Cass. civ., sez. II, sentenza 14/07/1976, n. 2716
CASS
Sentenza 14 luglio 1976

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L'entita concreta dei danni conseguiti all'inadempimento e circostanza irrilevante quando sia stata pattuita una clausola penale a carico dell'inadempiente, e cio anche nel caso in cui venga richiesta la riduzione della penale stessa ai sensi dell'art 1384 cod civ, poiche la riduzione e affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice e dev'essere collegata all'equita, anche se a tal fine si deve tener conto del fatto che sia stato parzialmente eseguita la prestazione principale o che l'ammontare prefissato ecceda l'interesse del creditore al momento dell'adempimento. ( V 1389/74, mass n 369471).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/07/1976, n. 2716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2716
    Data del deposito : 14 luglio 1976

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