Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1622/2021 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
nella causa civile n. 1622/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto revoca finanziamento regionale, vertente tra:
nato a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale titolare dell'omonima azienda agricola, corrente in CodiceFiscale_1
SA EM ON (CS), alla via Castriota n. 104, elettivamente domiciliato in
Catanzaro, alla via Schipani n.110, presso lo studio dell'Avv. Mariagemma Talerico, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Carratelli (con indirizzo di posta elettronica certificata: telefax: n. 098475759; Email_1
Appellante
e
1
pro tempore, , dott. , rappresentata e Controparte_2 Controparte_3
difesa, come da decreto dirigenziale di conferimento incarico, nonché in virtù di procura generale alle liti per notaio del 6.3.2020, 161.460 rep. e 35.989 racc., Per_1 dall'avv. Annapaola De Masi dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso la Cittadella Regionale, località Germaneto di Catanzaro, viale Europa n. 36
Appellata
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “contrariis reiectis, in riforma Parte_1
della sentenza n. 977/2021 del Tribunale di Catanzaro, in persona del Giudice dott.
Arianna Roccia, emessa e depositata il 17.6.2021, non notificata, nel giudizio iscritto al n. 2884/2017 R.G., accogliere la domanda proposta in primo grado da Parte_1
e, per l'effetto: 1. dichiarare nullo, ovvero annullare, o dichiarare inefficace il
[...] decreto del Dirigente del Settore n. 8 del 12.4.2017 n. 284 avente ad oggetto “PSR
2007-2013 – Misura 121. Decreto di revoca al DDG n. 2343 del 4/3/2014 CP_1
relativamente al beneficiario - domanda di aiuto n. 94750662358, Parte_1 con recupero somme erogate”; 2. dichiarare che, stante l'insussistenza del contestato inadempimento, la non ha diritto di conseguire il recupero delle Controparte_1 somme relative al predetto finanziamento”; per il procuratore dell'appellata “Premesso impugnativamente il Controparte_1 contenuto dell'atto di appello, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, con il presente atto si costituisce in giudizio la , come sopra rappresentata Controparte_1
e difesa, per costituirsi nel presente giudizio e rilevarne la manifesta infondatezza, con consequenziale rigetto della pretesa di parte attrice e conseguente conferma del D.D.G. del 12/4/2017 n. 284 avente ad oggetto “PSR Calabria 2007-2013-Misura 121. Decreto di revoca al DDG n.2343 del 04/03/2014 relativamente al beneficiario
[...]
di aiuto n. 94750662358. Con vittoria di spese e competenze”. Parte_2
2 Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Con atto di citazione notificato il 3.7.2017, ha convenuto in giudizio Parte_1 la , al fine di chiedere l'annullamento del “decreto del Dirigente del Controparte_1
Settore n. 8 del 12.4.2017 n. 284 avente ad oggetto “PSR Calabria 2007-2013 – Misura
121. Decreto di revoca al DDG n. 2343 del 4/3/2014 relativamente al beneficiario
- domanda di aiuto n. 94750662358, con recupero somme erogate”, Parte_1 notificatogli il 27.4.2017; nonché l'accertamento che la non aveva Controparte_1
diritto a recuperare le somma oggetto di finanziamento.
A fondamento della domanda, l'attore, dopo avere e sostenuto che era indubbia la giurisdizione del giudice ordinario, ha affermato che: a) il 3.3.2011, aveva presentato una “domanda di aiuto per l'ammodernamento delle aziende agricole”, di cui alla misura
121 del programma di sviluppo rurale (P.S.R.), alla per un importo Controparte_1
pari ad euro 258.659,81, in relazione ad una spesa complessiva di euro 517.319,63; la domanda era corredata da relazione tecnica descrittiva relativa al progetto di
“ammodernamento di due fabbricati rurali al servizio dell'azienda, siti in località
Montemoro – Comune di SA EM ON”, da cui si evinceva, in particolare, che al secondo piano della struttura indicata come “corpo A” fosse previsto un “locale da adibire a dormitorio durante il periodo di raccolta del prodotto”; b) in data 8.4.2014, la aveva comunicato l'approvazione del finanziamento nei termini in cui Controparte_1
era stato richiesto;
c) durante l'esecuzione dei lavori erano state eseguite delle verifiche da parte della , al fine di procedere con l'erogazione delle tranches di Controparte_1
finanziamento (segnatamente, il 15.9.2015 ed il 17.3.2016), con esito positivo e il
7.4.2016 erano stati rendicontati i lavori eseguiti e verificato lo stato finale degli stessi;
d) il 26.1.2017, la aveva effettuato un “controllo straordinario in Controparte_1 loco”, in occasione del quale era stato rilevato, tra l'altro, che la ristrutturazione era conforme al progetto approvato e “tuttavia in parte dei locali ristrutturati sono presenti dei mobili di civile abitazione”, dandosi atto, peraltro, che era “stato riferito dal titolare che durante il periodo di raccolta delle olive, al fine di evitare furti, in azienda (distante dal centro abitato) deve essere assicurata la presenza anche notturna di personale” e che, in effetti, durante il sopralluogo, non era emerso un uso in atto o continuativo della
3 parte abitabile;
e) a seguito di tale controllo, la aveva comunicato Controparte_1
l'avvio del procedimento di revoca dell'intero contributo erogato a causa della
“difformità della destinazione d'uso di parte dell'immobile oggetto di finanziamento”, a cui il aveva replicato con apposite memorie, con le quali aveva sostenuto la Parte_1
regolarità dei lavori di ristrutturazione dei locali e, comunque, comunicato la disponibilità a stralciare le opere contestate che incidevano sull'intera spesa per il
4,07%; f) tuttavia, la aveva emesso il decreto di revoca n. 284/2017, di Controparte_1 cui l'attore invocava l'annullamento, in quanto fondato sull'erroneo presupposto di un utilizzo dei locali in difformità dal progetto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 9.11.2017, si è costituita in giudizio la contestando la domanda dell'attore e Controparte_1
sostenendo che la revoca del finanziamento era stata disposta in virtù della violazione degli obblighi sottoscritti nell'allegato n. 4 della domanda di aiuto, essendo emerso, all'esito di un procedimento di verifica regolare e avvenuto in contraddittorio con l'interessato, un utilizzo difforme dei locali oggetto del finanziamento, poiché era stato rinvenuto mobilio adatto a civile abitazione all'interno dei locali oggetto di finanziamento, contrariamente a quanto previsto dalla misura 121 del programma di sviluppo rurale per la . CP_1
Presentate le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e rigettata dal Tribunale la richiesta dell'attore di nomina di un consulente tecnico di ufficio volta a verificare il rispetto della destinazione delle opere finanziate, la causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e, all'udienza del 22.3.2021, sono state precisate le conclusioni, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La sentenza n. 997/2021 del Tribunale di Catanzaro, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 997 del 17.6.2021, pubblicata in pari data, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la domanda proposta da e lo ha condannato al rimborso Parte_1
delle spese di giudizio nei confronti della . Controparte_1
In particolare, il Tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca del finanziamento, evidenziando il richiamo, nel decreto di concessione del beneficio, alla disciplina di cui all'art. 72 del regolamento CE n. 1686/2005 e rilevando che: a) dal
4 verbale di controllo straordinario emergeva la violazione degli impegni assunti, di cui all'allegato n. 4 della domanda di aiuto, laddove era previsto che il si Parte_1 impegnava a “….garantire di condurre l'azienda per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo e non cambiare la destinazione d'uso dei beni mobili e immobili oggetto di finanziamento rispettivamente per un periodo minimo di 5 e 10 anni dalla liquidazione del saldo…”; b) in particolare, era emerso un utilizzo non conforme del
“magazzino e deposito del prodotto”, essendo stati rinvenute una cucina ed una stanza da letto, non previste nel progetto;
c) non poteva trovare accoglimento la tesi difensiva, fondata sulla circostanza che si trattava di un uso occasionale e temporaneo, poiché tale tipo di utilizzo dell'immobile esulava dalle finalità per le quali il finanziamento era stato concesso (ossia “uso finalizzato alla conservazione del prodotto finito”) e, ad ogni modo, non era stato provato l'utilizzo temporaneo e sporadico suddetto.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata il
12.10.2021, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Parte_1 lamentando l'errata e lacunosa valutazione delle risultanze documentali, dato che: a) dai controlli effettuati dagli incaricati della si evinceva che non vi era stata Controparte_1 alcuna modifica della destinazione d'uso del fabbricato oggetto di finanziamento;
b) nella relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto era stato precisato che, al secondo piano dell'immobile, sarebbe stato creato un locale da adibire a dormitorio durante il periodo di raccolta del prodotto;
c) il progetto era stato approvato dalla Controparte_1
con la concessione del finanziamento e la sua corretta esecuzione era stata verificate in sede di istruttoria;
d) d'altra parte, nel verbale di “controllo straordinario” del 26.1.2017, era stato rilevato che l'immobile era “conforme a quanto approvato”; e) la presenza di mobili in una unica stanza dell'intero fabbricato per consentire il pernottamento di un guardiano soltanto in alcuni periodi dell'anno non modificava la destinazione prevista ed era funzionale alla custodia dei prodotti stoccati;
f) il valore delle opere finanziate e relative alla stanza adibita a dormitorio, ammontava al 4,07% dell'intero finanziamento, cosicché la loro inclusione nel progetto non poteva essere considerata “una grave irregolarità”; g) il Tribunale aveva erroneamente rigettato la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare il rispetto della destinazione d'uso dei fabbricati. Ha concluso come sopra trascritto.
5 In data 12.1.2022, si è costituita in giudizio la , con apposita comparsa, Controparte_1
contenente, unicamente, la richiesta di conferma del decreto di revoca dei benefici concessi al e le conclusioni sopra riportate. Parte_1
All'udienza del 9.10.24, sostituita da note di trattazione scritta tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica. Il 12.12.2024, ha depositato comparsa conclusionale l'appellante.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, oltre che delle difese della , appare opportuno Controparte_1
chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) la valutazione del giudice di prime cure, censurata dall'appellante, di legittimità del decreto di revoca del finanziamento impugnato dal fondato sulla diversa destinazione dell'immobile realizzato Parte_1
rispetto a quella di progetto;
b) la regolamentazione delle spese di lite.
2. Le valutazioni della Corte
Con l'impugnazione censura la sentenza del Tribunale, con un Parte_1
unico e articolato motivo, nella parte in cui ha ritenuto che le opera realizzate, modificando la destinazione d'uso del progetto, giustificassero la revoca del finanziamento concesso.
Come già accennato, lamenta, in particolare, l'errata valutazione delle risultanze documentali, dato che: a) dai controlli effettuati dagli incaricati della si Controparte_1
evinceva che, contrariamente all'assunto del Tribunale, non vi era stata alcuna modifica della destinazione d'uso del fabbricato oggetto di finanziamento;
b) nella relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto, era stato precisato che, nell'ala centrale della struttura, sarebbe stato realizzato un locale destinato a sala mensa, mentre al secondo piano sarebbe stato creato un locale da adibire a dormitorio durante il periodo di raccolta del prodotto;
c) tali circostanze erano state verificate in sede di istruttoria preventiva ed
6 approvate dalla con la concessione del finanziamento;
d) d'altra parte, Controparte_1 nel verbale di “controllo straordinario” del 26.1.2017 non si faceva riferimento ad una modificazione della destinazione, rilevandosi, piuttosto, come l'immobile fosse
“conforme a quanto approvato”; e) la presenza di mobili (peraltro, la cui spesa non era stata oggetto di richiesta di finanziamento) in una unica stanza dell'intero fabbricato, per consentire il pernottamento di un guardiano soltanto in alcuni periodi dell'anno, non modificava la destinazione prevista ed era funzionale al deposito e stoccaggio dei prodotti, altrimenti esposti a furti;
f) in ogni caso, il valore delle opere finanziate relative alla stanza adibita a dormitorio, ammontava al 4,07% dell'intero finanziamento, cosicché la loro inclusione nel progetto non poteva essere considerata “una grave irregolarità”; g) il Tribunale aveva erroneamente rigettato la richiesta del di Parte_1
disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta a dimostrare che il rispetto della destinazione d'uso dei fabbricati.
L'appello è fondato.
