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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3718/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Serino e Parte_1
Marco Lo Giudice ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale e;
Email_1 Email_2
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici siti in Palermo in Via V. Villareale n. 6, domiciliano ex lege;
- resistente -
, in persona del legale rappr.te pro-tempore; CP_3
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2022, la ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso di avere lavorato in favore del
[...]
, in forza di reiterati contratti di Controparte_1
collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.), dal
01.09.2017 sino al 31.08.2018, lamentava la illegittimità dei suddetti contratti, deducendo di avere di fatto prestato lavoro di natura subordinata, quale assistente amministrativo, alle dipendenze del resistente. CP_1
Soggiungeva, infatti, che, con sentenza n. 582/2022, divenuta irrevocabile, la Corte d'Appello di Palermo aveva già accertato come il rapporto di lavoro instauratosi fra il e parte istante, in forza CP_1
dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a decorrere dall' 1.07.2001 e fino al 31.08.2017, avesse avuto natura di rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, aveva condannato il datore al risarcimento del danno ex art. 36 CP_1
T.U.P.I. nonché al riconoscimento delle “differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 ccnL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al
CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati”; che il rapporto di lavoro fra le parti era proseguito dal 1.09.2017 al 31.08.2018 con ulteriori contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che anche questi ultimi contratti mascheravano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Deduceva, infine, di essere stata assunta a tempo indeterminato, con contratto part-time al 50%, a decorrere dal 01 settembre 2019, in forza di un concorso indetto secondo quanto stabilito dalla finanziaria del
2017.
Concludeva, quindi, chiedendo di: “accertare e dichiarare che fra la ricorrente e il si è costituito un rapporto di lavoro Controparte_1
di natura subordinata, con la qualifica di assistente amministrativo
(profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dal 01/09/2017 fino alla data del 31/08/2018 e per l'effetto condannare il
[...] a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive Controparte_1
per la somma pari ad € 7.343,78, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione del trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto a tempo determinato prestato dal 1/7/2001 al 31/08/2017, nonché dal 01/09/2017 al 31/08/2018 e per l'effetto condannare la parte resistente a corrispondere, ai sensi dell'art. 2120
c.c., il T.F.R. nella somma pari ad € 26.056,41, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
condannare il convenuto al CP_1
pagamento in favore dell' Controparte_4
le differenze contributive commisurate al riconoscimento della
[...]
natura subordinata del rapporto di lavoro in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto a tempo determinato prestato dal 1/7/2001 al
31/08/2017 nonché dal 01/09/2017 al31/08/2018; 4) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, quale servizio di ruolo, del servizio pre-ruolo prestato con contratti di lavoro di fatto a tempo determinato, avendo lavorato 17 anni con rapporti di lavoro di fatto subordinato, nonché il diritto all'adeguamento del trattamento giuridico-economico alla stessa spettante in ragione del predetto integrale riconoscimento del proprio servizio pre-ruolo e per l'effetto condannare il ad Controparte_1
inserire la parte ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a 15-
20 anni di servizio svolto, sia ai fini giuridici che economici con decorrenza dal 01/09/2018 e conseguentemente condannare il
al pagamento delle differenze retributive Controparte_1
maturate nella misura pari ad € 15.596,65 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
condannare il resistente al CP_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono antistatari” (cfr. conclusioni del ricorso).
Il si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo la prescrizione quinquennale di tutte le somme richieste da parte ricorrente e deducendo nel merito l'infondatezza della domanda.
Sebbene regolarmente citato non si costituiva l'ente previdenziale del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.02.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso va accolto, dovendosi condividere pienamente l'iter motivazionale seguito dalla locale Corte d'Appello nella sentenza in atti, nonché dal Tribunale di Palermo relativamente ad alcune fattispecie analoghe a quella oggetto di causa.
Va in primo luogo rilevato come gli obiettivi pubblicistici volti a favorire la fuoriuscita dal bacino dei disoccupati dei soggetti appartenenti alla platea degli LSU sono stati perseguiti nel tempo dal legislatore attraverso provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno programmato l'affidamento a tali soggetti di incarichi a tempo di collaborazione coordinata e continuativa (D. lgs. n. 81/2000).
