Decreto cautelare 17 aprile 2025
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Decreto cautelare 12 giugno 2025
Ordinanza cautelare 14 luglio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 09/12/2025, n. 7947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7947 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07947/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da D.E.M. Group S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 107 - AP 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LI Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ames Centro Polidiagnostico Strumentale S.r.l., non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
A) della delibera di Giunta regionale della Campania (“DGRC”) 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”;
B) della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”;
C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23 dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC 27 dicembre 2024, n. 757.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 16.04.2025, per l’annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari anche monocratiche, della delibera di Giunta regionale della Campania (“DGRC”) 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 11.06.2025, per l’annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari:
a) della nota 30 maggio 2025, trasmessa via p.e.c. in pari data, con cui l’Azienda Sanitaria Locale AP 2 Nord ha convocato le associazioni di categoria delle strutture accreditate che erogano prestazioni di Cardiologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Medicina Nucleare, Patologia Clinica, Medicina Fisica e Riabilitazione (FKT), Dialisi, Diabetologia e Branche a visita alla stipula dei protocolli di intesa di cui alla delibera di Giunta regionale della Campania 2 aprile 2025, n. 175, e ha, altresì, convocato, per quanto di interesse, le strutture che erogano prestazioni di Patologia Clinica alla stipula dei contratti definitivi per il 2024 e provvisori per il 2025 per l’11 e 12 giugno 2025;
b) della delibera dell’Azienda Sanitaria Locale AP 2 Nord n. 800 del 15 aprile 2025, con oggetto “Presa d’atto della D.G.R.C. n. 757 del 27/12/2024 pubblicata sul BURC n. 3 del 13/01/2025 recante «Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale - Determinazioni» - Adempimenti consequenziali - Adozione Tabelle Variazioni annuali Tetto di struttura ai fini della formazione dei limiti di spesa da inserire negli schemi contrattuali di cui alla D.G.R.C. n. 175/2025”, mai notificata; c) se e in quanto occorra, della ulteriore comunicazione trasmessa dall’Azienda Sanitaria Locale AP 2 Nord via p.e.c. in data 30 maggio 2025, alla quale è allegata la nota della Regione Campania - Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. PG/2025/0266831 del 28 maggio 2025;
d) se e in quanto occorra, della nota della Regione Campania sub c);
e) se e in quanto occorra, della nota 28 maggio 2025, trasmessa via p.e.c. in pari data, con cui l’Azienda Sanitaria Locale AP 2 Nord ha chiesto alle strutture accreditate di inviare e attestare i requisiti posseduti rispetto all’indicatore A (Tecnologia) e C (Organizzazione) di cui all’Allegato B alla delibera di Giunta regionale della Campania 4 maggio 2022, n. 215;
f) se e in quanto occorra, della nota 1° aprile 2025, trasmessa via p.e.c. in pari data, con cui l’Azienda Sanitaria Locale AP 2 Nord ha inviato i primi dati relativi all’applicazione degli indici di premialità;
g) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl 107 - AP 2 e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. NZ CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 14.03.2025 e depositato in data 27.03.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate ed esponeva:
- di gestire una struttura definitivamente accreditata con il Servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica;
- che la Regione Campania, con D.G.R.C. 27 dicembre 2024, n. 757, aveva approvato “i criteri per la programmazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, da assegnare a ciascuna struttura privata accreditata per la specialistica ambulatoriale, in via definitiva, per l’esercizio 2024 e, in via provvisoria, per l’esercizio 2025, esposti dell’Allegato A – Relazione Tecnica”, intervenendo ancora una volta sui criteri inizialmente introdotti dalla D.G.R.C. 28 dicembre 2021, n. 599, poi rivisti dai successivi provvedimenti che avevano apportato correttivi a siffatti criteri;
- che, con D.M. 25 novembre 2024, erano state approvate le nuove tariffe nazionali massime di riferimento relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, in sostituzione del D.M. 18 ottobre 2012, con decorrenza 1° gennaio 2025;
