TRIB
Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2024, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13305 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 38769/2020 resa dal Giudice di Pace di Napoli in data
19 novembre 2020” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Bernard Magli (C.F. ) in virtù di procura in calce all'atto di citazione di C.F._2
primo grado appellante
E
con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar Controparte_1
14, C.F. , in persona del legale rapp.te p.t dott. , rappresentata e P.IVA_1 Controparte_2 difesa dall'avv. Antonio Santonastaso (C.F. e dall'avv. Luigi Canale (C. F. C.F._3
) in virtù di procura in atti CodiceFiscale_4
appellata
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
C.F._5
appellata
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 071 2011 0117902816000 per l'importo di euro
1 508,21, avente ad oggetto sanzioni amministrative per infrazioni al cds, onde sentire dichiarare l'insussistenza in capo all'agente per la riscossione del diritto a procedere ad esecuzione forzata stante la sopravvenuta prescrizione dei crediti in essa incorporati. Si costituiva l' Controparte_1
che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per carenza
[...] di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte, nonché l'infondatezza della stessa. Rimaneva contumace la Controparte_3
Il Giudice di pace di Napoli, con la sentenza n. 38769/20, emessa in data 19.11.2020, dichiarava inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire ad impugnare l'estratto di ruolo,
“costituendo ciò una condizione dell'azione” e compensava le spese di lite tra le parti, “sussistendo differenti orientamenti giurisprudenziali sull'argomento”.
Tanto premesso in fatto, proponeva appello con atto di citazione, avverso la prefata Parte_1
sentenza, per sentir dichiarare ammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado;
per sentir dichiarare, nel merito, estinto per prescrizione il credito contenuto nella cartella impugnata, con conseguente cancellazione della cartella opposta e relativo ruolo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l' , la quale chiedeva il rigetto dell'appello stante la Controparte_1
validità della notifica della cartella e reiterava le medesime argomentazione difensive già articolate nel primo grado di giudizio.
Si costituiva, altresì, la che chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello, Controparte_3
proponendo a sua volta appello incidentale in relazione alla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza appellata, deducendo che il giudice di prime cure aveva erroneamente compensato le spese di giudizio, dopo aver dichiarato inammissibile l'azione proposta da controparte, disattendendo così il principio di soccombenza.
Con ordinanza del 25.10.2023, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI DIRITTO
2. Va preliminarmente rilevato che è stato depositato in data 21.05.2021, quale atto principale, atto di appello, in cui, nella ricostruzione dello svolgimento del giudizio di primo grado, si legge che la sentenza appellata è la “sentenza n. 38771/2020 del 19.11.2020 pubblicata in data
20.11.2020….recante RG n. 16799/20” e che l'atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace era rivolto all'annullamento della cartella esattoriale n. 0712015016350245800- ruolo 13278-2015.
L'appellante, in data 21.05.2021, ha poi prodotto, quali allegati dell'atto di citazione in appello, la produzione del giudizio di primo grado da cui si evince, in particolare dall'atto di citazione proposto
2 in primo grado, che la cartella impugnata innanzi al giudice di Pace è la n. 07120110117902816000
– ruolo anno 2011 n.ro 0002654 per l'importo di euro 508,21.
L'appellante ha, poi, allegato la sentenza n. 38769/20 recante RG 16742/20, che ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito portato dalla cartella n. 07120110117902816000.
, con nota del 28.07.2021, ha precisato quanto segue: Pt_1
“In data 21/5/2021, è stata iscritta a ruolo la causa di appello avverso la sentenza del G.d.P. Di Napoli
n. 38769/2020 del 19/11/2020 tra la sig.ra da una parte e l Parte_1 Controparte_1
e la dall'altra, assumendo R.G. n. 13305/2021.
[...] Controparte_3
2) All'atto dell'iscrizione a ruolo, per mero errore materiale, è stato inserito nella busta telematica come atto principale l'atto di citazione in appello relativo ad altro e diverso procedimento di appello con nome file “2351 vs e pdf.p7m”, recante R.G. n. Parte_1 CP_4 CP_5
13301/2021 e relativo a altra sentenza del GdP n.38771/2020.
3) Tuttavia, l'atto di citazione in appello corretto recante nome file “2356 vs Parte_1 CP_4
e .pdf.p7m” è presente nel fascicolo telematico della causa R.G. n. 13305/2021 come CP_6
allegato semplice e come allegato alle ricevute della pec costituenti la notificazione dell'appello.
Inoltre, sono presenti nel fascicolo telematico di cancelleria tutti gli atti relativi all'appello avverso la sentenza del G.d.P. di Napoli n. 38769/2021”.
Conclude, pertanto, la nota di precisazione chiedendo disporsi la rettifica dell'iscrizione a ruolo, inserendo come atto principale il file presente come allegato con nome “2356 vs Parte_1
e .pdf.p7m”. CP_4 CP_6
Alla luce di tali precisazioni, che trovano riscontro documentale in atti, deve ritenersi che oggetto del presente giudizio è effettivamente l'atto di appello avverso la sentenza del G.d.P. di Napoli n.
38769/2021, avente ad oggetto la cartella n. 07120110117902816000 – ruolo anno 2011 n.ro 0002654 per l'importo di euro 508,21.
Ciò chiarito, va preliminarmente rilevato che, nel caso di specie, opera l'annullamento automatico del carico iscritto a ruolo per effetto della legge di bilancio 2023, atteso che il credito azionato è del
2009, il ruolo è stato affidato all'agente della riscossione nel 2011 e l'ente creditore è la CP_3
(che è un'articolazione del ). Controparte_7
I commi dal 222 al 230 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevedono, infatti,
l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati al 1° gennaio 2023.
3 Ora, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo ciò una condizione dell'azione, si deve rilevare, nel caso di specie, che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte appellante, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
L'intervento legislativo di cui si è detto ha, infatti, sicuramente determinato la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire (Cass. n. 23289/2007; Cass.
n. 2567/2007: "La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto"). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito " senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. n. 4034/2007; Cass. n. 6909/2009; Cass. n. 10553/2009).
Nel caso di specie ricorrono, dunque, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda per quanto prima detto.
Venuta meno, però, la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale.
Questo Giudicante dovrà pertanto pronunciarsi sulle spese secondo il principio della “soccombenza virtuale” “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su
4 indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16).
3.Sotto il profilo della soccombenza virtuale va rilevato che l'appello è infondato.
Tra i motivi esposti dall' appellante, carattere preliminare ed assorbente di qualsivoglia altra doglianza di merito sollevata da tutte le parti in causa, assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La puntuale distinzione fra ruolo ed estratto di ruolo era stata oggetto della sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 19704 del 2015, la quale aveva precisato:
- che il ruolo, come stabilito dall'art. 10, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 602 del 1973, è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall' ai fini della riscossione a mezzo del CP_8
concessionario; è un atto amministrativo impositivo tipico che viene consegnato al concessionario, il quale redige la cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo (art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973) e provvede alla relativa notificazione;
è un atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento (art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992); è un atto impugnabile (art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992;
- che l'estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, è un elaborato informatico formato dall'esattore e consegnato al contribuente, a seguito di specifica richiesta, che riporta l'elenco delle cartelle ma che non contiene alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta;
di
5 conseguenza, è un documento non impugnabile per mancanza di interesse. Nondimeno, dopo l'affermazione, in linea generale, della non sussistenza di interesse a impugnare un estratto di ruolo in quanto tale, la Corte di legittimità ha soggiunto che può sussistere un “interesse a impugnare il contenuto dell'estratto di ruolo, ossia gli atti che in esso sono indicati e riportati” invalidamente notificati o non notificati e dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo e non attraverso una valida notifica.
Di conseguenza, la Corte espresse il seguente principio di diritto: “è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Da ciò, quella che è stata definita la “proliferazione” di contestazioni dei crediti riportati in estratti di ruolo per “far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela” (relazione della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021).
Tanto ha giustificato l'intervento del Legislatore del 2021 sopra riportato, che ha così codificato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, stabilendo che il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata è impugnabile solo in poche e tassative ipotesi.
Tale disposizione normativa è stata immediatamente criticata dalla dottrina, assumendo che sottrarrebbe diritti e garanzie di difesa. La questione è giunta in tempi rapidi all'esame delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione che, con la sentenza del 2022 (v. Cass. S.U., n. 26283/2022), ha affermato:
1. che la prima disposizione di cui al primo periodo del sopra riportato comma 4 bis “è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna”;
6 2. che con la seconda disposizione il legislatore ha innanzitutto regolato “specifici casi tassativi e non esemplificativi di azione diretta” stabilendo “quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale”, trattandosi di una “selezione dei pregiudizi operata dal legislatore che è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione”;
3. che, nei suoi contenuti generali, la seconda disposizione incide “sull'interesse ad agire”, che è
“condizione dell'azione che ha natura dinamica” e che “può e deve essere valutato anche nei giudizi in corso”; ne consegue che “la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere”;
4. che, in definitiva, occorre considerare che “nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace”, per cui la relativa azione è da qualificarsi di “accertamento negativo” e dunque
“improponibile nel giudizio tributario in considerazione della sua struttura impugnatoria”.
In conclusione, la Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, ed ha formulato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La suindicata disposizione, oramai, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione,
7 è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può
e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. La nuova previsione, dunque, ammette l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate, ancorché il concetto di “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” sia astrattamente idoneo ad accogliere molteplici eventualità. Peraltro, poiché la regola generale è quella della non impugnabilità, le eccezioni previste dalla stessa legge saranno suscettibili di applicazione estensiva, ma non analogica. Restano, dunque, escluse le ipotesi in cui il contribuente abbia un concreto interesse all'impugnazione del ruolo, ma diverso da quello che viene in evidenza nei casi espressamente previsti dalla legge.
La nuova previsione normativa si pone, dunque, come già supra evidenziato, in parziale discontinuità con il “diritto vivente” (cfr. Cass. 9 settembre 2019, n. 22507).
La nuova norma - avendo il legislatore individuato “un interesse qualificato” alla impugnazione immediata da proporre avverso il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata, fermo restando l'esclusione tout court dell'impugnazione contro l'estratto di ruolo - produce, pertanto,
l'inammissibilità sopravvenuta in tutti i casi di ricorsi proposti al di fuori delle ipotesi tassative di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 dalla legge n. 215 del 2021. L'interesse ad agire, quindi, pur dovendo anch'esso esistere all'atto della presentazione della domanda giudiziale, può sopraggiungere nel corso del giudizio, purché sussista al momento della decisione. La Corte ha ritenuto che, mancando l'interesse ad agire, il giudice non potrà affrontare il merito del ricorso, ma dovrà dichiarare il difetto di interesse e, quindi, il difetto di azione.
L'interesse ad agire serve, quindi, ad evitare che si pervenga all'esame del merito, quando la domanda può anche essere fondata, ma il suo accoglimento non produce alcun effetto utile nella sfera giuridica di chi le ha proposte. Quindi si correla l'interesse ad agire al principio di economia processuale, perché serve ad evitare attività processuali correlate a domande o difese fondate, ma inutili.
Se invece il contribuente viene raggiunto dalla notifica di un pignoramento, di una intimazione di pagamento ovvero di una cartella di pagamento, ovvero di un atto che manifesti la volontà di iniziare una azione esecutiva o che sia prodromico all'inizio di una esecuzione forzata, potrà impugnare direttamente l'atto che si assuma lesivo e ciò vale anche per eccepire la cd. prescrizione successiva,
e dunque se è valida la notifica della cartella, andrà impugnata la cartella per far valere tale fattispecie estintiva. Ma il debitore non ha alcun interesse ad agire in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'Amministrazione. A ben vedere, lo stesso potrebbe perseguire il risultato di eliminare il
8 provvedimento afflittivo (il ruolo), la cui esecuzione a suo avviso non è più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'Amministrazione, attivandosi in via amministrativa, ad es. limitandosi a chiedere lo sgravio in via di autotutela agli enti impositori. Non è necessario percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo, laddove non vi sia alcuna richiesta esecutiva da parte dei creditori. Nel caso di specie, l'appellante , che ha chiesto in primo grado di Parte_1 giudizio l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione della cartella e la prescrizione del credito, non ha provato – né, invero, allegato
– il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto, l'opposizione proposta dinanzi al
Giudice di Pace di Napoli va dichiarata inammissibile. Dunque, alla luce di tali sopravvenienze, va ritenuto infondato l'appello quanto alla dedotta ammissibilità dell'opposizione svolta dinanzi al giudice di prime cure, dovendo rilevarsi la carenza di interesse ad agire in capo all'odierno appellante nell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Parte_1
5. Ciò premesso quanto alla regolamentazione delle spese sotto il profilo della soccombenza virtuale, ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Va rilevato, in proposito, che va confermata la compensazione delle spese in relazione al primo grado di giudizio proprio alla luce dei continui e contrastanti mutamenti di giurisprudenza in materia di impugnazione dell'estratto del ruolo e degli orientamenti succedutisi sulla questione della sussistenza o meno dell'interesse ad agire, in particolare nel caso in cui venga sollevata l'eccezione di prescrizione del credito iscritto a ruolo.
Da ultimo rileva il “mutamento” della giurisprudenza, di cui si è detto prima, intervenuto in conseguenza della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L.
n. 215 del 17 dicembre 2021, che rappresenta certamente un ulteriore elemento di novità.
Ai fini della compensazione delle spese si deve tener conto, infine, anche dell'annullamento dei carichi ex Legge 197/2022 commi dal 222 al 230. La stessa Suprema Corte (ord. 21264/2022) ha riconosciuto che è da ritenersi giustificata, a seguito dei principi affermati dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/18, la compensazione delle spese sulla base di eccezionali ragioni rappresentate proprie da un intervento legislativo (DL 119/2018) dello stesso tipo di quello in esame.
Per le stesse ragioni, anche le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti.
Sulla base di quanto prima argomentato va rigettato, altresì, l'appello incidentale proposto dalla in merito all'errata compensazione delle spese statuita dal giudice di prime cure. Controparte_3
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) rigetta l'appello e l'appello incidentale quanto alla statuizione delle spese del primo grado di giudizio, confermando sul punto la sentenza appellata;
c) compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli il 22.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13305 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 38769/2020 resa dal Giudice di Pace di Napoli in data
19 novembre 2020” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Bernard Magli (C.F. ) in virtù di procura in calce all'atto di citazione di C.F._2
primo grado appellante
E
con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar Controparte_1
14, C.F. , in persona del legale rapp.te p.t dott. , rappresentata e P.IVA_1 Controparte_2 difesa dall'avv. Antonio Santonastaso (C.F. e dall'avv. Luigi Canale (C. F. C.F._3
) in virtù di procura in atti CodiceFiscale_4
appellata
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
C.F._5
appellata
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 071 2011 0117902816000 per l'importo di euro
1 508,21, avente ad oggetto sanzioni amministrative per infrazioni al cds, onde sentire dichiarare l'insussistenza in capo all'agente per la riscossione del diritto a procedere ad esecuzione forzata stante la sopravvenuta prescrizione dei crediti in essa incorporati. Si costituiva l' Controparte_1
che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per carenza
[...] di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte, nonché l'infondatezza della stessa. Rimaneva contumace la Controparte_3
Il Giudice di pace di Napoli, con la sentenza n. 38769/20, emessa in data 19.11.2020, dichiarava inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire ad impugnare l'estratto di ruolo,
“costituendo ciò una condizione dell'azione” e compensava le spese di lite tra le parti, “sussistendo differenti orientamenti giurisprudenziali sull'argomento”.
Tanto premesso in fatto, proponeva appello con atto di citazione, avverso la prefata Parte_1
sentenza, per sentir dichiarare ammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado;
per sentir dichiarare, nel merito, estinto per prescrizione il credito contenuto nella cartella impugnata, con conseguente cancellazione della cartella opposta e relativo ruolo. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l' , la quale chiedeva il rigetto dell'appello stante la Controparte_1
validità della notifica della cartella e reiterava le medesime argomentazione difensive già articolate nel primo grado di giudizio.
Si costituiva, altresì, la che chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello, Controparte_3
proponendo a sua volta appello incidentale in relazione alla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza appellata, deducendo che il giudice di prime cure aveva erroneamente compensato le spese di giudizio, dopo aver dichiarato inammissibile l'azione proposta da controparte, disattendendo così il principio di soccombenza.
Con ordinanza del 25.10.2023, questo Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI DIRITTO
2. Va preliminarmente rilevato che è stato depositato in data 21.05.2021, quale atto principale, atto di appello, in cui, nella ricostruzione dello svolgimento del giudizio di primo grado, si legge che la sentenza appellata è la “sentenza n. 38771/2020 del 19.11.2020 pubblicata in data
20.11.2020….recante RG n. 16799/20” e che l'atto di citazione proposto innanzi al Giudice di Pace era rivolto all'annullamento della cartella esattoriale n. 0712015016350245800- ruolo 13278-2015.
L'appellante, in data 21.05.2021, ha poi prodotto, quali allegati dell'atto di citazione in appello, la produzione del giudizio di primo grado da cui si evince, in particolare dall'atto di citazione proposto
2 in primo grado, che la cartella impugnata innanzi al giudice di Pace è la n. 07120110117902816000
– ruolo anno 2011 n.ro 0002654 per l'importo di euro 508,21.
L'appellante ha, poi, allegato la sentenza n. 38769/20 recante RG 16742/20, che ha ad oggetto l'accertamento negativo del credito portato dalla cartella n. 07120110117902816000.
, con nota del 28.07.2021, ha precisato quanto segue: Pt_1
“In data 21/5/2021, è stata iscritta a ruolo la causa di appello avverso la sentenza del G.d.P. Di Napoli
n. 38769/2020 del 19/11/2020 tra la sig.ra da una parte e l Parte_1 Controparte_1
e la dall'altra, assumendo R.G. n. 13305/2021.
[...] Controparte_3
2) All'atto dell'iscrizione a ruolo, per mero errore materiale, è stato inserito nella busta telematica come atto principale l'atto di citazione in appello relativo ad altro e diverso procedimento di appello con nome file “2351 vs e pdf.p7m”, recante R.G. n. Parte_1 CP_4 CP_5
13301/2021 e relativo a altra sentenza del GdP n.38771/2020.
3) Tuttavia, l'atto di citazione in appello corretto recante nome file “2356 vs Parte_1 CP_4
e .pdf.p7m” è presente nel fascicolo telematico della causa R.G. n. 13305/2021 come CP_6
allegato semplice e come allegato alle ricevute della pec costituenti la notificazione dell'appello.
Inoltre, sono presenti nel fascicolo telematico di cancelleria tutti gli atti relativi all'appello avverso la sentenza del G.d.P. di Napoli n. 38769/2021”.
Conclude, pertanto, la nota di precisazione chiedendo disporsi la rettifica dell'iscrizione a ruolo, inserendo come atto principale il file presente come allegato con nome “2356 vs Parte_1
e .pdf.p7m”. CP_4 CP_6
Alla luce di tali precisazioni, che trovano riscontro documentale in atti, deve ritenersi che oggetto del presente giudizio è effettivamente l'atto di appello avverso la sentenza del G.d.P. di Napoli n.
38769/2021, avente ad oggetto la cartella n. 07120110117902816000 – ruolo anno 2011 n.ro 0002654 per l'importo di euro 508,21.
Ciò chiarito, va preliminarmente rilevato che, nel caso di specie, opera l'annullamento automatico del carico iscritto a ruolo per effetto della legge di bilancio 2023, atteso che il credito azionato è del
2009, il ruolo è stato affidato all'agente della riscossione nel 2011 e l'ente creditore è la CP_3
(che è un'articolazione del ). Controparte_7
I commi dal 222 al 230 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevedono, infatti,
l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati al 1° gennaio 2023.
3 Ora, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo ciò una condizione dell'azione, si deve rilevare, nel caso di specie, che nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte appellante, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
L'intervento legislativo di cui si è detto ha, infatti, sicuramente determinato la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire (Cass. n. 23289/2007; Cass.
n. 2567/2007: "La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto"). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito " senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. n. 4034/2007; Cass. n. 6909/2009; Cass. n. 10553/2009).
Nel caso di specie ricorrono, dunque, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda per quanto prima detto.
Venuta meno, però, la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale.
Questo Giudicante dovrà pertanto pronunciarsi sulle spese secondo il principio della “soccombenza virtuale” “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della
“normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su
4 indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 24234/16).
3.Sotto il profilo della soccombenza virtuale va rilevato che l'appello è infondato.
Tra i motivi esposti dall' appellante, carattere preliminare ed assorbente di qualsivoglia altra doglianza di merito sollevata da tutte le parti in causa, assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La puntuale distinzione fra ruolo ed estratto di ruolo era stata oggetto della sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 19704 del 2015, la quale aveva precisato:
- che il ruolo, come stabilito dall'art. 10, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 602 del 1973, è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall' ai fini della riscossione a mezzo del CP_8
concessionario; è un atto amministrativo impositivo tipico che viene consegnato al concessionario, il quale redige la cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo (art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973) e provvede alla relativa notificazione;
è un atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento (art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992); è un atto impugnabile (art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992;
- che l'estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, è un elaborato informatico formato dall'esattore e consegnato al contribuente, a seguito di specifica richiesta, che riporta l'elenco delle cartelle ma che non contiene alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta;
di
5 conseguenza, è un documento non impugnabile per mancanza di interesse. Nondimeno, dopo l'affermazione, in linea generale, della non sussistenza di interesse a impugnare un estratto di ruolo in quanto tale, la Corte di legittimità ha soggiunto che può sussistere un “interesse a impugnare il contenuto dell'estratto di ruolo, ossia gli atti che in esso sono indicati e riportati” invalidamente notificati o non notificati e dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo e non attraverso una valida notifica.
