Articolo 33 del Codice del processo amministrativo
Articolo 32Articolo 34
Versione
16 settembre 2010
>
Versione
8 dicembre 2011
Art. 33


Provvedimenti (( . . . ))

1. Il giudice pronuncia:
a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;
c) decreto nei casi previsti dalla legge.
2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.
3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3.
4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.
Entrata in vigore il 8 dicembre 2011
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente