Art. 35. (Programma di ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio) 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato
a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre congiuntamente con il Consorzio Confitarma-Federlinea per la ricerca (Cofir) di Genova e da completare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio.
2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonche' per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l' articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261 , tenendo altresi' conto delle attivita' di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'art. 35:
- Il testo dell' art. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261 recante rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitivita' e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della commissione delle comunita' europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. C 45 del 17 febbraio 1996, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1 gennaio 1997-31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le modalita' e le procedure di cui ai seguenti commi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:
a) attivita' di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;
b) attivita' di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonche' alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale;
c) attivita' di sviluppo precompetitiva orientata alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con caratteristiche avanzate e innovative nonche' a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attivita' di cui alle lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di cui al comma 3.
6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalita' di cui all' art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431 , nonche' dell' art. 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 .
7. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni per l'anno 1999".
a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale spa (Cetena) di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma straordinario di ricerca, da condurre congiuntamente con il Consorzio Confitarma-Federlinea per la ricerca (Cofir) di Genova e da completare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo del cabotaggio marittimo, delle autostrade del mare e della navigazione a corto raggio.
2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonche' per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l' articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261 , tenendo altresi' conto delle attivita' di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'art. 35:
- Il testo dell' art. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261 recante rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitivita' e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della commissione delle comunita' europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. C 45 del 17 febbraio 1996, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1 gennaio 1997-31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le modalita' e le procedure di cui ai seguenti commi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:
a) attivita' di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;
b) attivita' di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonche' alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale;
c) attivita' di sviluppo precompetitiva orientata alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con caratteristiche avanzate e innovative nonche' a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attivita' di cui alle lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 , di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di cui al comma 3.
6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalita' di cui all' art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431 , nonche' dell' art. 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 .
7. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni per l'anno 1999".