Sentenza 30 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/12/2003, n. 19845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19845 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1- 98 45 /0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 8589/01 PRESTIPINO Consigliere Cron. 39868 Dott. Giovanni ! MERCURIO Consigliere Rep. :Dott. Ettore Consigliere Ud. 04/07/03 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere C.C . ha pronunciato la seguente SEN T ENZA 1 sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAU MAURIZIO, ! CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G SANTE ASSENNATO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI PATERI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro persona del legale SNC, in OPERE GEOTECNICHE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CIUFFA, rappresentato e difeso dall'a'avvocato ANDREA TEDDE, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 4312 -1- avverso la sentenza n. 641/00 del Tribunale di | CAGLIARI, depositata il 22/12/00 R.G.N. 2426/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/07/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, respinga il ricorso per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge. 1 J -2- R.G. n. 8589/01 Fatto e diritto Il sig. IO AU ha chiesto, denunciando vizi di motivazione e travisamento dei fatti, la cassazione della sentenza indicata in epigrafe del Tribunale di Cagliari che, confermando la decisione del locale Pretore, ha rigettato la sua domanda volta ad otte- nere la condanna della snc Opere Geotecniche ad un maggior risarcimento del danno per l'infortunio sul lavoro occorsogli il 6 febbraio 1997, rispetto a quanto la società gli aveva corrisposto versando la somma di L. 3.950.000, pari all'invalidità permanente dell'1%, riconosciutagli dal CTU, in luogo di quella del 5%, indicata dal suo perito, senza tener conto dei danni patrimoniali e morali. Il Tribunale ha, infatti, giustificato la sua decisione conformandosi al parere del CTU, secondo il quale “la rottura sottocutanea del muscolo esterno della coscia sinistra”, cessata l'inabilità totale e parziale, “consiste in dolenza nella sede della pregressa rot- tura muscolare e in molto lieve riduzione di potenza del vasto esterno del quadricipite femorale sinistro", posto che le diverse conclusioni del perito di parte "considerano po- stumi invalidanti patologie (lombosciatalgia da ernia del disco, lesioni meniscali ai gi- nocchi) non razionalmente riconducibili al modesto trauma della coscia sinistra ade- guatamente curato con semplice riposo funzionale fino alla cicatrizzazione della lesio- ne muscolare". I Procuratore generale presso questa Corte Suprema ha chiesto, in ottemperanza all'art. 375, cod.proc.civ., di voler rigettare il ricorso per manifesta infondatezza. La accennata requisitoria merita di essere condivisa. In applicazione del principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Cor- te di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuri- dica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, perché i lamentati errori e lacune della consulenza deter- minino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa, l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (da ultimo, ex mul- tis, Cass., 11 gennaio 2000, n. 225). In particolare, il richiamo, per la prima volta in questa sede, alla "criteriologia medico legale", non supera l'obiezione preliminare sostenuta dal fermissimo principio, da sempre ripetuto dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., SS.UU., 27 dicembre 1997, n. 13045 e 11 giugno 1998, n. 5802), secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione del giudice del merito, in relazione a censure che denunciano vizi di moti- vazione, non può tradursi in un riesame del fatto o in una rinnovazione del giudizio sul fatto, non essendo consentito alla Corte di legittimità il riesame del merito della causa. La sentenza impugnata rileva, infatti, espressamente che “le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio esaurientemente motivate non possono che essere condivise a prefe- renza di quelle formulate dal consulente di parte”. In particolare rimarca che la "dolenza nella sede della pregressa rottura muscolare e la molto lieve riduzione di potenza del vasto esterno del quadricipite femorale sinistro", rendono "inammissibili" i postumi invalidanti considerati dal perito di parte... (lom- bosciatalgia da ernia del disco, lesioni meniscali ai ginocchi) “e non razionalmente ri- conducibili al modesto trauma della coscia sinistra adeguatamente curato con semplice riposo funzionale fino alla cicatrizzazione della lesione muscolare.". D'altra parte, in sede di legittimità, non possono essere prospettati temi nuovi di dibat- tito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi e questo principio trova appli- cazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico (e, per esse, alla sentenza che le abbia recepite in sede di motivazione), con la conseguenza che dette contestazioni sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione sempre che ne risulti la tempestiva proposizione dinanzi al giudice di merito, e che la tempestività di tale proposizione emerga, a sua volta, dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso, con la specifica indicazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette erano state formu- late e poi disattese, onde consentire alla Suprema Corte di controllare, "ex actis", la ve- ridicità dell'asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostale. (ex plu- rimis, Cass., 23 giugno 1995, n. 7100; 29 settembre 1998, n. 9711; e 24 febbraio 2000, n. 2112; 3 marzo2001, n. 3113) 4 Poiché, dunque, le censure espresse dal ricorso non incidono assolutamente sull'impianto della sentenza, ma si risolvono in una critica manifestamente infondata, l'impugnazione va rigettata. Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il soccombente alle spese che liquida in € 12,00 oltre € 1'000 (mille), per onorari di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 4 luglio 2003 Il Consigliere est Il Presidente Jahunter 17 IL CANCELLORE Depositate in Cancelleria Roggi 3 0012, 2003 ANGELLIERE 5