In punto di fatto, deve osservarsi che: a) con “domanda di aiuto” Parte_1
presentata il 3.3.2011, ha chiesto alla un finanziamento, in relazione Controparte_1
alla misura 1.2.1. del P.S.R. Calabria (Programma di Sviluppo Rurale), relativo ad opere di “ammodernamento aziende agricole”, per opere, comportanti una spesa totale di €
517.319,63, di '“ammodernamento di due fabbricati rurali al servizio dell'azienda, siti in località Montemoro – Comune di SA EM ON”, per le quali ha chiesto un contributo di € 258.659,81; b) in allegato alla “domanda di aiuto”, è stata presentata un'apposita relazione tecnica, nella quale veniva descritto l'intervento che si intendeva realizzare e che, per quel che riguarda la presente vicenda contenziosa, prevedeva che
“la struttura facente parte il corpo A si sviluppa in due livelli. Il piano terra sarà adibito ad esclusivo servizio dell' , diviso in due parti: nell'ala destra sarà realizzato un Pt_3 deposito di attrezzature agricole e eventuale conservazione di prodotti, nell'ala centrale sarà realizzato un locale destinato a sala mensa, opportunamente separato dalla restante parte, oltre che un altro locale a servizio dell'azienda. Il secondo piano sarà anch'esso a servizio delle necessità dell'azienda, con un locale da adibire a dormitorio durante il periodo di raccolta del prodotto.”; c) sulla scorta della documentazione allegata alla domanda, con nota prot. 0122010 dell'8.4.2014, la ha Controparte_1 comunicato al l'approvazione del progetto nei termini proposti e, dunque, la Parte_1
concessione del contributo richiesto, pari ad € 258.659,81, regolarmente erogato a
7 seguito delle verifiche di routine;
d) sennonché, il 26.1.2017, è stato effettuato un nuovo controllo da parte della , nel corso del quale è stato riscontrato che: I) la Controparte_1
ristrutturazione era conforme a quanto approvato, ma che, in parte dei locali ristrutturati, erano presenti dei mobili di civile abitazione che, secondo quanto riferito dall'interessato, consentivano, durante il periodo di raccolta delle olive, la presenza di personale, anche nelle ore notturne, con compiti di vigilanza, al fine di evitare furti;
II) durante il sopralluogo, tuttavia, non era emerso un uso in atto o continuativo della parte abitabile (cfr. il verbale redatto dai funzionati della “La Controparte_1
ristrutturazione è conforme a quanto approvato. Tuttavia, in parte dei locali ristrutturati sono presenti dei mobili di civile abitazione. È stato riferito dal titolare che durante il periodo di raccolta delle olive, al fine di evitare furti, in azienda (distante dal centro abitato) deve essere assicurata la presenza anche notturna di personale. In effetti durante il sopralluogo non è emerso un uso in atto o continuativo della parte abitabile”); e) all'esito di apposito procedimento, tuttavia, era stato revocato l'intero contributo concesso, a causa della rilevata “difformità della destinazione d'uso di parte dell'immobile oggetto di finanziamento”.
Premesso questo, osserva la Corte che il decreto di revoca del beneficio concesso non è giustificato e la decisione del Tribunale - che ha, in sostanza, condiviso le argomentazioni poste alla base del provvedimento di revoca, ritenendo che sarebbe emerso un utilizzo non conforme del “magazzino e deposito del prodotto”, essendo state rinvenute una cucina ed una stanza da letto non previste nel progetto - deve essere riformata.
In effetti, deve ribadirsi che dalla documentazione versata in atti emerge che la
“domanda di aiuto” approvata dalla prevedeva, nell'ambito delle opere Controparte_1
di ristrutturazione dei due fabbricati, la realizzazione di un locale da adibire a sala mensa nell'alla centrale del piano terreno e di un locale da adibire a dormitorio nel secondo piano dello stabile, al fine di consentire la presenza di un guardiano, anche nelle ore notturne, durante il periodo di raccolta del prodotto (olive).
Non pare potersi dubitare del fatto che la relazione tecnica allegata alla domanda sia da considerarsi, a tutti gli effetti, parte integrante della domanda stessa e che l'approvazione del progetto, senza rilievi, da parte della sia da intendersi riferita a Controparte_1
tutte le specifiche tecnico-descrittive contenute nella relazione, compresa la
8 realizzazione della sala mensa e del “locale da adibire a dormitorio durante il periodo di raccolta del prodotto” (cfr. la relazione tecnica citata).
