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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/04/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5306/2024 promossa da:
(c. f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti MARINI RICCARDO, FRANCESCA VALERI, ALESSANDRA BIANCHI E MAR-
TINA PICCINATO come da procura alle liti in atti
- Attore opponente -
Contro
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIACON GIUSEPPE
- Convenuta opposta -
CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attore: come in atti
Conclusioni per il convenuto: come in atti pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.- L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario per essere la presente controversia devoluta alla cognizione dell'arbitrato rituale - che è stata solleva- ta dall'attore in opposizione a decreto ingiuntivo - è fondata. Conseguentemen- te, il provvedimento di condanna adottato da questo Tribunale in sede monito- ria deve essere revocato, essendo stato pronunciato in difetto di un suo pre- supposto processuale.
2.- Effettivamente l'art. 18 del contratto d'appalto di cui è causa – stipulato da un consumatore (l'odierno attore opponente) e un professionista (la società appaltatrice) – prevede che “qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione del presente contratto dovrà essere obbligatoriamente deferita ad un Collegio
Arbitrale formato da tre membri”, il quale “deciderà la controversia anche in via di equità nel rispetto delle norme del presente punto e delle norme che re- golano la procedura arbitrale contenute nel codice di procedura civile” (enfasi sottolineata dell'estensore della sentenza).
3.- Va precisato come la clausola, senza esasperare il dato letterale (che pure fa riferimento alla sola “interpretazione” del contratto), debba essere interpre- tata come riferita a tutte le controversie nascenti dal contratto, non potendosi scindere le controversie attinenti all'esecuzione del contratto da quelle derivan- ti dall'interpretazione dell'accordo negoziale, essendo i due profili strettamente connessi sul piano logico. La comune volontà delle parti, rispetto alla quale la lettera del contratto rappresenta un elemento interpretativo che non ha valen- za assoluta e incondizionata, (cfr. art. 1362, comma primo, cod. civ.
“nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune volon- tà delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”) deve essere intesa nel senso che le stesse abbiano voluto devolvere alla cognizione dell'arbitrato tutte le controversie scaturenti del contratto e non solo quelle di natura esclu- sivamente esegetica. Una diversa lettura, infatti, sarebbe in contrasto con il canone ermeneutico della buona fede oggettiva (art. 1365 cod. civ.), perché imporrebbe di scindere le controversie sull'interpretazione da quelle pagina 2 di 10 sull'esecuzione del contratto che, nella maggior parte dei casi, sono, invero, in- scindibilmente connesse e non districabili. Tale interpretazione, pertanto, se seguita, finirebbe per elidere i vantaggi perseguiti dai contraenti con la devolu- zione della controversia ad un collegio arbitrale: detti vantaggi, come è noto, consistono nella speditezza del giudizio e nella stabilizzazione in tempi rapidi della decisione (la cui critica in sede di gravame è soggetta ai soli casi di nullità del lodo ex art. 829 cod. proc. civ.).
4.- Del resto, nel caso di specie, al fine di chiedere, nel merito, il rigetto della domanda di condanna proposta dall'appaltatrice (attrice in sede sostanziale) al pagamento del saldo del corrispettivo, il committente (convenuto in senso so- stanziale) ha sollevato diverse questioni che attengono all'interpretazione del contratto che, inter alia, sono: -) la debenza degli oneri finanziari da parte del committente per la cessione dei crediti portati dalle fatture emesse dalla socie- tà appaltatrice ai fini dei bonus fiscali;
-) l'interpretazione degli artt. 13 e 15 del contratto rispetto alla responsabilità dell'appaltatrice per gli inadempimenti ascritti al professionista;
-) l'interpretazione dell'oggetto del contratto Per_1
d'appalto rispetto alle opere effettivamente affidate all'appaltatrice sulla base del titolo negoziale;
-) il termine realmente concordato tra le parti per la con- clusione dei lavori.
5.- Tali questioni non possono, evidentemente, che essere decise dal collegio arbitrale ed è da queste questioni interpretative che dipende l'esistenza e l'ammontare del corrispettivo preteso dalla società appaltatrice a saldo dei la- vori e, specularmente, la fondatezza dell'eccezione inadimplenti non est adim- plendum spiegata dal convenuto in senso sostanziale.
6.- Tanto premesso sulla clausola compromissoria e la sua interpretazione, oc- corre evidenziare come la stessa sia in modo manifesto una clausola abusiva essendo stata convenuta in un contratto concluso da una società commerciale
(l'appaltatrice) con una persona fisica (il committente), il quale ultimo non ri- sulta aver stipulato il contratto per esigenze connesse alla propria attività pro- fessionale.
pagina 3 di 10 7.1.- Detta clausola non risulta essere stata oggetto di trattativa individuale
(vedi art. 34, comma 4°, cod. cons.) e, pertanto, la presunzione relativa previ- sta dall'art. 33, comma 1°, lett. t) cod. cons. non può ritenersi superata, in quanto né il professionista, né il consumatore hanno allegato di aver specifi- camente discusso il contenuto di quella clausola.
7.2.- Con la clausola in questione, a ben guardare, viene derogata la compe- tenza dell'autorità giudiziaria e le controversie nascenti dal contratto sono de- volute ad un collegio arbitrale formato da tre soggetti privati e, quindi, ad un giudice che: - non viene remunerato con denaro proveniente dalla fiscalità ge- nerale, ma con costi posti interamente a carico delle parti in lite;
- le cui deci- sioni sono impugnabili nei ristretti limiti dell'art. 829 cod. proc. civ.; - può su- bordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spe- se prevedibili.
7.3.- E, quindi, manifesta la violazione dell'art. 33, comma primo, lett. t) cod. cons. e, in ogni caso, il grave squilibrio di diritti ed obblighi che questa clausola pone a carico del consumatore, parte economicamente debole.
8.- La clausola arbitrale, infatti, finisce per imporre un ostacolo di carattere economico all'accesso alla tutela giurisdizionale ed una limitazione delle tutele nel caso in cui il lodo arbitrale fosse affetto da errores in procedendo o in iudi- cando rispetto alle maggiori tutele che la parte soccombente ha rispetto ad una sentenza di primo grado pronunciato da un giudice statale.
10.- Tuttavia, trattandosi di una nullità di protezione, essa “opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (art. 36, comma terzo, cod. cons.). Conseguentemente, è soltanto il consumatore a po- ter rilevare la nullità della clausola abusiva, mentre tale nullità non può essere invocata dal professionista e neppure dichiarata dal giudice ove il consumatore, come è avvenuto nel caso di specie, abbia manifestato il proprio interesse alla conservazione della clausola contrattuale abusiva. Come, infatti, hanno chiarito le Sezioni Unite il potere del giudice di rilevare le nullità di protezione incontra il “limite di riservare il rilievo officioso delle nullità di protezione al solo interes- se del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione
pagina 4 di 10 di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela.” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
12/12/2014, n.26242).
11.- Ebbene, nel caso di specie, il consumatore non ha alcun interesse a far accertare la nullità della clausola compromissoria avendo egli, al contrario, chiesto che questo giudice revochi il decreto ingiuntivo proprio perché la con- troversia è stata dal contratto devoluta agli arbitri. Viceversa, il personale inte- resse della società appaltatrice a che la clausola vessatoria venga dichiarata nulla non è meritevole di tutela.
12.1.- A sostegno della invalidità della clausola, inoltre, non giova alla società appaltatrice invocare la violazione della disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. perché, da un lato, nei rapporti tra professionista e consumatore, la disciplina generale del codice civile viene derogata da quella speciale di deriva- zione euro-unitaria prevista dal codice del consumo e, dall'altro lato, gli artt.
1341 e 1342 cod. civ. trovano applicazione soltanto alla fattispecie, diversa da quella odierna, in cui, alternativamente, o il contratto è stato concluso median- te la sottoscrizione di moduli e formulari oppure la clausola riproduce condizio- ni generali di contratto che un contraente pratica nei confronti della generalità dei propri clienti.
12.2.- Non è, però, questo il caso di specie, non avendo il professionista depo- sitato né i moduli e formulari eventualmente applicati nella contrattazione con i propri clienti e neppure allegato l'esistenza di condizioni generali di contratto che applicherebbe alla generalità dei suoi clienti che contengono una clausola di contenuto corrispondente a quella che qui viene in rilievo.
13.- Ciò detto, dal fatto che questo giudice non possa dichiarare, essendo tale accertamento contrario all'interesse manifestato dal consumatore, la nullità della clausola che deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, consegue che occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo per l'incompetenza a decidere sulla domanda di condanna del giudice adito in sede pagina 5 di 10 monitoria, avendo le parti convenuto in contratto la devoluzione della
contro
- versia ad un collegio arbitrale.
