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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 4932/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4932 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MAURIELLO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TAMMARO MARIANNA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Carlo III n. 42
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/03/2025 e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 12/06/2010, che dalla loro unione erano nati
1 due figli: AE (22.03.2011) e (26.05.2016), rappresentavano la volontà di separarsi in Per_1 quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 1.7.25, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come confermate nelle note sottoscritte per l'udienza del 1.7.25:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio ritenuto, con obbligo reciproco del mutuo rispetto nonché di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la ex casa coniugale, sita in Napoli, alla Via Privata Parco Mimose n. 25, sarà assegnata, unitamente alla mobilia ivi presente, alla SI.ra , già proprietaria della Parte_1 stessa, che vi abiterà unitamente ai due figli;
3) i figli minori (22/03/2011) e (26/05/2016) resteranno affidati in maniera Per_2 Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione materna. I genitori provvederanno alla loro educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della prole.
Per tale ragione, i genitori dovranno impegnarsi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e
2 continuativo dei minori con ciascuno di essi;
dovranno, altresì, impegnarsi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole.
Inoltre, ogni qual volta un genitore starà con i minori, deve sempre consentire all'altro di essere reperibile telefonicamente ed, altresì, non dovrà mai bloccare il contatto dell'altro né il telefono dei figli, al fine di consentire al genitore che non si trovi con loro di potersi mettere in contatto con la prole ed avere informazioni ad essa inerenti;
4) il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, previo Pt_2 accordo con la SI.ra in forza ed in virtù del principio dell'affido condiviso, tenendo conto Pt_1 delle primarie esigenze della prole, dei suoi impegni ludici e/o scolastici e/o di altra natura nonché tenendo conto delle esigenze personali e/o lavorative di entrambi i genitori.
Ad ogni modo, in caso di disaccordo o di difficoltà nell'organizzazione, il SI. potrà Pt_2 vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità del seguente calendario:
4.a) durante la settimana: il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli i giorni di Pt_2
Mercoledì e Venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
4.b) durante il week end: il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni mese il week- Pt_2 end, a settimane alternate, il sabato dalle ore 11:00 sino alle ore 19:00 della domenica dello stesso week-end, con pernottamento presso di lui;
4.c) durante le feste: in merito alle vacanze estive, il SI. potrà tenere con sé i figli Pt_2 per il numero di giorni 15 consecutivi o non consecutivi, compresi di pernottamento, nel mese di
Luglio o Agosto, da comunicarsi entro il 31 Maggio di ogni anno alla SI.ra Pt_1
Inoltre, i minori trascorreranno, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 26 Dicembre con il padre ed i giorni dal il 30 Dicembre ed il 01 Gennaio con la madre.
Analogo discorso per i giorni di Pasqua e del Lunedì in albis, che la prole trascorrerà, ad anni alterni, presso un genitore, con pernottamento.
3 Idem per i giorni del compleanno ed onomastico dei minori e per tutte le altre feste che verranno concordate di volta in volta sempre tenendo conto di un criterio dell'alternanza e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con i figli.
Per il giorno della festa della mamma e della festa del papà, i minori saranno in compagnia del genitore che festeggia così pure per il compleanno e l'onomastico dei genitori;
4.d) ogni qual volta uno dei genitori terrà con sé i figli, ivi compreso durante le vacanze estive o negli altri periodi concordati, dovrà preventivamente comunicare l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà con la prole.
Comunque, ciascun genitore, quando avrà con sé i figli per un periodo continuativo, si obbliga a comunicare con l'altro e a non ostacolare i contatti della prole con l'altro genitore;
5) il SI. verserà, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, quale Pt_2 contributo al mantenimento per i figli (22/03/2011) e (26/05/2016), minorenni e Per_2 Per_1 collocati in prevalenza presso la madre, l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) - importo automaticamente rivalutabile annualmente secondo indici Istat - mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale (postepay evolution) intestato alla SI.ra Pt_1 con versamento al seguente IBAN: [...], oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la prole, preventivamente concordate tra i coniugi e dietro esibizione di valido documento che ne comprovi la spesa effettuata, tenuto conto del protocollo di intesa redatto presso l'Ill.mo Tribunale di Napoli tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.;
6) entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento a carico dell'altro;
7) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di altro documento valido per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
(atto n. 49, parte II, s. A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4932 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MAURIELLO SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TAMMARO MARIANNA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Carlo III n. 42
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/03/2025 e , Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 12/06/2010, che dalla loro unione erano nati
1 due figli: AE (22.03.2011) e (26.05.2016), rappresentavano la volontà di separarsi in Per_1 quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 1.7.25, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come confermate nelle note sottoscritte per l'udienza del 1.7.25:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio ritenuto, con obbligo reciproco del mutuo rispetto nonché di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la ex casa coniugale, sita in Napoli, alla Via Privata Parco Mimose n. 25, sarà assegnata, unitamente alla mobilia ivi presente, alla SI.ra , già proprietaria della Parte_1 stessa, che vi abiterà unitamente ai due figli;
3) i figli minori (22/03/2011) e (26/05/2016) resteranno affidati in maniera Per_2 Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione materna. I genitori provvederanno alla loro educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della prole.
Per tale ragione, i genitori dovranno impegnarsi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e
2 continuativo dei minori con ciascuno di essi;
dovranno, altresì, impegnarsi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole.
Inoltre, ogni qual volta un genitore starà con i minori, deve sempre consentire all'altro di essere reperibile telefonicamente ed, altresì, non dovrà mai bloccare il contatto dell'altro né il telefono dei figli, al fine di consentire al genitore che non si trovi con loro di potersi mettere in contatto con la prole ed avere informazioni ad essa inerenti;
4) il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, previo Pt_2 accordo con la SI.ra in forza ed in virtù del principio dell'affido condiviso, tenendo conto Pt_1 delle primarie esigenze della prole, dei suoi impegni ludici e/o scolastici e/o di altra natura nonché tenendo conto delle esigenze personali e/o lavorative di entrambi i genitori.
Ad ogni modo, in caso di disaccordo o di difficoltà nell'organizzazione, il SI. potrà Pt_2 vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità del seguente calendario:
4.a) durante la settimana: il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli i giorni di Pt_2
Mercoledì e Venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
4.b) durante il week end: il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni mese il week- Pt_2 end, a settimane alternate, il sabato dalle ore 11:00 sino alle ore 19:00 della domenica dello stesso week-end, con pernottamento presso di lui;
4.c) durante le feste: in merito alle vacanze estive, il SI. potrà tenere con sé i figli Pt_2 per il numero di giorni 15 consecutivi o non consecutivi, compresi di pernottamento, nel mese di
Luglio o Agosto, da comunicarsi entro il 31 Maggio di ogni anno alla SI.ra Pt_1
Inoltre, i minori trascorreranno, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 26 Dicembre con il padre ed i giorni dal il 30 Dicembre ed il 01 Gennaio con la madre.
Analogo discorso per i giorni di Pasqua e del Lunedì in albis, che la prole trascorrerà, ad anni alterni, presso un genitore, con pernottamento.
3 Idem per i giorni del compleanno ed onomastico dei minori e per tutte le altre feste che verranno concordate di volta in volta sempre tenendo conto di un criterio dell'alternanza e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con i figli.
Per il giorno della festa della mamma e della festa del papà, i minori saranno in compagnia del genitore che festeggia così pure per il compleanno e l'onomastico dei genitori;
4.d) ogni qual volta uno dei genitori terrà con sé i figli, ivi compreso durante le vacanze estive o negli altri periodi concordati, dovrà preventivamente comunicare l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recherà con la prole.
Comunque, ciascun genitore, quando avrà con sé i figli per un periodo continuativo, si obbliga a comunicare con l'altro e a non ostacolare i contatti della prole con l'altro genitore;
5) il SI. verserà, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, quale Pt_2 contributo al mantenimento per i figli (22/03/2011) e (26/05/2016), minorenni e Per_2 Per_1 collocati in prevalenza presso la madre, l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) - importo automaticamente rivalutabile annualmente secondo indici Istat - mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente postale (postepay evolution) intestato alla SI.ra Pt_1 con versamento al seguente IBAN: [...], oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la prole, preventivamente concordate tra i coniugi e dietro esibizione di valido documento che ne comprovi la spesa effettuata, tenuto conto del protocollo di intesa redatto presso l'Ill.mo Tribunale di Napoli tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.;
6) entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento a carico dell'altro;
7) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e di altro documento valido per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
(atto n. 49, parte II, s. A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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