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Sentenza 24 settembre 2024
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Accoglimento
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 07/03/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00876/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01158/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2025, proposto da
MA AB, CH LI, TI LO, AN NO, PI GE, ON CA, CE ZZ, ON NI BE, OL TR, NO TI, CI LO, RI TE AL, RA DA, DI RU, NI AS, ES TR, EN ZZ, NO RA, EN PA, UR NO, BA OL, AN UC, IO D'LI, IZ RU, CE D'IG, MA AU, NA RR, PI NO, NA ZO, ER IE, OM AR, NI SA, AN DR, UG ZI, AR MO, EF NO, FR ER, CE TO, NI TO, ZI ZA, ON TR, AN LO, rappresentati e difesi dall'avvocato Manfredo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Provveditorato Regionale Calabria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00752/2024, resa tra le parti,
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Davide Ponte e udito per la parte appellata l’Avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Rilevato che, a fronte della necessità di approfondire nel merito le deduzioni e il tipo di rimedi richiesti da parte appellante, tenuto comunque conto delle circostanze di fatto non contestate tra le parti relative alle condizioni di lavoro dei ricorrenti, nel bilanciamento dei contrapposti interessi ed a fronte della natura degli atti impugnati, le esigenze della stessa parte appellante appaiono apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita fissazione dell’udienza di discussione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 comma 10 cod. proc. amm.;
considerato che sussistono giusti motivi, nelle more del necessario approfondimento di merito, per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 1158/2025) ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO