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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 648/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 648/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSINELLI NICOLA Parte_1 P.IVA_1
GIANMARIA e
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Pt_1 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, accertare e dichiarare:
- che la signora nata in [...] il [...], ivi residente CP_1
in via Nazario Sauro n. 4, C.F. , è erede pura e semplice della MA CodiceFiscale_2 signora , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._3
, deceduta a ANEL DI (LO) il 22.02.2017 e che pertanto la quota di quota di
[...]
½ (un mezzo) di piena proprietà degli immobili di , è devoluta ex artt. 476 e 485 Persona_1
c.c. alla signora in qualità di erede;
CP_1
pagina 1 di 5 - conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con manleva da responsabilità in merito, di provvedere alla conseguente trascrizione del provvedimento nelle forme opportune.
Con vittoria di spese in caso di contestazione”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 4.4.2025, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi a tal fine domandando che venga accertato che è erede pura e CP_1
semplice della MA , con conseguente ordine al Conservatore a provvedere alla Persona_1
relativa trascrizione.
A sostegno della propria pretesa parte ricorrente ha dedotto che la resistente con scrittura privata datata 19.11.2024 ha dichiarato espressamente di accettare l'eredità della MA , Persona_1
morta il 22.2.2017.
benché regolarmente citata, non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia all'udienza del 3.6.2024.
2. La domanda di parte ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
2.1 Anzitutto, occorre dare atto che ha interesse ad agire, avendo la stessa Parte_1 dichiarato di voler pignorare l'immobile della resistente al fine di recuperare il credito residuo nascente dal mutuo fondiario stipulato da Centro Moda NT s.n.c. di NT BE & C con il Banco Popolare soc. coop. in data 19.6.2013; mutuo a garanzia del quale Persona_1
aveva concesso ipoteca sui beni di sua proprietà per la quota di ¼ (doc. 2 parte ricorrente).
Secondo un costante e consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, “qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma 2, c.c., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano
pagina 2 di 5 accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 e 527 c.c., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza” (Cass. civ.
26/05/2014 n. 11638). E ancora, la Suprema Corte recentemente ha ribadito: “Qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e
l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, il creditore può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre, se l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito “ex lege” agli effetti degli articoli 485 o 527 del codice civile, la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza” (Cass. civ. 02/02/2023 n. 3291).
Sussiste dunque un evidente interesse in capo a ad ottenere l'accertamento della Parte_1
qualità di erede di al fine di garantire in sede esecutiva la continuità delle CP_1
trascrizioni.
2.2 Premesso quanto sopra, in punto di diritto si osserva che nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non avviene in maniera automatica, essendo, invero, necessaria,
l'accettazione. L'accettazione può essere espressa o tacita.
L'art. 475 c.c. stabilisce che “L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”.
La dichiarazione di accettazione dell'eredità integra un negozio unilaterale di adesione all'offerta dell'eredità che deriva dalla delazione. È un negozio giuridico puro, che non ammette l'apposizione di condizioni o termini, formale e irrevocabile.
L'accettazione, invece, è tacita laddove “il chiamato all'eredità compia atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.). L'accettazione tacita dell'eredità postula, dunque, la ricorrenza di due condizioni, vale a dire il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (Cass. civ., sez. VI-II, 01/03/2021, n. 5569).
pagina 3 di 5 Per quanto qui interessa, poi, ai sensi dell'art. 2648 c.c. deve essere trascritta l'accettazione dell'eredità che importi l'acquisto di beni immobili. In questo caso, il secondo comma dell'art. 2648 c.c. stabilisce che “la trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”. L'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura privata, dunque, è funzionale ad ovviare alla mancanza di autenticazione (art. 2703 c.c.) e non è conseguibile diversamente se non mediante l'intervento del giudice (art. 2652, comma 1, n. 3).
In sostanza, se è vero che si realizza “accettazione espressa dell'eredità ogniqualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio” (Cass. civ. ord. 21/9/2020 n. 19711), affinché detta accettazione possa essere trascritta risulta a ciò indispensabile l'accertamento giudiziale.
2.3 Nel caso in esame, come visto, ha chiesto l'accertamento della qualità di erede di Parte_1
sulla base della scrittura privata del 19.11.2024 con la quale quest'ultima ha CP_1 espressamente dichiarato di accettare l'eredità della propria MA, , deceduta in Persona_1
ANEL DI in data 22.2.2017 (doc. 4 parte ricorrente).
Ai sensi dell'art. 215 primo comma n. 1) c.p.c. la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta “se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale la scrittura prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'art. 293 terzo comma”. Viene così attribuito significato concludente al comportamento processuale della parte, tanto da desumerne una presunzione legale assoluta di riconoscimento tacito del documento;
inoltre, la norma trova applicazione soltanto per le scritture sottoscritte o, comunque, provenienti da soggetti che siano parti nel processo in cui vengono fatte valere. Ciò implica che la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto.
Tutto ciò considerato, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, si accerta, ai fini della trascrizione l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 19.11.2024, nella quale la resistente, ha dichiarato di accettare l'eredità della MA CP_1 Per_1
. Conseguentemente accerta che è erede pura e semplice di
[...] CP_1 Per_1
.
[...]
2.4 L'obbligo del Conservatore di trascrivere il presente provvedimento segue per legge.
pagina 4 di 5 3. Le spese del presente giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e non avendo parte resistente opposto alcuna contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta che è erede pura e CP_1
semplice di;
Persona_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Tribunale di Lodi, 12/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 648/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSINELLI NICOLA Parte_1 P.IVA_1
GIANMARIA e
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Pt_1 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, accertare e dichiarare:
- che la signora nata in [...] il [...], ivi residente CP_1
in via Nazario Sauro n. 4, C.F. , è erede pura e semplice della MA CodiceFiscale_2 signora , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._3
, deceduta a ANEL DI (LO) il 22.02.2017 e che pertanto la quota di quota di
[...]
½ (un mezzo) di piena proprietà degli immobili di , è devoluta ex artt. 476 e 485 Persona_1
c.c. alla signora in qualità di erede;
CP_1
pagina 1 di 5 - conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con manleva da responsabilità in merito, di provvedere alla conseguente trascrizione del provvedimento nelle forme opportune.
Con vittoria di spese in caso di contestazione”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 4.4.2025, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi a tal fine domandando che venga accertato che è erede pura e CP_1
semplice della MA , con conseguente ordine al Conservatore a provvedere alla Persona_1
relativa trascrizione.
A sostegno della propria pretesa parte ricorrente ha dedotto che la resistente con scrittura privata datata 19.11.2024 ha dichiarato espressamente di accettare l'eredità della MA , Persona_1
morta il 22.2.2017.
benché regolarmente citata, non si è costituita e pertanto ne è stata dichiarata la CP_1 contumacia all'udienza del 3.6.2024.
2. La domanda di parte ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
2.1 Anzitutto, occorre dare atto che ha interesse ad agire, avendo la stessa Parte_1 dichiarato di voler pignorare l'immobile della resistente al fine di recuperare il credito residuo nascente dal mutuo fondiario stipulato da Centro Moda NT s.n.c. di NT BE & C con il Banco Popolare soc. coop. in data 19.6.2013; mutuo a garanzia del quale Persona_1
aveva concesso ipoteca sui beni di sua proprietà per la quota di ¼ (doc. 2 parte ricorrente).
Secondo un costante e consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, “qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma 2, c.c., purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.. Se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano
pagina 2 di 5 accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 e 527 c.c., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza” (Cass. civ.
26/05/2014 n. 11638). E ancora, la Suprema Corte recentemente ha ribadito: “Qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e
l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, il creditore può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, mentre, se l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito “ex lege” agli effetti degli articoli 485 o 527 del codice civile, la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza” (Cass. civ. 02/02/2023 n. 3291).
Sussiste dunque un evidente interesse in capo a ad ottenere l'accertamento della Parte_1
qualità di erede di al fine di garantire in sede esecutiva la continuità delle CP_1
trascrizioni.
2.2 Premesso quanto sopra, in punto di diritto si osserva che nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non avviene in maniera automatica, essendo, invero, necessaria,
l'accettazione. L'accettazione può essere espressa o tacita.
L'art. 475 c.c. stabilisce che “L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”.
La dichiarazione di accettazione dell'eredità integra un negozio unilaterale di adesione all'offerta dell'eredità che deriva dalla delazione. È un negozio giuridico puro, che non ammette l'apposizione di condizioni o termini, formale e irrevocabile.
L'accettazione, invece, è tacita laddove “il chiamato all'eredità compia atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.). L'accettazione tacita dell'eredità postula, dunque, la ricorrenza di due condizioni, vale a dire il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (Cass. civ., sez. VI-II, 01/03/2021, n. 5569).
pagina 3 di 5 Per quanto qui interessa, poi, ai sensi dell'art. 2648 c.c. deve essere trascritta l'accettazione dell'eredità che importi l'acquisto di beni immobili. In questo caso, il secondo comma dell'art. 2648 c.c. stabilisce che “la trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”. L'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura privata, dunque, è funzionale ad ovviare alla mancanza di autenticazione (art. 2703 c.c.) e non è conseguibile diversamente se non mediante l'intervento del giudice (art. 2652, comma 1, n. 3).
In sostanza, se è vero che si realizza “accettazione espressa dell'eredità ogniqualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio” (Cass. civ. ord. 21/9/2020 n. 19711), affinché detta accettazione possa essere trascritta risulta a ciò indispensabile l'accertamento giudiziale.
2.3 Nel caso in esame, come visto, ha chiesto l'accertamento della qualità di erede di Parte_1
sulla base della scrittura privata del 19.11.2024 con la quale quest'ultima ha CP_1 espressamente dichiarato di accettare l'eredità della propria MA, , deceduta in Persona_1
ANEL DI in data 22.2.2017 (doc. 4 parte ricorrente).
Ai sensi dell'art. 215 primo comma n. 1) c.p.c. la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta “se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale la scrittura prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'art. 293 terzo comma”. Viene così attribuito significato concludente al comportamento processuale della parte, tanto da desumerne una presunzione legale assoluta di riconoscimento tacito del documento;
inoltre, la norma trova applicazione soltanto per le scritture sottoscritte o, comunque, provenienti da soggetti che siano parti nel processo in cui vengono fatte valere. Ciò implica che la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto.
Tutto ciò considerato, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, si accerta, ai fini della trascrizione l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 19.11.2024, nella quale la resistente, ha dichiarato di accettare l'eredità della MA CP_1 Per_1
. Conseguentemente accerta che è erede pura e semplice di
[...] CP_1 Per_1
.
[...]
2.4 L'obbligo del Conservatore di trascrivere il presente provvedimento segue per legge.
pagina 4 di 5 3. Le spese del presente giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e non avendo parte resistente opposto alcuna contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta che è erede pura e CP_1
semplice di;
Persona_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Tribunale di Lodi, 12/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 5 di 5