- che il nuovo tariffario aveva consentito l’entrata a regime del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, D. lgs. 30
dicembre 1992, n. 502;
- che i due sistemi di classificazione delle prestazioni di laboratorio (quello in vigore fino al 2024 e quello di cui alla DGRC 757/2024) non coincidevano, a causa dell’introduzione di nuove prestazioni per effetto del D.M. 25 novembre 2024, della soppressione di altre presenti nel D.M. 18 ottobre 2012, e delle modifiche intervenute nell’attribuzione della lettera “R” tra il nuovo e il vecchio nomenclatore;
- che il tetto di spesa oggi riservato alle prestazioni di cui all’Allegato 3 alla DGRC 757/2024 è funzionale alla remunerazione di un numero di prestazioni più elevato rispetto a quelle remunerate nel 2024, e contrassegnate nel vecchio nomenclatore dalla lettera “R”;
- che, ciononostante, la Regione Campania aveva ha stabilito che, per il 2025, quel tetto restasse invariato, senza la possibilità di attingere dal budget assegnato per le rimanenti prestazioni.
2. Tanto premesso, impugnava gli atti innanzi citati sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Difetto di istruttoria e di motivazione ”.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, T.U.E. e degli artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116 e 117, par. 1, T.F.U.E.. Manifeste illogicità e irragionevolezza. Richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E. ”.
2.3. “ Violazione art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Difetto di istruttoria. Manifesta ingiustizia ”.
2.4. “ Violazione art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria. Manifesta ingiustizia ”.
3. Con memorie depositate in data 2 e 11 aprile 2025 si costituivano in giudizio la ASL e la Regione per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16.04.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate, ed esponeva che era stata pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025 la delibera 2 aprile 2025, n. 175, con cui la Regione approvava gli schemi tipo di contratto (contenti la clausola di salvaguardia), imponendone la sottoscrizione entro il 30 aprile 2025.
Ciò premesso, impugnava gli atti suddetti sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
4.1. “ Illegittimità derivata ”.
4.2. “ Violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione. Carattere vessatorio della clausola di salvaguardia e illegittimità dell’atto gravato per arbitrarietà e manifesta ingiustizia. Richiesta subordinata di sollevare questione di legittimità costituzionale e, in via ancora più gradata, di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ”.
5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11.06.2025 la società ricorrente formulava le domande di cui sopra, ed esponeva:
- che, con comunicazione del 30 maggio 2025, la Asl Na 2 Nord aveva convocato, tra gli altri, la stessa ricorrente per la sottoscrizione del contratto, predisposto secondo lo schema approvato con DGRC 175/2025;
- che nella comunicazione si affermava che Asl Na 2 Nord aveva deliberato i tetti provvisori 2025 con delibera n. 800 del 15 aprile 2025, che dichiarava di aver notificato anche alla ricorrente, ma che, in realtà, non era mai pervenuta;
- che la ASL pretendeva di far sottoscrivere i contratti alle strutture accreditate (nel caso della branca di patologia clinica l’11 e il 12 giugno 2025), pur non avendo completato l’iter di attribuzione delle premialità previste dall’Allegato B alla DGRC 215/2022, come modificato dalla DGRC 757/2024, e conseguentemente, di far rinunciare alla possibilità di coltivare il giudizio già intrapreso avverso le DGRC nn. 757/2024, 80/2025 e 175/2025 sulla base di una rappresentazione dei volumi di attività, per il 2025, che potevano oscillare anche del 10%;
- che, in data 28 maggio 2025, la ASL chiedeva alla ricorrente di inviare e attestare i requisiti posseduti rispetto all’indicatore A (Tecnologia) e C (Organizzazione), dovendo determinare gli Indicatori di Performance di cui all’allegato B alla DGRC 215/2022 in base ai dati consuntivi di attività dell’anno 2024;
- che, con atto del 4 giugno 2025, la ricorrente diffidava la ASL dal pretendere la sottoscrizione del contratto, poiché esso si pone in contrasto con quanto stabilito dalla DGRC 757/2024, dalla DGRC 80/2025 e dalla DGRC 175/2025;
- di avere richiesto inoltre di avere piena contezza degli elementi su cui si basava il computo che aveva condotto all’attribuzione del tetto di spesa;
- di avere infine diffidato la ASL ad avviare qualunque iniziativa tesa all’applicazione delle conseguenze di cui all’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- che l’istanza era rimasta priva di riscontro.
Tanto premesso, la ricorrente impugnava gli atti suddetti, sulla base dei seguenti motivi aggiunti.
5.1. “ Violazione e falsa applicazione della DGRC 757/2024, della DGRC 80/2025 e della DGRC 175/2025. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ”.
5.2. “ Ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione della DGRC 757/2024, della DGRC 80/2025 e della DGRC 175/2025. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ”.
5.3. “ Illegittimità derivata ”.
6. Con ordinanza in data 08/14.07.2025, il Tribunale disponeva che l’amministrazione fornisse documentati chiarimenti circa lo stato di eventuali procedimenti amministrativi finalizzati alla sospensione o all’estinzione del rapporto giuridico in base al quale la struttura privata ricorrente erogava prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale.
7. Con memoria depositata in data 17.10.2025, la parte ricorrente allegava di non avere sottoscritto, fino a quel momento, il contratto di cui all’art. 8 quinquies D. lgs. n. 502/1992 per l’anno 2025 e, in via definitiva, per l’anno 2024.
8. Con memoria depositata in data 18.10.2025 la Regione Campania insisteva nelle proprie argomentazioni difensive e conclusioni.
9. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 il ricorso veniva discusso e riservato per la decisione.
10. Come da avviso dato all’odierna udienza, ex art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso è improcedibile.
Parte ricorrente ha infatti dichiarato (nella memoria depositata in data 17.10.2025) di non aver sottoscritto il contratto, sicché la clausola di salvaguardia non sarebbe ad essa ricorrente opponibile.
Tuttavia, “In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso” (art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992).
Come ritenuto in giurisprudenza, “ La stipula degli accordi ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. è condizione indispensabile per l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale; la prassi degli operatori economici accreditati, che, pur rifiutandosi di sottoscrivere l’accordo proposto loro dalle Aziende sanitarie locali, continuano ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale (oltre a configurare, in ipotesi, una fonte di responsabilità per danno erariale, in quanto finisce per porre a carico del bilancio regionale spese non legittimamente impegnate) non è più compatibile con l’attuale ordinamento giuridico.
L’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (inserito dall’art. 79, comma 1-quinquies, lett. d, n. 3, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone testualmente: “In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”.
L’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 pone infatti il rapporto di accreditamento su una base negoziale: la struttura sanitaria che vuole operare nell’ambito del Servizio sanitario nazionale ha l’onere, non solo di conseguire l’accreditamento, ma anche di stipulare l’accordo contrattuale con le Aziende sanitarie. La mancata stipula dell’accordo, ai sensi del citato art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, determina dunque l’effetto che l’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale è sospeso.
A tale riguardo, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sospensione dell'accreditamento è una conseguenza automatica della mancata stipula degli accordi con le Aziende sanitarie, che segue ex lege ad essa, senza che alcuna valutazione discrezionale sia riservata all’Amministrazione, in quanto, nel sistema dell’accreditamento delle strutture sanitarie private l’assenza della sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte, comporta che l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del Servizio sanitario regionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2012 n. 2561; T.a.r. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 gennaio 2013 n. 72).
