Articolo 2703 del Codice civile
Articolo 2526Articolo 2525
Versione
19 aprile 1942
Art. 2703.

(Sottoscrizione autenticata).

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identita' della persona che sottoscrive.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente