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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2024, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N . 3 3 6 / 2 0 2 4 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Bagheria in via XX Settembre n. 4, presso lo studio dell'avv. Marianna
Maggio Palermo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio conclusioni delle parti: come da verbale del 13.11.2024;
n. 336/2024 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta potendo dirsi trascorso il termine di legge senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra le parti.
La separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.
1147/2018.
Non ricorrono, invece, le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le domande concernenti i rapporti economici tra le parti.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
La causa deve proseguire davanti al giudice istruttore per le pronunzie consequenziali, come da separata ordinanza.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come proposta tra le parti:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Santa Flavia il 10.07.2001, da , nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
Flavia il 04.01.1973 (atto n. 23, parte II, Serie A);
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da ordinanza;
- riserva alla pronuncia finale ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Quintavalle
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
n. 336/2024 r.g.a.c. Pag. 2 N. 336/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 336 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi.
Letti gli atti e rimettendo la causa sul ruolo;
vista la sentenza parziale con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti del giudizio;
ritenuto necessario disporre la prosecuzione del giudizio per istruire adeguatamente la causa con riferimento alle rimanenti domande proposte dalle parti;
P.Q.M.
- rimette la causa sul ruolo del G.I.;
- rinvia per la valutazione circa l'ammissibilità dei mezzi di prova eventualmente dedotti all'udienza del 07.05.2025, ore 10:00.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Quintavalle
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
n. 336/2024 r.g.a.c. Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F , ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Bagheria in via XX Settembre n. 4, presso lo studio dell'avv. Marianna
Maggio Palermo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. . Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili matrimonio conclusioni delle parti: come da verbale del 13.11.2024;
n. 336/2024 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta potendo dirsi trascorso il termine di legge senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra le parti.
La separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.
1147/2018.
Non ricorrono, invece, le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le domande concernenti i rapporti economici tra le parti.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
La causa deve proseguire davanti al giudice istruttore per le pronunzie consequenziali, come da separata ordinanza.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come proposta tra le parti:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Santa Flavia il 10.07.2001, da , nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
Flavia il 04.01.1973 (atto n. 23, parte II, Serie A);
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da ordinanza;
- riserva alla pronuncia finale ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Quintavalle
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
n. 336/2024 r.g.a.c. Pag. 2 N. 336/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 336 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi.
Letti gli atti e rimettendo la causa sul ruolo;
vista la sentenza parziale con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti del giudizio;
ritenuto necessario disporre la prosecuzione del giudizio per istruire adeguatamente la causa con riferimento alle rimanenti domande proposte dalle parti;
P.Q.M.
- rimette la causa sul ruolo del G.I.;
- rinvia per la valutazione circa l'ammissibilità dei mezzi di prova eventualmente dedotti all'udienza del 07.05.2025, ore 10:00.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Giudice estensore
Dott. Andrea Quintavalle
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
n. 336/2024 r.g.a.c. Pag. 3