È chiaro che la sospensione dell’accreditamento costituisce ontologicamente una misura interinale e provvisoria, che può assumere rilevanza prodromica rispetto alla ben più grave determinazione della revoca (definitiva) dell’accreditamento. Tuttavia, è altrettanto evidente che, in costanza del regime di sospensione, l’operatore privato non può legittimamente operare per il Servizio sanitario regionale.
L’accreditamento costituisce, infatti, il primo presupposto per poter erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale e, conseguentemente, la sua sospensione determina inevitabilmente l’inidoneità (temporanea) dell’operatore privato ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale.
A ciò si aggiunge l’ulteriore considerazione secondo la quale la funzione della clausola di salvaguardia sopra richiamata, quale indispensabile garanzia della tenuta dei conti pubblici e, quindi, della ineludibile necessità di assicurare la sostenibilità della spesa sanitaria regionale, sarebbe agevolmente elusa dalle Case di cura private accreditate, ove si ritenesse che queste ultime possano legittimamente rifiutarsi di sottoscrivere gli accordi di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. con le Aziende sanitarie locali, contestando in sede giurisdizionale i budget assegnati, e, nel contempo, continuare ad erogare prestazioni sanitarie non autorizzate (secondo l’iter previsto dal legislatore) con oneri a carico del bilancio regionale.
Deve conseguentemente ritenersi che la società ricorrente, rifiutandosi di sottoscrivere il contratto propostole dalla Azienda sanitaria locale Roma 1, per l’allegata insufficienza del budget assegnatole, si sia volontariamente posta al di fuori del sistema previsto dal legislatore per l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di operatori economici accreditati e, conseguentemente, non sia titolare di interesse a contestare il budget assegnatole, in quanto priva (sia pure in via temporanea) di legittimazione ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale ” (T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 10624/2018, confermata da Cons. Stato, sez. III, n. 6662/2019).
Parte ricorrente, durante la discussione orale della causa, ha contestato il predetto orientamento, ritenendolo superato e sostenendo che, in realtà, occorrerebbe – affinché l’accreditamento possa ritenersi sospeso – l’apertura di un procedimento e l’adozione di un provvedimento da parte della p.a., restando pertanto escluso ogni effetto automatico ed ex lege.
La suddetta tesi, tuttavia, non è condivisibile.
Infatti, in primo luogo essa è in contrasto con la lettera della legge, che prevede – per l’appunto – la sospensione dell’accreditamento come conseguenza oggettiva (automatica) della mancata stipula dell’accordo, senza far riferimento ad alcun provvedimento che debba essere adottato dalla p.a.; tale dato e l’utilizzo della forma passiva del verbo sospendere non possono avere altro significato che quello di riconnettere la sospensione all’omessa stipula della convenzione.
In secondo luogo, la norma – se interpretata nel senso voluto da parte ricorrente, e cioè come norma che semplicemente attribuisce alla p.a. la facoltà di sospendere l’accreditamento ove l’accordo non sia stipulato – è verosimilmente superflua. Infatti, i rapporti contratti con le aziende accreditate presso il SSN sono assimilabili ad un rapporto concessorio di pubblico servizio (tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 19/04/2023, n. 3978; Cons. Stato, Sez. IV, 24/04/2023, n. 4159): la struttura accreditata è, in sostanza, un concessionario della p.a. Di conseguenza, già dai principi si evince la facoltà, in capo alla p.a., di sospendere, e poi eventualmente revocare, l’accreditamento a quelle strutture che si rifiutino di sottoscrivere il contratto: è una facoltà che rientra nei poteri di vigilanza e di controllo, nonché sanzionatori, di cui la p.a. concedente è sempre titolare nei confronti del concessionario.
È pertanto più ragionevole ritenere che la norma sia stata introdotta proprio per ricollegare, alla mancata stipula del contratto, un effetto (di sospensione dell’accreditamento) automatico ed ex lege, indipendentemente dall’adozione di atti da parte della p.a.; sicché è del tutto irrilevante la circostanza che – di fatto – molte amministrazioni regionali ritengano di aprire comunque procedimenti finalizzati alla sospensione. Indipendentemente dall’apertura di un procedimento e dall’adozione di un provvedimento, l’effetto sospensivo si è prodotto nel momento in cui è inutilmente scaduto il termine fissato per la stipula del contratto.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche è stata ritenuta legittima la diffida adottata dalla ASL ad erogare prestazioni in mancanza della sottoscrizione del contratto, costituendo quest’ultima applicazione doverosa delle disposizioni di legge (cfr. Tar Campania 1501/2017, confermata da Consiglio di Stato n. 82/2018, richiamate da Consiglio di Stato n.6997/2025). Ciò in quanto la disposizione contenuta nell'art. 8-quinques, comma 2-quinques del d.lgs. 502/1992 laddove prescrive che “ in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso ” individua un nesso di conseguenzialità diretta e immediata tra l'essere beneficiario di un accreditamento e la stipula del contratti nel rispetto del budget (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 21 ottobre 2020, n.6372).
La citata disposizione codifica, dunque, nella materia in esame, il principio secondo cui la mancata stipula della convenzione rende il provvedimento (di accreditamento) immediatamente inefficace in quanto ne impedisce di fatto l’attuazione: in assenza di sottoscrizione della convenzione non possono nascere diritti e obblighi tra le parti ed il rapporto concessorio è del tutto “inattuabile”.
Per effetto della mancata stipula il rapporto di accreditamento entra automaticamente in una fase di “quiescenza”, che può condurre secondo i principi generali – e ove l’Amministrazione non abbia manifestato interesse alla sottoscrizione tardiva del contratto - alla dichiarazione di decadenza con la definitiva fuoriuscita della struttura privata dell’ambito dei soggetti operanti per il servizio sanitario nazionale.
A ben vedere, la tesi della sospensione automatica ed ex lege risulta, sia pure indirettamente, confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte: “ Il diritto al corrispettivo dei servizi diagnostici erogati da una struttura sanitaria privata sorge in presenza di tre presupposti costitutivi (cd. regola delle "tre A"), che sono rappresentati, oltre che dall'accordo contrattuale concluso a norma dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e dall'accreditamento istituzionale, rispettivamente previsti dagli artt. 8-ter e 8-quater del medesimo decreto legislativo, sì che la fonte del diritto alla percezione dei corrispettivi deve ravvisarsi, piuttosto che sul piano negoziale, nella stessa legge ” (tra le tante, Cass. civ., sez. I, ordinanza, 22/06/2025, n. 16683). La stipula dell’accordo è dunque, al pari dell’autorizzazione e dell’accreditamento, un presupposto essenziale (costitutivo, per utilizzare la terminologia della Suprema Corte) per poter pretendere il corrispettivo; sicché, se manca la stipula dell’accordo, manca il diritto a pretendere il corrispettivo e, di conseguenza, anche a contestare le delibere che fissano i cd. tetti di spesa. Degna di rilievo è, in particolare, Cass. civ., sez. I, 18/08/2025, n. 23498: tale sentenza non solo ribadisce l’obbligo, a carico della struttura accreditata, di sottoscrivere il contratto, ma conferma anche il principio in forza del quale “ nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli specifici rapporti contrattuali ”.
Va anche precisato che è irrilevante l’argomentazione, pure addotta da parte ricorrente durante la discussione orale, secondo cui le Asl non avrebbero invitato la struttura ricorrente a sottoscrivere il contratto. La ricorrente, infatti, in quanto titolare di un preciso interesse alla stipula, ben avrebbe potuto attivarsi, ad esempio diffidando la Asl a fissare una data per provvedere alla sottoscrizione. Tanto più che la Regione, con gli atti impugnati, aveva previsto espressamente la data entro cui provvedere alla sottoscrizione. D’altra parte, come ritenuto dal T.a.r. Lazio nella sentenza sopra citata, l’assenza della sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 rileva quale fatto oggettivo, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte.
