casa coniugale continuerà a vivere rimane la IG.ra , esclusiva proprietaria Parte_2 dell'immobile;
4. a titolo di concorso nel mantenimento del marito, la cui attività lavorativa non sempre consente entrate costanti che, comunque, si possono quantificare in € 4.500,00/5.000,00 circa annui, la IG.ra Pa
verserà al IG. la somma di € 100,00 entro il 10 di ogni mese, somma che andrà rivalutata Pt_2 secondo i canoni ISTAT;
5. i coniugi ribadiscono il reciproco consenso circa la richiesta dei documenti validi per l'espatrio, con
l'impegno a comunicare tutte le variazioni attinenti i cambi di residenza e/o domicilio; che l'udienza di comparizione del dì 17.09.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate inerenti ai rapporti economici tra le parti non appaiono contrarie a disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile a Scicli il 17.04.1979, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 1979;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti