CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5887 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta: dott.ssa SU d'RE Presidente dott. GI RR Consigliere rel. dott.ssa Maria Regina Elefante Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.2924/2021 R.G. a.c., avente a oggetto appello avverso la sentenza n.5356/2021 emessa in data 8.6.2021 dal Tribunale di Napoli tra
( ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ( e C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
( , quest'ultima in proprio e quale genitore titolare della responsabilità genitoriale C.F._5 sulla figlia minore ( ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Persona_1 C.F._6
AD in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello -domicilio digitale:
Email_1
appellanti
e
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Vaccaro in virtù di Controparte_1 C.F._7 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello -domicilio digitale:
Email_2
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti, in riforma della sentenza impugnata, respingere ogni domanda proposta nei propri confronti e condannare l'attore alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato, rigettare l'appello perché inammissibile nonché assolutamente infondato in fatto e in diritto e, di conseguenza, confermare integralmente la sentenza n.5356/2021 del Tribunale di Napoli;
condannare gli appellanti al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al difensore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 21.5.2014 , proprietario di un appartamento sito al piano terreno Controparte_1 del fabbricato residenziale di via Peppino de Filippo n. 37 in Napoli, citava in giudizio
[...]
, , e , comproprietari dell'unità immobiliare Parte_3 Parte_1 Controparte_2 Parte_2 sovrastante, per sentirli condannare in solido al pagamento in proprio favore di € 19.732,00 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla inutilizzabilità e dal deprezzamento del proprio alloggio, reso inabitabile dallo stato di degrado e insicurezza, accertato dai Vigili del Fuoco in un sopralluogo effettuato il 18.5.2012, del solaio ligneo di copertura, da sottoporsi a lavori di rifacimento la cui realizzazione era stata vanamente richiesta ai convenuti.
Si costituivano in giudizio i soli e sostenendo che il fenomeno di Parte_3 Controparte_2 degrado della struttura divisoria era stato provocato dalla mancata esecuzione ex adverso degli interventi di manutenzione del suo profilo inferiore, posti in via esclusiva a carico dell'attore dall'art.1125 cc, il cui immobile peraltro era divenuto privo dei requisiti necessari per destinarlo ad abitazione prescritti dalle norme urbanistiche di attuazione del Piano regolatore generale adottate dall'Autorità comunale nell'anno 2014.
Il processo, interrotto con ordinanza del 21.4.2017 per il decesso di , veniva riassunto Controparte_2 nei confronti dei suoi eredi che restavano contumaci.
Disposta consulenza tecnica di ufficio cartolare, nella quale si dava atto che nelle more della trattazione della causa il solaio deteriorato era stato demolito e ricostruito dall'acquirente dell'immobile superiore, divenutone proprietario in virtù di contratto stipulato il 26.9.2017, il Tribunale condannava i convenuti in solido al pagamento in favore dell'istante di € 4.050,42, corrispondenti alla metà dei pregiudizi patrimoniali procurati dall'inagibilità dei locali sottostanti, affermando che il mancato rifacimento della struttura divisoria era imputabile in misura paritaria a ciascuno dei suoi originari comproprietari.
Avverso tale pronuncia , e , unitamente a Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, in proprio e in nome della figlia minore , e , costituitisi in Parte_5 Persona_1 Parte_4 giudizio ex art.460 cc nell'asserita veste di chiamati all'eredità relitta da da essi non Controparte_2 ancora accettata, proponevano tempestivamente appello affidato a cinque motivi, con il primo dei quali lamentavano la violazione e la falsa applicazione dell'art.1125 cc.
In proposito ravvisavano un'insanabile contraddizione tra l'addebito a tutti i comunisti della mancata ricostruzione del solaio pericolante e l'affermazione della propria corresponsabilità per i danni provocati dalle sue condizioni di instabilità, peraltro necessariamente comuni a entrambi gli immobili, osservando che la mancanza di colpa esclusiva di uno dei consorti non consentiva di porre a loro carico alcuna prestazione risarcitoria.
Con il secondo motivo reiteravano l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditoria esercitata dall'antagonista, sopravvenuta all'alienazione in corso di causa dell'immobile già di loro proprietà (disposta dopo il decesso dell'originario comproprietario CP_2
) e al successivo rifacimento del solaio.
[...]
Con il terzo motivo contestavano l'attendibilità dei risultati delle indagini peritali demandate al consulente tecnico di ufficio, effettuate su base documentale e fotografica senza alcuna verifica diretta delle condizioni ammalorate del solaio già sostituito prima dell'ispezione, il cui stato precario di tenuta era stato determinato dall'incuria del proprietario dell'appartamento inferiore.
Con il quarto motivo si dolevano della quantificazione dei danni figurativi da mancato godimento, ritenuto precluso per ben 5 anni per ragioni imprecisate, dell'alloggio attoreo, già di per sé del tutto impraticabile perché fatiscente, il quale non avrebbe potuto essere in alcun modo abitato né concesso in locazione in favore di terzi.
Infine protestavano che l'obbligo di rimborso delle spese di lite era stato loro imposto in contrasto con il principio di soccombenza consacrato nell'art.91 cpc, essendo stata esclusa la propria responsabilità esclusiva per l'accaduto originariamente invocata dalla controparte. Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità ex art.342 cpc in rito del gravame, Controparte_1 del quale chiedeva comunque il rigetto rivendicando la correttezza della decisione dichiarativa della responsabilità personale dei convenuti, nella veste di comproprietari dell'unità immobiliare sovrastante all'epoca di verificazione dell'evento lesivo, per l'inerzia serbata per oltre 6 anni nel compimento degli interventi posti a loro carico.
Tutto ciò premesso, in primo luogo va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, articolata in termini rispondenti alle prescrizioni dettate ad validitatem dall'art.342 cpc, nella sua formulazione vigente ratione temporis, perché idonea a individuare chiaramente ciascuno dei singoli punti della pronuncia sottoposti a censure e criticarne le rationes decidendi mediante la formulazione di specifici argomenti in grado di confutare la ricostruzione e la valutazione giuridica dei fatti operate dal Giudice a quo.
Nel merito, per ragioni di logico occorre procedere in via preliminare all'esame del secondo motivo di appello, di portata potenzialmente assorbente rispetto agli altri rilievi, con cui gli appellati hanno opposto il proprio difetto di legittimazione passiva sulla pretesa risarcitoria esercitata ex adverso, deducendo che l'alienazione a un terzo della proprietà dell'intero appartamento già rimesso al loro dominio pro indiviso, disposta con atto traslativo stipulato in corso di causa, aveva comportato il trasferimento all'acquirente, a latere debitoris, dell'obbligazione propter rem dedotta in giudizio.
Sul punto si fa presente, sul piano generale, che la contestata legittimatio ad causam dei convenuti, da intendersi come condizione dell'azione rivolta nei loro confronti incidente sulla valutazione della sua astratta accoglibilità, va verificata sul piano puramente assertivo ed è del tutto indipendente dal successivo accertamento, nel merito, dell'effettiva sussistenza e titolarità in capo alla parte chiamata a risponderne del rapporto giuridico controverso (ex plurimis, Cass.27766/2024, Cass.18435/2023, Cass.15500/2022 e Cass.42035/2021).
Tale requisito, la cui mancanza è rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo (Cass.5147/2023) anche se non prospettata in primo grado dalla parte che l'abbia poi segnalata in sede di revisio prioris instantiae (Cass.6979/2025), difetta soltanto nei casi in cui, sulla base della stessa esposizione dei fatti addotti a sostegno della domanda, emerga che il diritto reclamato dall'istante possa essere fatto valere nei riguardi di un soggetto diverso da quello chiamato a soddisfarlo.
