Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1811
CS
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge – Rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 105 co. 1, D.lgs. 104/2010

    Il Consiglio di Stato ritiene che la questione di inammissibilità per difetto di interesse, basata sul divieto di conferire incarichi a personale in quiescenza, sia una questione di rito rilevabile d'ufficio, non soggetta al divieto di integrazione postuma della motivazione. Inoltre, il divieto normativo priva il ricorrente della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere.

  • Rigettato
    Violazione di legge – Violazione degli artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c. Violazione del principio di effettività – Eccesso di potere – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Illogicità manifesta.

    Il Consiglio di Stato ritiene che il carattere vincolato del provvedimento, derivante dal divieto di conferimento di incarichi a personale in quiescenza, consenta all'Amministrazione di dimostrare in giudizio che la determinazione non avrebbe potuto essere diversa, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge 241/1990.

  • Rigettato
    Violazione di legge – Violazione art. 73 D.lgs. 104/2010 – Violazione art. 112 c.p.c – Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Eccesso di potere – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Illogicità manifesta.

    Il Consiglio di Stato afferma che le deroghe al divieto di conferimento di incarichi a personale in quiescenza non trovavano applicazione nel caso di specie, poiché le regole della procedura di conferimento escludevano la ricorrenza delle condizioni (gratuità e durata limitata) richieste per tali deroghe.

  • Rigettato
    Violazione di legge – Violazione art. 1 dell’Avviso del 10 febbraio 2023 – Violazione artt. 632 D.lgs. 66/2010 e 45 D.lgs. 95/2017 – Violazione d.p.c.m. 26 giugno 2015 – Eccesso di potere – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Illogicità.

    L'equiparazione tra gradi militari e qualifiche delle forze di polizia non comporta un'automatica equiparazione alle qualifiche di altre pubbliche amministrazioni, permanendo la necessità di specifiche procedure di inquadramento per il transito dei militari nei ruoli civili.

  • Rigettato
    Violazione di legge – Violazione art. 97 Cost. – Violazione del principio di massima partecipazione alle pubbliche gare – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Contradditorietà – Illogicità

    Si tratta di una procedura non concorrenziale ma concorsuale, in cui l'Amministrazione poteva legittimamente stabilire i requisiti di partecipazione, incluso quello relativo alla pregressa esperienza in qualifiche analoghe.

  • Rigettato
    Violazione di legge – Violazione art. 97 Cost. – Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità – Eccesso di potere – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Illogicità.

    L'esclusione del ricorrente dalla procedura, immune da vizi di legittimità, privava lo stesso di ogni possibilità di essere valutato in comparazione con la controinteressata.

  • Rigettato
    Violazione di legge – Violazione artt. 3 e 97 Cost. – Violazione artt. 632 D.lgs. 66/2010 e 45 D.lgs. 95/2017 – Violazione d.p.c.m. 26 giugno 2015 – Eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto

    Non è predicabile il vizio di disparità di trattamento, poiché postula l'identità delle situazioni che si assume essere state trattate in maniera difforme, mentre esistono diversità 'ontologiche' tra il servizio prestato nelle Forze armate e quello svolto nelle amministrazioni pubbliche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1811
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1811
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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