Articolo 89 del Codice ambientale
Articolo 75Articolo 90
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29 aprile 2006
Art. 89. (deroghe) 1. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto in caso di condizioni meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
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