Articolo 17 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580
Articolo 16Articolo 16
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Art. 17. (Collegio dei revisori dei conti). 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio ed e' composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici ((...)) .
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.
3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all' articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 , convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444 , alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sara' provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.
4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali ((e delle unioni regionali)) .
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.
6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali e' redatta la relazione di cui al comma 6, nonche' eventuali modalita' operative per lo svolgimento dei compiti del collegio.
8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle societa' per azioni, in quanto compatibili.
Entrata in vigore il 10 dicembre 2016
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