Viceversa gli appellanti, avendo negato la propria qualità di condebitori della prestazione vantata ex delicto contra se, hanno in realtà eccepito il difetto di titolarità passiva del vincolo obbligatorio, il quale, investendo il merito della lite (Cass.10435/2025, Cass.24375/2024, Cass.32814/2023 e Cass.18435/2023), deve essere apprezzato in base al materiale probatorio disponibile.
Ebbene tale deduzione difensiva si presenta prima facie infondata in quanto muove da un presupposto giuridico errato, rappresentato dalla classificazione dell'obbligo di ristoro dei danni procurati dallo stato di manutenzione inadeguato di una dotazione di un edificio, di natura personale, quale prestazione propter rem, munita del carattere dell'ambulatorietà a latere debitoris che ne comporterebbe il trasferimento in via automatica per effetto delle vicende traslative del bene cui si riferisce.
Infatti dei fenomeni dannosi indotti dall'omessa o inadeguata cura di un elemento strutturale o accessorio di un immobile, generatori di una responsabilità aquiliana verso i terzi astrattamente riconducibile, in via alternativa, nell'ambito applicativo degli artt.2043, 2051 e 2053 cc, risponde in via esclusiva colui che risulta proprietario della cosa che ha propiziato l'evento lesivo al momento della sua verificazione (Cass.16435/2025, Cass,24147/2014 e Cass.18855/2013).
Così nella fattispecie le conseguenze dell'inagibilità dell'appartamento attoreo sovrastato dal solaio fatiscente, protrattasi fino alla ricostruzione della struttura intermedia, che i comproprietari dell'unità abitativa sovrastante non avrebbero colposamente messo in sicurezza, non sono imputabili al loro successore a titolo particolare, divenuto proprietario della res dopo la verificazione del fatto illecito de quo agitur, atteso che il credito reclamato dall'istante ha a oggetto non l'adempimento coattivo dell'obbligo di facere, connaturato alla titolarità del diritto reale, previsto dall'art.1125 cc, bensì il ristoro dei danni arrecati dalla sua inosservanza, il quale, in mancanza di cessioni o negozi di assunzione privativa del debito altrui, incombe sul soggetto che era tenuto a onorarla all'epoca dell'accaduto.
La compravendita dell'appartamento dei convenuti, perfezionatasi il 29.6.2017, e il compimento da parte dell'acquirente degli interventi di rifacimento del solaio non hanno dunque inciso in alcun modo sulla responsabilità degli alienanti, già precedentemente maturata, per gli effetti nocivi prodotti in epoca anteriore alla conclusione dell'accordo traslativo.
Viceversa il primo motivo di impugnazione, incentrato sull'inconciliabilità della condanna risarcitoria con il suo presupposto giustificativo, rappresentato dall'obbligo disatteso da tutti i comunisti, consacrato dall'art.1125 cc, di provvedere in misura paritaria alla manutenzione e ricostruzione del solaio di interpiano, appare fondato e merita pertanto accoglimento.
Invero il fatto costitutivo della responsabilità aquiliana posta a carico dei proprietari dell'immobile superiore per il degrado fisiologico del palco divisorio delle unità abitative sovrapposte, il quale definisce la causa petendi della domanda risarcitoria, è stato individuato nell'inerzia colpevolmente serbata dai debitori, i quali avrebbero lasciato ingiustificatamente inevasi gli inviti loro rivolti ante causam dall'attore per concordare l'esecuzione delle opere di comune interesse, doverose per tutti i cointeressati, di rifacimento dell'orditura che contrassegna, sui fronti opposti, il piano calpestabile e il telaio di copertura di ciascuno dei locali che ne sono serviti (si veda sul punto l'ultimo periodo del capoverso distinto dalla lettera e] della narrativa dell'atto di citazione di primo grado).
L'illecito aquiliano imputato agli appellati, di natura omissiva, va dunque qualificato ai sensi dell'art.2043 cc, essendone stata prospettata la consumazione per la mancata adesione alla richiesta di provvedere al rifacimento del solaio comune in rovina che la vittima del delictum, evidentemente non intenzionata ad assumere iniziative unilaterali in via di urgenza ex art.1134 cc o surrogatorie in sede di volontaria giurisdizione ex art.1105 comma 4 cc, si era invece dichiarata pronta a intraprendere secondo un'intesa con le controparti che non è mai stata raggiunta nonostante la sua sollecitazione stragiudiziale.
Nondimeno il Giudice di prime cure, pur avendo recepito le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale che hanno escluso la dipendenza del dissesto del solaio, deterioratosi per vetustà della travatura lignea portante e della trama secondaria che vi si innesta, da difetti o inefficienze nella sua manutenzione ascrivibili all'uno e/o all'altro dei suoi comproprietari, ha dichiarato la corresponsabilità dei convenuti, concorrente con quella dell'istante della stessa natura e di uguale intensità, condannandoli al pagamento della metà dei danni derivanti dalla inutilizzabilità dell'appartamento attoreo, reso inagibile nella sua intera consistenza dalla precaria capacità di tenuta della struttura il cui rifacimento avrebbe dovuto essere effettuato da entrambe le parti ripartendo le relative spese secondo il criterio di suddivisione sancito dall'art.1125 cc.
Tuttavia tale statuizione è stata resa senza delineare neppure per approssimazione le forme di manifestazione esteriori della condotta omissiva colposa in concreto imputata ai condebitori, la quale, in contrasto con le stesse asserzioni attoree, è stata ricollegata al semplice accertamento obiettivo del degrado del palco comune e della conseguente necessità di rinnovarlo, ovvero a circostanze parimenti addebitabili anche al consorte creditore che si presentano del tutto prive, nella considerazione isolata che ne è stata fatta, degli elementi distintivi dell'illecito aquiliano. Viceversa la responsabilità extracontrattuale degli appellanti, lungi dal poter essere riconosciuta per la mera insorgenza di un fattore lesivo che avrebbe dovuto essere congiuntamente neutralizzato da tutte le parti del rapporto in esame, deve essere necessariamente basata su una condotta umana, nella fattispecie omissiva, sorretta da un elemento soggettivo quanto meno colposo che nel testo della pronuncia impugnata non sono stati neppure adombrati.
Così il disaccordo dei contendenti sull'esecuzione delle opere di ricostruzione del solaio comune, inidoneo ex se a configurare un delictum proprio perché l'obbligo di manutenzione della res cadente ricade in eguale misura su ciascuno dei suoi comproprietari, potrebbe trovare origine in un fatto illecito soltanto laddove l'intervento partecipativo richiesto in via stragiudiziale ai condebitori, dei quali si è ipotizzata l'inerzia colpevole, fosse stato ingiustificatamente rifiutato o ritardato in modo tale da impedire al sodale antagonista, disposto ad attivarsi per ricostruire il ripiano comune, di adempiere pro parte lo stesso obbligo di conservazione su di lui incombente previa definizione delle modalità, dei tempi e dei costi dei lavori a farsi.
Orbene al riguardo, come si è già avuto modo di osservare, l'attore ha richiamato, in maniera assai vaga,
“i ripetuti inviti” a demolire e ricostruire il solaio, la cui struttura secondaria di intradosso era stata rinvenuta nel corso dell'accesso effettuato il 18.5.2012 dai Vigili del Fuoco “in avanzato stato di marcescenza”, indirizzati ai comproprietari dell'immobile sovrastante, ai quali risultano spediti per corrispondenza raccomandata dapprima un'esortazione, inviata il 4.7.2012, a “provvedere con la massima sollecitudine ad effettuare i lavori di rifacimento del solaio di vostra proprietà” (sic), e poi in data 25.3.2014, nell'imminenza dell'instaurazione della causa, una successiva “diffida” di contenuto identico, accompagnata dalla richiesta di pagamento di € 10.500,00 a titolo di risarcimento dei danni sofferti.
A tali istanze, screditate dall'attribuzione ai loro destinatari della proprietà della struttura fatiscente di appartenenza comune, i convenuti hanno sostenuto, con asserzione non contestata, di avere replicato tempestivamente con proprie note del 4.9.2012 e del 18.3.2013, rimaste senza riscontro, dirette a fissare un sopralluogo negli ambienti inferiori al fine di verificare congiuntamente le condizioni del corpo orizzontale divisorio e valutare le opere da compiersi.
Pertanto la manifestazione in tempi ristretti della disponibilità a cooperare per accertare convenzionalmente lo stato del solaio, per quanto consta rimasta senza seguito per fatto indipendente dalla volontà dei proponenti, impedisce in radice di ravvisarne il comportamento inerte colposo connotato da negligenza, trascuratezza o contravvenzione dell'obbligazione propter rem dovuta da tutti i comunisti in via reciproca e paritaria ex at.1227 cc, in grado di giustificare la responsabilità degli stessi appellanti per la mancata ricostruzione della struttura di copertura e di sostegno delle unità immobiliari sovrapposte, reputata peraltro dal primo Giudice produttiva di danni figurativi, commisurati al valore locatizio dell'alloggio attoreo, che non avrebbero potuto discendere in re ipsa dalla deminutio del godimento di un bene a potenziale vocazione redditizia (Cass. SSUU 33645/2022).
Invero la maturazione effettiva e l'entità di tali poste creditorie, liquidabili in via equitativa ex art.1226 cc solo in caso di certezza dell'an debeatur, avrebbero dovuto prospettate e provate anche mediante presunzioni semplici orientate da parametri di riferimento specifici (epoca di costruzione, stato di conservazione, ubicazione e regolarità urbanistica dell'immobile) dal danneggiato, limitatosi invece ad affermare che lo stato precario di tenuta del solaio impediva di utilizzare l'appartamento, raffigurato nei rilievi fotografici acquisiti agli atti in una situazione di incuria, del quale non è stata indicata la destinazione precedente né quella successivamente programmata dal proprietario.
Comunque l'accoglimento del primo motivo di appello e il diniego della responsabilità extracontrattuale dei convenuti in primo grado assorbe le ulteriori ragioni, relative al quantum debeatur, da questi addotte a fondamento del gravame. Alla luce delle considerazioni svolte, in riforma della pronuncia impugnata, le domande risarcitorie proposte dall'istante devono essere respinte, con condanna del loro promotore al rimborso in favore delle controparti vittoriose delle spese del giudizio di primo grado.
La reiezione dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione processuale passiva degli appellanti, da questi sollevata in questa sede, giustifica invece ex art.92 comma 2 cpc la compensazione dei costi del processo di impugnazione nella misura di un quarto, mentre la restante quota va posta a carico dell'antagonista e viene liquidata come da dispositivo di ufficio, in mancanza di nota specifica.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.5356/2021 emessa in data 8.6.2021 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1) accoglie l'impugnazione e, in riforma della pronuncia gravata, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di , Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, , e , quest'ultima in proprio
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
e nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale esercitata sulla figlia minore Per_1
[...]
2) condanna al rimborso in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, e delle spese del primo grado di giudizio Parte_3 Parte_4 Parte_5 che liquida in complessivi € 2.530,00, di cui € 2.200,00 per compensi ed € 330,00 per spese generali, oltre IVA e CPA;
3) condanna al pagamento in favore di , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, e di tre quarti delle spese del grado Parte_3 Parte_4 Parte_5
d'appello del giudizio che liquida per la parte da corrispondere in complessivi € 2.890,50, di cui
€ 130,50 per esborsi, € 2.400,00 per compensi ed € 360,00 per spese generali, oltre IVA e CPA;
4) pone definitivamente a carico di , per il loro intero ammontare, gli oneri Controparte_1 sostenuti per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado.
Così deciso in Napoli il 13.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
GI RR SU d'RE