Infine, non può essere accolta la richiesta – formulata da parte ricorrente all’odierna udienza – di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992, ove interpretato nel senso che esso prevede una sospensione automatica ed ex lege dell’accreditamento. Ritiene infatti questa Sezione che manchi il presupposto della non manifesta infondatezza della questione. La norma, come si precisava in precedenza, è verosimilmente dovuta alla necessità di evitare che – a causa delle inerzie e dei ritardi delle AASSLL e delle Regioni – le strutture private possano continuare ad operare e ad erogare prestazioni per conto ed a carico del servizio sanitario regionale, magari anche per lunghi periodi, senza sottoscrivere il contratto. Né la norma può ritenersi irragionevole, attesa la finalità perseguita (indurre le Amministrazioni e le strutture ad una sollecita stipula del contratto che, come si è visto, è un elemento essenziale perché possa essere preteso il corrispettivo); può ricordarsi, al riguardo, che non sono infrequenti i casi in cui, nel diritto amministrativo, il legislatore decide di ricollegare, a determinati fatti o situazioni, effetti che si producono automaticamente e senza la necessità di un provvedimento della p.a.. Si pensi all’art. 49 cod. nav., in forza del quale la devoluzione al demanio marittimo delle opere non amovibili realizzate dal concessionario avviene automaticamente alla scadenza della concessione; o agli artt. 10 e 142 del d.lgs. n. 42/2004, in forza dei quali alcuni beni sono ex lege assoggettati a tutela, senza necessità di un atto della p.a.. Si pensi, ancora, alle ormai numerosissime ipotesi di silenzio assenso, in cui la legge attribuisce all’inerzia della p.a. il significato legale di accoglimento dell’istanza. In buona sostanza, quando sono in gioco interessi di particolare rilievo, il legislatore ben può, nell’esercizio della propria discrezionalità, prevedere determinati effetti direttamente in forza di una previsione di legge, anche per ovviare a inerzie e ritardi della p.a..
Secondo la parte ricorrente, la norma – se intesa nel senso sopra precisato – sarebbe incostituzionale per violazione degli artt. 24 e 113 Cost., determinando una preclusione della possibilità di agire in giudizio. In realtà, la questione, così prospettata, è palesemente infondata perché tale preclusione è un effetto solo indiretto della sospensione: per la precisione, è dovuta al fatto che nei contratti è inserita la clausola di salvaguardia, sicché la sottoscrizione priva la struttura della legittimazione a ricorrere. In sostanza, la parte ricorrente si duole del fatto che tale interpretazione rende impossibile contestare le delibere sui c.d. tetti di spesa anche in caso di mancata sottoscrizione del contratto. La preclusione, tuttavia, è dovuta alla clausola di salvaguardia e non alla sospensione in sé dell’accreditamento; e, se la c.d. clausola di salvaguardia non lede i principi di cui agli artt. 24 e 113 Cost. (come ritenuto da numerosissimi precedenti tanto di questo Tribunale quanto del Consiglio di Stato, cui si rinvia) non si vede perché tali principi dovrebbero essere lesi dall’art. 8-quiquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Inoltre, se è vero che – come ritenuto dalla Suprema Corte – senza la stipula del contratto non si ha il diritto di pretendere il corrispettivo, allora non può nemmeno esservi l’interesse a contestare le delibere.
11. Il ricorso, in conclusione, è improcedibile, atteso che l’effetto sospensivo si è verificato successivamente alla proposizione del ricorso (cioè in data 06.5.2025; il termine fissato per la sottoscrizione, 30.04.2025, era stato infatti sospeso con decreto cautelare, non confermato dall’ordinanza cautelare di rigetto, emessa in data 06.05.2025).
12. Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI AS Di AP, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
NZ CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ CI | LI AS Di AP |
IL SEGRETARIO