14.- Nonostante la soccombenza della convenuta opposta per ragioni di rito ri- spetto a una decisione con cui il giudice chiude il processo avanti a sé (quella con cui declina la propria competenza a favore di un collegio arbitrale), occorre procedere alla compensazione integrale delle spese legali, sussistendo le altre gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione precettiva risultante dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale
77/2018.
15.- Invero, il professionista prima di iniziare questo processo si trovava astretto tra due irriducibili alternative: -) la prima era quella di adire diretta- mente gli arbitri, ovverosia chiedere la nomina di un collegio arbitrale innanzi al quale il consumatore avrebbe potuto eccepire la vessatorietà della clausola di deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 33, comma
1, lett. t) e, per l'effetto, incompetenza del collegio arbitrale a decidere la cau- sa;
-) la seconda era quella di adire direttamente l'autorità giudiziaria e, quin- di, di comportarsi come se la clausola abusiva non fosse presente in contratto.
16.- Ebbene, è evidente che entrambe le scelte processuali prestano, per il professionista, il fianco alla sollevazione, da parte del consumatore, dell'eccezione di incompetenza: - in caso di presentazione della domanda da- vanti al collegio arbitrale, in ragione dell'invocazione della nullità della clausola abusiva;
- in caso di presentazione della domanda avanti all'autorità giudizia- ria, in ragione del mancato esercizio, da parte del consumatore, del diritto di avvalersi della nullità di protezione e della proposizione dell'eccezione di in- competenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale (ossia del giudi- ce individuato come competente in base alla clausola abusiva).
17.- Pertanto, in entrambi i casi, in ragione della scelta rimessa alla discrezio- nalità del consumatore (scelta che il professionista non può prevedere ex an- te), il professionista, al momento della presentazione della domanda giudiziale, si trova costretto ad adire un giudice che potrà successivamente declinare la propria competenza.
pagina 6 di 10 18.- Le due scelte del professionista, tuttavia, non sono tra loro equivalenti sul piano della causazione della lite e, dunque, ai fini della regolazione delle spese processuali. Se, infatti, il professionista sceglie di convenire in giudizio il con- sumatore in sede arbitrale sta facendo valere gli effetti di una clausola abusiva che prevede a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti e di obblighi e, quindi, sta profittando della sperequazione sul piano della forza con- trattuale e dell'asimmetria informativa che egli ha nei confronti del consumato- re per trarne vantaggio, costringendo il consumatore a resistere in giudizio, in deroga alle regole ordinarie, davanti ad un giudice privato che ha dei costi ele- vatissimi. Se, invece, il professionista conviene, come è qui avvenuto, il con- sumatore avanti al giudice ordinario sta scegliendo di non avvantaggiarsi degli effetti di una clausola abusiva che arreca un pregiudizio al consumatore. Con- seguentemente, in questo caso il professionista si sta comportando in sede processuale con la massima correttezza e buona fede. Non gli si può, infatti, muovere alcun rimprovero per la scelta compiuta e neppure addebitare la vo- lontà del consumatore di conservare anche quelle clausole contrattuali che si presumono vessatorie ex art. 33 cod. cons. e che quest'ultimo avrebbe diritto a far dichiarare nulle.
20.- Le spese legali, pertanto, devono essere compensate.
21.- Il carattere relativo della nullità di protezione e la conseguente impossibi- lità della nullità delle clausole abusive di operare nella fattispecie in cui il con- sumatore manifesti, in sede processuale, un interesse favorevole alla loro con- servazione, se impedisce la declaratoria di nullità della clausola e impone la produzione dei suoi effetti, non può anche pregiudicare la posizione del profes- sionista che abbia formulato la domanda giudiziale come se la clausola vessa- toria non fosse presente nel contratto.
22.- A voler aderire ad una tesi diversa da quella qui proposta, sarebbe, infat- ti, irragionevolmente pregiudicato il professionista che, in sede processuale, si comporti secondo lealtà e buona fede e, al contempo, si rischierebbe di con- sentire al consumatore un utilizzo distorto del diritto potestativo previsto dall'art. 36, comma terzo, cod. cons.
pagina 7 di 10 23.- Infatti, il carattere relativo della nullità di protezione è funzionale a rimet- tere al consumatore, sulla base di una valutazione costi/benefici, la scelta se avvalersi o meno degli effetti della clausola abusiva, ma non anche di consenti- re a quest'ultimo di lucrare sulle spese legali per l'eventualità in cui il profes- sionista, nella formulazione della domanda giudiziale, abbia agito come se la clausola vessatoria non vi fosse.
