Sentenza 30 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7366 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL ITA NO1 7 366 /0 1 LA CORTE SUPR MA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 16437/99 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere 16817/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.17019 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Ud. 09/04/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA PADOVA SERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che lo rappresenta e all'avvocato ETTORE OPPORTUNO,difende unitamente giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TT IC, RO CI, TA EL, OL RM, AP ID, LI ID, AV NO, UC RT, DI UR, 2001 TO IC, TI AR, AN TE, 1746 -1- FO RI, RE SI, GI IC, IC IT, QU PE, LL LE, ER NS, RA RM, RI WA, QU ZO, TO AN, UC AN, AZ AN, DO NI, AV DE, TT RR, EG GO AO, AR IO, NI IO, ZZ RI, ER IL, ON IE AO, OL CO, TO RG, EN IO, HE RR, ZA EN, ZA AR, MP IO, OR IL, EN RR, GA GE, LI AO, RO AN, RT EN, AV AR, IC NZ, AL IA, RE RNZ, RI IC, AR AN, SP LF, LA PE, AT RL, NE GE, GA UG, TO EN, AR SA, OR RM, MA RI, PO VA, TO EN, AF HE, ER AD;
- intimati e sul 2° ricorso n° 16817/99 proposto da: TT IC, RO CI, TA EL, OL RM, AP ID, LI ID, AV NO, UC RT, DI UR, TO IC, TI AR, AN TE, -2- FO RI, RE SI, GI IC, IC IT, QU PE, LL LE, ER NS, RA RM, RI WA, QU ZO, TO AN, UC AN, AZ AN, DO NI, AV DE, TT RR, EG GO AO, AR IO, NI IO, ZZ RI, ER IL, ON IE AO, OL CO, TO RG, EN IO, HE RR, ZA EN, ZA AR, MP IO, OR IL, EN RR, GA GE, LI AO, RO AN, RT EN, AV AR, IC NZ, AL IA, RE RNZ, RI IC, AR AN, SP LF, LA PE, AT RL, NE GE, GA UG, TO EN, AR SA, OR RM, L MA RI, PO VA, TO EN, AF HE, ER AD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che li rappresenta e difende unitamente IC CORNELIO,all'avvocato giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
-3- AZIENDA PADOVA SERVIZI INCORPORANTE AMNIUP;
intimato - avverso la sentenza n. 55/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 01/06/99 R.G.N. 265/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato OPPORTUNO;
udito l'Avvocato CORNELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -4- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 19 maggio 1992, IC RA e altri 93 lavoratori dipendenti dell'Azienda Municipalizzata Nettezza Igiene Urbana di Padova hanno chiesto al locale Pretore, giudice del lavoro, di condannare il datore di lavoro a: 1) provvedere direttamente al lavaggio di tutti gli indumenti di lavoro dal medesimo già forniti, in quanto obbligo ricompreso in quello più generale di protezione ai sensi dell'art. 2087 cod.civ.; 2) dato atto che a partire dal 1991 il contratto collettivo di lavoro ha previsto una indennità di lavaggio vestiario pari a L. 55.000 mensili, pagare ai ricorrenti la Aru maggior somma tra l'importo contrattuale e quello corrispondente al valore della prestazione resa dal dipendente per provvedere al lavaggio degli indumenti nelle varie epoche, detraendo, per le epoche in cui vi era stata erogazione, quanto già erogato dall'Azienda per prescrizione questo titolo;
3) pagare, nel termine di decennale, a titolo di risarcimento dell'inadempimento contrattuale, o in subordine a titolo d'indebito arricchimento, l'importo non inferiore a quattro ore settimanali per ciascun dipendente, retribuite in termini di orario straordinario diurno, in relazione al tempo impiegato da ciascun dipendente per provvedere direttamente al lavaggio, asciugatura e stiratura degli indumenti, nonché la somma corrispondente al costo per ciascun dipendente per le spese vive di lavaggio e manutenzione degli indumenti stessi, il tutto raffrontato a valori dell'epoca, con interessi e rivalutazione delle singole scadenze al saldo. Il Pretore, con sentenza depositata il 16 febbraio 1994, ha rigettato le domande formulate dai lavoratori. Il Tribunale di Padova, con sentenza 4 ottobre/1 novembre 1995 ha rigettato l'appello dei lavoratori, rilevando, tra As l'altro, che nel corso del 1995, l'azienda aveva attivato il servizio di lavaggio aziendale degli abiti da lavoro dei dipendenti. Questa Corte, con sentenza 9 luglio/5 novembre 1998 n. 11139, in accoglimento del ricorso dei lavoratori, ha cassato la sentenza impugnata enunciando il seguente principio di diritto: "L'idoneità degli indumenti di protezione, che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma dell'art. 379 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 457 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e ai sensi degli artt. 40, 43, commi terzo e quarto, di tale decreto, per il periodo successivo - allaessendo tali norme finalizzate tutela della salute quale oggetto di un autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi ai lavoratori, ma anche durante l'intero periodo di della prestazione di lavoro, perché solo inesecuzione consegue lo scopo della norma che, nella tal modo si fattispecie, è quello di prevenire concreta l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni, per effetto dell'uso dei mezzi protettivi connesso alla stessa durata della prestazione di lavoro. Ne consegue che, Axy indispensabile per mantenere gliessendo il lavaggio non può non indumenti in stato di efficienza, esso essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni". Il Tribunale di Venezia, quale giudice del rinvio avanti al quale i lavoratori avevano riassunto la causa, con sentenza 11 marzo 1999 ha così statuito: in riforma della sentenza del Pretore di Padova, condanna 1'Amniup, a titolo di risarcimento del danno, alla erogazione in favore di ciascun ricorrente delle somme mensili di cui all'accordo in data 19.7.1991 e tabelle allegate ivi indicate alla voce "costo mensile per ciascun dipendente", calcolate per reparto di appartenenza, nei limiti della prescrizione decennale alla data del 19 maggio 1982, con decorrenza dall'inizio di ciascun rapporto di lavoro e sino alla data 55 del 1.10.1990, oltre interessi legali dalla domanda al saldo H Contro tale sentenza la soccombente Azienda Padova Servizi s.p.a. ha proposto ricorso con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Gli intimati indicati in epigrafe, ritualmente costituiti, hanno resistito, ed hanno proposto ricorso incidentale sulla misura della liquidazione delle spese processuali. Motivi della decisione Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il Azey ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo la ricorrente, deducendo difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 1419 e 2126 cod.civ, nonché dell'art. 5 ter della legge 8 gennaio 1979, n.3, censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe riconosciuto retroattivamente ai lavoratori l'indennità prevista dall'accordo aziendale 19/7/91, come estesa dal successivo accordo aziendale 1.11.1991, contravvenendo alla norma imperativa citata, la quale vieta, a pena di nullità "agli enti locali alle loro aziende municipalizzateterritoriali e ... di approvare о stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente che prevedano erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria". Il motivo è infondato. E' ben vero che l'art. 5 ter D.L. 10 novembre 1978, n. 702, aggiunto in sede di conversione dall'art. 1 L. 8 gennaio 1979, n. 3, pone il divieto, per le aziende municipalizzate degli enti territoriali, di approvare o stipulare accordi integrativi aziendali, relativi al trattamento del personale dipendente, che prevedono erogazioni aggiuntive a quelle dei contratti nazionali di categoria, o che trattino materie O istituti a tali accordi non espressamente 4144 demandati dai citati contratti nazionali, operante a partire dal 1° marzo 1979, comporta la nullità di disposizioni collettive aziendali posteriori a tale data ed in contrasto con il divieto predetto (Cass. Sez. U., sent. n. 1897 del 21-04-1989). Ma la sentenza impugnata non è incorsa in tale violazione di legge;
essa, nel fare corretta applicazione, al caso di specie, del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente di questa Corte, sopra riportato, ha argomentato muovendo dalla constatazione che, esistendo un obbligo dell'azienda di provvedere alla manutenzione e conseguentemente al lavaggio degli indumenti di lavoro del personale esposto ad agenti patogeni, ricavabile dall'art. 2087 cod. civ. e dalle molteplici norme speciali, indicate 7 nella sentenza di rinvio, l'AMNIUP era rimasta inadempiente a tale obbligo fino al 1991. La sentenza impugnata, come reso palese dalla sua motivazione, non ha inteso attribuire alcuna efficacia contrattuale diretta agli accordi citati, in spregio della norma imperativa citata dalla ricorrente, né retrodatarne l'efficacia, ma ha semplicemente assunto la misura dell'indennità contrattuale come parametro del danno. Essa ha distinto due periodi: a) quello fino al 1.10.1990, in cui nessuna indennità lavaggio vestiario è stata corrisposta;
per tale periodo ha riconosciuto il diritto al Az risarcimento dei danni con decorrenza dall'inizio di ciascun rapporto e nei limiti della prescrizione decennale, trattandosi di azione risarcitoria. На quantificato il danno, in via equitativa, con riferimento ai costi di lavaggio accertati nel citato accordo e posti a base delle tabelle allegate, e quindi, della relativa indennità; b) per il periodo successivo al 1.10.1990, da quando l'azienda ha incominciato a corrispondere la indennità lavaggio vestiario, nulla il Tribunale ha riconosciuto, avendo rilevato che l'azienda aveva prima individuato delle lavanderie convenzionate, cui i lavoratori potevano rivolgersi senza sborsare alcunché, e poi attivato il servizio diretto di lavaggio. 8 Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ., 163, 414 e 416 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in l'eccezione di nullità del ricorsocui ha rigettato proposta fin dal giudizio di primo grado da parte dell'AMNIUP, con la quale l'ente convenuto aveva lamentato che i ricorrenti non avessero adeguatamente specificato né il contenuto delle mansioni da ciascuno svolte, né quale degli indumenti da essi indossati durante il lavoro svolgesse un'effettiva funzione protettiva, sicché, il contenuto della domanda veniva ad assumere caratteri di indeterminatezza e si poneva comunque in conflitto con Asly quanto previsto dagli artt. 2697 cod.civ., 163 e 414 c.p.c. Il motivo è inammissibile, perché sulla validità del ricorso introduttivo del giudizio si è formato il giudicato con la sentenza rescindente di questa Suprema Corte. Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo totale vizio di motivazione, censura la decisione impugnata laddove questa ha condannato l'AMNIUP, a titolo di risarcimento del danno, all'erogazione in favore di ciascun ricorrente delle somme mensili di cui all'accordo in data 19/7/1991 e tabelle allegate e ivi indicate alla voce "costo mensile-per ciascun dipendente", in quanto la sentenza avrebbe esteso i benefici a personale diverso da quello per il quale "il servizio di lavaggio indumenti a cura e spese dell'azienda rappresenta un'effettiva misura sanitaria preventiva, in conformità alle indicazioni dell'Istituto Medicina del lavoro" (art. 1 accordo 19/7/1991), personale per il quale l'accordo stesso prevedeva un'indennità giornaliera in tabelle allegate. Prosegue che dal ricorso di primo grado risulta che molti dei lavoratori ricorrenti non ricoprivano mansioni per le quali l'Istituto di Medicina dei Lavoro avesse consigliato il lavaggio industriale degli indumenti (add. Magazzino, add. Portineria, assistenti, fattorini) e per essi è intervenuto Axy un accordo successivo che prevedeva anche per essi la corresponsione di un'indennità, ma in misura inferiore, cioè una quota percentuale del costo complessivo del lavaggio con applicazione di un "coefficiente correttivo che tiene conto dell'occasionalità del rischio in relazione alle specifiche mansioni a cui si riferisce la scheda" (premessa accordo 11 novembre 1991). Anche questo ultimo motivo è infondato. Il Tribunale ha rilevato che nel ricorso di primo grado erano indicate qualifica e mansioni di ciascun ricorrente;
che l'azienda era, pertanto, nelle condizioni ideali per conoscere la qualifica e le mansioni dei ricorrenti, nonché la tipologia degli indumenti necessari alla prestazione, il numero dei cambi mensili e quindi dei lavaggi necessari per 10 la manutenzione in efficienza correlata al tipo di attività svolta, dati che tra l'altro risultavano dagli accordi sindacali del 1991, i quali erano stati preceduti da un'adeguata istruttoria amministrativa. La sentenza impugnata, facendo coerente riferimento, sia in motivazione che in dispositivo, alle tabelle allegate all'accordo 19.7.1991, al tipo di attività svolta ed al reparto di appartenenza, realizza l'esigenza di approccio differenziato nella misura del risarcimento dei danni, secondo quanto accertato in sede contrattuale in occasione della ricognizione delle mansioni per la indennità lavaggio vestiario. AAY Il ricorso principale va pertanto respinto in toto. Con il primo motivo i ricorrenti incidentali, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., si dolgono della immotivata liquidazione delle spese processuali in maniera difforme dalle note spese prodotte. deducendoCon il secondo motivo i ricorrenti incidentali, violazione dell'art. 91 C.P.C. e delle Leggi n. 1051/57 e 536/49 e 170/46 che delegano il Consiglio Nazionale Forense a deliberare la tariffa professionale e dei decreti messa motivazione,motivazione, censura ™ la delegati, nonché sentenza impugnata per la mancata liquidazione da parte del 11 Tribunale, nonostante ve ne fosse richiesta nelle notule, del rimborso forfettario del 10% su diritti e onorari delle spese generali di studio. I due motivi, da considerare unitamente per la loro connessione, non sono fondati. Costituisce jus receptum che la parte che lamenti con ricorso per Cassazione l'onerosità (o l'insufficienza) della liquidazione delle spese processuali e la violazione della tariffa deve specificare gli errori commessi dal giudice, precisando ciò che ritiene non dovuto o liquidato Aze in eccesso (o in difetto); pertanto, è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente si limiti a dedurre il puro e semplice superamento dei limiti minimi e massimi della tariffa massima, avendo egli invece l'onere di specificare le voci per le quali vi sarebbe stato tale superamento, in modo da consentire il controllo di legittimità, senza necessità di ulteriori indagini (Cass.Sez. U., sent. n. 433 del 25-01-1989; Sez. II, sent. n. 4656 del 08-05-1998, Sez. II, sent. n. 4522 del 05-05- 1998, Sez. Lav., sent. n. 4228 del 13-04-1995). Anche il ricorso incidentale va pertanto respinto. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza sul ricorso principale e vengonodominante liquidate, a carico della ricorrente principale ed a favore dei ricorrenti incidentali, come in dispositivo. 12
p.q.m.
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna la ricorrente principale a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 40.000 oltre Lire sei milioni per onorari di avvocato, da distrarsi in favore dell'avv. Enrico Cornelio antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 9 aprile 2001. Il Presidente такий при ве машейIl Consigliere Estensore Aldo De Mathe Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,. 30 MAG 2001 MA DI E R P IL CANCELLIERE T R S I O O C N I D A 0 S , 3 1 S O 3 . A L 5 T T L , R . O A A B ' N S I L E L D 3 P E S 7 A - I D T 8 I N - S S G 1 O N O 1 P E A S M E I D I G E A A G , D O E O E T L R T T T I S N A I R E I L G S D E L E R E O Lav\abiti lavoro RG 16437+16817/1999 13