Con riferimento al settore scolastico, in particolare, è stato previsto che:
“Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
La ricorrente ha dedotto che tali rapporti nelle loro concrete modalità di attuazione abbiano subito una sensibile alterazione in direzione di un assetto equiparabile in tutto e per tutto ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego corrispondente alla figura di ruolo dell'assistente amministrativo profilo B/1.
Per via dell'assoggettamento gerarchico e funzionale che ne è conseguito, la lavoratrice ha pertanto invocato, da un lato, un effetto di trasformazione/stabilizzazione verso il modello del lavoro subordinato e, per ulteriore corollario, il diritto, alle differenze retributive ricollegate alla minore remunerazione percepita quale co.co.co. ed al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico, economico e previdenziale.
Ebbene, sebbene sia vero che “i lavori socialmente utili per come disciplinati dalla legge (art. 8 comma 1° D. Lgs. n. 568/97 e art.4 comma
1° D. lgs. n. 81/2000) sono idealmente incompatibili con la costituzione di un rapporto di lavoro propriamente inteso (v. art. 4 comma 1° D. Lgs.
n. 81/2000 il quale recita:
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro) in quanto traggono origine da motivi assistenziali, riguardano un impegno lavorativo certamente precario, non determinano la cancellazione dalle liste di collocamento, essi presentano caratteri del tutto peculiari quali
l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro e la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali, con la conseguenza che il lavoratore socialmente utile, non essendo un dipendente, e non configurandosi alcun rapporto di lavoro subordinato, neppure può godere delle garanzie e delle tutele per tale condizione previste” (Consiglio Stato, sez. VI, 27/06/2007, n. 3664; Cassazione civile, sez. un., 22/02/2005, n. 3508), non è men vero che, una volta che tali rapporti di matrice assistenziale siano stati istituzionalizzati e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo (co.co.co.), essi debbano essere assoggettati alla disciplina che è loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata.
Come affermato da ultimo dalla S.C., infatti, “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea” (Cass. n. 10951 del 8/5/2018). Ha soggiunto la Corte di Cassazione che “anche la qualificazione normativa ha valore dirimente soltanto qualora le modalità di svolgimento non si siano in nessun modo discostate dalla previsione di legge, sicché la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.”.
Nel caso di specie, allora, è ben possibile che, a dispetto dell'interesse giuridico espresso nei contratti prodotti, il quale esclude la sussistenza di ogni vincolo di subordinazione, le modalità in concreto del rapporto abbiano assunto le forme tipiche della eterodirezione. Conduce a tale affermazione un esame della documentazione prodotta dalla quale risulta che la ricorrente, nel corso dei rapporti di collaborazione via via stipulati con l'Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore “Stenio” , a far data dal 1.9.2017 e sino al 31.8.2018 (cfr. alleg.5), ha svolto una prestazione definita di supporto al personale amministrativo, venendo sottoposta alle condizioni e prerogative tipiche del personale di ruolo con riferimento all'orario di servizio osservato e all'assoggettamento gerarchico e disciplinare, come dimostrano il controllo delle presenze (cfr. estratto timbratura badge in atti) e le comunicazioni e richieste di autorizzazione per i giorni di assenza per malattia e per ferie (cfr. all. 6).
Trattasi a ben vedere di istituti incompatibili con lo status dichiarato di lavoratore autonomo, il che consente l'operazione di riqualificazione del vincolo lavorativo de quo sotto il regime di un vero e proprio rapporto di fatto di tipo impiegatizio.
Merita, dunque, accoglimento la domanda concernente il pagamento delle differenze retributive, quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. a tenore del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
Sorge, pertanto, la necessità di riconoscere alla lavoratrice le differenze retributive maturate tra quanto a lei corrisposto in ragione dei contratti impugnati e le remunerazioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stata inquadrata nel profilo di assistente amministrativo, oltre agli interessi come per legge, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributivo-previdenziale per il medesimo periodo 01.09.2017-
31.08.2018.
Non può, infatti, trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna dell al versamento delle differenze Controparte_5
contributive dal 01/7/2001 al 31.08.2017, essendo stata la domanda già formulata nel giudizio incoato innanzi al Tribunale di Termini
Imerese, conclusosi con sentenza passata in giudicato n. 82/2020 (cfr. sentenza Corte d'Appello in atti).
In ordine alla domanda concernente l'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui l'istante avrebbe avuto diritto ove inquadrato stabilmente come personale ATA, deve osservarsi quanto segue.
Sulla specifica questione in esame è intervenuta, da ultimo, la Corte di
Cassazione (sent. n. 22558/16) che ha fissato il seguente principio: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
La mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pertanto pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima applicazione dei contratti di co.co.co., ragion per cui le stesse devono riconoscersi al ricorrente nella misura prevista dal C.C.N.L. del Comparto Scuola sul presupposto di rapporti continuativi di fatto succedutisi a partire dal
1/7/2001.
Né può essere in proposito accolta l'eccezione di prescrizione delle differenze retributive sollevata in memoria dal resistente, CP_1
essendo stata interrotta la prescrizione con atto di messa in mora del
15/03/2022, trasmesso sia al resistente che all' (cfr. all. CP_1 CP_3
n. 8).
Va, infine, accolta la domanda della ricorrente avente ad oggetto il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro svolto, di fatto, dall'1/7/2001 al 31/8/2018.
Deve, difatti, condividersi l'orientamento espresso in una questione analoga, dalla Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 2828 del
2021, secondo cui “la esigibilità del TFR è stata, cioè, ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' . CP_3
Resta pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la “cessazione dal servizio” ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale… 3.6. Dei principi enunciati da
Cass. S.U., n. 24280 del 2014, e Cass., Sezione Lavoro, n. 5895 del
2020, ha fatto corretta applicazione la Corte d'Appello, atteso che nella fattispecie di causa è pacifico che il rapporto di lavoro a termine è cessato per dimissioni ed è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato – seppure alle dipendenze della stessa amministrazione – assumendo tale dato rilievo dirimente”. Da tali principi ne deriva che, ai fini della esigibilità del TFR, assume rilievo centrale la “cessazione del rapporto di lavoro” sul piano squisitamente giuridico, rimanendo, per converso, irrilevante l'eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, ancorché alle dipendenze della stessa amministrazione e sia pur con le medesime mansioni.
Invero, seguendo tali coordinate ermeneutiche, nella specie, non può non riconoscersi alla ricorrente il diritto al TFR maturato nel corso del rapporto protrattosi dal 2001 al 2018, atteso che quest'ultimo rapporto, lungi dal considerarsi una successione di singoli rapporti lavorativi a termine, costituisce un vero e proprio unicum (come peraltro accertato dalla sentenza in atti con specifico riferimento al periodo 2001 – 2017,
e come acclarato nel corso del presente giudizio quanto al successivo periodo 2017-2018), la cui cessazione è intervenuta in data
31/8/2018, data a decorrere dalla quale è maturato il relativo diritto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla contumacia dell' , per CP_3
compensare le spese di lite tra lo stesso e la ricorrente.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore degli avv.ti Luigi
Serino e Marco Lo Giudice, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione e difesa disattesa, così decide:
- condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a corrispondere a , dal CP_2 Parte_1
01/09/2017 e sino al 31/8/2018, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 C.C.N.L. di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al
C.C.N.L. tempo per tempo vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento, nonché al versamento della contribuzione omessa per il medesimo periodo;
- condanna il convenuto e l in solido, al pagamento in CP_1 CP_3
favore della ricorrente del TFR maturato nel periodo dall'1.07.2001 al
31.08.2018, oltre interessi come per legge;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in CP_1
favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., che si distraggono in favore degli avv.ti
LUIGI SERINO e MARCO LO GIUDICE;
-compensa le spese di lite tra la ricorrente e l . CP_3
Così deciso, il 10.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3718/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Serino e Parte_1
Marco Lo Giudice ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale e;
Email_1 Email_2
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici siti in Palermo in Via V. Villareale n. 6, domiciliano ex lege;
- resistente -
, in persona del legale rappr.te pro-tempore; CP_3
- resistente contumace -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2022, la ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso di avere lavorato in favore del
[...]
, in forza di reiterati contratti di Controparte_1
collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.), dal
01.09.2017 sino al 31.08.2018, lamentava la illegittimità dei suddetti contratti, deducendo di avere di fatto prestato lavoro di natura subordinata, quale assistente amministrativo, alle dipendenze del resistente. CP_1
Soggiungeva, infatti, che, con sentenza n. 582/2022, divenuta irrevocabile, la Corte d'Appello di Palermo aveva già accertato come il rapporto di lavoro instauratosi fra il e parte istante, in forza CP_1
dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a decorrere dall' 1.07.2001 e fino al 31.08.2017, avesse avuto natura di rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, aveva condannato il datore al risarcimento del danno ex art. 36 CP_1
T.U.P.I. nonché al riconoscimento delle “differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 ccnL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al
CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati”; che il rapporto di lavoro fra le parti era proseguito dal 1.09.2017 al 31.08.2018 con ulteriori contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che anche questi ultimi contratti mascheravano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Deduceva, infine, di essere stata assunta a tempo indeterminato, con contratto part-time al 50%, a decorrere dal 01 settembre 2019, in forza di un concorso indetto secondo quanto stabilito dalla finanziaria del
2017.
Concludeva, quindi, chiedendo di: “accertare e dichiarare che fra la ricorrente e il si è costituito un rapporto di lavoro Controparte_1
di natura subordinata, con la qualifica di assistente amministrativo
(profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dal 01/09/2017 fino alla data del 31/08/2018 e per l'effetto condannare il
[...] a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive Controparte_1
per la somma pari ad € 7.343,78, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione del trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto a tempo determinato prestato dal 1/7/2001 al 31/08/2017, nonché dal 01/09/2017 al 31/08/2018 e per l'effetto condannare la parte resistente a corrispondere, ai sensi dell'art. 2120
c.c., il T.F.R. nella somma pari ad € 26.056,41, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
condannare il convenuto al CP_1
pagamento in favore dell' Controparte_4
le differenze contributive commisurate al riconoscimento della
[...]
natura subordinata del rapporto di lavoro in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto a tempo determinato prestato dal 1/7/2001 al
31/08/2017 nonché dal 01/09/2017 al31/08/2018; 4) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, quale servizio di ruolo, del servizio pre-ruolo prestato con contratti di lavoro di fatto a tempo determinato, avendo lavorato 17 anni con rapporti di lavoro di fatto subordinato, nonché il diritto all'adeguamento del trattamento giuridico-economico alla stessa spettante in ragione del predetto integrale riconoscimento del proprio servizio pre-ruolo e per l'effetto condannare il ad Controparte_1
inserire la parte ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a 15-
20 anni di servizio svolto, sia ai fini giuridici che economici con decorrenza dal 01/09/2018 e conseguentemente condannare il
al pagamento delle differenze retributive Controparte_1
maturate nella misura pari ad € 15.596,65 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
condannare il resistente al CP_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che ne sono antistatari” (cfr. conclusioni del ricorso).
Il si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo la prescrizione quinquennale di tutte le somme richieste da parte ricorrente e deducendo nel merito l'infondatezza della domanda.
Sebbene regolarmente citato non si costituiva l'ente previdenziale del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 19.02.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso va accolto, dovendosi condividere pienamente l'iter motivazionale seguito dalla locale Corte d'Appello nella sentenza in atti, nonché dal Tribunale di Palermo relativamente ad alcune fattispecie analoghe a quella oggetto di causa.
Va in primo luogo rilevato come gli obiettivi pubblicistici volti a favorire la fuoriuscita dal bacino dei disoccupati dei soggetti appartenenti alla platea degli LSU sono stati perseguiti nel tempo dal legislatore attraverso provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno programmato l'affidamento a tali soggetti di incarichi a tempo di collaborazione coordinata e continuativa (D. lgs. n. 81/2000).
Con riferimento al settore scolastico, in particolare, è stato previsto che:
“Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
La ricorrente ha dedotto che tali rapporti nelle loro concrete modalità di attuazione abbiano subito una sensibile alterazione in direzione di un assetto equiparabile in tutto e per tutto ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego corrispondente alla figura di ruolo dell'assistente amministrativo profilo B/1.
Per via dell'assoggettamento gerarchico e funzionale che ne è conseguito, la lavoratrice ha pertanto invocato, da un lato, un effetto di trasformazione/stabilizzazione verso il modello del lavoro subordinato e, per ulteriore corollario, il diritto, alle differenze retributive ricollegate alla minore remunerazione percepita quale co.co.co. ed al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico, economico e previdenziale.
Ebbene, sebbene sia vero che “i lavori socialmente utili per come disciplinati dalla legge (art. 8 comma 1° D. Lgs. n. 568/97 e art.4 comma
1° D. lgs. n. 81/2000) sono idealmente incompatibili con la costituzione di un rapporto di lavoro propriamente inteso (v. art. 4 comma 1° D. Lgs.
n. 81/2000 il quale recita:
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro) in quanto traggono origine da motivi assistenziali, riguardano un impegno lavorativo certamente precario, non determinano la cancellazione dalle liste di collocamento, essi presentano caratteri del tutto peculiari quali
l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro e la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali, con la conseguenza che il lavoratore socialmente utile, non essendo un dipendente, e non configurandosi alcun rapporto di lavoro subordinato, neppure può godere delle garanzie e delle tutele per tale condizione previste” (Consiglio Stato, sez. VI, 27/06/2007, n. 3664; Cassazione civile, sez. un., 22/02/2005, n. 3508), non è men vero che, una volta che tali rapporti di matrice assistenziale siano stati istituzionalizzati e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo (co.co.co.), essi debbano essere assoggettati alla disciplina che è loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata.
Come affermato da ultimo dalla S.C., infatti, “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea” (Cass. n. 10951 del 8/5/2018). Ha soggiunto la Corte di Cassazione che “anche la qualificazione normativa ha valore dirimente soltanto qualora le modalità di svolgimento non si siano in nessun modo discostate dalla previsione di legge, sicché la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.”.
Nel caso di specie, allora, è ben possibile che, a dispetto dell'interesse giuridico espresso nei contratti prodotti, il quale esclude la sussistenza di ogni vincolo di subordinazione, le modalità in concreto del rapporto abbiano assunto le forme tipiche della eterodirezione. Conduce a tale affermazione un esame della documentazione prodotta dalla quale risulta che la ricorrente, nel corso dei rapporti di collaborazione via via stipulati con l'Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore “Stenio” , a far data dal 1.9.2017 e sino al 31.8.2018 (cfr. alleg.5), ha svolto una prestazione definita di supporto al personale amministrativo, venendo sottoposta alle condizioni e prerogative tipiche del personale di ruolo con riferimento all'orario di servizio osservato e all'assoggettamento gerarchico e disciplinare, come dimostrano il controllo delle presenze (cfr. estratto timbratura badge in atti) e le comunicazioni e richieste di autorizzazione per i giorni di assenza per malattia e per ferie (cfr. all. 6).
Trattasi a ben vedere di istituti incompatibili con lo status dichiarato di lavoratore autonomo, il che consente l'operazione di riqualificazione del vincolo lavorativo de quo sotto il regime di un vero e proprio rapporto di fatto di tipo impiegatizio.
Merita, dunque, accoglimento la domanda concernente il pagamento delle differenze retributive, quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. a tenore del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
Sorge, pertanto, la necessità di riconoscere alla lavoratrice le differenze retributive maturate tra quanto a lei corrisposto in ragione dei contratti impugnati e le remunerazioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stata inquadrata nel profilo di assistente amministrativo, oltre agli interessi come per legge, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributivo-previdenziale per il medesimo periodo 01.09.2017-
31.08.2018.
Non può, infatti, trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna dell al versamento delle differenze Controparte_5
contributive dal 01/7/2001 al 31.08.2017, essendo stata la domanda già formulata nel giudizio incoato innanzi al Tribunale di Termini
Imerese, conclusosi con sentenza passata in giudicato n. 82/2020 (cfr. sentenza Corte d'Appello in atti).
In ordine alla domanda concernente l'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui l'istante avrebbe avuto diritto ove inquadrato stabilmente come personale ATA, deve osservarsi quanto segue.
Sulla specifica questione in esame è intervenuta, da ultimo, la Corte di
Cassazione (sent. n. 22558/16) che ha fissato il seguente principio: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
La mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pertanto pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima applicazione dei contratti di co.co.co., ragion per cui le stesse devono riconoscersi al ricorrente nella misura prevista dal C.C.N.L. del Comparto Scuola sul presupposto di rapporti continuativi di fatto succedutisi a partire dal
1/7/2001.
Né può essere in proposito accolta l'eccezione di prescrizione delle differenze retributive sollevata in memoria dal resistente, CP_1
essendo stata interrotta la prescrizione con atto di messa in mora del
15/03/2022, trasmesso sia al resistente che all' (cfr. all. CP_1 CP_3
n. 8).
Va, infine, accolta la domanda della ricorrente avente ad oggetto il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro svolto, di fatto, dall'1/7/2001 al 31/8/2018.
Deve, difatti, condividersi l'orientamento espresso in una questione analoga, dalla Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 2828 del
2021, secondo cui “la esigibilità del TFR è stata, cioè, ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' . CP_3
Resta pertanto irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume, invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la “cessazione dal servizio” ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale… 3.6. Dei principi enunciati da
Cass. S.U., n. 24280 del 2014, e Cass., Sezione Lavoro, n. 5895 del
2020, ha fatto corretta applicazione la Corte d'Appello, atteso che nella fattispecie di causa è pacifico che il rapporto di lavoro a termine è cessato per dimissioni ed è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato – seppure alle dipendenze della stessa amministrazione – assumendo tale dato rilievo dirimente”. Da tali principi ne deriva che, ai fini della esigibilità del TFR, assume rilievo centrale la “cessazione del rapporto di lavoro” sul piano squisitamente giuridico, rimanendo, per converso, irrilevante l'eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, ancorché alle dipendenze della stessa amministrazione e sia pur con le medesime mansioni.
Invero, seguendo tali coordinate ermeneutiche, nella specie, non può non riconoscersi alla ricorrente il diritto al TFR maturato nel corso del rapporto protrattosi dal 2001 al 2018, atteso che quest'ultimo rapporto, lungi dal considerarsi una successione di singoli rapporti lavorativi a termine, costituisce un vero e proprio unicum (come peraltro accertato dalla sentenza in atti con specifico riferimento al periodo 2001 – 2017,
e come acclarato nel corso del presente giudizio quanto al successivo periodo 2017-2018), la cui cessazione è intervenuta in data
31/8/2018, data a decorrere dalla quale è maturato il relativo diritto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla contumacia dell' , per CP_3
compensare le spese di lite tra lo stesso e la ricorrente.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore degli avv.ti Luigi
Serino e Marco Lo Giudice, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione e difesa disattesa, così decide:
- condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a corrispondere a , dal CP_2 Parte_1
01/09/2017 e sino al 31/8/2018, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 C.C.N.L. di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al
C.C.N.L. tempo per tempo vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento, nonché al versamento della contribuzione omessa per il medesimo periodo;
- condanna il convenuto e l in solido, al pagamento in CP_1 CP_3
favore della ricorrente del TFR maturato nel periodo dall'1.07.2001 al
31.08.2018, oltre interessi come per legge;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in CP_1
favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., che si distraggono in favore degli avv.ti
LUIGI SERINO e MARCO LO GIUDICE;
-compensa le spese di lite tra la ricorrente e l . CP_3
Così deciso, il 10.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo