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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2024, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2571/2024
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
nel procedimento tra
Parte_1
con l'avv. Barbara Lodi
-ricorrente-
e
CP
con l'avv. Giada Madi
-resistente-
nonché
Pubblico Ministero in sede
-interventore ex lege- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 30.05.2024, il sig. ha Parte_1
agito in giudizio per ottenere la revisione delle condizioni attinenti al collocamento e al mantenimento della figlia Per_1
, nata il [...] dalla relazione more uxorio con la sig.ra
[...]
. CP
Il ricorrente ha allegato che:
-su ricorso della sig.ra ex art. 337 bis c.c., il Tribunale CP
di Treviso, con decreto del 01.06.2021 (R.G. 5279/2020), ha stabilito: l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, cui per l'effetto è stata assegnata la casa coniugale;
un dettagliato calendario di turni di responsabilità
paterni1; l'obbligo del sig. di corrispondere, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €
550,00 e la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie.
- di aver istaurato in data 09.06.2022 procedimento ex art 337
quinquies definito, nell'accordo tra le parti, con la seguente regolamentazione (decreto del 11.10.2022, RG n. 3980/2022): turni di responsabilità paterni anticipati alle ore 16.00 anziché alle ore
18.00 dei venerdì cui seguono i weekend di competenza del sig. Pt_1
disciplina più dettagliata delle vacanze natalizie, pasquali ed estive e del giorno di compleanno di diminuzione ad € 450,00 Per_1
mensili del contributo nel mantenimento a carico del padre e conferma delle spese straordinarie al 50%; assegno unico a favore della sig.ra
. CP
Chiarito questo, il sig. ha lamentato la sussistenza di fatti Pt_2
nuovi, idonei a giustificare una modifica dell'assetto di interessi definito dall'ultimo decreto.
In particolare, da settembre 2023 frequenta il corso di Per_1
pattinaggio, presso la società “Roller Team” di Conegliano, le cui lezioni si tengono nelle giornate del martedì e del giovedì
pomeriggio dalle 16.30 alle 17.45. 2
Ne consegue che tutti i martedì il sig. si reca da Pove del Pt_2
Grappa (VI), ove lavora, a Conegliano per recuperare Per_1
all'uscita da scuola (prevista per le 16.00), la porta direttamente a pattinaggio e poi l'attende in auto fino a fine attività; di fatto,
quindi, il suo turno di responsabilità inizia alle 18.00.
La bambina inoltre frequenta ogni mercoledì il catechismo dalle 16.30
alle 17.30, e ciò comporta, secondo il ricorrente, un'ulteriore riduzione del tempo da trascorre con la minore nei due mercoledì al mese di competenza paterna.
Quanto agli aspetti economici, il ha sostenuto che rispetto Pt_2
alle precedenti regolamentazioni sono aumentate le spese mensili, poiché nelle more dei precedenti giudizi era tenuto al pagamento di un canone di locazione di € 400 mensili;
attualmente vive presso la casa materna in attesa dell'edificazione della nuova abitazione per la quale ha intenzione di contrarre un mutuo fondiario con rate pari a € 830 mensili.
Per tutte queste ragioni, l'attore ha chiesto il collocamento paritario della figlia (ed il correlato mantenimento diretto da parte di ciascun genitore); domanda poi modificata in sede di precisazione delle conclusioni con la richiesta di poter fruire della giornata del mercoledì della settimana A, in luogo del martedì in cui la minore ha pattinaggio, prolungando il suo turno come avviene nella settimana B e quindi: recuperando il martedì pomeriggio, come Per_1
già avviene, portandola a scuola il mercoledì mattina, riprendendola alle 16:00 alla fine delle lezioni, per poi accompagnarla catechismo,
riprenderla con sé per cena e pernotto e riportandola a scuola il giovedì mattina.
Quanto al contributo al mantenimento, il ricorrente ne domanda la diminuzione ad € 250 mensili ed è disponibile ad accollarsi la percentuale del 70% delle spese straordinarie della figlia.
Infine, il sig. ha rilevato che la sig.ra si è resa Pt_1 CP
responsabile di alcuni comportamenti ostativi l'esercizio della cogenitorialità, tra i quali: il mancato rispetto degli orari dedicati alle telefonate paterne ed interferenze nel corso delle conversazioni;
il fatto che la bambina si presenti, durante il turno di responsabilità paterno, con vestiario logoro e piccolo a causa di rancori non sopiti della resistente nei di lui confronti. Ha chiesto, pertanto, di sanzionare la convenuta ai sensi art. 473-
bis.39 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la sig.ra ritenendo infondato CP
il ricorso sia per quanto riguarda il collocamento della minore e i turni di responsabilità paterni, sia per quanto riguarda gli aspetti economici.
Secondo la resistente, infatti, le nuove attività di non Per_1
incidono in maniera significativa sui turni di responsabilità
paterni e non vi è alcun peggioramento della situazione reddituale del ricorrente.
La convenuta ha contestato inoltre quanto dedotto da controparte sull'adozione di comportamenti non rispettosi delle prerogative genitoriali paterne.
* * *
1. Sull'affidamento e sui turni di responsabilità paterni
Il motivo di disaccordo tra il sig. e la sig.ra è Pt_1 CP
principalmente rappresentato dalla partecipazione della figlia all'attività di pattinaggio nella giornata di competenza fissa paterna, il martedì; essendo invece le giornate del mercoledì (in cui vi è il catechismo) e del venerdì (in cui vi è ancora il pattinaggio) di competenza settimanale alternata dei genitori.
Ora, va evidenziato che il diritto di visita non comprende in via esclusiva il tempo dedicato alla relazione genitore- figlio, ma deve necessariamente comprendere, in virtù dei doveri di cura della prole,
anche la gestione delle attività praticate dal minore. D'altra parte, il fatto che il genitore si prodighi per consentire al figlio di esercitare i propri interessi costituisce una forma importante di partecipazione alla vita del minore.
È poi fisiologico, nell'ambito del processo di crescita, che vi siano sempre maggiori momenti in cui il figlio godrà di spazi interamente dedicati a sé stesso.
Ciò premesso, bisogna tenere altresì conto che l'impegno sportivo di non occupa l'interno pomeriggio del martedì, avendo il Per_1
ricorrente affermato, all'udienza del 22.10.2024, che il martedì (e in generale tutti i giorni di sua competenza) va a prendere la figlia a scuola alle 14.00.
Va poi considerato che è ormai abituata alla regolamentazione Per_1
posta dal presente calendario, né ha manifestato difficoltà nel seguirlo.
Dunque, per tutti questi motivi, la domanda di modifica – a maggior ragione quella di affido paritario - non può trovare accoglimento.
2. Sul contributo paterno al mantenimento della figlia
Il ricorrente ha chiesto la variazione dell'attuale contributo al mantenimento della figlia in euro € 250 mensili, allegando la sopravvenienza, a fronte di una retribuzione rimasta invariata nel tempo, della spesa riguardante il mutuo per l'edificazione della nuova casa.
Egli ha allegato al ricorso il prospetto informativo, redatto dalla banca, da cui si desume che, con la richiesta di un finanziamento pari ad € 140.000, si sarebbe impegnato a corrispondere rate mensili di € 830. Successivamente, con memoria del 01.10.2024, il sig. ha Pt_2
dichiarato di aver stipulato con la madre un contratto di mutuo gratuito per l'importo di € 100.000 (scrittura privata del
02.09.2024- doc. 30 parte attrice), obbligandosi alla restituzione tramite rate mensili di € 900.
Il Collegio rileva che la retribuzione del impiegato con Pt_2
mansioni direttive presso Coop Alleanza di Pove del Grappa- è
aumentata nel corso degli anni.
Infatti, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio, si desume che egli ha percepito mensilmente nel 2020 circa 2.200 euro
(importo di cui dava atto anche il decreto del giugno 2021), nel
2021 circa 2.400 euro, nel 2022 circa 3.000; retribuzione,
quest'ultima, che non può ritenersi un unicum, atteso che le buste paga di febbraio 2024 e di marzo 2024 riportano rispettivamente gli importi di € 2851 e di € 2897.
Tale aumento retributivo consente di escludere che il “fatto nuovo”,
indicato nell'aumento dei costi di alloggio, abbiano alterato l'assetto di interessi stabilito in precedenza.
Del resto, la allegata scelta del ricorrente di impegnarsi a corrispondere alla madre l'importante somma di € 900 al mese denota capacità di spesa.
Va infine sottolineato che la nuova abitazione avrebbe una consistenza di 712 m2 (allegato 29 parte attrice), il che è
indicativo anch'esso della sussistenza di una florida situazione economica del resistente. Infine, ma non meno importante: le allegazioni relative al mutuo per la nuova abitazione attengono ad una eventualità futura, perché ad oggi il ricorrente vive dalla madre e non è quindi gravato né da canone locatizio, né da rata di mutuo.
3. Sulle ulteriori domande (telefonate e vestiario)
Quanto agli orari delle telefonate, è opportuno stabilire che ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, dovrà attivarsi per garantire ad una telefonata quotidiana con l'altro, in Per_1
orari fissi serali, possibilmente nella fascia dalle 19.00 alle
20.00, senza interferenze;
nel caso in cui l'orario non possa venire rispettato, ne va dato congruo preavviso all'altro genitore.
Per quanto riguarda invece il vestiario, il sig. ha dato atto Pt_1
che la bambina possiede un doppio guardaroba (uno per quando sta con il padre, uno per quando sta con la madre), il che risolve le occasioni di conflitto tra genitori.
Ad ogni modo non sono provati , né si chiede di provare, i presupposti per comminare la sanzione chiesta dal ricorrente.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 2571/2024 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:
1.CONFERMA l'affidamento condiviso di ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2.CONFERMA i turni di responsabilità paterni attualmente vigenti
(decreto del Tribunale di Treviso del 11.10.2022, RG. V.G.
3980/2022);
3. CONFERMA l'obbligo del sig. di corrisponde alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP
, entro il giorno 10 del mese, l'assegno mensile di € 450,00 Per_1
– al giugno 2022 (importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT), oltre il 50% delle spese straordinarie;
4. CONDANNA il ricorrente sig alla rifusione delle spese Parte_1
di lite in favore della convenuta spese che si CP
liquidano in euro 3.000 complessivamente per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il presidente il giudice relatore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il diritto di visita veniva così disciplinato: il padre potrà vedere la figlia a week- end alterni dal venerdì pomeriggio, dalle ore 18:00, al lunedì mattina, alle ore 07:30, riaccompagnandola all'asilo o riportandola a casa della madre, e nella settimana in cui la figlia trascorrerà il week-end con il padre, lo stesso potrà tenerla con sé il martedì pomeriggio, dall'uscita pomeridiana dell'asilo o dalle ore 15.00 prelevandola dalla casa della madre, fino al mercoledì mattina, riaccompagnandola all'asilo o portandola a casa dalla madre alle ore 07:30; nella settimana in cui la figlia non trascorrerà il week-end con il padre, lo stesso potrà tenere con sé la figlia il martedì pomeriggio, dall'uscita pomeridiana dell'asilo o dalle ore 15.00 prelevandola dalla casa della madre, fino al giovedì mattina riaccompagnandola all'asilo o portandola a casa dalla madre alle ore 07:30. 2 In corso di causa, con l'inizio dell'anno sportivo 2024-2025, vi è stata la sostituzione del giovedì con il venerdì.
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
nel procedimento tra
Parte_1
con l'avv. Barbara Lodi
-ricorrente-
e
CP
con l'avv. Giada Madi
-resistente-
nonché
Pubblico Ministero in sede
-interventore ex lege- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 30.05.2024, il sig. ha Parte_1
agito in giudizio per ottenere la revisione delle condizioni attinenti al collocamento e al mantenimento della figlia Per_1
, nata il [...] dalla relazione more uxorio con la sig.ra
[...]
. CP
Il ricorrente ha allegato che:
-su ricorso della sig.ra ex art. 337 bis c.c., il Tribunale CP
di Treviso, con decreto del 01.06.2021 (R.G. 5279/2020), ha stabilito: l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, cui per l'effetto è stata assegnata la casa coniugale;
un dettagliato calendario di turni di responsabilità
paterni1; l'obbligo del sig. di corrispondere, a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di €
550,00 e la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie.
- di aver istaurato in data 09.06.2022 procedimento ex art 337
quinquies definito, nell'accordo tra le parti, con la seguente regolamentazione (decreto del 11.10.2022, RG n. 3980/2022): turni di responsabilità paterni anticipati alle ore 16.00 anziché alle ore
18.00 dei venerdì cui seguono i weekend di competenza del sig. Pt_1
disciplina più dettagliata delle vacanze natalizie, pasquali ed estive e del giorno di compleanno di diminuzione ad € 450,00 Per_1
mensili del contributo nel mantenimento a carico del padre e conferma delle spese straordinarie al 50%; assegno unico a favore della sig.ra
. CP
Chiarito questo, il sig. ha lamentato la sussistenza di fatti Pt_2
nuovi, idonei a giustificare una modifica dell'assetto di interessi definito dall'ultimo decreto.
In particolare, da settembre 2023 frequenta il corso di Per_1
pattinaggio, presso la società “Roller Team” di Conegliano, le cui lezioni si tengono nelle giornate del martedì e del giovedì
pomeriggio dalle 16.30 alle 17.45. 2
Ne consegue che tutti i martedì il sig. si reca da Pove del Pt_2
Grappa (VI), ove lavora, a Conegliano per recuperare Per_1
all'uscita da scuola (prevista per le 16.00), la porta direttamente a pattinaggio e poi l'attende in auto fino a fine attività; di fatto,
quindi, il suo turno di responsabilità inizia alle 18.00.
La bambina inoltre frequenta ogni mercoledì il catechismo dalle 16.30
alle 17.30, e ciò comporta, secondo il ricorrente, un'ulteriore riduzione del tempo da trascorre con la minore nei due mercoledì al mese di competenza paterna.
Quanto agli aspetti economici, il ha sostenuto che rispetto Pt_2
alle precedenti regolamentazioni sono aumentate le spese mensili, poiché nelle more dei precedenti giudizi era tenuto al pagamento di un canone di locazione di € 400 mensili;
attualmente vive presso la casa materna in attesa dell'edificazione della nuova abitazione per la quale ha intenzione di contrarre un mutuo fondiario con rate pari a € 830 mensili.
Per tutte queste ragioni, l'attore ha chiesto il collocamento paritario della figlia (ed il correlato mantenimento diretto da parte di ciascun genitore); domanda poi modificata in sede di precisazione delle conclusioni con la richiesta di poter fruire della giornata del mercoledì della settimana A, in luogo del martedì in cui la minore ha pattinaggio, prolungando il suo turno come avviene nella settimana B e quindi: recuperando il martedì pomeriggio, come Per_1
già avviene, portandola a scuola il mercoledì mattina, riprendendola alle 16:00 alla fine delle lezioni, per poi accompagnarla catechismo,
riprenderla con sé per cena e pernotto e riportandola a scuola il giovedì mattina.
Quanto al contributo al mantenimento, il ricorrente ne domanda la diminuzione ad € 250 mensili ed è disponibile ad accollarsi la percentuale del 70% delle spese straordinarie della figlia.
Infine, il sig. ha rilevato che la sig.ra si è resa Pt_1 CP
responsabile di alcuni comportamenti ostativi l'esercizio della cogenitorialità, tra i quali: il mancato rispetto degli orari dedicati alle telefonate paterne ed interferenze nel corso delle conversazioni;
il fatto che la bambina si presenti, durante il turno di responsabilità paterno, con vestiario logoro e piccolo a causa di rancori non sopiti della resistente nei di lui confronti. Ha chiesto, pertanto, di sanzionare la convenuta ai sensi art. 473-
bis.39 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la sig.ra ritenendo infondato CP
il ricorso sia per quanto riguarda il collocamento della minore e i turni di responsabilità paterni, sia per quanto riguarda gli aspetti economici.
Secondo la resistente, infatti, le nuove attività di non Per_1
incidono in maniera significativa sui turni di responsabilità
paterni e non vi è alcun peggioramento della situazione reddituale del ricorrente.
La convenuta ha contestato inoltre quanto dedotto da controparte sull'adozione di comportamenti non rispettosi delle prerogative genitoriali paterne.
* * *
1. Sull'affidamento e sui turni di responsabilità paterni
Il motivo di disaccordo tra il sig. e la sig.ra è Pt_1 CP
principalmente rappresentato dalla partecipazione della figlia all'attività di pattinaggio nella giornata di competenza fissa paterna, il martedì; essendo invece le giornate del mercoledì (in cui vi è il catechismo) e del venerdì (in cui vi è ancora il pattinaggio) di competenza settimanale alternata dei genitori.
Ora, va evidenziato che il diritto di visita non comprende in via esclusiva il tempo dedicato alla relazione genitore- figlio, ma deve necessariamente comprendere, in virtù dei doveri di cura della prole,
anche la gestione delle attività praticate dal minore. D'altra parte, il fatto che il genitore si prodighi per consentire al figlio di esercitare i propri interessi costituisce una forma importante di partecipazione alla vita del minore.
È poi fisiologico, nell'ambito del processo di crescita, che vi siano sempre maggiori momenti in cui il figlio godrà di spazi interamente dedicati a sé stesso.
Ciò premesso, bisogna tenere altresì conto che l'impegno sportivo di non occupa l'interno pomeriggio del martedì, avendo il Per_1
ricorrente affermato, all'udienza del 22.10.2024, che il martedì (e in generale tutti i giorni di sua competenza) va a prendere la figlia a scuola alle 14.00.
Va poi considerato che è ormai abituata alla regolamentazione Per_1
posta dal presente calendario, né ha manifestato difficoltà nel seguirlo.
Dunque, per tutti questi motivi, la domanda di modifica – a maggior ragione quella di affido paritario - non può trovare accoglimento.
2. Sul contributo paterno al mantenimento della figlia
Il ricorrente ha chiesto la variazione dell'attuale contributo al mantenimento della figlia in euro € 250 mensili, allegando la sopravvenienza, a fronte di una retribuzione rimasta invariata nel tempo, della spesa riguardante il mutuo per l'edificazione della nuova casa.
Egli ha allegato al ricorso il prospetto informativo, redatto dalla banca, da cui si desume che, con la richiesta di un finanziamento pari ad € 140.000, si sarebbe impegnato a corrispondere rate mensili di € 830. Successivamente, con memoria del 01.10.2024, il sig. ha Pt_2
dichiarato di aver stipulato con la madre un contratto di mutuo gratuito per l'importo di € 100.000 (scrittura privata del
02.09.2024- doc. 30 parte attrice), obbligandosi alla restituzione tramite rate mensili di € 900.
Il Collegio rileva che la retribuzione del impiegato con Pt_2
mansioni direttive presso Coop Alleanza di Pove del Grappa- è
aumentata nel corso degli anni.
Infatti, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio, si desume che egli ha percepito mensilmente nel 2020 circa 2.200 euro
(importo di cui dava atto anche il decreto del giugno 2021), nel
2021 circa 2.400 euro, nel 2022 circa 3.000; retribuzione,
quest'ultima, che non può ritenersi un unicum, atteso che le buste paga di febbraio 2024 e di marzo 2024 riportano rispettivamente gli importi di € 2851 e di € 2897.
Tale aumento retributivo consente di escludere che il “fatto nuovo”,
indicato nell'aumento dei costi di alloggio, abbiano alterato l'assetto di interessi stabilito in precedenza.
Del resto, la allegata scelta del ricorrente di impegnarsi a corrispondere alla madre l'importante somma di € 900 al mese denota capacità di spesa.
Va infine sottolineato che la nuova abitazione avrebbe una consistenza di 712 m2 (allegato 29 parte attrice), il che è
indicativo anch'esso della sussistenza di una florida situazione economica del resistente. Infine, ma non meno importante: le allegazioni relative al mutuo per la nuova abitazione attengono ad una eventualità futura, perché ad oggi il ricorrente vive dalla madre e non è quindi gravato né da canone locatizio, né da rata di mutuo.
3. Sulle ulteriori domande (telefonate e vestiario)
Quanto agli orari delle telefonate, è opportuno stabilire che ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, dovrà attivarsi per garantire ad una telefonata quotidiana con l'altro, in Per_1
orari fissi serali, possibilmente nella fascia dalle 19.00 alle
20.00, senza interferenze;
nel caso in cui l'orario non possa venire rispettato, ne va dato congruo preavviso all'altro genitore.
Per quanto riguarda invece il vestiario, il sig. ha dato atto Pt_1
che la bambina possiede un doppio guardaroba (uno per quando sta con il padre, uno per quando sta con la madre), il che risolve le occasioni di conflitto tra genitori.
Ad ogni modo non sono provati , né si chiede di provare, i presupposti per comminare la sanzione chiesta dal ricorrente.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 2571/2024 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:
1.CONFERMA l'affidamento condiviso di ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2.CONFERMA i turni di responsabilità paterni attualmente vigenti
(decreto del Tribunale di Treviso del 11.10.2022, RG. V.G.
3980/2022);
3. CONFERMA l'obbligo del sig. di corrisponde alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP
, entro il giorno 10 del mese, l'assegno mensile di € 450,00 Per_1
– al giugno 2022 (importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT), oltre il 50% delle spese straordinarie;
4. CONDANNA il ricorrente sig alla rifusione delle spese Parte_1
di lite in favore della convenuta spese che si CP
liquidano in euro 3.000 complessivamente per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del 12.11.2024
Il presidente il giudice relatore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il diritto di visita veniva così disciplinato: il padre potrà vedere la figlia a week- end alterni dal venerdì pomeriggio, dalle ore 18:00, al lunedì mattina, alle ore 07:30, riaccompagnandola all'asilo o riportandola a casa della madre, e nella settimana in cui la figlia trascorrerà il week-end con il padre, lo stesso potrà tenerla con sé il martedì pomeriggio, dall'uscita pomeridiana dell'asilo o dalle ore 15.00 prelevandola dalla casa della madre, fino al mercoledì mattina, riaccompagnandola all'asilo o portandola a casa dalla madre alle ore 07:30; nella settimana in cui la figlia non trascorrerà il week-end con il padre, lo stesso potrà tenere con sé la figlia il martedì pomeriggio, dall'uscita pomeridiana dell'asilo o dalle ore 15.00 prelevandola dalla casa della madre, fino al giovedì mattina riaccompagnandola all'asilo o portandola a casa dalla madre alle ore 07:30. 2 In corso di causa, con l'inizio dell'anno sportivo 2024-2025, vi è stata la sostituzione del giovedì con il venerdì.