CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2371/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12137/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4
e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200002957000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200002957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200002957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3874/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria dichiarando inammissibile non avendo il contribuente impugnato le cartelle prodomiche nei termini di legge.
Appella la sentenza il contribuente per i seguenti motivi:
1) Per carenza di motivazione :
1a )Per non aver esplicitato il calcolo degli interessi di mora;
1 b) per non aver dato esito in ordine alla domanda riferita all'omessa indicazione dell'organo giurisdizionale;
1 c) non hanno dato esito in ordine alla prescrizione triennale
1 d) in merito al difetto di notifica delle cartelle prive , a suo avviso di atto notificatorio. 5 cartelle
Controdeduce Agenzia Entrate e Riscossione con riferimento alle cartelle n. 09720140063510308001,
097201400899554651000, n. 09720160135621557000 e n. 0972016002105808870000.
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato.
La censura è priva di consistenza perché, con riferimento alla cartella n. 09720140063510308001 è stata prodotta la relativa relata da cui risulta che detta cartella è stata notificata alla ricorrente tramite messo che, in data 26.08.2014, si è recato presso la sua residenza e, non avendo trovato né la destinataria, né nessuna delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha provveduto a depositare l'atto nella casa comunale, ad affiggere alla porta l'avviso di deposito, e a dare comunicazione alla Signora Ricorrente_1 del deposito e dell'affissione tramite raccomandata a.r. che è stata restituita al mittente per mancato ritiro e compiuta giacenza, raccomandata di cui è stato prodotto l'avviso di ricevimento, per cui vi è prova del perfezionamento della CAD.
Analogo discorso vale per le cartelle n. 097201400899554651000, n. 09720160135621557000 e n.
0972016002105808870000 con riferimento alle quali va peraltro osservato che, poiché esse riguardano sanzioni amministrative per violazione di norme del codice della strada, la Corte di Primo grado, come sopra precisato, ha dichiarato in relazione ad esse il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice di
Pace, assegnando alle parti termine per la riassunzione, statuizione sulla quale risulta intervenuto giudicato, per cui l'appellante non più sollevare, almeno nel presente giudizio, alcuna censura in ordine alla validità della notifica delle suddette cartelle.
L'avviso di iscrizione ipotecaria pertanto è valido e va confermata la sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
500,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del difensore costituito per l'Agente della riscossione dichiaratosi antistatario.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2371/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12137/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4
e pubblicata il 13/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200002957000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200002957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200002957000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3874/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria dichiarando inammissibile non avendo il contribuente impugnato le cartelle prodomiche nei termini di legge.
Appella la sentenza il contribuente per i seguenti motivi:
1) Per carenza di motivazione :
1a )Per non aver esplicitato il calcolo degli interessi di mora;
1 b) per non aver dato esito in ordine alla domanda riferita all'omessa indicazione dell'organo giurisdizionale;
1 c) non hanno dato esito in ordine alla prescrizione triennale
1 d) in merito al difetto di notifica delle cartelle prive , a suo avviso di atto notificatorio. 5 cartelle
Controdeduce Agenzia Entrate e Riscossione con riferimento alle cartelle n. 09720140063510308001,
097201400899554651000, n. 09720160135621557000 e n. 0972016002105808870000.
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato.
La censura è priva di consistenza perché, con riferimento alla cartella n. 09720140063510308001 è stata prodotta la relativa relata da cui risulta che detta cartella è stata notificata alla ricorrente tramite messo che, in data 26.08.2014, si è recato presso la sua residenza e, non avendo trovato né la destinataria, né nessuna delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., ha provveduto a depositare l'atto nella casa comunale, ad affiggere alla porta l'avviso di deposito, e a dare comunicazione alla Signora Ricorrente_1 del deposito e dell'affissione tramite raccomandata a.r. che è stata restituita al mittente per mancato ritiro e compiuta giacenza, raccomandata di cui è stato prodotto l'avviso di ricevimento, per cui vi è prova del perfezionamento della CAD.
Analogo discorso vale per le cartelle n. 097201400899554651000, n. 09720160135621557000 e n.
0972016002105808870000 con riferimento alle quali va peraltro osservato che, poiché esse riguardano sanzioni amministrative per violazione di norme del codice della strada, la Corte di Primo grado, come sopra precisato, ha dichiarato in relazione ad esse il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice di
Pace, assegnando alle parti termine per la riassunzione, statuizione sulla quale risulta intervenuto giudicato, per cui l'appellante non più sollevare, almeno nel presente giudizio, alcuna censura in ordine alla validità della notifica delle suddette cartelle.
L'avviso di iscrizione ipotecaria pertanto è valido e va confermata la sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
500,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del difensore costituito per l'Agente della riscossione dichiaratosi antistatario.