Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 9831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9831 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09831/2025REG.PROV.COLL.
N. 08496/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8496 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Luigi Manaresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 174/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025, il Cons. IO PE e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato in primo grado il provvedimento prefettizio del 5 maggio 2022 che ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore in data 26 giugno 2020, rigetto motivato sulla scorta della rilevazione a carico dello straniero di un precedente penale automaticamente ostativo ai sensi dell’art. 103, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compreso fra quelli previsti nell’art. 380 c.p.p..
Trattasi di una condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 200,00 di multa, per tentato furto aggravato in concorso, commesso il 6 luglio 2012.
2. Il TAR Emilia – Romagna, con la sentenza qui impugnata n. 174 del 2023, ha respinto l’impugnativa proposta dallo straniero avverso il provvedimento prefettizio evidenziando, oltre al carattere automaticamente ostativo del precedente penale, la mancata allegazione in sede procedimentale e processuale di alcun rapporto familiare con soggetti residenti in Italia e, comunque, l’irrilevanza della risalenza nel tempo del reato, non avendo la legge previsto alcun trattamento attenuante o di favore in tal senso.
3. In questa sede il ricorrente torna a sostenere che l’Amministrazione avrebbe mancato di valutare adeguatamente i plurimi indici di reinserimento sociale che – unitamente alla risalenza dei fatti e all’avvenuta espiazione della pena (dichiarata estinta dal Tribunale di Sorveglianza in data 17 dicembre 2019 a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova) – giustificherebbero una lettura costituzionalmente orientata della disposizione innanzi richiamata, nel senso già tracciato dalla Corte costituzionale in relazione agli analoghi automatismi ostativi indotti da condanne ex artt. 474 c.p. e 73, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, concernenti la materia del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro (Corte cost., 9 marzo 2023, n. 88).
4. La causa – a seguito della costituzione del Ministero intimato e della reiezione dell’istanza cautelare (ordinanza n. 4711 del 2023) – è passata in decisione all’udienza pubblica del 4 dicembre 2025.
5. Il Collegio ritiene di dover confermare la prognosi di infondatezza dell’appello già espressa in sede cautelare in quanto:
i) l’articolo 103, comma 10, lett. c ), del citato decreto-legge n. 34 del 2020 esclude l’emersione nei confronti dello straniero che risulti condannato per uno dei delitti per i quali l’articolo 380 c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza: il furto aggravato dalla circostanza aggravante prevista dal numero 2, prima ipotesi, dell’articolo 625 (ricorrente nel caso di specie – si veda la sentenza di condanna allegata sub doc. 8) è contemplato tra i reati per i quali l’articolo 380 c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza (cfr. articolo 380, comma 2, lett. e );
ii) le sentenze della Corte costituzionale richiamate dall’appellante afferiscono a vicende nelle quali non venivano in rilievo – come è nel caso che occupa – condanne pregresse per delitti di cui all’articolo 380 c.p.p., per le quali l’automatismo è sempre stato ritenuto costituzionalmente legittimo;
iii) l’ostatività della fattispecie penale qui rilevante non è incisa dalla risalenza del fatto;
iv) non sono stati allegati legami familiari eventualmente in grado di attenuare l’automatismo contestato;
v) ai fini dell’accoglimento dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, la causa ostativa rappresentata dalla condanna subita dallo straniero non viene meno in caso di estinzione del reato o della pena (Cons. Stato, sez. III, 24 luglio 2018, n. 4521; id., 29 gennaio 2018, n.612).
6. A quest’ultimo proposito va precisata l’esatta portata dell’orientamento già espresso da questa Sezione secondo il quale il meccanismo semplificatore e automatico per operare le valutazioni relative alla pericolosità sociale dello straniero - attraverso l’individuazione di condanne ex se ostative al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno o alle procedure di sanatoria - conosce un’eccezione nei soli casi in cui si realizzi l’intervento di altro giudice che, operando lo stesso tipo di valutazione, in base ad indici simili e con analoga pregnanza di sindacato, cancelli gli effetti penali della condanna attraverso una pronuncia di “ riabilitazione ” la quale opera proprio nel campo della rilegittimazione sociale dell’interessato, modificando il modo in cui la precedente condanna si iscrive nell’ordinamento giuridico, nel senso di attenuarne il peso nella valutazione di pericolosità sociale.
6.1. E’ evidente che tale mutamento non può lasciare integro l’effetto ostativo perché elimina il presupposto del suo automatismo e la ratio essenziale all’interno di un meccanismo normativo di presunzione di pericolosità sociale obbligatoria e necessaria, che viene specificamente interrotto dalla pronuncia del giudice della riabilitazione, giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalità costituzionale che ispira l’intero sistema penale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2013, n. 4685, e 8 gennaio 2016, n. 23).
6.2. Ne discende che a seguito dell’intervenuta riabilitazione si riespande l’ambito della valutazione discrezionale dell’Autorità amministrativa la quale, sull’istanza dell’interessato, dovrà svolgere una ponderazione delle eventuali altre circostanze a lui favorevoli - quali il periodo di permanenza in Italia, la risalenza del precedente penale, l’eventuale espletamento di lavoro stabile - circostanze queste meritevoli di essere verificate e valutate in un bilanciamento che tenga conto della complessiva condotta dello straniero (comprensiva della condanna precedentemente riportata) al fine di valutare se ricorrono o meno condizioni di effettiva e attuale pericolosità sociale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 novembre 2020, n. 6781; anche, 23 marzo 2021, n. 2467).
6.3. Va tuttavia chiarito che il richiamato indirizzo riguarda la sola ipotesi (qui non ricorrente) della riabilitazione e non anche quella della estinzione del reato allegata dal ricorrente (Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2017, n. 1928; id., 29 gennaio 2018, n. 612; id., 24 luglio 2018, n. 4521; id., 29 marzo 2019, n. 2083), stante l’evidente differenza di presupposti dei due istituti, pur accomunati dal convergente intento di ridurre lo stigma della pena, in quanto l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 c.p.p. opera di diritto per il solo fatto del decorso del tempo stabilito dalla norma, sicché l’eventuale provvedimento giudiziale che ne certifichi l’effetto assume mera natura dichiarativa; viceversa, la concessione della riabilitazione, da disporsi con sentenza, richiede non soltanto un requisito di natura temporale (potendo essere “ conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta ”) ma altresì un presupposto implicante una valutazione diagnostica di “ravvedimento” e complessivo “recupero” alla dignità giuridica del richiedente, essendo infatti richiesto che “ il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta ” (Cons. Stato, sez. III , 19 giugno 2019, n. 4185).
6.4. A questa differenza di presupposti si connette una diversificazione della rilevanza dei rispettivi effetti, di cui vi è riscontro nella giurisprudenza formatasi, tra le altre, nelle materie concernenti l’immigrazione (v. giurisprudenza sopra citata), il procedimento elettorale (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3067), il pubblico impiego (Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2019, n. 4185) e le misure antimafia (Cons. Stato, sez. III, ord. 11 luglio 2019, n. 3499).
7. Per quanto esposto, l’appello deve essere respinto, pur potendosi disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della natura delle questioni trattate e della costituzione meramente formale della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL RE, Presidente
IO PE, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO PE | EL RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.