Sentenza breve 20 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 20/11/2023, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 03413/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01446/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Stallone e Alessia Scarnà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale - Commissione Esaminatrice sez. A presso l’ Istituto Failla Tedaldi di Castelbuono), in persona del Ministro pro tempore e l’Istituto di Istruzione Superiore I I S Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono, in persona del Dirigente pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva:
- dell'albo degli esiti finali degli esami di stato della classe-OMISSIS- del Liceo scientifico “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono (PA) A.S. 2022/2023 indirizzo “Scienze Umane”, pubblicato mediante affissione presso i locali dell'Istituto scolastico e pubblicazione nel registro elettronico in data 04.07.2023, limitatamente alla parte in cui è stato erroneamente attribuito alla ricorrente un punteggio finale di -OMISSIS-e non il massimo punteggio previsto di 100/100;
- del Verbale n. 18 del 04.07.2023 “ della riunione della commissione d'esame relativa all'attribuzione del voto finale ”, osteso in data 18.07.2023, all'esito dell'accesso agli atti formulato dalla ricorrente in data 07.07.2023, nella parte in cui non viene assegnato alla ricorrente alcun punteggio integrativo, confermando la votazione finale di -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti anche se allo stato sconosciuti su cui è stata fondata l'istruttoria che ha condotto al provvedimento impugnato;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, studente maggiorenne di istituto superiore, chiede l’annullamento della valutazione finale all’esito dell’esame di Stato di maturità, limitatamente al fatto che non le è stato assegnato alcun punteggio integrativo. All’esito della valutazione finale la ricorrente ha conseguito il punteggio di -OMISSIS-, derivante dalla somma aritmetica dei voti di merito raggiunti nelle singole prove, tuttavia non le sono stati attribuiti i punteggi integrativi ai sensi dell’art. 18, comma 5 D.lgs. n. 62/2017, degli artt. 16, comma 9, lett c) e 28, comma 4 dell’ordinanza Miur n. 45/2023 e del verbale n. 3 della commissione d’esame.
2. La Commissione d’esame, in particolare, ha ritenuto di non attribuire alla ricorrente i 5 punti integrativi nonostante la stessa, avendo raggiunto la votazione di merito di -OMISSIS-, avrebbe potuto averne accesso.
3. Parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze di legittimità.
3.1. Il primo motivo è stato così rubricato “ violazione del combinato disposto degli artt. 16, comma 9, lett c) e 28, comma 4 dell’ordinanza Miur n. 45/2023. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Illogicità, contradditorietà ed irrazionalità manifesta ”. La ricorrente lamenta l’illegittimità della scelta operata dall’Amministrazione di non attribuirle i 5 punti integrativi.
3.2. Il secondo motivo è stato così rubricato: “ violazione del combinato disposto degli artt. 16, comma 9, lett c) e 28, comma 4 dell’ordinanza Miur n. 45/2023 per manifesta carenza motivazionale sulla mancata attribuzione del punteggio integrativo. Violazione dell’art. 3 Cost, e del principio di parità di trattamento ”. La ricorrente lamenta l’illegittimità della scelta dell’Amministrazione sotto il profilo della mancanza di motivazione sul punto.
4. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, ha depositato documenti e una memoria chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha replicato alle argomentazioni della resistente con un’ulteriore memoria.
5. All'udienza camerale del 8 novembre 2023, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Secondo la prospettazione della ricorrente l’Amministrazione resistente avrebbe violato l’art. 16, comma 9, lett c) dell’ordinanza Miur n. 45/2023 per il quale “ in sede di riunione preliminare, la commissione/classe definisce, altresì...c) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta punti ” e l’art 28, comma 4 della stessa ordinanza per il quale “ ai sensi dell’art. 18, comma 5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione/classe può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 9, lettera c) ”.
Tali parametri normativi sarebbero stati apertamente violati o falsamente applicati al caso concreto con il mancato riconoscimento dei punti integrativi alla ricorrente, per il primo motivo, e comunque, per il secondo motivo, la determinazione della commissione sarebbe viziata da un’insanabile carenza motivazionale sul punto.
2. Entrambi i motivi sono infondati per le seguenti ragioni.
In attuazione della citata disposizione dell’ordinanza ministeriale, nel corso della seduta del 19 giugno 2023 (verbale n. 3), la commissione determinava “ i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti: a) che il curriculum del triennio del candidato sia risultato sempre sostenuto da un buon rendimento, b) che il colloquio abbia evidenziato nel candidato capacità di personale elaborazione critica ”, con la precisazione che “ in corrispondenza di un punteggio finale d’esame da 95 ” i punti attribuibili possono essere “ fino a 5 ”.
Come ritenuto dalla giurisprudenza in materia « Già da tali prescrizioni emerge il carattere “eventuale” – aggiuntivo e in alcun modo dovuto - dell’attribuzione dei punteggi integrativi.
Tale connotazione dei punteggi integrativi è ulteriormente chiarita nell’art. 28, comma 4, dell’ordinanza ministeriale in base al quale “la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio”.
In definitiva la valutazione della Commissione era ampiamente discrezionale e richiedeva una specifica motivazione solo nelle ipotesi di attribuzione dei punteggi integrativi, non in caso di mancato riconoscimento degli stessi.
Deve quindi ritenersi che la predeterminazione dei criteri di attribuzione avesse la funzione di circoscrivere la facoltà dell’Amministrazione nel riconoscere tali punteggi ulteriori, non di imporne il riconoscimento. » (cfr. in termini, T.a.r. Veneto – Venezia, sez. I, 22/11/2022, n. 1783).
3. Il provvedimento impugnato non mostra profili di illegittimità sotto nessun profilo e la determinazione della Commissioni di non attribuire i punteggi aggiuntivi è coerente e lineare conseguenza della valutazione squisitamente tecnica discrezionale che ha seguito i criteri dettati da fonti normative primarie e secondarie, oltre a quelli dei quali si è dotata lei stessa in loro attuazione.
In sintesi, per quanto senz’altro meritevole, la candidata non ha dimostrato quel livello di “eccellenza” richiesto dalla Commissione per l’attribuzione dei punteggi aggiuntivi.
Nemmeno sotto il profilo della motivazione il provvedimento può trovare censura essendo chiaro il dettato normativo per il quale solo la positiva decisione di attribuzione del punteggio integrativo richiede obbligo di motivazione, a evidente tutela degli interessi dei soggetti che, a parità di condizioni di merito, non si vedono attribuita l’integrazione o se la vedono attribuita in misura diversa.
4. Il ricorso va pertanto respinto nel merito.
5. In relazione agli interessi coinvolti sussistono le condizioni per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO