Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L 821/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 821/2024 rgl avverso la sentenza n. 4172 del 2023 emessa dal
Tribunale di Milano (Florio) deciso il giorno 05 novembre 2024 e promosso da:
Parte_1
(c.f. ) rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa, anche disgiuntamente, dall'Avvocato prof. Mattia Persiani (c.f.
), dall'Avvocato Giovanni Beretta (c.f. ) C.F._1 C.F._2
e dall'Avvocato Marcello Capello (c.f. ), elettivamente C.F._3
domiciliata in Milano, Via Sant'Eufemia n. 2 presso lo studio dell'Avvocato Marcello
Capello – Appellante
Contro
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), (c.f. ), in qualità di eredi C.F._5 CP_3 C.F._6
di (c.f. ), deceduto in Persona_1 CodiceFiscale_7
Milano in data 25.05.2024, rappresentati e difesi dagli Avvocati Gianfrancesco
Garattoni (c.f. ) e Filippo Tomassoli (c.f. C.F._8
pagina 1 di 15
presso lo studio dei difensori - Appellati.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante Parte_1
come da ricorso in appello datato 25 luglio 2024:”si
[...]
chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di giudice del lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso ed in annullamento e/o riforma parziale della sentenza impugnata n. 4172/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano voglia: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti vantati dal CP_ rag. a titolo di contributo di solidarietà trattenuto dalla nel quadriennio CP_4
2013-2016, con riferimento al periodo che va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre CP_ 2016;- per l'effetto, condannare il rag. a restituire alla
[...]
l'importo di Parte_2
Euro 12.106,09, oltre interessi legali;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme trattenute sulla pensione del ragioniere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 ottobre 2013 per un importo pari ad CP_ Euro 560,35, con conseguente condanna del rag. a restituire i predetti importi alla
; - in ogni caso, rilevato che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi Pt_1
sulla legittimità del contributo applicato dalla in forza dell'art. 24, comma 24, Pt_1
del D.L. n. 201 del 2011 per l'anno 2013 o che la sentenza è illegittima per violazione dell'art. 132, n. 4, Cod. Proc. Civ., accertare e dichiarare la legittimità CP_ dell'applicazione del contributo di solidarietà per l'anno 2013 e condannare il rag.
a restituire alla la somma erogata in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pt_1
Milano per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 per un importo pari ad
Euro 753,19; - dichiarare, in ogni caso, la legittimità del contributo applicato dalla in forza dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011 per l'anno 2013 e Pt_1
pagina 2 di 15 CP_ condannare il rag. a restituire alla la somma erogata in esecuzione della Pt_1
sentenza del Tribunale di Milano per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre
2013 per un importo pari ad Euro 753,19. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata , in qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 CP_3
come da Memoria difensiva depositata in data 31 Persona_1
ottobre 2024:” Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza del CP_4
Tribunale di Milano n.4172/2023, pubblicata il 29.01.2024, non notificata, con condanna alle spese da distrarre ai difensori antistatari. Salvis iuribus late”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4172 del 2023, ha accertato e dichiarato l'illegittimità del prelievo operato dalla convenuta sulle rate di pensione del Pt_1
ricorrente a titolo di contributo di solidarietà e, per l'effetto, ha condannato parte convenuta a restituire al ricorrente quanto trattenuto a tale titolo, oltre interessi dalle singole trattenute al saldo effettivo.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in complessivi € 2000,00, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
In motivazione il primo giudice ha richiamato la giurisprudenza della Corte d'Appello di
Milano, conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il prelievo operato è illegittimo in quanto può essere disposto solo dal legislatore e ha respinto l'eccezione di prescrizione formulata dalla resistente non solo perché, trattandosi Pt_1
di indebito oggettivo, il termine di prescrizione è decennale e nella fattispecie in esame non è ancora decorso – atteso che il ricorrente ha delimitato la domanda al periodo compreso tra il primo gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016, avendo interrotto il termine con la notifica del ricorso introduttivo in data 6 novembre 2023 – ma anche perché, pagina 3 di 15 come ritenuto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.17742 del 2015, il credito non può ritenersi né liquido né esigibile e, quindi, non esposto alla decorrenza del termine prescrizionale.
Avverso detta decisione ha interposto appello la
[...]
articolando quattro motivi di Parte_1
appello.
Con il primo e il secondo motivo – intestati rispettivamente:” Violazione e/o omessa applicazione dell'art. 47 bis del d. P.R. 639/1970 nonché dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. dell'art. 2946 cod. civ. e dell'art. 2943 cod. civ. nonché dell'art. 16 del Regolamento di
Previdenza del 2013 in riferimento alla prescrizione dei crediti vantati dal Parte_3
” e “Secondo motivo di appello: in ogni caso, illegittimità/nullità della sentenza
[...]
impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. Civ. per omessa pronuncia in relazione all'estinzione del credito relativo alle somme trattenute sulla pensione del
Ragioniere nei mesi di gennaio - ottobre 2013 per decorso del termine decennale di prescrizione” – l'appellante, reiterando le eccezioni già formulate in primo grado, ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione.
In particolare l'appellante ha censurato il richiamo effettuato dal primo giudice alla sentenza della Corte di Cassazione n. 17742 del 2015 – inconferente rispetto alla fattispecie dedotta in quanto la fattispecie concreta presa in esame non solo era temporalmente antecedente all'intervento legislativo contenuto nell'articolo 38 del D.L.
6 luglio 2011 poi convertito in legge n. 111 del 2011, di riforma dell'articolo 47 bis del d.P.R. 639/1970 ma era anche diversa dalla fattispecie dedotta in giudizio – ribadendo che il credito rivendicato, che deve ritenersi sia liquido che esigibile, è sottoposto al termine di prescrizione quinquennale non essendo neppure ipotizzabile la qualificazione di indebito.
pagina 4 di 15 Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione relativa all'intervenuta prescrizione delle somme trattenute per il periodo compreso tra gennaio ed ottobre 2013 per decorso del termine decennale avendo il Tribunale accertato genericamente
“l'illegittimità del prelievo operato dalla convenuta sulle rate di pensione del Pt_1
ricorrente a titolo di contributo di solidarietà” e condannato la a restituire al Pt_1
ricorrente quanto trattenuto a tale titolo” .
Con il terzo e quarto motivo – intestati rispettivamente:” Terzo motivo di appello: illegittimità/nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. Civ. per omessa pronuncia e, comunque, illegittimità/nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 cod. proc. Civ. per mancanza di motivazione, in relazione alla legittimità del contributo di solidarietà applicato dalla sulla pensione del Rag. Pt_1
CP_
per 'ano 2013 in forza dell'art. 24 comma 24 del D.L. 201 del 2011” e “Quarto motivo di appello: illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 24 comma 24 del D.l. n. 201 del 2011” – l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto illegittime le trattenute operate dalla Pt_1
In particolare l'appellante ha dedotto la violazione, da parte del primo giudice, sia dell'articolo 24 comma 24 del D.L. n. 201 del 2011 per l'anno 2013 – atteso che il prelievo per l'anno 2013 trova la propria fonte nell'atto normativo – e sia dell'articolo
132 n. 4 c.p.c. non avendo, il primo giudice, indicato le “ragioni di fatto e di diritto“ per le quali doveva essere considerato illegittimo anche il contributo di solidarietà applicato per l'anno 2013, imposto direttamente dal Legislatore, con finalità esclusivamente sanzionatoria.
Con atto datato 31 ottobre si sono costituiti gli eredi di , Persona_1
chiedendo il rigetto dell'appello sulla base di plurimi precedenti.
All'udienza del giorno 05 novembre 2024 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce. pagina 5 di 15 MOTIVAZIONE
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente attesa la loro reciproca interferenza, sono infondati e l'appello, pertanto, va disatteso.
Le questioni oggetto del presente procedimento vanno inquadrate nell'ambito di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza di merito di questa Corte territoriale, conformi ai precedenti della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. 28054/2020; Cass. 28055/2020; Cass. 27340/2020, con ampi richiami alle numerose pronunce precedenti).
In particolare la Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 28055/2020, nel decidere sulle doglianze perfettamente sovrapponibili alle doglianze qui dedotte in atti ha affermato che:” i motivi sono infondati alla luce di un consolidato orientamento, anche confermato con le più recenti decisioni, assunto da questa Corte di legittimità (da ultimo Cass. n.
982/2019; n. 603/2019; n. 16814/2019); si è affermato che "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in Controparte_5
funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018);
Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n.
173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, pagina 6 di 15 comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del
2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore"; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente adunanza, non pongono elementi di valutazione Pt_1
effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa
Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati”.
Uniformandosi al predetto insegnamento anche la Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 966 del 2022 – qui richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. – ha precisato che, nella disamina delle doglianze dedotte occorre applicare la:” giurisprudenza della
Suprema Corte (vedi Cass., ord. 24-10-2018, n. 27028 e Cass., 5-10-2018, n. 24616, quest'ultima in materia di pensione di vecchiaia anticipata, conformi a Cass., 15-6-
2016, n. 12340, Cass., 10-12-2014, n. 16031; vedi anche n. 20235/2010, n. 13607/2012,
n. 14/2015) secondo cui sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato; in particolare, secondo quanto osservato con la sentenza n. 25212 del
30/11/2009, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare - in funzione Controparte_5
dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pagina 7 di 15 pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" - che è stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati”.
Con la sentenza in esame questa Corte Territoriale ha, inoltre, precisato che:” E' stato inoltre ribadito (Cass., 18/04/2011, n. 8847) che sulla violazione della regola del "pro rata" di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, non può rilevare, in senso contrario, il disposto della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed approvati dai vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in CP_6
violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione. Tali orientamenti sono stati poi confermati dalle Sez. Unite con le pronunce nn. 17742/2015
e 18136/2015, le quali hanno disatteso tutte le censure, anche a carattere costituzionale con le quali si sostiene la legittimità dei provvedimenti adottati dalla e la Pt_1
sanatoria per effetto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; si è affermato al contrario che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1 gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n.
335 del 1995, art. 3, comma 12, sicchè non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 48”.
pagina 8 di 15 Nel presente giudizio l'appellante – nel ribadire la legittimità del prelievo – ha dedotto, quale specifica doglianza articolata con il terzo e il quarto motivo, che il Tribunale ha errato nella parte in cui ha, senza motivazione, implicitamente rigettato la domanda formulata dalla in ordine all'applicazione del contributo di solidarietà previsto Pt_1
dall'articolo 24 comma 24 lettera b D.L. 201/2011.
Sul punto di recente è intervenuta la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 20684 del
2024, confermativa di Appello Milano n.1022 del 2021 che, preliminarmente, ha rilevato che:” Neppure ha pregio la doglianza di cui al secondo motivo, in passato sempre implicitamente rigettato da questa Corte, con il quale la lamenta la Pt_1
violazione o falsa applicazione dell'art. 24, comma 24, lettera b) del D.L. n. 201/2011 per aver il Collegio milanese respinto la domanda subordinata relativa all'applicabilità del contributo di solidarietà previsto dalla citata normativa nella misura dell'1% per gli anni 2012 e 2013”.
Richiamata la norma di cui all'articolo 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, come modificato dal D.L. n. 216/2011, con la citata pronuncia la Corte di Cassazione – premesso che:” La Corte d'appello di Milano sul punto ha così motivato: "la domanda va rigettata da un lato per un difetto di più compiute e specifiche allegazioni inerenti il biennio suddetto e dall'altro perché non pare ravvisarsi nella fattispecie la inerzia dell'Ente nell'adozione dei provvedimenti previsti – nel termine indicato – quale presupposto per l'applicabilità del contributo nella misura prevista dalla norma richiamata" - ha affermato che:” La Corte fornisce una lettura del comma 24 in forza della quale, nella specie, non è ravvisabile il presupposto specifico della "inerzia". Il percorso argomentativo, sia pure sintetico, è chiaro e resiste alle censure. La norma de qua introduce un contributo di solidarietà dell'1%, limitatamente agli anni 2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate pagina 9 di 15 contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell'emissione di parere negativo da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione). Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla , che vorrebbe equiparare all'inerzia degli Enti nell'intervenire ex Pt_1
ante sul rapporto entrate/spesa l'ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di "inattività" degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l'inerzia è condizione che la stessa ha espressamente Pt_1
escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato – con l'introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l'imposizione del contributo di solidarietà in vi regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative)”.
Applicando alla fattispecie in esame i sopra richiamati principi il terzo e il quarto motivo di appello devono essere respinti.
Anche i primi due motivi di appello devono essere respinti.
Con la recente sentenza n. 31527 del 25 ottobre 2022- scrutinando le doglianze rubricate
“ con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, e del D.P.R. n. 639 del
1970, art. 47 bis” quindi esattamente sovrapponibili alle doglianze qui in esame - la
Corte di Cassazione ha confermato il proprio insegnamento già espresso con la sentenza n. 17742 del 2015.
In particolare la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31527 del 25 ottobre 2022 - precisando che la ricorrente ha dedotto la non conformità a diritto della pronunzia Pt_1
resa dalla Corte territoriale in punto di prescrizione del diritto azionato dall'assicurato, pagina 10 di 15 assumendo l'erroneità della ritenuta applicazione del termine decennale in luogo di quello quinquennale giacché, non applicando al caso di specie la stessa normativa applicabile all , si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento - ha CP_7
fatto espresso riferimento alle Ordinanze interlocutorie che:” nel rimettere analoga questione alla sezione ordinaria, ha individuato nei caratteri della certezza e liquidità del credito il dato decisivo da utilizzare, per rispettare i principi espressi da Cass., sez. un., nr. 17742 del 2015, citata anche dalla sentenza impugnata, e quindi appurare se, nel caso di specie, possa farsi applicazione del termine quinquennale di prescrizione, in applicazione delle disposizioni denunciate e dell'art. 47 bis d.p.r. n. 639 del 1970”.
Fatta la richiamata premessa la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito che:” Questa
Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015 secondo cui, in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. – così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato Pt_1
che la è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di Pt_4
previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere”. pagina 11 di 15 Nella medesima decisione la Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che non basta:” ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr. 10955 del 2002). Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod. civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod. civ.”.
Con particolare riferimento al richiamo, effettuato dall'appellante, all'articolo 47 bis del d.P.R. n. 639 del 1970, nonché alla qualificazione come indebito della fattispecie dedotta in atti la Corte ha, espressamente, affermato che:” Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina pagina 12 di 15 del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. La ha esercitato Pt_1
unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”.
La detta sentenza n. 31527 del 2022 ha, quindi, confermato il precedente insegnamento secondo cui:” l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, presuppone, non diversamente dall'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza, la liquidità e la esigibilità del credito e cioè che questo, una volta scaduto, sia stato messo a disposizione del creditore con rituale provvedimento, sì che il beneficiario possa riscuoterlo;
laddove, ai fini tanto dell'una quanto dell'altra norma, non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare;
pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate in difetto di specifico provvedimento della P.A. debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627; v. anche sostanzialmente nello stesso senso Cass. 6 novembre 1998, n. 11225; 21 novembre
1997, n. 11644)” (così Cass. 26 gennaio 2004 n. 1344; in termini cfr. Cass. 9 febbraio
2016 n. 2563).
Per quanto concerne, da ultimo, la doglianza relativa al periodo temporale compreso tra il mese di gennaio 2013 e il mese di ottobre 2013 la Corte osserva che la non Pt_1
pagina 13 di 15 contesta di avere effettuato anche per questo periodo la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà tuttavia non produce alcun documento da cui potere evincersi con certezza la data in cui che la trattenuta è avvenuta esattamente nel richiamato periodo temporale.
Invero in relazione a detto periodo la ha prodotto in primo grado un documento Pt_1
(cfr. doc.4 fascicolo di primo grado di parte appellante) in cui, per il 2013, vi è un duplicato privo di data in cui si legge:” Gentile ragioniere, Le comunichiamo di seguito i dati che hanno determinato il pagamento delle pensioni per l'anno 2013” e in cui si indica una complessiva trattenuta pari ad euro 732,55 a titolo di contributo di solidarietà.
Aderendo ai richiamati principi, conformi ai plurimi precedenti di Questa Corte, anche i primi due motivi di appello devono essere respinti e, assorbita ogni altra questione l'appello va, conclusivamente, respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 1.800,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto che ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Va, qui, da ultimo emendato il mero errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza nella parte in cui indica, erroneamente, sentenza n. 4172 del “2024” in luogo della indicazione, corretta, sentenza n. 4172 del “2023”.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 4172 del 2024 emessa dal Tribunale di
Milano.
pagina 14 di 15 Condanna parte appellante Parte_1
a rifondere alla parte appellata le spese del grado
[...]
liquidate in euro 1.800,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Con distrazione in favore degli avvocati Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 05 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
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