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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 680/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IN - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0803072025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0803072025 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 737/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna un avviso di accertamento e rettifica ai fini IMU di immobili siti nel Comune di IN .
Sostiene il ricorrente che l'avviso è da ritenersi illegittimo per difetto motivazionale e carenza dei presupposti stante la titolarità del bene a terze persone ed intervenuto parziale versamento dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In relazione all'eccepita carenza ed incongrua motivazione contrariamente a quanto sostenuto in ricorso sono presenti nell'atto impugnato elementi sufficienti per porre il contribuente in condizione di apprendere i dettagli della richiesta, i presupposti di fatto e diritto su cui essa si fonda ed il calcolo esatto degli importi;
ciò secondo lo schema legale prefigurato dell'atto che risulta correttamente formulato e che a tal riguardo alcun margine discrezionale risulta concesso all'ente territoriale;
è inoltre sufficientemente esposto il confronto con immobili similari ubicati nella medesima zona, alcuni dei quali indicati nell'avviso quali unità immobiliari di riferimento.
In primo luogo dalla lettura degli atti che ineriscono alla esatta collocazione del bene oggetto di tassazione si riscontra senza alcun dubbio la formale riconducibilità dell'immobile locato al ricorrente facendosi riferimento allo stesso indirizzo riportato sull'avviso impugnato.
Per altro verso, quanto al merito della contestata pretesa tributaria, si rileva che, da un lato, parte ricorrente si limita ad una mera descrizione del quadro normativo che delinea il presupposto d'imposta, genericamente concludendo per la sua inapplicabilità nel caso di specie in ragione della errata applicazione dei dati catastali .
Si ribadisce poi , ai fini della tassazione IMU, come prevalga ad ogni modo il dato formale risultante dall'iscrizione in catasto;
l'imposta è dovuta sulla base della rendita catastale e nei limiti di quanto da essa risultamnte, finché l'immobile risulta censito, persino se fisicamente il cespite non esista più (principio ribadito di recente anche con Ordinanza Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15962/2025).
Questa Corte deve, nel resto delle eccezioni, rilevare la carenza di documentazione a sostegno delle eccezioni prospettate nel presente ricorso dato che non risulta prodotto alcun elemento attestante l'intervenuta sussistenza dei requisiti per l'esenzione invocata, né appare essere stata illustrata alcun'altra allegazione a sostegno di pregressi versamenti;
per questi motivi
questo Giudice non è stato posta in grado di comprendere in dettaglio fondamento e ragioni a sostegno della generica richiesta di annullamento dell'avviso impugnato giustificata solo una non corretta applicazione delle risultanza catastali che invero non trova conferma nelle allegazioni di parte.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Foggia, 15/10/2025
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 680/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IN - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0803072025 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0803072025 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 737/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna un avviso di accertamento e rettifica ai fini IMU di immobili siti nel Comune di IN .
Sostiene il ricorrente che l'avviso è da ritenersi illegittimo per difetto motivazionale e carenza dei presupposti stante la titolarità del bene a terze persone ed intervenuto parziale versamento dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
In relazione all'eccepita carenza ed incongrua motivazione contrariamente a quanto sostenuto in ricorso sono presenti nell'atto impugnato elementi sufficienti per porre il contribuente in condizione di apprendere i dettagli della richiesta, i presupposti di fatto e diritto su cui essa si fonda ed il calcolo esatto degli importi;
ciò secondo lo schema legale prefigurato dell'atto che risulta correttamente formulato e che a tal riguardo alcun margine discrezionale risulta concesso all'ente territoriale;
è inoltre sufficientemente esposto il confronto con immobili similari ubicati nella medesima zona, alcuni dei quali indicati nell'avviso quali unità immobiliari di riferimento.
In primo luogo dalla lettura degli atti che ineriscono alla esatta collocazione del bene oggetto di tassazione si riscontra senza alcun dubbio la formale riconducibilità dell'immobile locato al ricorrente facendosi riferimento allo stesso indirizzo riportato sull'avviso impugnato.
Per altro verso, quanto al merito della contestata pretesa tributaria, si rileva che, da un lato, parte ricorrente si limita ad una mera descrizione del quadro normativo che delinea il presupposto d'imposta, genericamente concludendo per la sua inapplicabilità nel caso di specie in ragione della errata applicazione dei dati catastali .
Si ribadisce poi , ai fini della tassazione IMU, come prevalga ad ogni modo il dato formale risultante dall'iscrizione in catasto;
l'imposta è dovuta sulla base della rendita catastale e nei limiti di quanto da essa risultamnte, finché l'immobile risulta censito, persino se fisicamente il cespite non esista più (principio ribadito di recente anche con Ordinanza Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15962/2025).
Questa Corte deve, nel resto delle eccezioni, rilevare la carenza di documentazione a sostegno delle eccezioni prospettate nel presente ricorso dato che non risulta prodotto alcun elemento attestante l'intervenuta sussistenza dei requisiti per l'esenzione invocata, né appare essere stata illustrata alcun'altra allegazione a sostegno di pregressi versamenti;
per questi motivi
questo Giudice non è stato posta in grado di comprendere in dettaglio fondamento e ragioni a sostegno della generica richiesta di annullamento dell'avviso impugnato giustificata solo una non corretta applicazione delle risultanza catastali che invero non trova conferma nelle allegazioni di parte.
Alla luce di tali considerazioni il presente ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Foggia, 15/10/2025