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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/07/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 354/2025 R.G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CUCCHIARA MARIA
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PIZZITOLA ANGELO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate in data odierna, le parti hanno concordemente chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili alle condizioni già stabilite in sede di separazione consensuale, con compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale chiedendo: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio contratto dalla ricorrente con il sig. in data 24.10.2002 in Mazara Parte_1 CP_1 del Vallo, trascritto nei registri dello stato civile al n. 277, parte II – serie A anno 2002, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
confermare per il resto le condizioni di cui alla pronunciata separazione personale dei coniugi sia in punto di assegnazione della casa coniugale, sia in punto di affidamento condiviso del figlio minore in favore della ricorrente, con collocamento presso la di lei residenza, prevedendo incontri liberi tra il minore ed il padre e con possibilità di videochiamate e contatti telefonici giornalieri, aumentando l'assegno previsto a titolo di concorso nel mantenimento di entrambi i figli ad euro 300,00 cadauno, per complessivi euro 600,00 mensili , oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettare ogni altra richiesta ex adverso avanzata e dedotta con vittoria delle spese competenze ed onorari”.
All'udienza di prima comparizione, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta. Nondimeno, il procuratore di parte ricorrente rappresentava che le parti avevano già raggiunto un accordo transattivo, indi veniva accolta la richiesta di rinvio al fine di incentivare la composizione bonaria della controversia.
Con comparsa depositata il 27.6.2025 si costituiva in giudizio il convenuto, associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo in particolare: “-Ritenere e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e in data CP_1 CP_2
24.10.2022 in Mazara del Vallo, trascritto nei registri dello stato civile al n. 277, parte II -serie A anno 2022, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
-Confermare, per il resto, le condizioni di cui alla sentenza di separazione dei coniugi;
-Condannare la ricorrente al pagamento delle spese e compensi professionali di causa”.
Alla successiva udienza, le parti chiedevano concordemente un ulteriore rinvio al fine di consentire la formalizzazione dell'accordo, con trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, nonché la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Con note scritte depositate da entrambe le parti in data odierna, le parti hanno concordemente confermato la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale (di seguito riportate: “1. i coniugi rimangono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo, comunque, del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Mazara del Vallo nella via San Pio da Pietrelcina n. 70/B rimarrà assegnata, unitamente ai beni mobili che la arredano, alla sig.ra che ivi continuerà a vivere unitamente alla prole;
3. il sig. si impegna Pt_1 CP_1 ed obbliga a corrispondere mensilmente in favore della sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, Pt_1 la somma mensile di Euro 250,00 cadauno (e quindi complessivamente euro 500,00), oltre al 50% delle spese pag. 2/4 straordinarie necessarie ad assicurare un equilibrato sviluppo psico fisico degli stessi, come indicate e specificate nello specifico protocollo adottato in materia di spese straordinarie dall'intestato Tribunale;
4. il figlio minore
rimane affidato in maniera condivisa in favore di entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso Per_1 la residenza della madre e con ampia possibilità per il sig. di avere, stante il suo attuale stato di CP_1 detenzione, costanti contatti telefonici, anche settimanali, con il padre;
5. la sig.ra dichiara di Pt_1 rinunciare come in effetti con la sottoscrizione del presente rinuncia, alla corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento;
6. le parti, pertanto, avendo risolto in separata sede ogni altra questione patrimoniale
e non, insorta in costanza di matrimonio, dichiarano, con la sottoscrizione del presente, di essere integralmente soddisfatte e di null'altro avere reciprocamente a pretendere;
7. i coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio”), con compensazione integrale delle spese di lite.
Pertanto, il giudice delegato, visti gli artt. 473-bis.21 e 473-bis.51 c.p.c., ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Tanto premesso, non può che essere accolta la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo trascorsi più di sei mesi, richiesti dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 74/1987 e dalla
Legge n. 55/2015, dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Marsala nel procedimento di separazione personale, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti.
Ciò premesso in fatto, le condizioni concordate, già vagliate dall'intestato Tribunale nel giudizio di separazione dei coniugi, possono essere recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico e rispondenti agli interessi della prole.
Visto l'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 24.10.2002 in
Mazara del Vallo da PULIZZI ROSETTA, nato a [...] il [...], e
, nata a [...] il [...], trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 277, parte II, serie A, dell'anno 2002;
- dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle medesime condizioni stabilite all'esito del giudizio di separazione consensuale, trascritte in parte motiva;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite;
pag. 3/4 - dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore
pag. 4/4