Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/02/2025, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03099/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06781/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6781 del 2023, proposto da
GH RA con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Federico Fortunato che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico Immigrazione sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare avanzata in data 04.08.2020 dal Sig. SI TH a favore del ricorrente ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020 (i.d. RM4707072122).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Michelangelo Francavilla;
Considerato che:
- parte ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico Immigrazione sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare avanzata in data 04.08.2020 dal Sig. SI TH a favore del ricorrente ex art. 103, comma 1, D.L. 34/2020 (i.d. RM4707072122);
- alla camera di consiglio del 16/04/24 la difesa erariale ha dichiarato che il procedimento è stato concluso con provvedimento emesso l’11/04/24;
- la circostanza è stata confermata dalla parte ricorrente con la memoria depositata il 07/02/25;
- ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno il silenzio per l’accertamento della cui illegittimità la parte ricorrente ha interposto il gravame;
- ritenuti, poi, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fermo restando che il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente deve essere posto definitivamente a carico del Ministero dell’interno con attribuzione ex art. 93 c.p.c. del relativo importo in favore dell’avv. Federico Fortunato, come richiesto nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite e condanna il Ministero dell’interno a restituire il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente con attribuzione ex art. 93 c.p.c. del relativo importo in favore del difensore di quest’ultima avv. Federico Fortunato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO