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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10367 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] C.F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSANDRO BONETTI presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. D'ALTERIO IOLANDA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/06/2024 e - premesso Parte_1 CP_1
di essere genitori di (nato a [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nato a [...] il [...]) - esponevano che il Tribunale per i minorenni di Parte_2
Napoli, con decreto depositato il 07.02.2011 disponeva che il sig. contribuisse al Parte_1 mantenimento dei figli, all'epoca minori, versando la somma di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Deducevano che il figlio dal dicembre 2023 è stato arruolato Persona_1 nell'Arma dei Carabinieri per cui ha raggiunto la piena indipendenza economica.
1 Su tali premesse rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica del decreto del Tribunale dei minorenni nella parte in cui prevede a carico del l'obbligo di Parte_1
contribuzione al mantenimento del figlio . Persona_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 30.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare il decreto del Tribunale dei minorenni cosi come indicato nel ricorso introduttivo. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
In merito alla modifica le parti stabilivano quanto segue:
“A. Modificare, a far data dal mese di marzo 2024, il provvedimento relativo all'assegno di mantenimento dei figli e . L'assegno andrà Parte_2 Persona_1 ridotto dagli attuali Euro 500,00 mensili ad Euro 300,00 mensili, che verranno erogati, ai fini del mantenimento del solo figlio , in quanto, attualmente, non ancora Parte_2 economicamente autosufficiente, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del
50% per ciascun genitore come da Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia del Tribunale di Napoli;
B. Stabilire l'aumento automatico dell'assegno di mantenimento, secondo gli indici ISTAT, in considerazione della continua svalutazione monetaria”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese.
2 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.ssa Carla Hubler
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10367 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nato a [...] il [...] C.F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSANDRO BONETTI presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. D'ALTERIO IOLANDA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/06/2024 e - premesso Parte_1 CP_1
di essere genitori di (nato a [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nato a [...] il [...]) - esponevano che il Tribunale per i minorenni di Parte_2
Napoli, con decreto depositato il 07.02.2011 disponeva che il sig. contribuisse al Parte_1 mantenimento dei figli, all'epoca minori, versando la somma di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Deducevano che il figlio dal dicembre 2023 è stato arruolato Persona_1 nell'Arma dei Carabinieri per cui ha raggiunto la piena indipendenza economica.
1 Su tali premesse rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla modifica del decreto del Tribunale dei minorenni nella parte in cui prevede a carico del l'obbligo di Parte_1
contribuzione al mantenimento del figlio . Persona_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 30.01.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di modificare il decreto del Tribunale dei minorenni cosi come indicato nel ricorso introduttivo. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
In merito alla modifica le parti stabilivano quanto segue:
“A. Modificare, a far data dal mese di marzo 2024, il provvedimento relativo all'assegno di mantenimento dei figli e . L'assegno andrà Parte_2 Persona_1 ridotto dagli attuali Euro 500,00 mensili ad Euro 300,00 mensili, che verranno erogati, ai fini del mantenimento del solo figlio , in quanto, attualmente, non ancora Parte_2 economicamente autosufficiente, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie nella misura del
50% per ciascun genitore come da Protocollo d'Intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia del Tribunale di Napoli;
B. Stabilire l'aumento automatico dell'assegno di mantenimento, secondo gli indici ISTAT, in considerazione della continua svalutazione monetaria”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese.
2 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.ssa Carla Hubler
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