Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/06/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 437/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado vertente tra
, elettivamente domiciliato in Civitella Casanova al Corso Umberto I° n. Parte_1
35, presso lo studio dell'Avv. Nicolino Di Tillio che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di appello;
appellante e
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Anthony Hernest Aliano ed elettivamente domiciliato a Pescara, Corso
Manthoné n. 40, presso lo studio Lawyers Avvocati giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
appellato avverso la sentenza n. 1403/2023, resa dal Tribunale di Pescara nel fascicolo R.G. n.
1908/2021, pubblicata il 30.10.2023, mai notificata.
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di l'Aquila, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1403/2023 emessa dal Tribunale di
Pescara, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Bellafante, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1908/2021, depositata in cancelleria in data 30.10.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
-accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della determinazione n. 10 del 16.01.2019
(Registro Generale n. 15) avente ad oggetto: “diniego alla istanza di subentro nella assegnazione alloggio popolare di proprietà Comune di Civitella Casanova”, notificata in data
18.01.2019 per tutti i motivi in narrativa e, per l'effetto disporne l'annullamento della stessa e
per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dal sig. , con Parte_1 ogni conseguenziale statuizione, anche in punto di temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
: il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso avanzato da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 avverso la determinazione n. 10 del 16.01.2019;
[...]
- Condanna per l'effetto, alla refusione delle spese processuali in favore del Parte_1
Comune di Civitella Casanova che si liquidano in complessivi €. 2.500,00, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CPA e Iva come per legge, nonché le spese per espletata CTU”.
Questi i fatti, lo svolgimento del processo in primo grado e la motivazione adottata dal Primo
Giudice.
“Preliminarmente, occorre precisare che l'istante presentava ricorso ex art. 702 bis, riassumendo l'impugnazione della determinazione n. 10 del 16.01.2019 in precedenza proposta con ricorso straordinario al Capo dello Stato, contro il , Controparte_1 esponendo le motivazioni di cui alle premesse e chiedendone l'integrale accoglimento.
Si costituiva il a mezzo del procuratore, chiedendo il mutamento Controparte_1 del rito ed il rigetto della avversa richiesta.
Il GI, tramutato il rito e ritenute superflue le istanze istruttorie avanzate dalle parti, nominava
CTU al fine di verificare lo stato dei fatti.
All'esito, considerata la causa matura per la decisione, la stessa veniva trattenuta a sentenza.
Passando al merito si osserva quanto segue.
Parte istante avanzava domanda di assegnazione di alloggio popolare, essendo venuta a mancare la di lui madre con la quale conviveva.
A seguito della predetta richiesta, il Comune di Civitella Casanova - con nota prot. n.
3005/2016 - invitava a compilare il modello prestampato per la verifica Parte_1 delle condizioni indispensabili per l'assegnazione dell'abitazione sita in via della Repubblica n.
11 del Comune di Civitella Casanova (Pe). pag. 2/13 Pertanto, l'esponente, a compimento di quanto richiesto, provvedeva a compilare un'autocertificazione con la quale confermava di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 96/96.
Di tal che a seguito di segnalazione, l'Ente Comunale veniva invitato a procedere alle opportune verifiche circa la proprietà dell'immobile sito a Civitella Casanova (Pe), Via dei
EM n. 11/A: immobile, intestato al , per il quale lo stesso percepiva Parte_1 un canone di locazione.
Venivano richieste delucidazioni all'interessato sui requisiti dichiarati e a riscontro veniva confermata la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Civitella Casanova, Via dei EM
n. 11, precisando però come “l'immobile di mia proprietà non è ritenuto idoneo all'abitazione poiché sotto metratura poiché composto da unica stanza con servizi igienici non idonei in quanto privi di finestre”.
Da tale comunicazione, partivano gli accertamenti del caso che confermavano quanto affermato nel predetto riscontro e come lo stesso immobile fosse locato a terzi.
Inoltre, come evidenziato dalle ricerche degli uffici tecnici, si verificava che tale immobile apparteneva ad una zona urbanistica sottoposta a Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio
Esistente e che si trattasse di un monolocale abitabile.
Tuttavia, dalla indagine espletata, il ricorrente risultava disporre anche di altre due unità edilizie, censite al foglio n. 16 part. 220, sovrapposte alla unità di Civitella Casanova, via Vico dei EM, 11 ovvero risultava proprietario dell'intera palazzina Parte_1 composta di numero tre unità, senza però aver formalizzato con rogito notarile il passaggio di proprietà.
Invero, tali conclusioni erano supportate dall'esistenza di un contratto di comodato presentato al protocollo dell'Ente Comunale affinché fosse consentito a tale Persona_1 di richiedere la residenza presso il medesimo Comune nell'immobile che, stando al contratto, veniva indicato come di proprietà di e composto di numero tre vani pari a Parte_1 metri quadri 55; da un contratto preliminare sottoscritto con e dalla missiva a Parte_2 firma dell'Avv. Gioioso con cui veniva intimato al di procedere con la formalizzazione Parte_1 dell'atto di compravendita essendo già dal contratto preliminare traslato il pieno godimento dell'immobile.
Da precisare che le predette circostanze venivano anche tutte riscontrate e confermate dal
CTU nominato dal GI.
Infatti, il tecnico – sulla base della documentazione – poteva acclarare che Parte_1 era proprietario e, quindi, disporre ad ogni effetto di legge di più di un appartamento, di cui il secondo con una consistenza pari a 55 mq. ovvero più ampia della metratura minima di 45 mq richiesta dalla Legge Regionale n. 96 del 1996 e dal Regolamento Edilizio Comunale, mentre il terzo appartamento - quello formalmente intestato a – era nella piena e Persona_2 giuridica disponibilità del che, nell'anno 2010, lo inseriva in una propria richiesta Parte_1 progettuale.
Ne consegue che il consulente tecnico appurava che non fosse nelle Parte_1 condizioni richieste per poter ottenere la assegnazione dell'alloggio popolare, in quanto pag. 3/13 risultato – senza ombra di dubbio - proprietario di tre unità abitative, aventi una consistenza ben oltre il limite indicato con la legge regionale n. 96 del 1996.
Inoltre, sotto il profilo reddituale, non veniva mai resa alcuna delucidazione anche con riferimento al contratto di locazione rinvenuto. Da qui il conseguente provvedimento di diniego e la sua piena legittimità.
Tali argomentazioni, supportate anche dall'elaborato del nominato CTU, determinano il rigetto della domanda.”
La sentenza è stata impugnata da , già ricorrente in primo grado, il quale ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza per un motivo che si va ad esaminare.
Il costituitosi, ha chiesto la conferma della statuizione impugnata. CP_1
Con ordinanza dell'11 giugno 2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza, avendo precedentemente concesso i termini di cui all'art. 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TRAVISAMENTO ED ERRATA LETTURA DELLE RISULTANZE DELLA CTU, DEI DOCUMENTI VERSATI
IN ATTI, DELLA IDENTIFICAZIONE CATASTALE, DELLA CATEGORIA E DIMENSIONI DEGLI
IMMOBILI.
Con un'unica censura l'appellante ha contestato la suesposta motivazione, premettendo che il
Giudice di prime cure aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare, testualmente, quanto segue: “accerti il CTU, esaminati gli atti: dopo sopralluogo quale sia la proprietà riconducibile a e la sua consistenza ai fini di verificare la Parte_1 corrispondenza tra i registri immobiliari e lo stato di fatto”.
Il CTU, a detta dell'appellante, nel rispondere al quesito era andato oltre il domandato, spingendosi in accertamenti ed acquisizioni documentali non richiesti.
Ciò perché gli era stato richiesto solo di verificare quale fosse la proprietà del in base Parte_1 ai registri immobiliari, in tal senso essendo risultato che l'unica proprietà immobiliare a lui riconducibile era l'unità immobiliare sita in Civitella Casanova alla Via Dei EM n. 11, di cui al foglio 16, particella 220 sub 22, inabitabile.
Ciò che il Giudice di primo grado aveva considerato ulteriori proprietà altro non erano, secondo l'appellante, che altre due unità interessate, rispettivamente, da:
1) un contratto preliminare di una stanza di mq. 20 circa indipendente (quindi non idonea), senza servizi, mai entrata a far parte della proprietà immobiliare del;
Parte_1
2) un contratto di comodato d'uso gratuito nel quale il si dichiara falsamente Parte_1 proprietario, relativo ad un immobile categoria C/2 (come accertato in tutti gli atti catastali e come classificato dallo stesso comune negli accertamenti ICI versati in atti), immobile che dai pag. 4/13 registri immobiliari è di proprietà della SI.ra . Quindi, oltre a non essere di Persona_2 proprietà del è anche un magazzino. Circostanza ampiamente accertata anche in Parte_1 sede penale nelle due sentenze del Collegio versate in atti al fascicolo di primo grado.
Il Tribunale, quindi, secondo l'appellante ha erroneamente ricondotto nella sua proprietà un immobile di classe C/2 (magazzino), censito nel registro immobiliare come di proprietà della
SI.ra , per il quale si era dichiarato proprietario e lo aveva concesso in Persona_2 comodato con contratto nullo poiché stipulato da persona diversa dal reale proprietario;
l'immobile, comunque, non era idoneo per essere un magazzino e non un'abitazione e vi era la piena conoscenza da parte del Comune della proprietà in capo alla SI.ra poiché lo Per_2 stesso ente da decenni emetteva i tributi a carico della stessa.
Quanto al contratto preliminare dell'immobile, di proprietà di tale , non si Parte_2 trattava di una proprietà poiché mai rogitata per il venir meno dell'interesse; inoltre, si trattava di una sola stanza di circa 20mq, indipendente con proprio autonomo accesso, priva di servizi ed utenze, non abitabile poiché sottotetto.
Il tutto viene dedotto dall'appellante per sostenere che unico immobile di sua proprietà fosse quello censito al foglio 16, particella 220 sub 22, il che lo legittimava, comunque, al subentro nell'assegnazione dell'alloggio residenziale pubblico, ubicato in via della Repubblica e dove aveva risieduto con la madre, precedente assegnataria deceduta.
Quanto ai requisiti reddituali, vi era il CUD allegato all'atto introduttivo e, per quanto riguarda la locazione, era facilmente riscontrabile che alla data dell'istanza, 26.06.2016, non era in corso poiché il contratto fu stipulato in data 01.11.2016 (cinque mesi dopo) e il reddito non andava dichiarato poiché il modello richiedeva la dichiarazione reddituale dell'anno precedente (2016 per il 2015).
Questo Collegio premette che con provvedimento del Comune di Civitella Casanova n. 10 del
16.01.2019 veniva determinato il diniego alla richiesta di autorizzazione di subentro nell'assegnazione dell'alloggio residenziale pubblico ubicato nel predetto Comune, alla Via della Repubblica n. 11, nei confronti del , in primo luogo per la seguente ragione: Parte_1
“…l'Ente gestore ha dunque riscontrato la sussistenza in capo al SI. di Parte_1 condizioni ostative all'accoglimento della istanza di subentro e permanenza nell'alloggio ex l.r.
Abruzzo 96/96 ed in particolare la titolarità di altra proprietà immobiliare ubicata nel medesimo comune che ci occupa, ritenuta idonea, agibile ed abitabile anche in considerazione del nucleo familiare composto dal solo istante e della locazione a terzi riscontrata a seguito di segnalazione anonima e di accertamento postumo alla presentazione della domanda…”.
La proprietà in questione, ossia quella di via dei EM, consisteva in immobile composto da 2,5 vani per complessivi mq 32 circa, disposto su due livelli di cui n. 2 vani al piano primo di pag. 5/13 circa 30 metri (monolocale) e 0,5 vani al piano terra di circa 1,72 mq., misure che il Parte_1 assume come palesemente inferiori a quelle tassativamente previste, giacchè l'art. 2 lett. c) l.r.
96/96 prevede che per alloggio adeguato debba intendersi quello “la cui superficie utile determinata ai sensi dell'art. 13 della l. 392/1978 sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da uno o due persone”.
Va precisato che questa è l'unica proprietà formalmente in capo al , il quale nel Parte_1 chiedere il subentro ne aveva sottaciuto, inizialmente, l'esistenza, salvo poi invocare la sua inadeguatezza, tale da non far venir meno la sua legittimazione al subentro nel diverso alloggio pubblico.
Per giurisprudenza consolidata il diritto al subentro non configura una successione automatica nel rapporto locatizio, ma richiede un'autonoma verifica dei presupposti di legge in capo al richiedente: “il subentro nell'assegnazione dell'alloggio popolare a seguito del decesso dell'originario assegnatario non ha natura automatica, ma presuppone la verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa regionale, tra cui la condizione di bisogno abitativo” (Cass. civ., sez. VI, ord. 24 novembre 2016,
n. 23995).
La normativa regionale applicabile, in forza della quale Tribunale di Pescara ha escluso la sussistenza, in capo all'appellante, dei requisiti per l'assegnazione è la L.R. Abruzzo n. 96/1996, che disciplina il subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte dei familiari conviventi con l'assegnatario deceduto.
Tale legge, per quanto rileva, recita come segue.
Art. 16: Subentro nella domanda e nell'assegnazione: “In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l'ordine. In tutti i casi di subentro l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.”
L'art. 2, a sua volta, dispone: Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica: “non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'art. 23 della legge 392/78 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge 392/78 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 34 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato,
pag. 6/13 ai bisogni del nucleo familiare la superficie utile abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standards abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);
- non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27.7.1978, n° 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nel l'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.”
Ad avviso di questa Corte, il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda del , Parte_1 peraltro volta ad ottenere l'annullamento della delibera Comunale e non la sua mera disapplicazione, in quanto nel caso concreto era emersa, in effetti, la piena disponibilità di altre due unità, anch'esse censite al foglio n. 16 part. 220, sovrapposte a quella di 32 mq. e che con essa formavano un unico corpo di fabbrica composto di tre unità per oltre 100 mq.
Di ciò, come si vedrà, ha dato piena evidenza l'espletata CTU che, contrariamente a quanto sostenuto in appello, doveva accertare quali fossero le proprietà riconducibili al e la Parte_1 loro consistenza per verificare la corrispondenza tra i registri immobiliari e lo stato di fatto, quesito ben più ampio della mera verifica di quale fosse la proprietà del in base ai Parte_1 registri immobiliari, secondo i quali l'unica proprietà, formalmente, era l'unità immobiliare sita in Civitella Casanova alla Via Dei EM n. 11, di cui al foglio 16, particella 220 sub 22, ossia quella di 32 mq.
Già il Comune, peraltro, aveva rilevato la singolarità del caso, tanto che nel provvedimento per cui è causa era scritto quanto appresso.
“Solo in forza di una missiva anonima ed a seguito di controlli eseguiti dal Servizio Polizia
Municipale dell'Ente Comunale (prot. n. 400 del 21 dicembre 2016) è emerso come il sig.
sia proprietario - poi per stessa ammissione dell'interessato - di una unità Parte_1 immobiliare sita nel Comune di Civitella Casanova, via dei EM n. 11/A peraltro - alla data della istanza - concessa in locazione ad un canone pari ad euro 2.040,00.
Dalle notizie apprese ne è discesa la consapevolezza in capo all'Ente Comunale della mendacità delle informazioni rese ex 76 del d.p.r. n. 445/2000 con la domanda del 22 dicembre 2016.
Dalla documentazione prodotta dal sig. - modello CUD 2016 riferito all'anno Parte_1
2015, ossia allorquando non vi era rapporto di locazione (come dichiarato dalla parte) - risulta il reddito indicato dal medesimo nella domanda del 22 dicembre 2016 di talché la rendita riscontrata per la locazione debba essere sommata al reddito complessivo dichiarato con autocertificazione del 20 giugno 2016 (prot. n. 3190).
L'immobile ubicato a Civitella Casanova, via dei EM n. 11/A, già dalla data della presentazione dell'istanza di subentro in parola è risultato, da ispezione presso gli Uffici
Catastali ed Urbanistici dell'Ente Comunale, di proprietà del sig. nonché Parte_1 agibile ed abitabile in forza del piano urbanistico e del regolamento edilizio locale tant'è che se pag. 7/13 ne è riscontrato lo stato locativo in favore di un terzo soggetto. L'immobile in parola, infatti, risulta collocato in area A1 del PRG dell'Ente Comunale;
condizione, questa, che sottrae l'unità dai limiti (dimensionali) previsti dall'art. 24 del Regolamento Edilizio Comunale e, dunque, dai medesimi limiti richiamati nella Legge n. 96 del 1996.
L'immobile risulta peraltro sottoposto a Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente, con tipologia d'intervento "ristrutturazione edilizia" domandato dal sig. . Parte_1
L'Ente gestore abbia dunque riscontrato la sussistenza - in capo al sig. -di Parte_1 condizioni ostative all'accoglimento della istanza di subentro nella assegnazione e permanenza nell'alloggio ex legge regionale Abruzzo n. 96 del 1996, ed in particolare (i) la titolarità di altra proprietà immobiliare ubicata nel medesimo Comune che ci occupa, ritenuta idonea, agibile ed abitabile anche in considerazione del nucleo familiare composto dal solo istante e della locazione a terzi riscontrata a seguito di segnalazione anonima e di accertamento postumo alla presentazione della domanda, (ii) un reddito complessivo - aumentato della rendita da locazione - superiore ai limiti previsti dalla norma di riferimento, (iii) e il riscontro di dichiarazioni mendaci per le quali è sorto l'obbligo di trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica ed agli Uffici Finanziari ex art. 10 della legge regionale Abruzzo n. 96 del 1996.
La legge regionale Abruzzo n. 96 del 1996 prevede il diniego alla istanza di assegnazione in subentro del de cujus anche laddove sussista una sola delle condizioni ostative esplicitate.
Non sussistono le condizioni per poter accogliere la domanda di assegnazione dell'alloggio ERP
e neppure per poter consentire oltremodo la permanenza all'interno del medesimo.
L'immobile debba, dunque, essere liberato e reso disponibile per i partecipanti alla graduatoria
ERP. “
Orbene, quanto sinora riportato riguarda il solo locale di 32 mq. e, in disparte la questione reddituale, questo Collegio rileva come in appello non si contesti che risultasse collocato in area A1 del PRG dell'Ente Comunale, condizione, questa, che per il sottraeva l'unità CP_1 dai limiti (dimensionali) previsti dall'art. 24 del Regolamento Edilizio Comunale e, dunque, dai medesimi limiti richiamati nella Legge n. 96 del 1996: l'appellante, dopo aver richiamato il passo della sentenza di primo grado che di ciò aveva dato atto, ossia il seguente “…inoltre come evidenziato dalle ricerche degli uffici tecnici, si verificava che tale immobile apparteneva ad una zona urbanistica sottoposta a Piano di recupero del Patrimonio Edilizio Esistente e che si trattasse di un monolocale abitabile” , si limita a sostenere come ai fini dell'assegnazione dell'alloggio popolare, testualmente,” vi sono criteri diversi e ben precisi che, detto immobile non rispecchia come ampiamente provato e dimostrato, criteri che esulano da ogni altra deduzione” : trattasi di censura priva di contenuto.
Il comunque, nella delibera per cui è causa ha proseguito col rilevare quanto CP_1 appresso.
“Il sig. - risulta da documentazione protocollata presso l'Ente Comunale - ha Parte_1 già dichiarato di disporre di ulteriori due unità immobiliari, entrambe censite al foglio n. 16 part. 220, sovrapposte alla abitazione di Civitella Casanova, via Vico dei EM, 11: ciò si pag. 8/13 riscontra nel contratto di comodato presentato al protocollo dell'Ente Comunale affinché fosse consentito a tale sig. di richiedere la residenza presso il Comune di Civitella Persona_1
Casanova; immobile che, stando al dato letterale del contratto, (i) viene indicato come di proprietà del sig. e consta di numero tre vani pari a metri quadri 55. Parte_3
Con relazione di servizio dell'8 novembre 2018, il responsabile della Polizia Locale ha accertato che il sig. abita ancora l'unità di cui al punto che precede, in forza del Persona_1 contratto di comodato sopra menzionato. Si appalesa, dunque, (i) che il sig. Parte_1 sia proprietario di più di un appartamento, (ii) che il secondo appartamento abbia una consistenza (55 mq.) ben più ampia della metratura minima richiesta dalla Legge Regionale n.
96 del 1996 e dal Regolamento Edilizio Comunale (45 mq), (iii) che tuttavia lo status riscontrato del sig. non risulta oltremodo compatibile con l'asserita sussistenza delle Parte_1 condizioni necessaria alla assegnazione dell'alloggio popolare.”
L'espletata CTU ha, di poi, confortato quanto rilevato dal Comune, ovvero la piena disponibilità dell'alloggio di 55 mq, abitabile in quanto residenza di tale e, come detto, costituente Per_1 unico corpo di fabbrica insieme al locale di 32 mq. di cui si è finora trattato
Essa, per vero, ha consentito di acclarare quanto segue.
“Esaminati quindi tutti gli atti, sia quelli del fascicolo di causa che quelli reperiti presso l'Archivio del Comune, per fare ordine e chiarezza, si decide di seguire cronologicamente la documentazione partendo dal 03.02.2000 data in cui il sig. acquista, Parte_1 mediante Rogito Notarile del Notaio l'immobile in questione “già destinato ad Persona_3 abitazione, attualmente sgombero, inagibile” riportato al NCEU al F.16, P.220, sub.11, (vedi allegato “E”).
Quindi, un mese dopo aver acquistato l'immobile, il giorno 03.03.2000, il sig. Parte_1
provvedeva a presentare istanza di pratica edilizia per ristrutturazione (vedi allegato
[...]
“H”). Nella previsione progettuale il tecnico incaricato raffigurava lo stato di fatto e quello di progetto, degli immobili sub.11 e sub.18, indicando nella relazione tecnica allegata (vedi allegato “H” pag.10) il sig. come unico proprietario di entrambi i beni. Parte_1
Qui il sottoscritto CTU risconta una anomalia in quanto, come si evince dall'allegato catastale
“D” alle pagine 18- 19-20-21, l'intestataria dell'immobile non residenziale sub.18 (C/2 - cl.
2 - consistenza 57 mq.) risulta essere la sig.ra . Persona_2
La “Pianta Piano Primo Futuro” dell'elaborato grafico in questione vedi allegato “H” pag.19) prevedeva una scala a chiocciola di collegamento con il sottostante piano terra non residenziale (vedi allegato “H” pag.18) trasformandolo anche in residenziale (sub.18).
In data 09.01.2001, il sig. provvedeva a presentare la Variazione Catastale Parte_1
Docfa, pratica n.3951, con la quale, per ristrutturazione, sopprimeva il sub.11 e andava a costituire il sub.22 ed il sub.23. Il sub.22 abitazione (A/4 - cl.
3 - vani 2,5) al piano primo con annesso piccolo ripostiglio al piano terra. Il sub.23 bene comune non censibile, gradinata esterna e tettoia/ballatoio comuni al sub. 22 e sub.12. Il sub.12 risulta intestato al sig. Parte_2
(vedi allegato “D”).
[...]
pag. 9/13 In data 19.12.2006, il sig. presentava un'altra pratica edilizia (Denuncia di inizio Parte_1
Attività) con la quale andava a modificare quanto raffigurato nella precedente ristrutturazione del 03.03.2000, escludendo dalla progettazione il piano terra (sub.18 di proprietà della sig.ra
) e prevedendo la realizzazione di un “monolocale abitabile” con bagno (vedi Persona_2 allegato “I”).
Quest'ultimo titolo edilizio, dovrebbe essere quello di riferimento, ma mettendo a confronto la planimetria di progetto del predetto allegato “I” pag.8 con l'elaborato grafico del rilievo dello stato di fatto del sottoscritto CTU (vedi allegato “P”) si riscontra una diversa distribuzione interna tra quanto era previsto nel progetto del 2006 e quanto rilevato oggi.
In data 02.08.2007, il sig. stipulava un Preliminare di Vendita Parte_1
(Compromesso) con il sig. per l'acquisto dell'immobile riportato al NCEU di detto Parte_2
Comune al F.16, P.220, sub.12, adiacente alla sua proprietà sub.22 (vedi allegato “N” pag.2-3).
Con tale contratto il sig. si impegnava ad acquistare detta porzione di Parte_1 fabbricato posta al piano primo, ma il perfezionamento dello stesso, mediante Rogito Notarile, ad oggi non è mai avvenuto, tanto è che il sub.12 risulta ancora intestato al sig. Parte_2
(vedi allegato “D” pag.12-13).
Inoltre, è presente anche nella documentazione di “Accesso Atti”, una lettera Raccomandata via PEC del legale del sig. indirizzata al SI. Sindaco del Comune di Civitella Parte_2
Casanova e per conoscenza al sig. , datata 05.09.2022, con la quale lo stesso Parte_1
Avvocato Antonio Gioioso ribadisce che la proprietà dell'immobile sub.12 sin dalla data del
02.08.2007 è del sig. come pure i benefici ed oneri a profitto ed a carico Parte_1
(vedi allegato “N” pag.1).
In data 13.06.2016, il sig. , in qualità di proprietario, registrava presso Parte_1
l'Agenzia delle Entrate di Pescara il contratto di “Comodato d'Uso Gratuito” (vedi allegato “M” pag.3) a favore del sig. , dell'immobile sito in Civitella Casanova Via Vico dei Persona_1
EM NC (costituito da n.3 vani utili di circa mq.55, estremi catastali: foglio 16 mappale/particella 220 sub: -, comprensivo di accessori e ammobiliato).
Anche in questo caso si risconta una anomalia in quanto l'immobile concesso in Comodato
d'Uso Gratuito al sig. non viene individuato con il piano e principalmente con Persona_1 nessun subalterno, quindi impossibile da individuare soltanto con la superficie di mq.55.
In data 07.11.2016, il sig. , registrava presso l'Agenzia delle Entrate di Parte_1
Pescara il Contratto di Locazione (vedi allegato “O”) a favore del sig. , Persona_4 dell'immobile sito in Civitella Casanova, Via dei EM n.11/a, individuato in Catasto
Urbano al foglio 16 particella 220 sub.12, categoria A/4 composto da 2,5 vani, ammobiliato.
Anche in questo caso il sottoscritto CTU risconta una anomalia in quanto, ancora ad oggi, come si evince dall'allegato catastale “D” alle pagine 16 e 17, l'intestatario dell'immobile residenziale Pa sub.12 (A/5 - cl.2 – consistenza 1 vano) risulta essere il sig. . Parte_2
Per ultima è presente anche la Progettazione per i lavori di rafforzamento dell'Aggregato n.45, individuato con il foglio di mappa n.16, particella n.220, sub.3-12-18-19-20-21-22, pratica depositata presso il Comune di Civitella Casanova in data 04.11.2019 ed integrata pag. 10/13 successivamente con la progettazione dello stato di fatto e quello di progetto in data
31.07.2020 (vedi allegato “L”).
Il Commissario designato dell'Aggregato n.45 è l'arch. , ed i tecnici Persona_5 progettisti sono l'Ing. , l'Arch. e l'Arch. . Controparte_2 Persona_6 Persona_7
Nelle pagine n.4 e n.5 dell'allegato “L”, il predetto staf tecnico riporta lo “Stato di Fatto” del sub.22 (ex.sub.11) di proprietà del sig. e quello del sub.12 di proprietà del Parte_1 sig. , raffigurandoli in pianta come una unica abitazione con due accessi, Parte_2 collegata con una porta interna e composta da cucina, soggiorno e w.c. all'interno del sub.22 e da disimpegno, camera, camera all'interno del sub.12.
Anche in questo ultimo punto il sottoscritto CTU risconta una anomalia in quanto, come si evince dall'allegato “P”, planimetria dello stato di fatto rilevato dal CTU e dalla documentazione fotografica allegato “Q”, il sub.22 di proprietà del sig. Parte_1 risulta non comunicante con il sub.12 ed anche con una diversa distribuzione interna.
Concludendo, esaminati tutti i dati e la documentazione presente, al fine di verificare quale sia la proprietà riconducibile al sig. e la sua consistenza tra i registri immobiliari Parte_1
e lo stato di fatto, il CTU ha riscontrato che è l'immobile individuato catastalmente con il sub.22, e meglio raffigurato con la planimetria di rilievo del sottoscritto riportata nell'allegato
“P” e documentazione fotografica riportata nell'allegato “Q”. Il preliminare di vendita (allegato
“N” pag.2-3) stipulato con il sig. , riguardante l'acquisto dell'immobile sub.12 non Parte_2 risulta volturato nei registri immobiliari (vedi allegato “D” pag.16-17).”
Ne deriva che l'appellante da oltre venti anni sia nel possesso dell'intero immobile individuato catastalmente dalla particella 220, non solo, quindi, del sub 22 (locale di 32 mq.), ma anche del sub 18, della superficie di 55 mq., sia pur intestato a tale e del sub 12, Persona_2 intestato a tale : ciò è ampiamente comprovato dal fatto che egli il 13.06.2016, Pt_2 assumendo di esserne proprietario, registrava presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara il contratto di “Comodato d'Uso Gratuito” a favore del sig. , dell'immobile sito Persona_1 in Civitella Casanova Via Vico dei EM NC (costituito da n.3 vani utili di circa mq.55 e intestato alla ); il successivo 07.11.2016 registrava, sempre in veste di proprietario, Per_2 presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara il Contratto di Locazione a favore di tale Persona_4 dell'immobile sito in Civitella Casanova, Via dei EM n.11/a, individuato in Catasto
Urbano al foglio 16 particella 220 sub.12, ovvero quello intestato a . Pt_2
Sostenere, quindi, che il sub 12 sia una solo stanza di mq. 20 circa indipendente (quindi non idonea), senza servizi, mai entrata a far parte della proprietà immobiliare del e che Parte_1 nello stipulare il contratto di comodato d'uso gratuito dei tre vani di 55 mq. egli si sia dichiarato falsamente proprietario, nulla rileva in termini di conclamata disponibilità dell'intero corpo di fabbrica, in parte abitato dal comodatario (il che non è contestato) e nel Per_1 resto, addirittura, concesso in locazione ad , dato che il sub.22 di proprietà del Per_4
e il sub.12 di proprietà del , risultano formare un'unica abitazione con Parte_1 Parte_2 due accessi, collegata con una porta interna e composta da cucina, soggiorno e w.c. all'interno del sub.22 e da disimpegno, camera, camera all'interno del sub.12.
pag. 11/13 Il Tribunale di Pescara, pertanto ha correttamente escluso la sussistenza, in capo all'appellante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 16 della L.R. Abruzzo n.
96/1996, che disciplina il subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica da parte dei familiari conviventi con l'assegnatario deceduto: egli è nella disponibilità di due alloggi ubicati in unico corpo di fabbrica, adeguati in quanto la loro complessiva superficie utile, determinata ai sensi della legge 392/78 art. 13, non è affatto inferiore ai 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, quale quello dall'appellante.
Nel caso di specie, quindi, la condizione di bisogno abitativo è stata congruamente esclusa dal giudice di primo grado, con argomentazioni che questa Corte condivide e ribadisce in quanto è documentalmente risultata la disponibilità di fatto, in capo all'appellante, di altri immobili, oltre quello di 32 mq., di cui egli va considerato a tutti gli effetti proprietario o, quantomeno, usuario.
La giurisprudenza di merito ha chiarito che la nozione di “disponibilità” di un alloggio non implica necessariamente la titolarità formale del diritto di proprietà, ma può ricorrere anche in presenza di un alloggio nella materiale disponibilità del soggetto o del suo nucleo familiare: “ai fini del subentro nell'assegnazione dell'alloggio ERP, rileva la disponibilità di fatto, anche indiretta, di un alloggio idoneo da parte del richiedente, ancorché non in proprietà esclusiva, in quanto ciò è sufficiente ad escludere la condizione di bisogno abitativo richiesta dalla legge”
(Cons. Stato, sez. V, sent. 22 giugno 2017, n. 3079).
A ciò si aggiunga che l'appellante non ha offerto alcuna prova idonea a dimostrare un effettivo stato di indigenza o di emergenza abitativa, né ha documentato l'esistenza di ostacoli giuridici, economici o sociali che rendano concretamente impraticabile il ricorso alle soluzioni abitative alternative di cui sopra: basti rilevare che il comodato è revocabile ad nutum ed egli potrebbe risiedere già nel solo alloggio di 55 mq.
Quanto alle censure mosse alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado, esse risultano del tutto generiche e infondate, in quanto CTU ha svolto un'analisi puntuale e coerente delle risultanze documentali e delle condizioni familiari e patrimoniali dell'appellante, giungendo a conclusioni pienamente condivisibili e non infirmate da elementi oggettivi contrari.
Questa Corte richiama altresì l'orientamento secondo cui: “in tema di ERP, l'assegnazione (e il subentro) costituisce provvedimento amministrativo di natura eccezionale, ispirato a criteri di equità sociale e a una razionale gestione del patrimonio pubblico, per cui la rigorosa verifica dei requisiti normativi in capo all'istante risponde a esigenze di ordine pubblico e di tutela della collettività” , L'Aquila, sent. 15 ottobre 2020, n. 457). Parte_4
pag. 12/13 L'appello, quindi, deve essere respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Quanto alle spese, le stesse vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore indeterminabile, con dimezzamento di quello della terza fase, data la sua sinteticità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 8.468,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25.6.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo
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