24.- Calando questi principi nel caso concreto, la ragione per cui deve essere rimessa alla scelta del consumatore la volontà di avvalersi o di non avvalersi della declaratoria di nullità della clausola compromissoria, risiede nel fatto che spetta al consumatore la scelta di decidere se è più conveniente che la causa venga giudicata da un collegio arbitrale oppure che il processo prosegua avanti al Tribunale.
25.- Questa scelta non può e non deve, però, essere influenzata da altri fattori del tutto esogeni alla comparazione costi/benefici tra giustizia statale e giusti- zia arbitrale, qual è la circostanza che, in caso di soccombenza conseguente all'applicazione della clausola vessatoria ed alla declinatoria di incompetenza, il professionista dovrebbe corrispondere al consumatore le spese legali.
26.- Detto altrimenti, la situazione win or win in cui, quale che sia la scelta processuale del professionista, si viene a trovare il consumatore per effetto del combinato disposto dell'esistenza di una clausola vessatoria relativa alla dero- ga della competenza dell'autorità giudiziaria a favore dell'arbitrato (ma analo- ga situazione sussiste allorché la clausola abusiva attenga alla deroga del foro esclusivo del consumatore) e del carattere solo relativo della nullità di prote- zione, non può portare che il professionista – che risulta sulla soccombente sul- la base di una scelta ex post non prevedibile al momento dell'introduzione del giudizio – venga, in ogni caso, condannato alla refusione delle spese legali.
27.- A ben guardare, infatti, la lite potrà ritenersi causata dal professionista solo allorché egli adisca il giudice individuato dalla clausola vessatoria in dero- ga alle regole ordinarie, ma non anche allorché il professionista evochi il con- sumatore avanti al giudice individuato dalle disposizioni di legge e il consuma- tore opti, sulla base di una scelta non ragionevolmente prevedibile, per non pagina 8 di 10 avvalersi degli effetti della clausola nulla e chieda che il giudizio venga traslato davanti al giudice indicato nella clausola abusiva.
28.- Infatti, essendosi individuato “lo scopo della nullità relativa volto anche alla protezione di un interesse generale tipico della società di massa, così che la legittimazione ristretta non comporterebbe alcuna riqualificazione in termini soltanto privatistici e personalistici dell'interesse (pubblicistico) tutelato dalla norma attraverso la previsione della invalidità.” Si è concluso che “Il potere del giudice di rilevare la nullità, anche in tali casi, è essenziale al perseguimento di interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rile- vanti, quali il corretto funzionamento del mercato () e l'uguaglianza quantome- no formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.: si pensi alla disciplina an- titrust, alle norme sulla subfornitura che sanzionano con la nullità i contratti stipulati con abuso di dipendenza economica, alle disposizioni sui ritardi di pa- gamento nelle transazioni commerciali, che stabiliscono la nullità di ogni accor- do sulla data del pagamento che risulti gravemente iniquo in danno del credito- re, ex D.Lgs. n. 231 del 2002), poichè lo squilibrio contrattuale tra le parti alte- ra non soltanto i presupposti dell'autonomia negoziale, ma anche le dinamiche concorrenziali tra imprese.”
29.- Giocoforza la scelta del consumatore di non chiedere che venga dichiarata la nullità relativa di una clausola abusiva, se pure legittima e rispondente ad una valutazione discrezionale che l'ordinamento gli rimette, non può determi- nare la soccombenza del professionista – che, invece, abbia scelto di non avva- lersi degli effetti della clausola vessatoria – anche sotto il profilo delle spese processuali.
30.- Per il professionista, infatti, la scelta del consumatore non era ragione- volmente ponderabile e, in una situazione d'incertezza, è rispondente al cano- ne di prudenza e di lealtà il mancato esercizio del diritto d'azione avanti al giu- dice individuato da una clausola che è assistita da una presunzione legale di nullità relativa ex art. 33, comma primo, lett. t), cod. cons.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione pagina 9 di 10 disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) declina la competenza dell'autorità giudiziaria a favore dell'arbitrato formato e composto come previsto dalla clausola 18) del contratto d'appalto;
3) assegna termine di novanta giorni per la riassunzione della causa nelle forme previste dall'art. 819-quater cod. proc. civ. e con decorrenza del termine per la riassunzione secondo la citata previsione;
4) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Verona, 17/04/2025
Il Giudice
Attilio Burti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5306/2024 promossa da:
(c. f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti MARINI RICCARDO, FRANCESCA VALERI, ALESSANDRA BIANCHI E MAR-
TINA PICCINATO come da procura alle liti in atti
- Attore opponente -
Contro
(p. iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIACON GIUSEPPE
- Convenuta opposta -
CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attore: come in atti
Conclusioni per il convenuto: come in atti pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.- L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario per essere la presente controversia devoluta alla cognizione dell'arbitrato rituale - che è stata solleva- ta dall'attore in opposizione a decreto ingiuntivo - è fondata. Conseguentemen- te, il provvedimento di condanna adottato da questo Tribunale in sede monito- ria deve essere revocato, essendo stato pronunciato in difetto di un suo pre- supposto processuale.
2.- Effettivamente l'art. 18 del contratto d'appalto di cui è causa – stipulato da un consumatore (l'odierno attore opponente) e un professionista (la società appaltatrice) – prevede che “qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione del presente contratto dovrà essere obbligatoriamente deferita ad un Collegio
Arbitrale formato da tre membri”, il quale “deciderà la controversia anche in via di equità nel rispetto delle norme del presente punto e delle norme che re- golano la procedura arbitrale contenute nel codice di procedura civile” (enfasi sottolineata dell'estensore della sentenza).
3.- Va precisato come la clausola, senza esasperare il dato letterale (che pure fa riferimento alla sola “interpretazione” del contratto), debba essere interpre- tata come riferita a tutte le controversie nascenti dal contratto, non potendosi scindere le controversie attinenti all'esecuzione del contratto da quelle derivan- ti dall'interpretazione dell'accordo negoziale, essendo i due profili strettamente connessi sul piano logico. La comune volontà delle parti, rispetto alla quale la lettera del contratto rappresenta un elemento interpretativo che non ha valen- za assoluta e incondizionata, (cfr. art. 1362, comma primo, cod. civ.
“nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune volon- tà delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”) deve essere intesa nel senso che le stesse abbiano voluto devolvere alla cognizione dell'arbitrato tutte le controversie scaturenti del contratto e non solo quelle di natura esclu- sivamente esegetica. Una diversa lettura, infatti, sarebbe in contrasto con il canone ermeneutico della buona fede oggettiva (art. 1365 cod. civ.), perché imporrebbe di scindere le controversie sull'interpretazione da quelle pagina 2 di 10 sull'esecuzione del contratto che, nella maggior parte dei casi, sono, invero, in- scindibilmente connesse e non districabili. Tale interpretazione, pertanto, se seguita, finirebbe per elidere i vantaggi perseguiti dai contraenti con la devolu- zione della controversia ad un collegio arbitrale: detti vantaggi, come è noto, consistono nella speditezza del giudizio e nella stabilizzazione in tempi rapidi della decisione (la cui critica in sede di gravame è soggetta ai soli casi di nullità del lodo ex art. 829 cod. proc. civ.).
4.- Del resto, nel caso di specie, al fine di chiedere, nel merito, il rigetto della domanda di condanna proposta dall'appaltatrice (attrice in sede sostanziale) al pagamento del saldo del corrispettivo, il committente (convenuto in senso so- stanziale) ha sollevato diverse questioni che attengono all'interpretazione del contratto che, inter alia, sono: -) la debenza degli oneri finanziari da parte del committente per la cessione dei crediti portati dalle fatture emesse dalla socie- tà appaltatrice ai fini dei bonus fiscali;
-) l'interpretazione degli artt. 13 e 15 del contratto rispetto alla responsabilità dell'appaltatrice per gli inadempimenti ascritti al professionista;
-) l'interpretazione dell'oggetto del contratto Per_1
d'appalto rispetto alle opere effettivamente affidate all'appaltatrice sulla base del titolo negoziale;
-) il termine realmente concordato tra le parti per la con- clusione dei lavori.
5.- Tali questioni non possono, evidentemente, che essere decise dal collegio arbitrale ed è da queste questioni interpretative che dipende l'esistenza e l'ammontare del corrispettivo preteso dalla società appaltatrice a saldo dei la- vori e, specularmente, la fondatezza dell'eccezione inadimplenti non est adim- plendum spiegata dal convenuto in senso sostanziale.
6.- Tanto premesso sulla clausola compromissoria e la sua interpretazione, oc- corre evidenziare come la stessa sia in modo manifesto una clausola abusiva essendo stata convenuta in un contratto concluso da una società commerciale
(l'appaltatrice) con una persona fisica (il committente), il quale ultimo non ri- sulta aver stipulato il contratto per esigenze connesse alla propria attività pro- fessionale.
pagina 3 di 10 7.1.- Detta clausola non risulta essere stata oggetto di trattativa individuale
(vedi art. 34, comma 4°, cod. cons.) e, pertanto, la presunzione relativa previ- sta dall'art. 33, comma 1°, lett. t) cod. cons. non può ritenersi superata, in quanto né il professionista, né il consumatore hanno allegato di aver specifi- camente discusso il contenuto di quella clausola.
7.2.- Con la clausola in questione, a ben guardare, viene derogata la compe- tenza dell'autorità giudiziaria e le controversie nascenti dal contratto sono de- volute ad un collegio arbitrale formato da tre soggetti privati e, quindi, ad un giudice che: - non viene remunerato con denaro proveniente dalla fiscalità ge- nerale, ma con costi posti interamente a carico delle parti in lite;
- le cui deci- sioni sono impugnabili nei ristretti limiti dell'art. 829 cod. proc. civ.; - può su- bordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spe- se prevedibili.
7.3.- E, quindi, manifesta la violazione dell'art. 33, comma primo, lett. t) cod. cons. e, in ogni caso, il grave squilibrio di diritti ed obblighi che questa clausola pone a carico del consumatore, parte economicamente debole.
8.- La clausola arbitrale, infatti, finisce per imporre un ostacolo di carattere economico all'accesso alla tutela giurisdizionale ed una limitazione delle tutele nel caso in cui il lodo arbitrale fosse affetto da errores in procedendo o in iudi- cando rispetto alle maggiori tutele che la parte soccombente ha rispetto ad una sentenza di primo grado pronunciato da un giudice statale.
10.- Tuttavia, trattandosi di una nullità di protezione, essa “opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice” (art. 36, comma terzo, cod. cons.). Conseguentemente, è soltanto il consumatore a po- ter rilevare la nullità della clausola abusiva, mentre tale nullità non può essere invocata dal professionista e neppure dichiarata dal giudice ove il consumatore, come è avvenuto nel caso di specie, abbia manifestato il proprio interesse alla conservazione della clausola contrattuale abusiva. Come, infatti, hanno chiarito le Sezioni Unite il potere del giudice di rilevare le nullità di protezione incontra il “limite di riservare il rilievo officioso delle nullità di protezione al solo interes- se del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione
pagina 4 di 10 di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela.” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
12/12/2014, n.26242).
11.- Ebbene, nel caso di specie, il consumatore non ha alcun interesse a far accertare la nullità della clausola compromissoria avendo egli, al contrario, chiesto che questo giudice revochi il decreto ingiuntivo proprio perché la con- troversia è stata dal contratto devoluta agli arbitri. Viceversa, il personale inte- resse della società appaltatrice a che la clausola vessatoria venga dichiarata nulla non è meritevole di tutela.
12.1.- A sostegno della invalidità della clausola, inoltre, non giova alla società appaltatrice invocare la violazione della disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. perché, da un lato, nei rapporti tra professionista e consumatore, la disciplina generale del codice civile viene derogata da quella speciale di deriva- zione euro-unitaria prevista dal codice del consumo e, dall'altro lato, gli artt.
1341 e 1342 cod. civ. trovano applicazione soltanto alla fattispecie, diversa da quella odierna, in cui, alternativamente, o il contratto è stato concluso median- te la sottoscrizione di moduli e formulari oppure la clausola riproduce condizio- ni generali di contratto che un contraente pratica nei confronti della generalità dei propri clienti.
12.2.- Non è, però, questo il caso di specie, non avendo il professionista depo- sitato né i moduli e formulari eventualmente applicati nella contrattazione con i propri clienti e neppure allegato l'esistenza di condizioni generali di contratto che applicherebbe alla generalità dei suoi clienti che contengono una clausola di contenuto corrispondente a quella che qui viene in rilievo.
13.- Ciò detto, dal fatto che questo giudice non possa dichiarare, essendo tale accertamento contrario all'interesse manifestato dal consumatore, la nullità della clausola che deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, consegue che occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo per l'incompetenza a decidere sulla domanda di condanna del giudice adito in sede pagina 5 di 10 monitoria, avendo le parti convenuto in contratto la devoluzione della
contro
- versia ad un collegio arbitrale.
14.- Nonostante la soccombenza della convenuta opposta per ragioni di rito ri- spetto a una decisione con cui il giudice chiude il processo avanti a sé (quella con cui declina la propria competenza a favore di un collegio arbitrale), occorre procedere alla compensazione integrale delle spese legali, sussistendo le altre gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione precettiva risultante dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale
77/2018.
15.- Invero, il professionista prima di iniziare questo processo si trovava astretto tra due irriducibili alternative: -) la prima era quella di adire diretta- mente gli arbitri, ovverosia chiedere la nomina di un collegio arbitrale innanzi al quale il consumatore avrebbe potuto eccepire la vessatorietà della clausola di deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 33, comma
1, lett. t) e, per l'effetto, incompetenza del collegio arbitrale a decidere la cau- sa;
-) la seconda era quella di adire direttamente l'autorità giudiziaria e, quin- di, di comportarsi come se la clausola abusiva non fosse presente in contratto.
16.- Ebbene, è evidente che entrambe le scelte processuali prestano, per il professionista, il fianco alla sollevazione, da parte del consumatore, dell'eccezione di incompetenza: - in caso di presentazione della domanda da- vanti al collegio arbitrale, in ragione dell'invocazione della nullità della clausola abusiva;
- in caso di presentazione della domanda avanti all'autorità giudizia- ria, in ragione del mancato esercizio, da parte del consumatore, del diritto di avvalersi della nullità di protezione e della proposizione dell'eccezione di in- competenza del Tribunale adito in favore del collegio arbitrale (ossia del giudi- ce individuato come competente in base alla clausola abusiva).
17.- Pertanto, in entrambi i casi, in ragione della scelta rimessa alla discrezio- nalità del consumatore (scelta che il professionista non può prevedere ex an- te), il professionista, al momento della presentazione della domanda giudiziale, si trova costretto ad adire un giudice che potrà successivamente declinare la propria competenza.
pagina 6 di 10 18.- Le due scelte del professionista, tuttavia, non sono tra loro equivalenti sul piano della causazione della lite e, dunque, ai fini della regolazione delle spese processuali. Se, infatti, il professionista sceglie di convenire in giudizio il con- sumatore in sede arbitrale sta facendo valere gli effetti di una clausola abusiva che prevede a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti e di obblighi e, quindi, sta profittando della sperequazione sul piano della forza con- trattuale e dell'asimmetria informativa che egli ha nei confronti del consumato- re per trarne vantaggio, costringendo il consumatore a resistere in giudizio, in deroga alle regole ordinarie, davanti ad un giudice privato che ha dei costi ele- vatissimi. Se, invece, il professionista conviene, come è qui avvenuto, il con- sumatore avanti al giudice ordinario sta scegliendo di non avvantaggiarsi degli effetti di una clausola abusiva che arreca un pregiudizio al consumatore. Con- seguentemente, in questo caso il professionista si sta comportando in sede processuale con la massima correttezza e buona fede. Non gli si può, infatti, muovere alcun rimprovero per la scelta compiuta e neppure addebitare la vo- lontà del consumatore di conservare anche quelle clausole contrattuali che si presumono vessatorie ex art. 33 cod. cons. e che quest'ultimo avrebbe diritto a far dichiarare nulle.
20.- Le spese legali, pertanto, devono essere compensate.
21.- Il carattere relativo della nullità di protezione e la conseguente impossibi- lità della nullità delle clausole abusive di operare nella fattispecie in cui il con- sumatore manifesti, in sede processuale, un interesse favorevole alla loro con- servazione, se impedisce la declaratoria di nullità della clausola e impone la produzione dei suoi effetti, non può anche pregiudicare la posizione del profes- sionista che abbia formulato la domanda giudiziale come se la clausola vessa- toria non fosse presente nel contratto.
22.- A voler aderire ad una tesi diversa da quella qui proposta, sarebbe, infat- ti, irragionevolmente pregiudicato il professionista che, in sede processuale, si comporti secondo lealtà e buona fede e, al contempo, si rischierebbe di con- sentire al consumatore un utilizzo distorto del diritto potestativo previsto dall'art. 36, comma terzo, cod. cons.
pagina 7 di 10 23.- Infatti, il carattere relativo della nullità di protezione è funzionale a rimet- tere al consumatore, sulla base di una valutazione costi/benefici, la scelta se avvalersi o meno degli effetti della clausola abusiva, ma non anche di consenti- re a quest'ultimo di lucrare sulle spese legali per l'eventualità in cui il profes- sionista, nella formulazione della domanda giudiziale, abbia agito come se la clausola vessatoria non vi fosse.
24.- Calando questi principi nel caso concreto, la ragione per cui deve essere rimessa alla scelta del consumatore la volontà di avvalersi o di non avvalersi della declaratoria di nullità della clausola compromissoria, risiede nel fatto che spetta al consumatore la scelta di decidere se è più conveniente che la causa venga giudicata da un collegio arbitrale oppure che il processo prosegua avanti al Tribunale.
25.- Questa scelta non può e non deve, però, essere influenzata da altri fattori del tutto esogeni alla comparazione costi/benefici tra giustizia statale e giusti- zia arbitrale, qual è la circostanza che, in caso di soccombenza conseguente all'applicazione della clausola vessatoria ed alla declinatoria di incompetenza, il professionista dovrebbe corrispondere al consumatore le spese legali.
26.- Detto altrimenti, la situazione win or win in cui, quale che sia la scelta processuale del professionista, si viene a trovare il consumatore per effetto del combinato disposto dell'esistenza di una clausola vessatoria relativa alla dero- ga della competenza dell'autorità giudiziaria a favore dell'arbitrato (ma analo- ga situazione sussiste allorché la clausola abusiva attenga alla deroga del foro esclusivo del consumatore) e del carattere solo relativo della nullità di prote- zione, non può portare che il professionista – che risulta sulla soccombente sul- la base di una scelta ex post non prevedibile al momento dell'introduzione del giudizio – venga, in ogni caso, condannato alla refusione delle spese legali.
27.- A ben guardare, infatti, la lite potrà ritenersi causata dal professionista solo allorché egli adisca il giudice individuato dalla clausola vessatoria in dero- ga alle regole ordinarie, ma non anche allorché il professionista evochi il con- sumatore avanti al giudice individuato dalle disposizioni di legge e il consuma- tore opti, sulla base di una scelta non ragionevolmente prevedibile, per non pagina 8 di 10 avvalersi degli effetti della clausola nulla e chieda che il giudizio venga traslato davanti al giudice indicato nella clausola abusiva.
28.- Infatti, essendosi individuato “lo scopo della nullità relativa volto anche alla protezione di un interesse generale tipico della società di massa, così che la legittimazione ristretta non comporterebbe alcuna riqualificazione in termini soltanto privatistici e personalistici dell'interesse (pubblicistico) tutelato dalla norma attraverso la previsione della invalidità.” Si è concluso che “Il potere del giudice di rilevare la nullità, anche in tali casi, è essenziale al perseguimento di interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rile- vanti, quali il corretto funzionamento del mercato () e l'uguaglianza quantome- no formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.: si pensi alla disciplina an- titrust, alle norme sulla subfornitura che sanzionano con la nullità i contratti stipulati con abuso di dipendenza economica, alle disposizioni sui ritardi di pa- gamento nelle transazioni commerciali, che stabiliscono la nullità di ogni accor- do sulla data del pagamento che risulti gravemente iniquo in danno del credito- re, ex D.Lgs. n. 231 del 2002), poichè lo squilibrio contrattuale tra le parti alte- ra non soltanto i presupposti dell'autonomia negoziale, ma anche le dinamiche concorrenziali tra imprese.”
29.- Giocoforza la scelta del consumatore di non chiedere che venga dichiarata la nullità relativa di una clausola abusiva, se pure legittima e rispondente ad una valutazione discrezionale che l'ordinamento gli rimette, non può determi- nare la soccombenza del professionista – che, invece, abbia scelto di non avva- lersi degli effetti della clausola vessatoria – anche sotto il profilo delle spese processuali.
30.- Per il professionista, infatti, la scelta del consumatore non era ragione- volmente ponderabile e, in una situazione d'incertezza, è rispondente al cano- ne di prudenza e di lealtà il mancato esercizio del diritto d'azione avanti al giu- dice individuato da una clausola che è assistita da una presunzione legale di nullità relativa ex art. 33, comma primo, lett. t), cod. cons.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione pagina 9 di 10 disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) declina la competenza dell'autorità giudiziaria a favore dell'arbitrato formato e composto come previsto dalla clausola 18) del contratto d'appalto;
3) assegna termine di novanta giorni per la riassunzione della causa nelle forme previste dall'art. 819-quater cod. proc. civ. e con decorrenza del termine per la riassunzione secondo la citata previsione;
4) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Verona, 17/04/2025
Il Giudice
Attilio Burti
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