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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4145/2024 promossa da:
CF ), difesa dall'Avv. DI MARTINO PASQUALE Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
CF ), difesa dall'Avv. MONTEFUSCO MICHELANGELO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio perché è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.1387/2024 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, tutti i motivi esposti nel presente atto;
revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n.1387/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
rigettare in ogni caso la domanda della in accoglimento della legittima eccezione Controparte_1 di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Parte_1
il tutto con vittoria di spese e competenze.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: in via preliminare: vista l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale da parte di disporre l'anticipazione ad un CP_1 termine quanto più possibile prossimo dell'udienza di prima trattazione della causa rispetto a quella indicata in atto di citazione, per ivi dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore di quella del pagina 1 di 3 Tribunale di Milano, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed assegnare un termine alle parti per la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente;
nel merito: comunque rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in quanto infondata in fatto Parte_1 e in diritto e condannare quest'ultima al pagamento, in favore di dell'importo di Euro Controparte_1
121.555,84, IVA inclusa, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dal 10 settembre 2024 al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite del giudizio monitorio e del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA
Motivi della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato la società proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 4145/2024 del 13.11.2024 con il quale questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di € 121.555,84, oltre interessi e Controparte_1 spese, a titolo di saldo del corrispettivo della fornitura di merce.
Preliminarmente, l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito essendo competente quello di Milano in forza della clausola di deroga della competenza contenuta nel contratto stipulato dalle parti e, nel merito, contestava la sussistenza della ragione creditoria azionata, concludendo come sopra riportato.
La convenuta, costituitasi in giudizio, aderiva all'eccezione di incompetenza e, ribadita concludeva come sopra riportato.
All'udienza del 26.3.2025 le parti discutevano la causa chiedendone la decisione e insistevano, l'opponente, per la liquidazione delle spese in proprio favore e, l'opposta, per la rimessione della regolazione delle spese medesime al giudice competente.
Il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
***
Va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Milano, al quale le parti avevano devoluto la competenza in via esclusiva per ogni controversia inerente le forniture oggetto di causa, come da clausola di cui al punto 12.2 del contratto quadro stipulato in data 31.10.2023.
Detta clausola fa espresso riferimento anche ai singoli rapporti contrattuali che, fondati sulle disposizioni normative del contratto di quadro, ne costituissero l'attuazione.
L'adesione della parte convenuta opposta, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, c.p.c., toglie peraltro rilievo ad ogni questione ulteriore.
Alla declaratoria dell'incompetenza consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto alle spese di lite, va richiamato il principio di diritto reso da Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 21300 del
30/07/2024, secondo la quale “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa” (nello stesso senso, in generale, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15017 del 11/05/2022).
Ne consegue che la regolazione delle spese anche del presente giudizio d'opposizione sarà effettuata dal giudice indicato come competente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Milano;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
assegna alle parti termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Milano.
Busto Arsizio, 23 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4145/2024 promossa da:
CF ), difesa dall'Avv. DI MARTINO PASQUALE Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
CF ), difesa dall'Avv. MONTEFUSCO MICHELANGELO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio perché è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.1387/2024 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, tutti i motivi esposti nel presente atto;
revocare, in ogni caso, il decreto ingiuntivo n.1387/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
rigettare in ogni caso la domanda della in accoglimento della legittima eccezione Controparte_1 di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da per tutti i motivi esposti nel presente atto;
Parte_1
il tutto con vittoria di spese e competenze.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: in via preliminare: vista l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale da parte di disporre l'anticipazione ad un CP_1 termine quanto più possibile prossimo dell'udienza di prima trattazione della causa rispetto a quella indicata in atto di citazione, per ivi dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore di quella del pagina 1 di 3 Tribunale di Milano, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed assegnare un termine alle parti per la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente;
nel merito: comunque rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in quanto infondata in fatto Parte_1 e in diritto e condannare quest'ultima al pagamento, in favore di dell'importo di Euro Controparte_1
121.555,84, IVA inclusa, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dal 10 settembre 2024 al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite del giudizio monitorio e del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA
Motivi della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato la società proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 4145/2024 del 13.11.2024 con il quale questo Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della società della somma di € 121.555,84, oltre interessi e Controparte_1 spese, a titolo di saldo del corrispettivo della fornitura di merce.
Preliminarmente, l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito essendo competente quello di Milano in forza della clausola di deroga della competenza contenuta nel contratto stipulato dalle parti e, nel merito, contestava la sussistenza della ragione creditoria azionata, concludendo come sopra riportato.
La convenuta, costituitasi in giudizio, aderiva all'eccezione di incompetenza e, ribadita concludeva come sopra riportato.
All'udienza del 26.3.2025 le parti discutevano la causa chiedendone la decisione e insistevano, l'opponente, per la liquidazione delle spese in proprio favore e, l'opposta, per la rimessione della regolazione delle spese medesime al giudice competente.
Il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
***
Va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Milano, al quale le parti avevano devoluto la competenza in via esclusiva per ogni controversia inerente le forniture oggetto di causa, come da clausola di cui al punto 12.2 del contratto quadro stipulato in data 31.10.2023.
Detta clausola fa espresso riferimento anche ai singoli rapporti contrattuali che, fondati sulle disposizioni normative del contratto di quadro, ne costituissero l'attuazione.
L'adesione della parte convenuta opposta, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, c.p.c., toglie peraltro rilievo ad ogni questione ulteriore.
Alla declaratoria dell'incompetenza consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto alle spese di lite, va richiamato il principio di diritto reso da Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 21300 del
30/07/2024, secondo la quale “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa” (nello stesso senso, in generale, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15017 del 11/05/2022).
Ne consegue che la regolazione delle spese anche del presente giudizio d'opposizione sarà effettuata dal giudice indicato come competente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 2 di 3 dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Milano;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
assegna alle parti termine di mesi tre per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Milano.
Busto Arsizio, 23 aprile 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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