Il rinvenimento, nel corso del controllo del 26.1.2017, di non meglio indicati “mobili di civile abitazione” collocati all'interno dei locali oggetto dell'intervento di ristrutturazione appare del tutto compatibile con l'utilizzo del locale per la finalità di uno dei locali suddetti ad alloggio di un guardiano, per come indicato nel progetto approvato.
In effetti - premesso che la non ha specificato né nel decreto di revoca Controparte_1
né in giudizio di quali mobili di trattasse (né, tanto meno, ha lo ha documentato) e che dalle memorie difensive del nella fase amministrativa si evince che si trattava Parte_1
di un letto, di un armadio e di un cucinino - deve osservarsi che, sebbene la destinazione dichiarata nel progetto del locale fosse quella di “dormitorio” di un guardiano, la presenza di mobilio essenziale e di una piccola cucina appare del tutto compatibile con tale destinazione, dato che: a) si trattava di consentire, nel periodo di raccolta delle olive, la permanenza, in condizioni dignitose minime, di un guardiano durante le ore comprese tra la fine della giornata lavorativa ed il mattino seguente;
b) la presenza di una cucina era funzionale sia alle esigenze del guardiano che alla previsione di una sala mensa al piano terreno.
Del resto, in occasione del sopralluogo straordinario del 26.1.2017, era stato riscontrato che la ristrutturazione fosse “conforme a quanto approvato” e che non vi fossero evidenze di “un utilizzo attuale né continuativo” dell'immobile per finalità diverse dalla sua destinazione.
Del resto, anche volendo ipotizzare una qualche difformità rispetto al progetto approvato, essa sarebbe del tutto insufficiente a giustificare la revoca del beneficio, tenuto conto sia della previsione in progetto del “dormitorio” e della “sala mensa” sia della modesta incidenza di tale ipotetica difformità rispetto al valore complessivo ed alla consistenza dell'opera (recupero ed all'ammodernamento di due fabbricati rurali per un valore complessivo dei lavori di euro 517.319,63), tale da non configurarla come
“modifica sostanziale” della sua destinazione.
In particolare, l'obbligo, contenuto nell'allegato n. 4 della “domanda di aiuto”, di non cambiare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento (per un periodo minimo di 5 o 10 anni dalla liquidazione del saldo, a seconda che si trattasse di beni mobili o immobili), la cui violazione è stata posta a fondamento della revoca del beneficio, deve essere correttamente inteso, alla luce della disciplina di attuazione
9 dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005, appositamente richiamata nell'atto di concessione del beneficio, la quale vieta “modifiche sostanziali che: a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa
o a un ente pubblico”, specificando che “…In applicazione della precedente lettera a), non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato….” (v. il provvedimento di concessione citato).
Consegue l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
3. La regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della CP_1
, cosicché deve essere riformato anche il relativo capo di sentenza di primo
[...]
grado.
Esse si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dal d.m. n.
55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione valore da 52.001,00 a 260.000,00) in ragione della non particolare complessità della causa.
Le spese possono liquidarsi, quindi, per il presente giudizio, in complessivi euro
7.160,00 (euro 1489,00 per la fase di studio della controversia;
euro 956,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisoria), nonché in euro 1.138,00 per spese vive documentate, oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Le spese relative al primo grado di giudizio si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per onorari (euro 1.276,00 per la fase di studio della controversia;
euro 814,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed euro 2.127,00 per la fase decisoria) ed in euro 793,95 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catanzaro n. 997/2021, del 17.6.2021, pubblicata in pari data, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara che non sussistono i presupposti per la revoca dei benefici concessi al con il decreto di accoglimento della domanda di aiuto n. 94750662358 e, per Parte_1
l'effetto, dichiara la nullità del decreto del dirigente del Settore n. 8 della CP_1
del 12.4.2017 n. 284;
[...]
- condanna la in persona del Presidente e l.r.p.t., al rimborso delle Controparte_1
spese processuali del primo grado di giudizio e del giudizio di appello nei confronti di liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro Parte_1
7.052,00 per onorari ed euro 793,95 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 7.160,00 per onorari ed euro 1.165,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 12.4.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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