Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 271
TAR
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
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TAR
Sentenza 30 marzo 2023
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CS
Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
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Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
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CS
Ordinanza collegiale 8 gennaio 2025
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Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità della notifica proveniente da indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi

    Non specificato nel testo fornito, ma implicito nell'accoglimento del ricorso di primo grado.

  • Accolto
    Nullità/illegittimità per contrarietà alle norme comunitarie

    Non specificato nel testo fornito, ma implicito nell'accoglimento del ricorso di primo grado.

  • Accolto
    Decadenza dell'AG

    Non specificato nel testo fornito, ma implicito nell'accoglimento del ricorso di primo grado.

  • Accolto
    Prescrizione quadriennale, quinquennale e decennale della pretesa

    Accolto in appello, determinando la nullità della cartella per prescrizione maturata al più tardi nel 2010.

  • Accolto
    Illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero

    Non specificato nel testo fornito, ma implicito nell'accoglimento del ricorso di primo grado.

  • Accolto
    Errata quantificazione del debito per mancata imputazione di somme già recuperate

    Non specificato nel testo fornito, ma implicito nell'accoglimento del ricorso di primo grado.

  • Accolto
    Mancanza e/o nullità della notifica al produttore dei presupposti atti di accertamento

    Non specificato nel testo fornito, ma implicito nell'accoglimento del ricorso di primo grado.

  • Accolto
    Nullità della cartella per carenza dei requisiti essenziali

    Non specificato nel testo fornito, ma implicito nell'accoglimento del ricorso di primo grado.

  • Accolto
    Annullamento del prelievo relativo all'annualità 1999/2000

    Il TAR ha fatto richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5918/2022 che ha annullato il prelievo relativo all'annualità 1999/2000.

  • Accolto
    Erronea annullamento integrale della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello, affermando che l'annullamento della cartella doveva essere parziale, limitato alla sola annualità 1999/2000, e non integrale.

  • Accolto
    Eccezione di prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, poiché non è stato dimostrato il compimento di atti interruttivi nel periodo decennale successivo alla comunicazione di AIMA del 1999. La prescrizione è maturata al più tardi nel 2010.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 271
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 271
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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