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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1218/2024
Tribunale Ordinario di Ancona
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini, nella causa in primo grado iscritta al n. 1218 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra:
nata a [...]/GO – Brasile il 03.11.1998; Parte_1 [...]
nata a [...]/MG – Brasile il 20.06.1946; Controparte_1
nato a [...]/GO – Brasile il 22.09.1969, in nome proprio ed in nome e Parte_2 per conto dei figli minori nato a [...]/SP – Brasile il Persona_1
26.08.2008 e nato a [...]/SP il 19.10.2016; Persona_2 Parte_3
nata a [...]/GO – Brasile il 23.01.2003; nato a [...]/GO –
[...] Parte_4
Brasile il 28.09.1972 in nome proprio ed in nome per conto del figlio minore
[...]
nato a [...]/GO – Brasile il 31.07.2017; nata a Per_3 Parte_5
Goiania/GO – Brasile il 23.08.1977 in nome proprio ed in nome e per conto dei figli minori: ato a Goiania/GO – Brasile il 03.01.2016 e Persona_4 [...] ato a Goiania/GO – Brasile il 16.09.2010; Parte_6 tutti rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati da/presso Avv. Carlofernando Parisi, come da delega in atti;
- parte ricorrente –
E
in persona del rispettivo Ministro in carica, rapp.to, Controparte_2 difeso, dom.to ex lege da/presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
- parte resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero-Sede;
-interventore ex lege -
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, visti gli artt. 281-decies e ss. c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso in atti parte ricorrente ha chiesto: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i Ricorrenti cittadini italiani “iure sanguinis“ dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative CP_2 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con totale compensazione delle spese in giudizio”.
2. Parte resistente, , non si costituiva e va, pertanto, dichiarato Controparte_2 contumace.
3. E' stata eseguita pedissequa notifica al Pubblico Ministero.
4. È d'uopo, preliminarmente, evidenziare che non può correttamente sostenersi l'avvenuta naturalizzazione dell'avo per effetto del decreto c.d. “Grande Naturalizzazione” n. 58 A emesso dal Governo provvisorio brasiliano in data 15/12/1889, secondo cui tutti gli italiani presenti in territorio brasiliano, alla data del 15/11/1889, avrebbero automaticamente ottenuto la naturalizzazione brasiliana, salvo che avessero manifestato, nelle sedi competenti, la volontà di conservare la cittadinanza del proprio paese di origine. La giurisprudenza italiana, sin da subito, ha difatti, ritenuto non applicabili le previsioni in parola a motivo della natura, personale e assoluta, del diritto di cittadinanza, di guisa che lo stesso può perdersi soltanto per effetto di una rinuncia volontaria ed esplicita, e non già per il semplice fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana;
siffatti principi giurisprudenziali sono stati poi recepiti dalla l. 555/1912 che, all'art. 8, ha espressamene riconosciuto che la rinuncia alla cittadinanza deve sostanziarsi in un atto consapevole e volontario (invero, il aveva in passato Controparte_3 sostenuto l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis a seguito dell'acquisto della cittadinanza brasiliana iure loci, secondo la legislazione del Paese di residenza, per i nati prima dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 7 della legge n. 555 del 1912; interpretazione che, però, non ha trovato accoglimento nella giurisprudenza di merito: v.si, tra le altre, Trib. Roma-De Luca, 18/07/2022, Trib. Roma-Minotti, 24/11/2021). Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Giova ricordare che secondo la Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sent. nn. 4466 e 4467 del 2009) la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma, della Costituzione. Lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. E' stato, inoltre, correttamente osservato che «conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale tra cui Cass. n. 28873/2008, la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del Giudice Ordinario, che accerti il proprio status di cittadino, in quanto, la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino con la conseguenza che, nel caso di specie, sussisterebbe in ogni caso l'interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c.» (così, Trib. di Roma, sentenza n. 1408/2017). Ciò posto, va rilevato come in atti risulti che:
• in data 26.05.1876, a Chiaravalle (AN), nasceva (doc.2); Persona_5
• dall'unione del predetto con nasceva, in data 24.08.1913, Persona_6 Persona_7
(doc.3); • in data 12.06.1934, contraeva matrimonio con (doc.4) Persona_7 Controparte_4
e dalla loro unione nasceva, in data 20.06.1946, (doc.5); Controparte_1
• in data 06.07.1968 contraeva matrimonio con Controparte_1 Persona_3
(doc.6) e dalla loro unione nascevano:
✓ in data 22.09.1969, (doc.7); Parte_2
✓ in data 28.09.1972, (doc.8); Parte_4
✓ in data 23.08.1977, (doc.9); Parte_5
• dall'unione tra e nasceva, in data 26.08.2008, Parte_7 Persona_8 [...]
(doc.10); Persona_1
• dall'unione tra e nasceva, in data Parte_7 Controparte_5
19.10.2016, (doc.11); Persona_2
• in data 10.06.1998 contraeva matrimonio con in Parte_4 Persona_9 data 29.07.2011 interveniva il loro divorzio (doc.12);
• dall'unione dei predetti nascevano:
✓ in data 03.11.1998, (doc.13); Parte_1
✓ in data 23.01.2003, (doc.14); Parte_3
• in data 18.06.2015, contraeva matrimonio con Parte_4 Persona_10
(doc.15) e dalla loro unione nasceva, in data 31.07.2017, (doc.16); Persona_3
• in data 14.11.2005 contraeva matrimonio con Parte_5 CP_6
in data 22.08.2018 veniva pronunciato il loro divorzio (doc.17);
[...]
• dall'unione dei predetti nascevano:
✓ in data 16.09.2010, (doc.18); Parte_6
✓ in data 03.01.2016, (doc.19). Persona_4
In diritto è doveroso procedere con un breve excursus sull'evoluzione della materia oggetto del procedimento. Il codice civile italiano del 1865, negli articoli da 4 a 15, prevedeva i modi di acquisto e perdita della cittadinanza italiana iure sanguinis; in particolare, la cittadinanza veniva acquistata dal figlio di cittadino italiano e la si perdeva per rinuncia seguita da emigrazione ovvero per aver ottenuto una cittadinanza straniera. La l. 555/1912 esprimeva, poi, il primato del marito e la soggezione della moglie e dei figli alle vicissitudini inerenti la sua cittadinanza. In particolare, veniva stabilito che: 1) lo ius sanguinis era il principio reggente, mentre lo ius soli un'ipotesi residua;
2) i figli seguivano la cittadinanza del padre e, anche in questo caso, solo in via residuale, quella della madre. Sul punto, in particolare, l'art. 1, co. 2, l. n. 555/1912 prevedeva specifiche ipotesi, ovvero: a) figlio di padre ignoto, b) figlio di padre apolide, c) figlio che non seguiva la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, d) il Paese estero del padre imponeva, o concedeva, la cittadinanza estera solo iure soli e non iure sanguinis. L'art. 7 l. 555/1912 prevedeva, altresì, l'ipotesi della doppia cittadinanza;
testualmente:
“Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”; tale norma si estendeva sia ai figli maschi sia alle figlie femmine con la differenza che queste, mantenendo la doppia cittadinanza dopo la naturalizzazione del padre, non potevano però trasmettere la propria cittadinanza ai rispettivi figli nati dopo l'1/01/1948. L'art. 10 l. 555/1912 sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna sposata con cittadino straniero;
inoltre l'art. 1, n. 1, stesso testo di legge affermava che la madre cittadina italiana poteva trasmettere – come visto – la propria cittadinanza al figlio solo nei casi specificati dalla norma. L'impianto normativo originario del 1912 - primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza - dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza per l'individuo e per la sua famiglia;
si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito–padre che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva, come visto, con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, come già sottolineato, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. E' evidente che un simile impianto era in stridente contrasto con i principi di uguaglianza, anche all'interno del matrimonio, sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale. E, invero, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 87/1975 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla stessa la cittadinanza del marito per effetto diretto del matrimonio, ritenendo tale norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost. e del principio di uguaglianza tra coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost. Con successiva pronuncia n. 30/1983 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. 555/1912
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” escludendo che una cittadina italiana potesse, al pari di un cittadino italiano, trasmettere ai propri figli la cittadinanza. La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti retroattivi (i.e., ante 01/01/1948) rispetto all'entrata in vigore della Carta fondamentale (cfr. Cass., n. 903/1978); accanto a questo orientamento, se ne è delineato, peraltro, uno differente secondo cui la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (cfr. Cass., nn. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderivano ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 l. 151/1975 (cfr. Cass. Ss.Uu., n. 12061/1998). Anche dopo tale pronuncia, però, le sezioni semplici hanno adottato pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (cfr. Cass., n. 15062/2004). A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, le Sezioni Unite si esprimevano nuovamente in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 innanzi citato (cfr. Cass. Ss.Uu., n. 3331/2004). Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà del titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 01 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (così, Cass., n. 4466/2009). Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo agli ascendenti femminili dei ricorrenti, giusto il disposto di cui all'art. 10, co. 3, l. 555/1992, deve ritenersi che questi abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. Ora, chiarita la linea di discendenza, quale ampiamente provata con la documentazione, tradotta e apostillata, versata in atti dalla quale si evince anche, come cennato, che il capostipite non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano Persona_5
[cfr. certificato negativo di naturalizzazione alleg. 21 ric. introduttivo], i ricorrenti devono essere considerati cittadini italiani per trasmissione, iure sanguinis, dello status civitatis.
4. La mancanza di un'effettiva opposizione nel merito della pretesa attorea da parte del
, fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. R.G. 1218-2024 così provvede:
dichiara la sussistenza in capo alle ricorrenti, ut supra meglio idd., del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per tutte le considerazioni di cui in motivazione;
ordina al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_2 di procedere alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alla competente Autorità consolare;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Si comunichi.
Ancona, lì 31/XII/2024
Il Giudice
Lara Seccacini
Tribunale Ordinario di Ancona
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice Lara Seccacini, nella causa in primo grado iscritta al n. 1218 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra:
nata a [...]/GO – Brasile il 03.11.1998; Parte_1 [...]
nata a [...]/MG – Brasile il 20.06.1946; Controparte_1
nato a [...]/GO – Brasile il 22.09.1969, in nome proprio ed in nome e Parte_2 per conto dei figli minori nato a [...]/SP – Brasile il Persona_1
26.08.2008 e nato a [...]/SP il 19.10.2016; Persona_2 Parte_3
nata a [...]/GO – Brasile il 23.01.2003; nato a [...]/GO –
[...] Parte_4
Brasile il 28.09.1972 in nome proprio ed in nome per conto del figlio minore
[...]
nato a [...]/GO – Brasile il 31.07.2017; nata a Per_3 Parte_5
Goiania/GO – Brasile il 23.08.1977 in nome proprio ed in nome e per conto dei figli minori: ato a Goiania/GO – Brasile il 03.01.2016 e Persona_4 [...] ato a Goiania/GO – Brasile il 16.09.2010; Parte_6 tutti rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati da/presso Avv. Carlofernando Parisi, come da delega in atti;
- parte ricorrente –
E
in persona del rispettivo Ministro in carica, rapp.to, Controparte_2 difeso, dom.to ex lege da/presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
- parte resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero-Sede;
-interventore ex lege -
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, visti gli artt. 281-decies e ss. c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso in atti parte ricorrente ha chiesto: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare la sussistenza dei relativi presupposti e per l'effetto dichiarare i Ricorrenti cittadini italiani “iure sanguinis“ dalla nascita, con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle relative CP_2 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con totale compensazione delle spese in giudizio”.
2. Parte resistente, , non si costituiva e va, pertanto, dichiarato Controparte_2 contumace.
3. E' stata eseguita pedissequa notifica al Pubblico Ministero.
4. È d'uopo, preliminarmente, evidenziare che non può correttamente sostenersi l'avvenuta naturalizzazione dell'avo per effetto del decreto c.d. “Grande Naturalizzazione” n. 58 A emesso dal Governo provvisorio brasiliano in data 15/12/1889, secondo cui tutti gli italiani presenti in territorio brasiliano, alla data del 15/11/1889, avrebbero automaticamente ottenuto la naturalizzazione brasiliana, salvo che avessero manifestato, nelle sedi competenti, la volontà di conservare la cittadinanza del proprio paese di origine. La giurisprudenza italiana, sin da subito, ha difatti, ritenuto non applicabili le previsioni in parola a motivo della natura, personale e assoluta, del diritto di cittadinanza, di guisa che lo stesso può perdersi soltanto per effetto di una rinuncia volontaria ed esplicita, e non già per il semplice fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana;
siffatti principi giurisprudenziali sono stati poi recepiti dalla l. 555/1912 che, all'art. 8, ha espressamene riconosciuto che la rinuncia alla cittadinanza deve sostanziarsi in un atto consapevole e volontario (invero, il aveva in passato Controparte_3 sostenuto l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis a seguito dell'acquisto della cittadinanza brasiliana iure loci, secondo la legislazione del Paese di residenza, per i nati prima dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 7 della legge n. 555 del 1912; interpretazione che, però, non ha trovato accoglimento nella giurisprudenza di merito: v.si, tra le altre, Trib. Roma-De Luca, 18/07/2022, Trib. Roma-Minotti, 24/11/2021). Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Giova ricordare che secondo la Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sent. nn. 4466 e 4467 del 2009) la cittadinanza è condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma, della Costituzione. Lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. E' stato, inoltre, correttamente osservato che «conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale tra cui Cass. n. 28873/2008, la previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del Giudice Ordinario, che accerti il proprio status di cittadino, in quanto, la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino con la conseguenza che, nel caso di specie, sussisterebbe in ogni caso l'interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c.» (così, Trib. di Roma, sentenza n. 1408/2017). Ciò posto, va rilevato come in atti risulti che:
• in data 26.05.1876, a Chiaravalle (AN), nasceva (doc.2); Persona_5
• dall'unione del predetto con nasceva, in data 24.08.1913, Persona_6 Persona_7
(doc.3); • in data 12.06.1934, contraeva matrimonio con (doc.4) Persona_7 Controparte_4
e dalla loro unione nasceva, in data 20.06.1946, (doc.5); Controparte_1
• in data 06.07.1968 contraeva matrimonio con Controparte_1 Persona_3
(doc.6) e dalla loro unione nascevano:
✓ in data 22.09.1969, (doc.7); Parte_2
✓ in data 28.09.1972, (doc.8); Parte_4
✓ in data 23.08.1977, (doc.9); Parte_5
• dall'unione tra e nasceva, in data 26.08.2008, Parte_7 Persona_8 [...]
(doc.10); Persona_1
• dall'unione tra e nasceva, in data Parte_7 Controparte_5
19.10.2016, (doc.11); Persona_2
• in data 10.06.1998 contraeva matrimonio con in Parte_4 Persona_9 data 29.07.2011 interveniva il loro divorzio (doc.12);
• dall'unione dei predetti nascevano:
✓ in data 03.11.1998, (doc.13); Parte_1
✓ in data 23.01.2003, (doc.14); Parte_3
• in data 18.06.2015, contraeva matrimonio con Parte_4 Persona_10
(doc.15) e dalla loro unione nasceva, in data 31.07.2017, (doc.16); Persona_3
• in data 14.11.2005 contraeva matrimonio con Parte_5 CP_6
in data 22.08.2018 veniva pronunciato il loro divorzio (doc.17);
[...]
• dall'unione dei predetti nascevano:
✓ in data 16.09.2010, (doc.18); Parte_6
✓ in data 03.01.2016, (doc.19). Persona_4
In diritto è doveroso procedere con un breve excursus sull'evoluzione della materia oggetto del procedimento. Il codice civile italiano del 1865, negli articoli da 4 a 15, prevedeva i modi di acquisto e perdita della cittadinanza italiana iure sanguinis; in particolare, la cittadinanza veniva acquistata dal figlio di cittadino italiano e la si perdeva per rinuncia seguita da emigrazione ovvero per aver ottenuto una cittadinanza straniera. La l. 555/1912 esprimeva, poi, il primato del marito e la soggezione della moglie e dei figli alle vicissitudini inerenti la sua cittadinanza. In particolare, veniva stabilito che: 1) lo ius sanguinis era il principio reggente, mentre lo ius soli un'ipotesi residua;
2) i figli seguivano la cittadinanza del padre e, anche in questo caso, solo in via residuale, quella della madre. Sul punto, in particolare, l'art. 1, co. 2, l. n. 555/1912 prevedeva specifiche ipotesi, ovvero: a) figlio di padre ignoto, b) figlio di padre apolide, c) figlio che non seguiva la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, d) il Paese estero del padre imponeva, o concedeva, la cittadinanza estera solo iure soli e non iure sanguinis. L'art. 7 l. 555/1912 prevedeva, altresì, l'ipotesi della doppia cittadinanza;
testualmente:
“Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”; tale norma si estendeva sia ai figli maschi sia alle figlie femmine con la differenza che queste, mantenendo la doppia cittadinanza dopo la naturalizzazione del padre, non potevano però trasmettere la propria cittadinanza ai rispettivi figli nati dopo l'1/01/1948. L'art. 10 l. 555/1912 sanciva la perdita della cittadinanza italiana della donna sposata con cittadino straniero;
inoltre l'art. 1, n. 1, stesso testo di legge affermava che la madre cittadina italiana poteva trasmettere – come visto – la propria cittadinanza al figlio solo nei casi specificati dalla norma. L'impianto normativo originario del 1912 - primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza - dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza per l'individuo e per la sua famiglia;
si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito–padre che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva, come visto, con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, come già sottolineato, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. E' evidente che un simile impianto era in stridente contrasto con i principi di uguaglianza, anche all'interno del matrimonio, sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale. E, invero, la Corte costituzionale con la pronuncia n. 87/1975 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla stessa la cittadinanza del marito per effetto diretto del matrimonio, ritenendo tale norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost. e del principio di uguaglianza tra coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost. Con successiva pronuncia n. 30/1983 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. 555/1912
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” escludendo che una cittadina italiana potesse, al pari di un cittadino italiano, trasmettere ai propri figli la cittadinanza. La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti retroattivi (i.e., ante 01/01/1948) rispetto all'entrata in vigore della Carta fondamentale (cfr. Cass., n. 903/1978); accanto a questo orientamento, se ne è delineato, peraltro, uno differente secondo cui la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (cfr. Cass., nn. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderivano ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 l. 151/1975 (cfr. Cass. Ss.Uu., n. 12061/1998). Anche dopo tale pronuncia, però, le sezioni semplici hanno adottato pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (cfr. Cass., n. 15062/2004). A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, le Sezioni Unite si esprimevano nuovamente in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 innanzi citato (cfr. Cass. Ss.Uu., n. 3331/2004). Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà del titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 01 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (così, Cass., n. 4466/2009). Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo agli ascendenti femminili dei ricorrenti, giusto il disposto di cui all'art. 10, co. 3, l. 555/1992, deve ritenersi che questi abbiano trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. Ora, chiarita la linea di discendenza, quale ampiamente provata con la documentazione, tradotta e apostillata, versata in atti dalla quale si evince anche, come cennato, che il capostipite non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano Persona_5
[cfr. certificato negativo di naturalizzazione alleg. 21 ric. introduttivo], i ricorrenti devono essere considerati cittadini italiani per trasmissione, iure sanguinis, dello status civitatis.
4. La mancanza di un'effettiva opposizione nel merito della pretesa attorea da parte del
, fa ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. R.G. 1218-2024 così provvede:
dichiara la sussistenza in capo alle ricorrenti, ut supra meglio idd., del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per tutte le considerazioni di cui in motivazione;
ordina al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_2 di procedere alle relative iscrizioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alla competente Autorità consolare;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Si comunichi.
Ancona, lì 31/XII/2024
Il Giudice
Lara Seccacini