Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 22.5.25
Causa n. 210/25
Ad ore 9:40 compare per parte ricorrente l'avv. Dario Suriano
Il giudice, preliminarmente rileva che la notifica alla società resistente è
stata regolarmente effettuata a mezzo PEC come da RdAC del 6.2.25
per l'udienza dell'8.5.25 (poi rinviata d'ufficio, quando i termini per la costituzione erano già scaduti, per impedimento del giudice all'odierna udienza con decreto del 7.5.25 che la parte ha comunque notificato a mezzo PEC alla resistente in pari data).
La resistente non si è costituita e pertanto ne deve essere CP_1
dichiarata la contumacia. Ritenuta la causa di natura documentale,
stante la contumacia della resistente, invita il difensore a precisare le conclusioni e chiede l'attuale situazione lavorativa del ricorrente.
Il procuratore discute la causa e conclude come in atti, insistendo in tutte le domande di cui al ricorso. Fa presente che il ricorrente è attualmente titolare di nuovo contratto di lavoro a termine e di nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, pendente la richiesta di protezione internazionale.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini , all'udienza del giorno 22.5.25 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 210 / 25 RCL promossa con ricorso depositato il 29/01/25 avente ad oggetto: contratto di lavoro a termine/trasformazione in contratto a tempo indeterminato da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SURIANO DARIO e dell'avv. DE PAOLA GIADA ERMINIA, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1
(CONTUMACE)
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 29.1.25 ha chiesto al suintestato Parte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la nullità del
termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi con la resistente per le ragioni in fatto e in
diritto esposte in ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'esistenza fra le parti di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato a fare data dal 21.07.2023 o, in subordine, dal
07.03.2024, con condanna, in ogni caso, di parte resistente a reintegrare il ricorrente nel posto
di lavoro come operaio facchino di 1° livello CCNL PULIZIA – Aziende industriali e a
corrispondergli un'indennità compresa fra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile
1 al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto oltre a tutte le retribuzioni dovute dalla data di
pubblicazione della sentenza in poi;
In ogni caso: Vittoria di spese, diritti e onorari di causa in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 cpc”. Ha contestato sotto molteplici profili la illegittimità dei due contratti (e relative proroghe) di lavoro subordinato a tempo determinato con la resistente rilevando la mancanza del requisito della forma scritta alla clausola appositiva del termine (in violazione dell'art. 19 dlgs 81/2015), la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (in violazione dell'art. 20, lett. d) dlgs 81/2015), la mancata indicazione della causale nel contratto del 12.3.2024 dal momento che il periodo di lavoro a tempo determinato aveva superato i 12 mesi, la violazione del periodo di intervallo di 10 giorni tra un contratto a l'altro in violazione dell'art. 21 dlgs 81/2015, non trattandosi di lavoro stagionale. Ha quantificato l'indennità risarcitoria in 7 mensilità in ragione della durata complessiva del rapporto di lavoro (superiore ad un anno) e ha dedotto infine che non è
dirimente la circostanza che il lavoratore è titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, ossia di un permesso di soggiorno provvisorio (doc. 9), in quanto la competente commissione territoriale potrebbe riconoscere un permesso di soggiorno per protezione speciale che potrà essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quindi rinnovabile a fronte del perdurare del rapporto di lavoro.
2. La società resistente, regolarmente citata, non si è costituita e pertanto è stata dichiarata contumace. Alla medesima udienza il giudice, ritenuta la causa di natura documentale, sentite le conclusioni, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza,
depositata telematicamente.
3. Il ricorrente ha dedotto e documentato mediante produzione delle buste paga (doc. 2 e 5) e delle comunicazioni obbligatorie (doc. 3, 4, 6 7) di: essere stato assunto dalla Pt_2
resistente con un primo contratto di lavoro subordinato a termine dal 21.7.2023 al 31.12.2023,
poi prorogato fino al 29.2.2024 (7 mesi e 9 giorni), come operaio con mansioni di facchino,
inquadrato al 1° livello CCNL Pulizia-Aziende Industriali/Multiservizi; essere stato nuovamente assunto a termine dal 7.3.2024 al 31.5.2024, poi prorogato al 31.12.2024 (8 mesi); non avere mai sottoscritto alcun contratto di lavoro a tempo determinato;
di avere impugnato il termine
2 apposto ai contratti di lavoro del 21.7.2023 e del 7.3.2024 con PEC del 8.1.25 (doc. 8), mettendosi a disposizione per la ripresa dell'attività lavorativa.
4. L'assenza di un contratto scritto di assunzione con clausola appositiva del termine che il ricorrente ha negato di avere sottoscritto e che la resistente rimanendo contumace non ha documentato, determina l'inefficacia della stessa clausola ex art. 19, comma 4, dlgs 81/2015;
secondo costante interpretazione giurisprudenziale la forma scritta del contratto di lavoro a termine è richiesta ad substantiam e la sua assenza determina la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato.
Allo stesso modo la resistente contumace non ha documentato l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi eccepita dal ricorrente, che ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 dlgs 81/2015
determina altresì la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato.
Le decadenze di cui all'art. 28, comma 1, dlgs 81/2015 non sono rilevabili d'ufficio.
Deve quindi essere dichiarata la trasformazione del primo contratto a termine in contratto a tempo indeterminato sin dal 21.7.2023 e va ordinato alla società la ricostituzione del rapporto di lavoro e l'immediata riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro originariamente occupato o in mansioni equivalenti.
5. Ai sensi dell'art. 28 co.2 dlgs 81/2015 il datore di lavoro va inoltre condannato al pagamento di un'indennità onnicomprensiva a ristoro di tutti i danni (retributivi e contributivi) subiti dal lavoratore tra la scadenza del termine e la presente pronuncia che si stima equo quantificare in 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, considerato che il ricorrente ha di fatto lavorato ininterrottamente (se non per un intervallo di una settimana, tra il
29.2.2024 e il 7.3.2024), in forza della proroga del primo contratto e del secondo contratto a termine, prorogato fino al 31.12.2024, il minimo edittale di 2,5 mensilità, il numero dei lavoratori dipendenti occupati e quindi le dimensioni dell'impresa (98 dipendenti in media nel
2024, come di visura, doc. 1), il comportamento delle parti e segnatamente le plurime violazioni della normativa relativa ai contratti a termine seppur a fronte della denuncia dei rapporti e della regolare retribuzione e contribuzione versata, nonché le condizioni del lavoratore che come riferito dalla difesa su richiesta del Giudice ha trovato, dopo la scadenza del termine del secondo
3 contratto prorogato, nelle more del presente procedimento, nuova occupazione, seppure a tempo determinato.
5.1 L'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR deve essere determinata sulla base delle risultanze dell'ultima busta paga prodotta dal ricorrente (agosto 2024, doc. 5), stante la prosecuzione del medesimo rapporto in forza delle proroghe e dei rinnovi;
in particolare considerando la retribuzione costituita da paga base (Euro 705,70), contingenza (Euro 512,71),
EDR (Euro 10,33), e così per Euro 1.228,74, oltre ai ratei di 13^ e 14^ sulla base della stessa calcolati (102,395+102,395) che costituiscono elementi utili ai fini del TFR ex art. 55 CCNL
(doc. 10), l'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR è pari ad Euro 1.433,53 lordi mensili.
6. Ogni ulteriore profilo assorbito.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base alla natura
(lavoro) ed al valore della controversia (indeterminabile, scaglione 26.000-52.000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale senza istruttoria) a fronte della contumacia della resistente e la semplicità delle questioni di diritto sottese alla decisione, l'inserimento nel ricorso di link ipertestuali ai documenti allegati, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) accerta l'inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro subordinato del 21.7.2023
e dichiara la trasformazione del contratto a termine intercorso tra le parti in contratto a tempo indeterminato e per l'effetto ordina alla resistente la ricostituzione del rapporto di lavoro con immediata riammissione in servizio del ricorrente nel posto di lavoro originariamente occupato (operaio con mansioni di facchino, inquadrato al 1° livello
CCNL Pulizia-Aziende Industriali/Multiservizi) o in mansioni equivalenti;
2) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 4 mensilità della retribuzione utile al TFR (Euro 1.433,53 lordi mensili), oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo;
4 3) condanna la resistente al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Euro 3.689,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 1bis DM 55/14 s.m.i., oltre IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Verona, 22.5.25
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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