TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/07/2025, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1000 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice dott.ssa TANIA VETTORE Giudice ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1000/2019 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. ENRICO CARUCCI e l'avv. PASQUALE CRISPINO ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. SAMUELE CONVENTO resistente
E con l'intervento del P.M. di sede
1 Posta in decisione come da note di trattazione scritta autorizzate depositate per l'udienza del 19/03/2025 sulle
Conclusioni della ricorrente, che ha domandato: “Nel merito: Preso atto della sentenza parziale n. 1/2021, pubblicata il 4/1/2021, con la quale il Tribunale di Venezia, non definitivamente pronunziando, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi Parte_1
e voglia l'adito Tribunale, per tutti i motivi indicati in atti, rigettando ogni Controparte_1 altra diversa istanza, domanda ed eccezione ex adverso avanzata: 1) pronunziarsi, per quanto esposto in narrativa ed emerso in sede istruttoria, l'addebito della separazione a carico del marito, signor 2) disporsi che, per quanto esposto in narrativa e alla luce delle relazioni Controparte_1 dei Servizi, la responsabilità genitoriale sul figlio di dieci anni di età, sia esercitata in modo Per_1 esclusivo dalla madre, signora , con collocamento del minore presso la stessa;
3) Parte_1 tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore così come previsto dall'art. 473 bis 4 c.p.c., stante l'opinione ripetutamente espressa del minore stesso nel corso della CTU e durante gli incontri presso i Servizi Sociali di Chioggia (VE), disporsi la sospensione della facoltà di visita paterna;
4) disporsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie, a Controparte_1 titolo di concorso nel mantenimento del figlio entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo Per_1 bonifico bancario sul c/c che la ricorrente gli indicherà, l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio (mediche non coperte da SSN, sportive, ricreative e scolastiche), con le seguenti modalità: - senza necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione, le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo): a) spese medico-specialistiche terapeutiche non coperte dal SSN;
b) spese per cure odontoiatriche;
spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista/lenti a contatto;
c) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo fino ad euro 150,00, lezioni private di sostegno scolastico;
d) corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, se ti importo non superiore ad euro 300,00, anche su base annua;
e) spese di accudimento dei figli durante le vacanze (es. centri estivi) se non eccedenti l'importo di euro 300,00 annui;
- previo accordo e previa esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo): f) spese per apparecchi ortodontici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi,
2 partecipazione a tornei di categorie e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300,00 su base annua;
i) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad euro 150,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub lett. e). Con vittoria di compensi e spese di lite, da liquidarsi come da parametri ex D.M. 55/2014, con aumento del 30% attesa la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”;
sulle Conclusioni del resistente, che ha chiesto: “In via principale: · accertata l'inammissibilità delle domande svolte da parte ricorrente nell'atto introduttivo, nonché nella memoria integrativa, 1. disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_2 collocamento dello stesso presso la madre ma con il diritto per il padre di tenerlo con sé: a) sino al momento in cui reperirà un'attività lavorativa e, comunque, nei periodi di disoccupazione: · lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 19.30; · martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.30 allorquando il minore cenerà con il padre;
· possibilità di un pernottamento infrasettimanale da concordare anche con la madre di settimana in settimana previo parere favorevole del minore;
· a fine settimana alterni, dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 19.00 della domenica, quando il piccolo verrà riaccompagnato dalla madre;
b) durante il periodo di attività lavorativa del padre il diritto di visita di quest'ultimo verrà concordato settimanalmente con la madre ma, comunque, in maniera tale da garantire: · che il figlio possa rimanere con il padre non meno di tre ore consecutive per almeno tre giorni alla settimana, esclusi i week end che verranno regolati come sopra;
· che per i restanti giorni il padre possa comunque, stante l'attiguità delle abitazioni, trattenersi con il minore, previo accordo con la madre, il tempo necessario per un breve saluto;
· garantire almeno un pernottamento e due cene infrasettimanali con il padre previo consenso del minore e accordo con la madre;
2. disporre che i periodi di festività natalizie e pasquali e le vacanze estive siano regolati così come proposto dalla madre in ricorso;
3. disporre che nei periodi di malattia o di convalescenza del figlio lo stesso sia collocato presso la madre con diritto del padre di farvi visita quotidianamente previo accordo con la madre sull'orario; nell'ipotesi in cui la madre sia impegnata al lavoro, disporre che il figlio venga collocato presso il padre, se non impegnato al lavoro, con diritto di visita quotidiano della madre previo accordo sull'orario;
4. escludere il ricorso a figure genitoriali vicarianti laddove uno dei due genitori sia disponibile a tenere con sé il figlio o ad accompagnarlo a scuola o ad attività ludiche e/o ricreative in caso di impossibilità dell'altro di provvedervi;
5. disporsi che il Signor in considerazione Controparte_1 del fatto che continuerà a vivere stabilmente con la madre, versi alla Signora Per_1 Parte_2
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio – e a decorrere dal momento in cui lo stesso
3 reperirà un'occupazione lavorativa - una somma mensile non superiore ad €. 200,00// (euro duecento/00), ovvero la diversa somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Conseguentemente, sino al reperimento di idonea attività lavorativa nulla sarà dovuto dal Signor a titolo di contributo mensile per il mantenimento del figlio, escluso il dovere di Controparte_1 corrispondere il 50% delle spese straordinarie da regolarsi con le seguenti modalità: 1) senza necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo): a) spese medico-specialistiche terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese per cure odontoiatriche;
le spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista/lenti a contatto;
c) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo fino ad €. 150,00// (euro centocinquanta/00); lezioni private di sostegno scolastico;
d) corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, se di importo non superiore ad €. 300,00// (euro trecento/00) anche su base annua;
e) Spese di accudimento dei figli durante le vacanze (es. centri estivi) se non eccedenti l'importo di
€ 300,00 annui;
2) previo accordo e previa esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo): f) spese per apparecchi ortodontici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300 su base annua;
i) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad € 150,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub lett. e);
6. disporre, in ogni caso, l'obbligo reciproco dei coniugi di garantire che il figlio possa sentire telefonicamente l'altro genitore Per_1 almeno una volta al giorno;
7. autorizzare entrambi i coniugi a chiedere il rilascio del passaporto del figlio, nonché ogni altro documento valido per l'espatrio dello stesso;
8. rigettarsi le ulteriori e diverse domande tutte ex adverso formulate. In subordine, per quanto concerne l'affido e i diritti di visita di cui ai precedenti punti 1. e 2.: si chiede che l'Ill.mo Giudice adito disponga in conformità a quanto proposto nelle conclusioni della relazione del 11.09.2023 stilata dalla dott.ssa in sede di C.T.U., che qui vengono Persona_3 integralmente trascritte: “Si rende necessaria una liberalizzazione dei rapporti tra padre e figlio ed una loro progressiva loro intensificazione, nel rispetto del diritto di di mantenere un Per_1 rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, secondo la seguente progressione: -
4 Fino al mese di ottobre compreso, si potrà proseguire con il calendario discusso all'ultimo incontro di CTU secondo il quale ad inizio mese il padre comunicherà le sue date di disponibilità per poter stare con il figlio il martedì e il mercoledì pomeriggio (il mercoledì con accompagnamento a Karate) e il sabato (dalle 18.30 alle 22) o la domenica (dall'accompagnamento a Messa fino a dopo pranzo) disgiunti ed alternati nelle settimane. - Dalla metà del mese di novembre, i tempi paterni potranno esser trascorsi anche presso l'abitazione paterna. - Dalla metà del mese di dicembre, un weekend sì e uno no si recherà presso il padre il sabato alle 18.30, rimanendo con lui sino Per_1 alla domenica dopo pranzo. Sarà la madre ad accompagnare il minore presso il padre, che si occuperà di riportarlo alla madre. - Dal mese di febbraio, le settimane saranno così alternate: settimana A: il martedì dall'uscita di scuola (centri estivi in estate) sino alle 21:30 (le 22 in estate) ed il weekend dal sabato alle 10 sino alla domenica dopo pranzo (o in alternativa – se il padre lavora: dal sabato alle 18.30 alla domenica alle 18.30); settimana B: due pomeriggi, il martedì ed il mercoledì, uscita di scuola (centri estivi in estate) - 21:30. Il padre dovrà comunicare a inizio mese le sue problematiche lavorative, cercando tuttavia di organizzarsi per mantenere massima regolarità rispetto ai giorni proposti. - Dal mese di giugno 2024, il weekend presso il padre potrà iniziare il venerdì pomeriggio alle 18, con due pernottamenti. - Quando è presso Per_1 la madre, avverranno telefonate “in uscita” al padre comprese nella fascia oraria serale tra le 19:00 e le 20:00 (una al giorno). La stessa regola varrà per il weekend che trascorrerà Per_1 presso il padre. Le vacanze di Natale saranno suddivise ad anni alterni in due periodi: nel 2023 dal 25 dicembre mattino (con sera della Vigilia presso l'altro genitore) al 27 dicembre ore 18.30 e dal 30 al 31 dicembre mattino con il padre. Dal 31 dicembre al 6 gennaio alle ore 18.30 con la madre. nel 2024 (e anni pari) dal 25 dicembre mattino (con sera della Vigilia presso l'altro genitore) al 31 dicembre mattino con un genitore (madre) e dal 31 dicembre mattino al 6 gennaio alle ore 18 con l'altro (padre). Negli anni dispari il contrario. Le vacanze di Pasqua saranno egualmente suddivise in due periodi uguali, dal giovedì al sabato nel primo pomeriggio e dal sabato al lunedì sera (due giorni e mezzo presso ciascun genitore, includenti ad anni alterni la domenica di Pasqua). Nel 2024 alla madre spetteranno i primi due giorni e mezzo, che invece spetteranno al padre nel 2025. Durante le vacanze estive, potrà trascorrere due settimane di vacanza Per_1 con ciascun genitore, anche consecutive (per il 2024, per il padre, si suggerisce che siano disgiunte e che partano dalla gestione di una continuità di 4 giorni consecutivi alla volta;
per il 2025 si potrà arrivare alla settimana – 7 giorni consecutivi). Per quanto riguarda il regime giuridico dell'affidamento, si suggerisce un affidamento ai Servizi Sociali perché possano: - Monitorare l'andamento dei diversi passaggi e cambiamenti suggeriti svolgendo degli incontri congiunti con i due genitori ed individuali per gli stessi, al fine di avviare un supporto alla genitorialità -
5 Monitorare lo stato psicologico di per introdurre – se del caso – un percorso di sostegno Per_1 personale al minore stesso”;
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 29/01/2019 , dopo aver premesso che in Parte_1
data 06/02/2010 aveva contratto matrimonio civile a Chioggia con
[...]
che dalla loro unione il 22/03/2014 è nato il figlio che la CP_1 Per_1
relazione tra le parti, da tempo turbolenta, da ultimo è divenuta insostenibile per le condotte aggressive e minacciose tenute dal marito, talora anche in presenza del figlioletto, culminando nell'episodio occorso il 27 luglio 2018 quando le corso di una lita l'uomo avrebbe tentato di spingerla giù dal balcone;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale, con addebito al marito, alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia sullo status, rassegnando tuttavia diverse conclusioni sui provvedimenti accessori ed opponendosi alla richiesta avversaria di addebito, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del. ha autorizzato i coniugi a vivere separati e assunto i provvedimenti provvisori, come da ordinanza del 26/05/2019, disponendo la presa in carico del minore da parte dei Servizi
Sociali del Comune di Chioggia cui è stata demandata la calendarizzazione delle visite protette col padre.
Dopo il passaggio alla fase di merito, è stata emessa la sentenza sullo status n.
1/2021, pubblicata il 04/01/2021, la causa è stata rimessa in istruttoria e – previo
6 rigetto dell'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali formulata ex art. 709 IV co. c.p.c. dal convenuto nella memoria di costituzione dep. il 14/02/2020
– sono stati concessi termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie e la relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali, con ordinanza del 02/02/2022 – rigettata l'ulteriore istanza formulata da parte ricorrente ex art. 709 IV co. c.p.c. e rilevata l'urgenza di sottrarre al conflitto genitoriale nonché la scarsa compliance dei genitori alle proposte Per_1
dei Servizi Sociali – il Giudice ha disposto l'affidamento di ai Servizi Sociali Per_1
di Chioggia, confermandone il collocamento presso la madre, con frequentazioni almeno ogni due settimane in spazio neutro e invito ai genitori ad Persona_4
intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Successivamente, il Giudice ha ammesso la prova testimoniale dedotta in II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. da parte ricorrente sui soli capitoli relativi all'addebito, abilitando il convenuto in controprova, e ha ordinato all' INPS e alla
Guardia di Finanza di Chioggia di relazionare per quanto di competenza sui redditi di;
le rispettive relazioni sono state depositate il 21/02/2022 da Controparte_1
INPS e il 12/07/2022 - 27/03/2023 dalla GdF); è stata quindi disposta CTU al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti e suggerire il miglior regime di affidamento del minore oltre che un calendario di visite, verificando altresì la possibilità per i genitori di raggiungere condizioni concordate nell'interesse del minore, e suggerire eventuali percorsi da intraprendere per la coppia genitoriale nonché l'eventuale monitoraggio.
Alla luce della consulenza depositata il 29/09/2023, il Giudice ha disposto un regime di frequentazioni padre – figlio secondo le modalità e il calendario di cui alle pagg. 67, 68 e 69 della suddetta relazione, confermando l'affidamento del minore ai servizi sociali con collocazione prevalente presso la madre e disponendo
7 il monitoraggio da parte dei servizi sociali affidatari in merito all'andamento delle visite padre-figlio e alla verifica dello stato dei rapporti tra e la famiglia di Per_1
origine del padre prima di reintrodurre il minore all'interno della stessa (nel cui relazioni, depositate il 03/01/2024 -18/03/2024 - 6/09/2024, i Servizi Sociali hanno confermato il perseverare del rifiuto assoluto del minore di vedere il padre).
All'udienza del 24/09/2024, assunti i mezzi di prova, il Giudice ha assegnato alle parti termine per la precisazione delle conclusioni, che i difensori hanno rassegnato con le note depositate rispettivamente il 12/03/2025 dal marito ed il 18/03/2025 dalla moglie;
in data 3/2/2025 i Servizi Sociali di Chioggia hanno depositato relazione di aggiornamento.
Acquisito l'intervento del P.M., il GI ha infine rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
*
Già dichiarata, con sentenza non definitiva n. 1/2021, pubbl. il 04/01/2021, da intendersi qui richiamata e ritrascritta, la separazione personale dei coniugi, in questa sede vanno esaminate le ulteriori domande in ordine ai provvedimenti accessori.
Va innanzitutto accolta la domanda attorea di addebito della separazione al marito.
La stessa si fonda su numerosi atti di violenza, anche fisica, che l'uomo avrebbe perpetrato ai danni della moglie, da ultimo il 27 luglio 2018, non di rado alla presenza del figlioletto. Dalle testimonianze assunte emerge la conferma di tali condotte.
In particolare, i testi attorei , (madre e padre della Tes_1 Testimone_2
ricorrente) e (sua amica di lunga data) – a differenza dei testi Testimone_3
e (madre e fratello del resistente) – hanno visto la Tes_4 Testimone_5
8 ricorrente il giorno dopo l'aggressione che ella ha riferito loro nell'immediatezza, negli stessi termini allegati in ricorso, e che si verificò il 27 luglio 2018. Tutti e tre i testi attorei hanno visto i segni fisici dell'aggressione, compatibili con la relativa dinamica.
La teste ha dichiarato, in risposta al cap. 7 ric. relativo a tale episodio: -“ è un Tes_1
episodio che ci ha scosso;
la sera prima mia figlia si era recata con un'amica Tes_3
a meditazione yoga sulla spiaggia … quando mia figlia è tornata in auto ha visto molte chiamate del marito;
lui quando è tornata a casa l'ha aggredita verbalmente e anche fisicamente e voleva buttarla giù dal sesto piano. allora bitavano nel nostro palazzo in via N. Zeno. il mattino dopo mia figlia è venuta a casa nostra piena di lividi sul viso e sulle braccia. Mio marito voleva accompagnarla al PS ma dato che in prece-denza egli aveva avuto un infarto mia figlia è andata da sola al PS. Le sono staati dati 15 di giorni di prognosi. al pomeriggio è venuto da noi a cercare la moglie e il figlio e ha detto che CP_1
non gli stava bene che la moglie andasse in palestra;
mio marito ha detto che doveva avere fiducia. io mi sono alzata e gli ho detto che doveva vergognarsi a mettere le mani addosso alla moglie, lui allora senza neanche avvicinarsi alla moglie ha preso ed è andato su casa loro, ha preso le sue cose ed è andato via”.
Il teste in risposta ai capp. 15 e 16 ric. ha dichiarato: - “io non ero Testimone_2
presente perché non ero a casa loro, ma la mattina dopo mia figlia è venuta a raccontarci tutto e quindi confermo quello che Lei ha enunciato … Quando venne da noi e ci raccontò tutto Pt_1
aveva dolori e delle ecchimosi, perciò andò al PS e le dettero mi pare due settimane – era terrorizzata, anche adesso entra da un ingresso secondario quando viene a casa nostra, dove vive ancora – d'altronde uno che ti dice ti butto giù dal sesto piano non sarebbe una cosa CP_1
piacevole”.
9 La teste , amica della ricorrente, ha dichiarato – sul cap. 15 Testimone_3
ric. – che “Non ero presente, ma ricordo molto bene la telefonata che mi fece il girono Pt_1
dopo quando era uscita dal PS dicendo che aveva cercato di buttarla già dal poggiolo questo CP_1
me lo ricordo molto bene perché sono rimasta scioccata;
non l'ho vista quel giorno o nei giorni immediatamente dopo – non mi ricordo di averla vista. Mi ricordo molto bene la telefonata. Ci siamo sicuramente viste in seguito, dato che dopo questo fatto è andato via di casa e CP_1 Pt_1
aveva paura dato che i genitori di lui vivevano nello stesso condominio, anche fare le scale era un problema era angosciante per lei e anche per me, venire a conoscenza di un fatto simile è alquanto destabilizzante”.
Non vi sono ragioni per dubitare l'attendibilità dei testi, siano essi i suoceri del resistente, posto che essi hanno risposto in modo completo e coerente alle domande anche a chiarimento e specificato cosa avevano visto direttamente e cosa era stato loro riferito dalla figlia nell'immediatezza; o l'amica della ricorrente, avendo ella precisato quali circostanze non conosceva – come per esempio quelle relative alla contribuzione del marito ai lavori domestici o alla cura del figlio – e risposto in relazione alle altre (relative all'episodio del 27.7.2018) chiarendo che ne era venuta a conoscenza de relato – seppure nell'immediatezza.
Per contro, non possono valorizzarsi le deposizioni di e K. Ferracane, Tes_4
entrambi all'oscuro dell'episodio, non in rapporti – neppure all'epoca – con la ricorrente odierna e – quanto a – manifestamente a lei avversa (quando Tes_4
dichiara, non si sa su quali basi oggettive: “Non ho mai sentito parlare prima di questo episodio [del 27.7.2018, scil.], sono tutte scene che si inventa lei, ossia la … avevo Pt_1
notato che la tornava tardi anche alle 2 o alle 3 di notte a casa, da sola e domandai a Pt_1
mio figlio – a fine luglio – come mai lei venisse tardi e gli dissi che lo provocava, per farlo stancare.
Gli consigliai di venire via di casa, e non stare a fare il baby sitter al bambino mentre lei andava
10 in giro;
lei inoltre non gli stirava le camicie, non gli cucinava, andava in Sardegna a divertirsi a mio figlio lo lasciava da solo, in montagna - tutte le vacanze si faceva e mio figlio al lavoro”).
In ipotesi di comprovata violenza domestica, a fondare l'addebito della separazione ne è sufficiente, per costante giurisprudenza, anche un solo episodio. La gravità insita nella violenza, infatti, è da sola sufficiente a rendere intollerabile la convivenza coniugale: lo ha anche recentemente ribadito anche la recente sentenza n. 22294 del 2024 della Corte di Cassazione, con sentenza che s'inserisce in un robusto filone giurisprudenziale secondo il quale la violenza domestica è di per sé causa valida per l'addebito della separazione, anche in assenza di reiterazione
(cfr. C. Cass. sentt. 3923/2018, 14882/2017, 2653/2016 e 7129/2015) e senza possibilità per il suo autore di sottrarsi alla pronuncia di addebito dimostrando la pregressa crisi coniugale.
Ad abundantiam si può anche ricordare come i testi abbiano riferito che il marito ha sempre collaborato assai poco al ménage familiare e non perché non ne avesse i mezzi: la suocera del resistente, , sentita come teste all'udienza Tes_1
dell'1/10/2024 sul cap. 6 ric. ha infatti dichiarato: “…mia figlia continuava a mettere tutto il suo stipendio per la famiglia, mentre non mi risulta che mettesse tutto il suo CP_1
stipendio, diceva che lui avrebbe messo i soldi il mese dopo;
ne parlavo con e lei mi diceva Pt_1
che il marito avrebbe pagato il mese dopo, lui stesso diceva che l'avrebbero pagato il mese dopo, lui prometteva ma alla fine il risultato... Mia figlia dava ripetizioni pomeridiane e collaborava con
ANFASS per arrotondare i suoi introiti” e la madre di lui, sullo stesso Tes_4
capitolo di prova ha riferito: “non so tra marito e moglie come si fossero accordati. io non ho mai aiutato mio figlio, non penso che ci fossero problemi economici, dato che lavora-vano marito e moglie. Anche appena dopo sposati mio figlio non mi ha mai rap-presentato problemi economici
o chiesto aiuto”. Il fratello del resistente, ha a sua volta dichiarato: Testimone_5
11 “Io queste dinamiche non le so, quando mio fratello si è sposato io avevo 13 – 14 anni;
a quanto ne so mio fratello ha sempre lavorato”.
Considerate dunque la violenza anche fisica usata dal marito contro la moglie e la sua perdurante violazione del dovere di solidarietà materiale, la domanda di addebito della separazione al marito, proposta dalla ricorrente, va accolta.
In ordine ai provvedimenti relativi alla prole, va innanzitutto disposto l'affidamento esclusivo rinforzato di alla madre, che assumerà da sola anche Per_1
tutte le decisioni di maggiore interesse per residenza, salute, educazione ed istruzione.
In diritto, merita ricordare che per derogare legittimamente alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. In merito, la Corte di cassazione ha infatti da tempo affermato che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori
....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua
12 inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre
2009, n. 26587).
Peraltro, nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza all'art. 337-quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nella specie numerose ragioni militano per l'affidamento esclusivo c.d. rinforzato alla madre: innanzitutto, l'indiscussa idoneità genitoriale della ricorrente, non esclusa dalla c.t.u. che pure riscontra la persistente conflittualità parentale e rileva la difficoltà materna a stimolare l'accesso di al padre. Per_1
Per la traumatica storia familiare sopra tratteggiata – e richiamata anche in seguito
– le forti e soprattutto persistenti carenze genitoriali del padre – manifestate in particolare prima e dopo le operazioni peritali con un sostanziale disinteresse e mancanza di autocritica da parte del padre – e la connessa frustrazione vissuta dal minore, non permettono al Tribunale di considerare la madre inidonea solo perché ella si è mostrata poco propensa a forzare la ripresa dei rapporti padre – figlio.
In secondo luogo, devono richiamarsi, stavolta nel loro impatto sul figlio, le violenze paterne già ricordate in tema di addebito della separazione al resistente.
La nonna materna di , ha riferito “Mio nipote aveva 5 anni all'epoca Per_1 Tes_1
[dell'episodio del 27.7.2018, cit. – n.d.r.] e ho visto che era aggressivo verso la mamma e lui mi ha detto che anche il papà dava le botte alla mamma, la metteva in uno stanzino, le dava le botte e lui – il bimbo stava fuori e gridava – e poi mi ha raccontato che il padre aveva anche rotto il lampadario lanciando una sedia addosso a mia figlia. questo era d'estate, è stato prima circa una settimana del tentativo di buttare giù mia figlia dal sesto piano, eravamo in Sardegna quando
13 mio nipote mi ha raccontato queste cose, io poi ho chiesto a mia figlia se era vero quello che Per_1
mi aveva detto. Mia figlia ha confermato, ha pianto anche davanti a me e a mio marito”.
Le provate violenze domestiche assistite inducono a ritenere che le condotte tenute nei confronti della madre siano state causa di pregiudizio anche per il minore: come si legge nella recente direttiva UE 1385/2024 “In ragione della loro vulnerabilità, assistere ad atti di violenza domestica può essere devastante per i minori. I minori che assistono ad atti di violenza domestica commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare subiscono generalmente un danno psicologico ed emotivo diretto, che incide sul loro sviluppo, e sono a maggior rischio di soffrire di malattie fisiche e mentali, sia a breve che a lungo termine. Riconoscere che i minori che hanno subito un danno diretto in quanto testimoni di atti di violenza domestica sono
a loro volta vittime costituisce un passo importante per tutelare tali minori che soffrono a causa della violenza domestica”.
Con riguardo alla frequentazione padre – figlio, va ricordato che l'art. 31 della
Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 (ratificata in Italia con l. 77/2013) impone agli Stati (ed ai poteri statali, qual è indubbiamente quello giudiziario)
l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della
Convenzione.
Nel caso di specie, le comprovate condotte tenute dal padre precludono – oggi come allora – la condivisione della responsabilità genitoriale, impedendo il dialogo che l'affidamento condiviso implica.
I comportamenti pregressi non possono scemare nell'irrilevanza, se anche recentemente la Corte di Cassazione (ordinanza 21 febbraio 2025 n. 4595) ha ricordato che “Non può … seriamente sostenersi che il comportamento di violenza domestica
14 costituisca soltanto fonte di responsabilità individuale e non incida sulla relazione familiare e sulla idoneità genitoriale. … In primo luogo, perché la violenza spezza il clima di fiducia e reciproca collaborazione tra i genitori, essenziale ai fini di una corretta attuazione dell'affidamento condiviso
… Ed ancora, ed anzi in primo luogo, vi sono esigenze di protezione delle vittime dalla possibile reiterazione di comportamenti violenti, diretti o indiretti, esigenze che perdurano quantomeno fintanto che l'autore della violenza non intraprenda con successo percorsi di recupero. … garantire al minore uno sviluppo in un ambiente sano rientra in tale interesse, … Il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso”.
Il bimbo stesso, a quanto consta, ebbe a suo tempo a subire violenze psicologiche dal padre: il teste , nonno materno di ha dichiarato (sui capp. Testimone_2 Per_1
15 e 16 ric.) che “La minaccia di portarle via il bambino è stata fatta anche a cui il Per_1
padre diceva che lo avrebbe portato in Sicilia e non gli avrebbe più fatto vedere la mamma, lui che allora era un bambino era terrorizzato. lo diceva quando veniva su da noi, noi cercavamo Per_1
di far digerire la cosa ma accumulava tutto, per cui c'è anche un rigetto del padre da parte Per_1
del figlio. Questi racconti ci sono stati fatti da circa 1- 2 anni fa … ADR una volta che Per_1
portammo in Sardegna avevamo notato con mia moglie che trattava male la madre e Per_1 Per_1
il bambino ha detto alla nonna – cui racconta tutto anche ora – che anche il papà lo faceva e pensava che questo fosse un comportamento da uomo. questo viaggio in Sardegna fu prima del covid un anno o due prima, era ancora piccolino”. Per_1
Inoltre l'atteggiamento intimidatorio di nella specie verso il suocero, CP_1
sembra aver preoccupato anche il figlioletto, allora di pochi anni, come riferito dalla teste , la quale in risposta al cap. 16 ric. ha dichiarato che “Lui [id est il Tes_1
resistente] l'ha sempre minacciata [scil. la moglie] – è sempre stato prepotente;
ha sempre minacciato di far fare un infarto a mio marito, e lo ha detto a che veniva su a vedere se il Per_1
nonno stava bene;
mio marito lo rassicurava dicendo di non farci caso”.
15 Le deposizioni dei nonni materni di sul punto sono attendibili, posto che i Per_1
due, sentiti dal GI alla stessa udienza uno subito dopo l'altro su circostanze non capitolate ma formulate a chiarimento, hanno fornito la medesima versione dei fatti.
Da ultimo, ma non per importanza, va considerato che il resistente non ha modificato il proprio atteggiamento prepotente e aggressivo sia nei rapporti con i
Servizi Sociali (v. relazione dep.
4.2.2025 e precedenti), sia nei confronti del figlio
(come nell'episodio della visita alla libreria dopo il quale ha definitivamente Per_1
smesso di voler incontrare il padre: cfr. rel. dep. 4.1.2024).
Anche se il teste K. Ferracane ha dichiarato di avere visto illo tempore il fratello che cambiava il pannolino al figlio e gli dava da mangiare (cap. 7 ric.), mentre CP_1
la teste ha riferito di avere appreso, dal bambino stesso, che il padre non gli Tes_1
metteva il seggiolino quando lo portava in macchina: cap. 15 ric.), è indubbio che una volta cessata la convivenza matrimoniale, il padre si è costantemente disinteressato alla vita ed alla crescita del minore, omettendo di informarsi presso i Servizi Sociali circa le sue condizioni (v. rel. Servizi Soc. dep. 4.2.2025, seconda pagina) e non attivandosi per contribuire economicamente alle sue esigenze, nonostante l'assenza di costi abitativi propri (dimorando con la propria CP_1
famiglia di origine, che non pare avere difficoltà economiche se la madre – pur qualificatasi come operaia all'udienza testimoniale – è intestataria di autoveicolo marca Mercedes Benz cl. S – CDI: docc.11 e 12 ric.) e la piena capacità lavorativa, quantomeno manuale.
Queste le parole di rivolte alla CTU già nel 2022: “ho deciso che non voglio più Per_1
stare con lui… neanche mi considera e poi ogni volta che mi diceva “posso venire a prenderti?” faceva sempre ritardo di un'ora e mezza, ogni volta io stavo lì ad aspettare … andiamo in spiaggia e neanche mi considera, proprio non mi guarda, mi dà il cellulare e mi lascia
16 là impalato, perché non ho amici là, è una spiaggia da grandi, senza giostre, senza bambini…”.
Alla domanda della c.t.u. se egli avesse espresso al papà di volere andare all'altro lido, dove si reca solitamente con la mamma, risponde affermativamente “ma Per_1
lui non mi dà ascolto…” e ribadisce che il papà durante queste giornate in spiaggia trascorreva il tempo “con gli amici senza considerarlo” (rel. dott.ssa , p. 30). Per_3
Le due richieste che, già nel 2022, aveva formulato al padre e che la c.t.u. Per_1
aveva fatto sue erano: “arrivare in orario” e “considerare , vale a dire “giocare con Per_1
me invece di lasciarmi sul lettino da solo, magari andare in una spiaggia un poco migliore, con degli amici, perché là da solo mi annoio anche che magari mi guardi due minuti, anche con me neanche ci parla… a me andrebbe bene solo questo”.
Di fronte a questo padre, in passato violento in famiglia, tuttora tendente alla prevaricazione e da sempre indifferente rispetto ai bisogni, morali e materiali, del figlio si pone il rifiuto del ragazzo finanche di rispondergli al telefono (v. rel. Servizi
Sociali, dep. 4.2.2025); l'atteggiamento di – ormai undicenne – non può essere Per_1
apoditticamente ascritto ad un contegno ostativo della madre, soprattutto perché
a quanto consta un ragazzino sereno ed equilibrato (v. documenti di Per_1
valutazione, in atti) e privo di limitazioni psico – fisiche o sociali, può ritenersi ormai dotato di sufficiente discernimento nel valutare i comportamenti tenuti da ciascun genitore nei suoi confronti.
Pur in modo semplice, infatti, e con parole sue – ossia facendo riferimento ai propri interessi ed al bisogno che il padre li condividesse con lui (come frequentare una spiaggia adatta ai bambini, giocare con lui, andare insieme in libreria piuttosto che in sala giochi, etc.) – egli è sempre stato genuino e coerente, sia nelle sue richieste di attenzione che nelle manifestazioni della propria delusione rispetto al comportamento paterno.
17 Questa capacità di esprimere le proprie frustrazioni rapportandole, appunto, al proprio mondo, senza usare termini o categorie degli adulti inducono ad escludere che possa essere (stato) manipolato dalla madre nel rifiutarsi di vedere il Per_1
padre: non va dimenticato che il bambino a suo tempo aspettava per ore il padre e questo sarebbe in contraddizione con un suo rifiuto del padre a priori come tenta di sostenere la difesa del resistente.
Perdurando ormai da oltre un anno la mancanza di frequentazioni col padre, deve viepiù ritenersi che quest'ultimo non conosca bisogni ed aspirazioni del figlio e che quindi egli non sia idoneo ad esercitare in concreto la responsabilità genitoriale su di lui, condividendone con la madre l'affidamento.
Oltre che affidato alla madre in via esclusiva c.d. rinforzata, va anche Per_1
collocato presso di lei;
egli da sempre vive con la madre e non vi sono ragioni per modificare l'ambiente familiare e sociale del ragazzo.
Eventuali visite padre – figlio potranno riprendere, ove ne faccia richiesta, a Per_1
mezzo dei Servizi Sociali della sua località di residenza, sentita la madre e con le modalità che l'Ente riterrà più consone all'interesse del minore.
Preso atto dell'assenza di domande economiche inter partes, per il mantenimento ordinario e straordinario di da porsi a carico del padre va tenuto conto, in Per_1
primo luogo, dei tempi di permanenza del ragazzo esclusivamente presso la madre.
Le capacità economiche dei genitori vanno valutate anche in termini potenziali: se la madre – insegnante – guadagna meno di 1300,00 € netti al mese e vive in casa di proprietà, interamente pagata dal proprio padre, mentre è proprietaria di altra casa, gravata da mutuo (per € 700,00 al mese) e concessa in locazione a terzi (per un canone di € 550,00 mensili); il padre di vive con la propria famiglia d'origine Per_1
– non consta avere spese abitative e ha sempre lavorato in modo discontinuo. Non
18 è tuttavia condivisibile l'impostazione difensiva del resistente che chiede di subordinare il proprio dovere di contribuzione alla effettiva disponibilità di reddito, imponendogli – all'opposto – la legge (art. 316 bis c.c.) di concorrere al mantenimento del figlio in proporzione anche in proporzione alla sua capacità lavorativa. In altri termini, essendo egli tenuto a reperire una qualsiasi attività lavorativa lecita per mantenere il figlio, al fine di quantificarne in questa sede i doveri di mantenimento deve tenersi conto della sua età ancora giovane, delle sue condizioni di salute – che non risulta siano compromesse – e delle sue pregresse esperienze lavorative. Su queste premesse, ritiene il Tribunale di porre a carico di l'obbligo di versare a , per concorso al Controparte_1 Parte_1
mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di € 300,00 oltre ISTAT Per_1
su base annua, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie per il figlio – come da Protocollo del tribunale di Venezia del 20.9.2019, vanno poste a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno.
Il tutto, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2024, quando sono definitivamente cessate le visite padre – figlio, restando fermi per il periodo anteriore i provvedimenti provvisori tempo per tempo emessi.
Le spese legali, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile medio della causa, della sua natura contenziosa e della cospicua attività processuale svolta, vanno poste a carico del resistente soccombente sia per il presente procedimento di merito che per i due subalterni in cui egli ha chiesto, senza successo, la modifica dei provvedimenti presidenziali.
Per le stesse ragioni, vanno definitivamente posti a carico di Controparte_1
anche gli oneri di ctu liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
19 Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata e ritrascritta la propria sentenza non definitiva n. 1/2021,
dichiara l'addebito della separazione al marito;
dispone l'affidamento di in via esclusiva alla madre che Persona_2
assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggiore rilevanza in materia di residenza, istruzione, educazione e salute del minore;
colloca in via prevalente presso la madre;
Persona_2
eventuali visite paterne saranno regolate come in parte motiva;
pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di Controparte_1
gennaio 2024, l'obbligo di versare a , per concorso al Parte_1
mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di € 300,00 oltre ISTAT Per_1
su base annua, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese;
pone le spese straordinarie per il figlio – come da Protocollo del Tribunale di
Venezia del 20.9.2019, vanno poste a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno, fin dall'introduzione del presente giudizio;
pone a carico di le spese legali, che liquida in € 1700,00 per studio, Controparte_1
€ 1800,00 per introduttiva, € 2700,00 per istruttoria e trattazione ed € 3000,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate a parte. Controparte_1
Così deciso in data 17 luglio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Barison dott. ssa Lisa Micochero
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice dott.ssa TANIA VETTORE Giudice ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1000/2019 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. ENRICO CARUCCI e l'avv. PASQUALE CRISPINO ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. SAMUELE CONVENTO resistente
E con l'intervento del P.M. di sede
1 Posta in decisione come da note di trattazione scritta autorizzate depositate per l'udienza del 19/03/2025 sulle
Conclusioni della ricorrente, che ha domandato: “Nel merito: Preso atto della sentenza parziale n. 1/2021, pubblicata il 4/1/2021, con la quale il Tribunale di Venezia, non definitivamente pronunziando, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi Parte_1
e voglia l'adito Tribunale, per tutti i motivi indicati in atti, rigettando ogni Controparte_1 altra diversa istanza, domanda ed eccezione ex adverso avanzata: 1) pronunziarsi, per quanto esposto in narrativa ed emerso in sede istruttoria, l'addebito della separazione a carico del marito, signor 2) disporsi che, per quanto esposto in narrativa e alla luce delle relazioni Controparte_1 dei Servizi, la responsabilità genitoriale sul figlio di dieci anni di età, sia esercitata in modo Per_1 esclusivo dalla madre, signora , con collocamento del minore presso la stessa;
3) Parte_1 tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore così come previsto dall'art. 473 bis 4 c.p.c., stante l'opinione ripetutamente espressa del minore stesso nel corso della CTU e durante gli incontri presso i Servizi Sociali di Chioggia (VE), disporsi la sospensione della facoltà di visita paterna;
4) disporsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie, a Controparte_1 titolo di concorso nel mantenimento del figlio entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo Per_1 bonifico bancario sul c/c che la ricorrente gli indicherà, l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio (mediche non coperte da SSN, sportive, ricreative e scolastiche), con le seguenti modalità: - senza necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione, le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo): a) spese medico-specialistiche terapeutiche non coperte dal SSN;
b) spese per cure odontoiatriche;
spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista/lenti a contatto;
c) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo fino ad euro 150,00, lezioni private di sostegno scolastico;
d) corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, se ti importo non superiore ad euro 300,00, anche su base annua;
e) spese di accudimento dei figli durante le vacanze (es. centri estivi) se non eccedenti l'importo di euro 300,00 annui;
- previo accordo e previa esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo): f) spese per apparecchi ortodontici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi,
2 partecipazione a tornei di categorie e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300,00 su base annua;
i) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad euro 150,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub lett. e). Con vittoria di compensi e spese di lite, da liquidarsi come da parametri ex D.M. 55/2014, con aumento del 30% attesa la redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”;
sulle Conclusioni del resistente, che ha chiesto: “In via principale: · accertata l'inammissibilità delle domande svolte da parte ricorrente nell'atto introduttivo, nonché nella memoria integrativa, 1. disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con Persona_2 collocamento dello stesso presso la madre ma con il diritto per il padre di tenerlo con sé: a) sino al momento in cui reperirà un'attività lavorativa e, comunque, nei periodi di disoccupazione: · lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 19.30; · martedì e giovedì dalle 18.30 alle 20.30 allorquando il minore cenerà con il padre;
· possibilità di un pernottamento infrasettimanale da concordare anche con la madre di settimana in settimana previo parere favorevole del minore;
· a fine settimana alterni, dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 19.00 della domenica, quando il piccolo verrà riaccompagnato dalla madre;
b) durante il periodo di attività lavorativa del padre il diritto di visita di quest'ultimo verrà concordato settimanalmente con la madre ma, comunque, in maniera tale da garantire: · che il figlio possa rimanere con il padre non meno di tre ore consecutive per almeno tre giorni alla settimana, esclusi i week end che verranno regolati come sopra;
· che per i restanti giorni il padre possa comunque, stante l'attiguità delle abitazioni, trattenersi con il minore, previo accordo con la madre, il tempo necessario per un breve saluto;
· garantire almeno un pernottamento e due cene infrasettimanali con il padre previo consenso del minore e accordo con la madre;
2. disporre che i periodi di festività natalizie e pasquali e le vacanze estive siano regolati così come proposto dalla madre in ricorso;
3. disporre che nei periodi di malattia o di convalescenza del figlio lo stesso sia collocato presso la madre con diritto del padre di farvi visita quotidianamente previo accordo con la madre sull'orario; nell'ipotesi in cui la madre sia impegnata al lavoro, disporre che il figlio venga collocato presso il padre, se non impegnato al lavoro, con diritto di visita quotidiano della madre previo accordo sull'orario;
4. escludere il ricorso a figure genitoriali vicarianti laddove uno dei due genitori sia disponibile a tenere con sé il figlio o ad accompagnarlo a scuola o ad attività ludiche e/o ricreative in caso di impossibilità dell'altro di provvedervi;
5. disporsi che il Signor in considerazione Controparte_1 del fatto che continuerà a vivere stabilmente con la madre, versi alla Signora Per_1 Parte_2
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio – e a decorrere dal momento in cui lo stesso
3 reperirà un'occupazione lavorativa - una somma mensile non superiore ad €. 200,00// (euro duecento/00), ovvero la diversa somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Conseguentemente, sino al reperimento di idonea attività lavorativa nulla sarà dovuto dal Signor a titolo di contributo mensile per il mantenimento del figlio, escluso il dovere di Controparte_1 corrispondere il 50% delle spese straordinarie da regolarsi con le seguenti modalità: 1) senza necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo): a) spese medico-specialistiche terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese per cure odontoiatriche;
le spese oculistiche per visite di controllo, occhiali da vista/lenti a contatto;
c) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo fino ad €. 150,00// (euro centocinquanta/00); lezioni private di sostegno scolastico;
d) corsi per la pratica sportiva e/o associativi con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, se di importo non superiore ad €. 300,00// (euro trecento/00) anche su base annua;
e) Spese di accudimento dei figli durante le vacanze (es. centri estivi) se non eccedenti l'importo di
€ 300,00 annui;
2) previo accordo e previa esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo): f) spese per apparecchi ortodontici;
chirurgia a fini meramente estetici;
g) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
h) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario, avuto riguardo agli oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria e/o campionati di categoria se eccedenti l'importo di euro 300 su base annua;
i) corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore ad € 150,00; viaggi di istruzione, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub lett. e);
6. disporre, in ogni caso, l'obbligo reciproco dei coniugi di garantire che il figlio possa sentire telefonicamente l'altro genitore Per_1 almeno una volta al giorno;
7. autorizzare entrambi i coniugi a chiedere il rilascio del passaporto del figlio, nonché ogni altro documento valido per l'espatrio dello stesso;
8. rigettarsi le ulteriori e diverse domande tutte ex adverso formulate. In subordine, per quanto concerne l'affido e i diritti di visita di cui ai precedenti punti 1. e 2.: si chiede che l'Ill.mo Giudice adito disponga in conformità a quanto proposto nelle conclusioni della relazione del 11.09.2023 stilata dalla dott.ssa in sede di C.T.U., che qui vengono Persona_3 integralmente trascritte: “Si rende necessaria una liberalizzazione dei rapporti tra padre e figlio ed una loro progressiva loro intensificazione, nel rispetto del diritto di di mantenere un Per_1 rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, secondo la seguente progressione: -
4 Fino al mese di ottobre compreso, si potrà proseguire con il calendario discusso all'ultimo incontro di CTU secondo il quale ad inizio mese il padre comunicherà le sue date di disponibilità per poter stare con il figlio il martedì e il mercoledì pomeriggio (il mercoledì con accompagnamento a Karate) e il sabato (dalle 18.30 alle 22) o la domenica (dall'accompagnamento a Messa fino a dopo pranzo) disgiunti ed alternati nelle settimane. - Dalla metà del mese di novembre, i tempi paterni potranno esser trascorsi anche presso l'abitazione paterna. - Dalla metà del mese di dicembre, un weekend sì e uno no si recherà presso il padre il sabato alle 18.30, rimanendo con lui sino Per_1 alla domenica dopo pranzo. Sarà la madre ad accompagnare il minore presso il padre, che si occuperà di riportarlo alla madre. - Dal mese di febbraio, le settimane saranno così alternate: settimana A: il martedì dall'uscita di scuola (centri estivi in estate) sino alle 21:30 (le 22 in estate) ed il weekend dal sabato alle 10 sino alla domenica dopo pranzo (o in alternativa – se il padre lavora: dal sabato alle 18.30 alla domenica alle 18.30); settimana B: due pomeriggi, il martedì ed il mercoledì, uscita di scuola (centri estivi in estate) - 21:30. Il padre dovrà comunicare a inizio mese le sue problematiche lavorative, cercando tuttavia di organizzarsi per mantenere massima regolarità rispetto ai giorni proposti. - Dal mese di giugno 2024, il weekend presso il padre potrà iniziare il venerdì pomeriggio alle 18, con due pernottamenti. - Quando è presso Per_1 la madre, avverranno telefonate “in uscita” al padre comprese nella fascia oraria serale tra le 19:00 e le 20:00 (una al giorno). La stessa regola varrà per il weekend che trascorrerà Per_1 presso il padre. Le vacanze di Natale saranno suddivise ad anni alterni in due periodi: nel 2023 dal 25 dicembre mattino (con sera della Vigilia presso l'altro genitore) al 27 dicembre ore 18.30 e dal 30 al 31 dicembre mattino con il padre. Dal 31 dicembre al 6 gennaio alle ore 18.30 con la madre. nel 2024 (e anni pari) dal 25 dicembre mattino (con sera della Vigilia presso l'altro genitore) al 31 dicembre mattino con un genitore (madre) e dal 31 dicembre mattino al 6 gennaio alle ore 18 con l'altro (padre). Negli anni dispari il contrario. Le vacanze di Pasqua saranno egualmente suddivise in due periodi uguali, dal giovedì al sabato nel primo pomeriggio e dal sabato al lunedì sera (due giorni e mezzo presso ciascun genitore, includenti ad anni alterni la domenica di Pasqua). Nel 2024 alla madre spetteranno i primi due giorni e mezzo, che invece spetteranno al padre nel 2025. Durante le vacanze estive, potrà trascorrere due settimane di vacanza Per_1 con ciascun genitore, anche consecutive (per il 2024, per il padre, si suggerisce che siano disgiunte e che partano dalla gestione di una continuità di 4 giorni consecutivi alla volta;
per il 2025 si potrà arrivare alla settimana – 7 giorni consecutivi). Per quanto riguarda il regime giuridico dell'affidamento, si suggerisce un affidamento ai Servizi Sociali perché possano: - Monitorare l'andamento dei diversi passaggi e cambiamenti suggeriti svolgendo degli incontri congiunti con i due genitori ed individuali per gli stessi, al fine di avviare un supporto alla genitorialità -
5 Monitorare lo stato psicologico di per introdurre – se del caso – un percorso di sostegno Per_1 personale al minore stesso”;
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 29/01/2019 , dopo aver premesso che in Parte_1
data 06/02/2010 aveva contratto matrimonio civile a Chioggia con
[...]
che dalla loro unione il 22/03/2014 è nato il figlio che la CP_1 Per_1
relazione tra le parti, da tempo turbolenta, da ultimo è divenuta insostenibile per le condotte aggressive e minacciose tenute dal marito, talora anche in presenza del figlioletto, culminando nell'episodio occorso il 27 luglio 2018 quando le corso di una lita l'uomo avrebbe tentato di spingerla giù dal balcone;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale, con addebito al marito, alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia sullo status, rassegnando tuttavia diverse conclusioni sui provvedimenti accessori ed opponendosi alla richiesta avversaria di addebito, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del. ha autorizzato i coniugi a vivere separati e assunto i provvedimenti provvisori, come da ordinanza del 26/05/2019, disponendo la presa in carico del minore da parte dei Servizi
Sociali del Comune di Chioggia cui è stata demandata la calendarizzazione delle visite protette col padre.
Dopo il passaggio alla fase di merito, è stata emessa la sentenza sullo status n.
1/2021, pubblicata il 04/01/2021, la causa è stata rimessa in istruttoria e – previo
6 rigetto dell'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali formulata ex art. 709 IV co. c.p.c. dal convenuto nella memoria di costituzione dep. il 14/02/2020
– sono stati concessi termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie e la relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali, con ordinanza del 02/02/2022 – rigettata l'ulteriore istanza formulata da parte ricorrente ex art. 709 IV co. c.p.c. e rilevata l'urgenza di sottrarre al conflitto genitoriale nonché la scarsa compliance dei genitori alle proposte Per_1
dei Servizi Sociali – il Giudice ha disposto l'affidamento di ai Servizi Sociali Per_1
di Chioggia, confermandone il collocamento presso la madre, con frequentazioni almeno ogni due settimane in spazio neutro e invito ai genitori ad Persona_4
intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Successivamente, il Giudice ha ammesso la prova testimoniale dedotta in II memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. da parte ricorrente sui soli capitoli relativi all'addebito, abilitando il convenuto in controprova, e ha ordinato all' INPS e alla
Guardia di Finanza di Chioggia di relazionare per quanto di competenza sui redditi di;
le rispettive relazioni sono state depositate il 21/02/2022 da Controparte_1
INPS e il 12/07/2022 - 27/03/2023 dalla GdF); è stata quindi disposta CTU al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti e suggerire il miglior regime di affidamento del minore oltre che un calendario di visite, verificando altresì la possibilità per i genitori di raggiungere condizioni concordate nell'interesse del minore, e suggerire eventuali percorsi da intraprendere per la coppia genitoriale nonché l'eventuale monitoraggio.
Alla luce della consulenza depositata il 29/09/2023, il Giudice ha disposto un regime di frequentazioni padre – figlio secondo le modalità e il calendario di cui alle pagg. 67, 68 e 69 della suddetta relazione, confermando l'affidamento del minore ai servizi sociali con collocazione prevalente presso la madre e disponendo
7 il monitoraggio da parte dei servizi sociali affidatari in merito all'andamento delle visite padre-figlio e alla verifica dello stato dei rapporti tra e la famiglia di Per_1
origine del padre prima di reintrodurre il minore all'interno della stessa (nel cui relazioni, depositate il 03/01/2024 -18/03/2024 - 6/09/2024, i Servizi Sociali hanno confermato il perseverare del rifiuto assoluto del minore di vedere il padre).
All'udienza del 24/09/2024, assunti i mezzi di prova, il Giudice ha assegnato alle parti termine per la precisazione delle conclusioni, che i difensori hanno rassegnato con le note depositate rispettivamente il 12/03/2025 dal marito ed il 18/03/2025 dalla moglie;
in data 3/2/2025 i Servizi Sociali di Chioggia hanno depositato relazione di aggiornamento.
Acquisito l'intervento del P.M., il GI ha infine rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
*
Già dichiarata, con sentenza non definitiva n. 1/2021, pubbl. il 04/01/2021, da intendersi qui richiamata e ritrascritta, la separazione personale dei coniugi, in questa sede vanno esaminate le ulteriori domande in ordine ai provvedimenti accessori.
Va innanzitutto accolta la domanda attorea di addebito della separazione al marito.
La stessa si fonda su numerosi atti di violenza, anche fisica, che l'uomo avrebbe perpetrato ai danni della moglie, da ultimo il 27 luglio 2018, non di rado alla presenza del figlioletto. Dalle testimonianze assunte emerge la conferma di tali condotte.
In particolare, i testi attorei , (madre e padre della Tes_1 Testimone_2
ricorrente) e (sua amica di lunga data) – a differenza dei testi Testimone_3
e (madre e fratello del resistente) – hanno visto la Tes_4 Testimone_5
8 ricorrente il giorno dopo l'aggressione che ella ha riferito loro nell'immediatezza, negli stessi termini allegati in ricorso, e che si verificò il 27 luglio 2018. Tutti e tre i testi attorei hanno visto i segni fisici dell'aggressione, compatibili con la relativa dinamica.
La teste ha dichiarato, in risposta al cap. 7 ric. relativo a tale episodio: -“ è un Tes_1
episodio che ci ha scosso;
la sera prima mia figlia si era recata con un'amica Tes_3
a meditazione yoga sulla spiaggia … quando mia figlia è tornata in auto ha visto molte chiamate del marito;
lui quando è tornata a casa l'ha aggredita verbalmente e anche fisicamente e voleva buttarla giù dal sesto piano. allora bitavano nel nostro palazzo in via N. Zeno. il mattino dopo mia figlia è venuta a casa nostra piena di lividi sul viso e sulle braccia. Mio marito voleva accompagnarla al PS ma dato che in prece-denza egli aveva avuto un infarto mia figlia è andata da sola al PS. Le sono staati dati 15 di giorni di prognosi. al pomeriggio è venuto da noi a cercare la moglie e il figlio e ha detto che CP_1
non gli stava bene che la moglie andasse in palestra;
mio marito ha detto che doveva avere fiducia. io mi sono alzata e gli ho detto che doveva vergognarsi a mettere le mani addosso alla moglie, lui allora senza neanche avvicinarsi alla moglie ha preso ed è andato su casa loro, ha preso le sue cose ed è andato via”.
Il teste in risposta ai capp. 15 e 16 ric. ha dichiarato: - “io non ero Testimone_2
presente perché non ero a casa loro, ma la mattina dopo mia figlia è venuta a raccontarci tutto e quindi confermo quello che Lei ha enunciato … Quando venne da noi e ci raccontò tutto Pt_1
aveva dolori e delle ecchimosi, perciò andò al PS e le dettero mi pare due settimane – era terrorizzata, anche adesso entra da un ingresso secondario quando viene a casa nostra, dove vive ancora – d'altronde uno che ti dice ti butto giù dal sesto piano non sarebbe una cosa CP_1
piacevole”.
9 La teste , amica della ricorrente, ha dichiarato – sul cap. 15 Testimone_3
ric. – che “Non ero presente, ma ricordo molto bene la telefonata che mi fece il girono Pt_1
dopo quando era uscita dal PS dicendo che aveva cercato di buttarla già dal poggiolo questo CP_1
me lo ricordo molto bene perché sono rimasta scioccata;
non l'ho vista quel giorno o nei giorni immediatamente dopo – non mi ricordo di averla vista. Mi ricordo molto bene la telefonata. Ci siamo sicuramente viste in seguito, dato che dopo questo fatto è andato via di casa e CP_1 Pt_1
aveva paura dato che i genitori di lui vivevano nello stesso condominio, anche fare le scale era un problema era angosciante per lei e anche per me, venire a conoscenza di un fatto simile è alquanto destabilizzante”.
Non vi sono ragioni per dubitare l'attendibilità dei testi, siano essi i suoceri del resistente, posto che essi hanno risposto in modo completo e coerente alle domande anche a chiarimento e specificato cosa avevano visto direttamente e cosa era stato loro riferito dalla figlia nell'immediatezza; o l'amica della ricorrente, avendo ella precisato quali circostanze non conosceva – come per esempio quelle relative alla contribuzione del marito ai lavori domestici o alla cura del figlio – e risposto in relazione alle altre (relative all'episodio del 27.7.2018) chiarendo che ne era venuta a conoscenza de relato – seppure nell'immediatezza.
Per contro, non possono valorizzarsi le deposizioni di e K. Ferracane, Tes_4
entrambi all'oscuro dell'episodio, non in rapporti – neppure all'epoca – con la ricorrente odierna e – quanto a – manifestamente a lei avversa (quando Tes_4
dichiara, non si sa su quali basi oggettive: “Non ho mai sentito parlare prima di questo episodio [del 27.7.2018, scil.], sono tutte scene che si inventa lei, ossia la … avevo Pt_1
notato che la tornava tardi anche alle 2 o alle 3 di notte a casa, da sola e domandai a Pt_1
mio figlio – a fine luglio – come mai lei venisse tardi e gli dissi che lo provocava, per farlo stancare.
Gli consigliai di venire via di casa, e non stare a fare il baby sitter al bambino mentre lei andava
10 in giro;
lei inoltre non gli stirava le camicie, non gli cucinava, andava in Sardegna a divertirsi a mio figlio lo lasciava da solo, in montagna - tutte le vacanze si faceva e mio figlio al lavoro”).
In ipotesi di comprovata violenza domestica, a fondare l'addebito della separazione ne è sufficiente, per costante giurisprudenza, anche un solo episodio. La gravità insita nella violenza, infatti, è da sola sufficiente a rendere intollerabile la convivenza coniugale: lo ha anche recentemente ribadito anche la recente sentenza n. 22294 del 2024 della Corte di Cassazione, con sentenza che s'inserisce in un robusto filone giurisprudenziale secondo il quale la violenza domestica è di per sé causa valida per l'addebito della separazione, anche in assenza di reiterazione
(cfr. C. Cass. sentt. 3923/2018, 14882/2017, 2653/2016 e 7129/2015) e senza possibilità per il suo autore di sottrarsi alla pronuncia di addebito dimostrando la pregressa crisi coniugale.
Ad abundantiam si può anche ricordare come i testi abbiano riferito che il marito ha sempre collaborato assai poco al ménage familiare e non perché non ne avesse i mezzi: la suocera del resistente, , sentita come teste all'udienza Tes_1
dell'1/10/2024 sul cap. 6 ric. ha infatti dichiarato: “…mia figlia continuava a mettere tutto il suo stipendio per la famiglia, mentre non mi risulta che mettesse tutto il suo CP_1
stipendio, diceva che lui avrebbe messo i soldi il mese dopo;
ne parlavo con e lei mi diceva Pt_1
che il marito avrebbe pagato il mese dopo, lui stesso diceva che l'avrebbero pagato il mese dopo, lui prometteva ma alla fine il risultato... Mia figlia dava ripetizioni pomeridiane e collaborava con
ANFASS per arrotondare i suoi introiti” e la madre di lui, sullo stesso Tes_4
capitolo di prova ha riferito: “non so tra marito e moglie come si fossero accordati. io non ho mai aiutato mio figlio, non penso che ci fossero problemi economici, dato che lavora-vano marito e moglie. Anche appena dopo sposati mio figlio non mi ha mai rap-presentato problemi economici
o chiesto aiuto”. Il fratello del resistente, ha a sua volta dichiarato: Testimone_5
11 “Io queste dinamiche non le so, quando mio fratello si è sposato io avevo 13 – 14 anni;
a quanto ne so mio fratello ha sempre lavorato”.
Considerate dunque la violenza anche fisica usata dal marito contro la moglie e la sua perdurante violazione del dovere di solidarietà materiale, la domanda di addebito della separazione al marito, proposta dalla ricorrente, va accolta.
In ordine ai provvedimenti relativi alla prole, va innanzitutto disposto l'affidamento esclusivo rinforzato di alla madre, che assumerà da sola anche Per_1
tutte le decisioni di maggiore interesse per residenza, salute, educazione ed istruzione.
In diritto, merita ricordare che per derogare legittimamente alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. In merito, la Corte di cassazione ha infatti da tempo affermato che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori
....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua
12 inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre
2009, n. 26587).
Peraltro, nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza all'art. 337-quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nella specie numerose ragioni militano per l'affidamento esclusivo c.d. rinforzato alla madre: innanzitutto, l'indiscussa idoneità genitoriale della ricorrente, non esclusa dalla c.t.u. che pure riscontra la persistente conflittualità parentale e rileva la difficoltà materna a stimolare l'accesso di al padre. Per_1
Per la traumatica storia familiare sopra tratteggiata – e richiamata anche in seguito
– le forti e soprattutto persistenti carenze genitoriali del padre – manifestate in particolare prima e dopo le operazioni peritali con un sostanziale disinteresse e mancanza di autocritica da parte del padre – e la connessa frustrazione vissuta dal minore, non permettono al Tribunale di considerare la madre inidonea solo perché ella si è mostrata poco propensa a forzare la ripresa dei rapporti padre – figlio.
In secondo luogo, devono richiamarsi, stavolta nel loro impatto sul figlio, le violenze paterne già ricordate in tema di addebito della separazione al resistente.
La nonna materna di , ha riferito “Mio nipote aveva 5 anni all'epoca Per_1 Tes_1
[dell'episodio del 27.7.2018, cit. – n.d.r.] e ho visto che era aggressivo verso la mamma e lui mi ha detto che anche il papà dava le botte alla mamma, la metteva in uno stanzino, le dava le botte e lui – il bimbo stava fuori e gridava – e poi mi ha raccontato che il padre aveva anche rotto il lampadario lanciando una sedia addosso a mia figlia. questo era d'estate, è stato prima circa una settimana del tentativo di buttare giù mia figlia dal sesto piano, eravamo in Sardegna quando
13 mio nipote mi ha raccontato queste cose, io poi ho chiesto a mia figlia se era vero quello che Per_1
mi aveva detto. Mia figlia ha confermato, ha pianto anche davanti a me e a mio marito”.
Le provate violenze domestiche assistite inducono a ritenere che le condotte tenute nei confronti della madre siano state causa di pregiudizio anche per il minore: come si legge nella recente direttiva UE 1385/2024 “In ragione della loro vulnerabilità, assistere ad atti di violenza domestica può essere devastante per i minori. I minori che assistono ad atti di violenza domestica commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare subiscono generalmente un danno psicologico ed emotivo diretto, che incide sul loro sviluppo, e sono a maggior rischio di soffrire di malattie fisiche e mentali, sia a breve che a lungo termine. Riconoscere che i minori che hanno subito un danno diretto in quanto testimoni di atti di violenza domestica sono
a loro volta vittime costituisce un passo importante per tutelare tali minori che soffrono a causa della violenza domestica”.
Con riguardo alla frequentazione padre – figlio, va ricordato che l'art. 31 della
Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 (ratificata in Italia con l. 77/2013) impone agli Stati (ed ai poteri statali, qual è indubbiamente quello giudiziario)
l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della
Convenzione.
Nel caso di specie, le comprovate condotte tenute dal padre precludono – oggi come allora – la condivisione della responsabilità genitoriale, impedendo il dialogo che l'affidamento condiviso implica.
I comportamenti pregressi non possono scemare nell'irrilevanza, se anche recentemente la Corte di Cassazione (ordinanza 21 febbraio 2025 n. 4595) ha ricordato che “Non può … seriamente sostenersi che il comportamento di violenza domestica
14 costituisca soltanto fonte di responsabilità individuale e non incida sulla relazione familiare e sulla idoneità genitoriale. … In primo luogo, perché la violenza spezza il clima di fiducia e reciproca collaborazione tra i genitori, essenziale ai fini di una corretta attuazione dell'affidamento condiviso
… Ed ancora, ed anzi in primo luogo, vi sono esigenze di protezione delle vittime dalla possibile reiterazione di comportamenti violenti, diretti o indiretti, esigenze che perdurano quantomeno fintanto che l'autore della violenza non intraprenda con successo percorsi di recupero. … garantire al minore uno sviluppo in un ambiente sano rientra in tale interesse, … Il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso”.
Il bimbo stesso, a quanto consta, ebbe a suo tempo a subire violenze psicologiche dal padre: il teste , nonno materno di ha dichiarato (sui capp. Testimone_2 Per_1
15 e 16 ric.) che “La minaccia di portarle via il bambino è stata fatta anche a cui il Per_1
padre diceva che lo avrebbe portato in Sicilia e non gli avrebbe più fatto vedere la mamma, lui che allora era un bambino era terrorizzato. lo diceva quando veniva su da noi, noi cercavamo Per_1
di far digerire la cosa ma accumulava tutto, per cui c'è anche un rigetto del padre da parte Per_1
del figlio. Questi racconti ci sono stati fatti da circa 1- 2 anni fa … ADR una volta che Per_1
portammo in Sardegna avevamo notato con mia moglie che trattava male la madre e Per_1 Per_1
il bambino ha detto alla nonna – cui racconta tutto anche ora – che anche il papà lo faceva e pensava che questo fosse un comportamento da uomo. questo viaggio in Sardegna fu prima del covid un anno o due prima, era ancora piccolino”. Per_1
Inoltre l'atteggiamento intimidatorio di nella specie verso il suocero, CP_1
sembra aver preoccupato anche il figlioletto, allora di pochi anni, come riferito dalla teste , la quale in risposta al cap. 16 ric. ha dichiarato che “Lui [id est il Tes_1
resistente] l'ha sempre minacciata [scil. la moglie] – è sempre stato prepotente;
ha sempre minacciato di far fare un infarto a mio marito, e lo ha detto a che veniva su a vedere se il Per_1
nonno stava bene;
mio marito lo rassicurava dicendo di non farci caso”.
15 Le deposizioni dei nonni materni di sul punto sono attendibili, posto che i Per_1
due, sentiti dal GI alla stessa udienza uno subito dopo l'altro su circostanze non capitolate ma formulate a chiarimento, hanno fornito la medesima versione dei fatti.
Da ultimo, ma non per importanza, va considerato che il resistente non ha modificato il proprio atteggiamento prepotente e aggressivo sia nei rapporti con i
Servizi Sociali (v. relazione dep.
4.2.2025 e precedenti), sia nei confronti del figlio
(come nell'episodio della visita alla libreria dopo il quale ha definitivamente Per_1
smesso di voler incontrare il padre: cfr. rel. dep. 4.1.2024).
Anche se il teste K. Ferracane ha dichiarato di avere visto illo tempore il fratello che cambiava il pannolino al figlio e gli dava da mangiare (cap. 7 ric.), mentre CP_1
la teste ha riferito di avere appreso, dal bambino stesso, che il padre non gli Tes_1
metteva il seggiolino quando lo portava in macchina: cap. 15 ric.), è indubbio che una volta cessata la convivenza matrimoniale, il padre si è costantemente disinteressato alla vita ed alla crescita del minore, omettendo di informarsi presso i Servizi Sociali circa le sue condizioni (v. rel. Servizi Soc. dep. 4.2.2025, seconda pagina) e non attivandosi per contribuire economicamente alle sue esigenze, nonostante l'assenza di costi abitativi propri (dimorando con la propria CP_1
famiglia di origine, che non pare avere difficoltà economiche se la madre – pur qualificatasi come operaia all'udienza testimoniale – è intestataria di autoveicolo marca Mercedes Benz cl. S – CDI: docc.11 e 12 ric.) e la piena capacità lavorativa, quantomeno manuale.
Queste le parole di rivolte alla CTU già nel 2022: “ho deciso che non voglio più Per_1
stare con lui… neanche mi considera e poi ogni volta che mi diceva “posso venire a prenderti?” faceva sempre ritardo di un'ora e mezza, ogni volta io stavo lì ad aspettare … andiamo in spiaggia e neanche mi considera, proprio non mi guarda, mi dà il cellulare e mi lascia
16 là impalato, perché non ho amici là, è una spiaggia da grandi, senza giostre, senza bambini…”.
Alla domanda della c.t.u. se egli avesse espresso al papà di volere andare all'altro lido, dove si reca solitamente con la mamma, risponde affermativamente “ma Per_1
lui non mi dà ascolto…” e ribadisce che il papà durante queste giornate in spiaggia trascorreva il tempo “con gli amici senza considerarlo” (rel. dott.ssa , p. 30). Per_3
Le due richieste che, già nel 2022, aveva formulato al padre e che la c.t.u. Per_1
aveva fatto sue erano: “arrivare in orario” e “considerare , vale a dire “giocare con Per_1
me invece di lasciarmi sul lettino da solo, magari andare in una spiaggia un poco migliore, con degli amici, perché là da solo mi annoio anche che magari mi guardi due minuti, anche con me neanche ci parla… a me andrebbe bene solo questo”.
Di fronte a questo padre, in passato violento in famiglia, tuttora tendente alla prevaricazione e da sempre indifferente rispetto ai bisogni, morali e materiali, del figlio si pone il rifiuto del ragazzo finanche di rispondergli al telefono (v. rel. Servizi
Sociali, dep. 4.2.2025); l'atteggiamento di – ormai undicenne – non può essere Per_1
apoditticamente ascritto ad un contegno ostativo della madre, soprattutto perché
a quanto consta un ragazzino sereno ed equilibrato (v. documenti di Per_1
valutazione, in atti) e privo di limitazioni psico – fisiche o sociali, può ritenersi ormai dotato di sufficiente discernimento nel valutare i comportamenti tenuti da ciascun genitore nei suoi confronti.
Pur in modo semplice, infatti, e con parole sue – ossia facendo riferimento ai propri interessi ed al bisogno che il padre li condividesse con lui (come frequentare una spiaggia adatta ai bambini, giocare con lui, andare insieme in libreria piuttosto che in sala giochi, etc.) – egli è sempre stato genuino e coerente, sia nelle sue richieste di attenzione che nelle manifestazioni della propria delusione rispetto al comportamento paterno.
17 Questa capacità di esprimere le proprie frustrazioni rapportandole, appunto, al proprio mondo, senza usare termini o categorie degli adulti inducono ad escludere che possa essere (stato) manipolato dalla madre nel rifiutarsi di vedere il Per_1
padre: non va dimenticato che il bambino a suo tempo aspettava per ore il padre e questo sarebbe in contraddizione con un suo rifiuto del padre a priori come tenta di sostenere la difesa del resistente.
Perdurando ormai da oltre un anno la mancanza di frequentazioni col padre, deve viepiù ritenersi che quest'ultimo non conosca bisogni ed aspirazioni del figlio e che quindi egli non sia idoneo ad esercitare in concreto la responsabilità genitoriale su di lui, condividendone con la madre l'affidamento.
Oltre che affidato alla madre in via esclusiva c.d. rinforzata, va anche Per_1
collocato presso di lei;
egli da sempre vive con la madre e non vi sono ragioni per modificare l'ambiente familiare e sociale del ragazzo.
Eventuali visite padre – figlio potranno riprendere, ove ne faccia richiesta, a Per_1
mezzo dei Servizi Sociali della sua località di residenza, sentita la madre e con le modalità che l'Ente riterrà più consone all'interesse del minore.
Preso atto dell'assenza di domande economiche inter partes, per il mantenimento ordinario e straordinario di da porsi a carico del padre va tenuto conto, in Per_1
primo luogo, dei tempi di permanenza del ragazzo esclusivamente presso la madre.
Le capacità economiche dei genitori vanno valutate anche in termini potenziali: se la madre – insegnante – guadagna meno di 1300,00 € netti al mese e vive in casa di proprietà, interamente pagata dal proprio padre, mentre è proprietaria di altra casa, gravata da mutuo (per € 700,00 al mese) e concessa in locazione a terzi (per un canone di € 550,00 mensili); il padre di vive con la propria famiglia d'origine Per_1
– non consta avere spese abitative e ha sempre lavorato in modo discontinuo. Non
18 è tuttavia condivisibile l'impostazione difensiva del resistente che chiede di subordinare il proprio dovere di contribuzione alla effettiva disponibilità di reddito, imponendogli – all'opposto – la legge (art. 316 bis c.c.) di concorrere al mantenimento del figlio in proporzione anche in proporzione alla sua capacità lavorativa. In altri termini, essendo egli tenuto a reperire una qualsiasi attività lavorativa lecita per mantenere il figlio, al fine di quantificarne in questa sede i doveri di mantenimento deve tenersi conto della sua età ancora giovane, delle sue condizioni di salute – che non risulta siano compromesse – e delle sue pregresse esperienze lavorative. Su queste premesse, ritiene il Tribunale di porre a carico di l'obbligo di versare a , per concorso al Controparte_1 Parte_1
mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di € 300,00 oltre ISTAT Per_1
su base annua, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie per il figlio – come da Protocollo del tribunale di Venezia del 20.9.2019, vanno poste a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno.
Il tutto, a decorrere dalla mensilità di gennaio 2024, quando sono definitivamente cessate le visite padre – figlio, restando fermi per il periodo anteriore i provvedimenti provvisori tempo per tempo emessi.
Le spese legali, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile medio della causa, della sua natura contenziosa e della cospicua attività processuale svolta, vanno poste a carico del resistente soccombente sia per il presente procedimento di merito che per i due subalterni in cui egli ha chiesto, senza successo, la modifica dei provvedimenti presidenziali.
Per le stesse ragioni, vanno definitivamente posti a carico di Controparte_1
anche gli oneri di ctu liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
19 Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata e ritrascritta la propria sentenza non definitiva n. 1/2021,
dichiara l'addebito della separazione al marito;
dispone l'affidamento di in via esclusiva alla madre che Persona_2
assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggiore rilevanza in materia di residenza, istruzione, educazione e salute del minore;
colloca in via prevalente presso la madre;
Persona_2
eventuali visite paterne saranno regolate come in parte motiva;
pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di Controparte_1
gennaio 2024, l'obbligo di versare a , per concorso al Parte_1
mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di € 300,00 oltre ISTAT Per_1
su base annua, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese;
pone le spese straordinarie per il figlio – come da Protocollo del Tribunale di
Venezia del 20.9.2019, vanno poste a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno, fin dall'introduzione del presente giudizio;
pone a carico di le spese legali, che liquida in € 1700,00 per studio, Controparte_1
€ 1800,00 per introduttiva, € 2700,00 per istruttoria e trattazione ed € 3000,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate a parte. Controparte_1
Così deciso in data 17 luglio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Barison dott. ssa Lisa Micochero
20