Di conseguenza, la Corte espresse il seguente principio di diritto: “è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Da ciò, quella che è stata definita la “proliferazione” di contestazioni dei crediti riportati in estratti di ruolo per “far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela” (relazione della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021).
Tanto ha giustificato l'intervento del Legislatore del 2021 sopra riportato, che ha così codificato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, stabilendo che il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata è impugnabile solo in poche e tassative ipotesi.
Tale disposizione normativa è stata immediatamente criticata dalla dottrina, assumendo che sottrarrebbe diritti e garanzie di difesa. La questione è giunta in tempi rapidi all'esame delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione che, con la sentenza del 2022 (v. Cass. S.U., n. 26283/2022), ha affermato:
1. che la prima disposizione di cui al primo periodo del sopra riportato comma 4 bis “è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna”;
6 2. che con la seconda disposizione il legislatore ha innanzitutto regolato “specifici casi tassativi e non esemplificativi di azione diretta” stabilendo “quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale”, trattandosi di una “selezione dei pregiudizi operata dal legislatore che è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione”;
3. che, nei suoi contenuti generali, la seconda disposizione incide “sull'interesse ad agire”, che è
“condizione dell'azione che ha natura dinamica” e che “può e deve essere valutato anche nei giudizi in corso”; ne consegue che “la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere”;
4. che, in definitiva, occorre considerare che “nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace”, per cui la relativa azione è da qualificarsi di “accertamento negativo” e dunque
“improponibile nel giudizio tributario in considerazione della sua struttura impugnatoria”.
In conclusione, la Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, ed ha formulato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La suindicata disposizione, oramai, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione,
7 è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può
e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. La nuova previsione, dunque, ammette l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate, ancorché il concetto di “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” sia astrattamente idoneo ad accogliere molteplici eventualità. Peraltro, poiché la regola generale è quella della non impugnabilità, le eccezioni previste dalla stessa legge saranno suscettibili di applicazione estensiva, ma non analogica. Restano, dunque, escluse le ipotesi in cui il contribuente abbia un concreto interesse all'impugnazione del ruolo, ma diverso da quello che viene in evidenza nei casi espressamente previsti dalla legge.
La nuova previsione normativa si pone, dunque, come già supra evidenziato, in parziale discontinuità con il “diritto vivente” (cfr. Cass. 9 settembre 2019, n. 22507).
La nuova norma - avendo il legislatore individuato “un interesse qualificato” alla impugnazione immediata da proporre avverso il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata, fermo restando l'esclusione tout court dell'impugnazione contro l'estratto di ruolo - produce, pertanto,
l'inammissibilità sopravvenuta in tutti i casi di ricorsi proposti al di fuori delle ipotesi tassative di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 dalla legge n. 215 del 2021. L'interesse ad agire, quindi, pur dovendo anch'esso esistere all'atto della presentazione della domanda giudiziale, può sopraggiungere nel corso del giudizio, purché sussista al momento della decisione. La Corte ha ritenuto che, mancando l'interesse ad agire, il giudice non potrà affrontare il merito del ricorso, ma dovrà dichiarare il difetto di interesse e, quindi, il difetto di azione.
L'interesse ad agire serve, quindi, ad evitare che si pervenga all'esame del merito, quando la domanda può anche essere fondata, ma il suo accoglimento non produce alcun effetto utile nella sfera giuridica di chi le ha proposte. Quindi si correla l'interesse ad agire al principio di economia processuale, perché serve ad evitare attività processuali correlate a domande o difese fondate, ma inutili.
Se invece il contribuente viene raggiunto dalla notifica di un pignoramento, di una intimazione di pagamento ovvero di una cartella di pagamento, ovvero di un atto che manifesti la volontà di iniziare una azione esecutiva o che sia prodromico all'inizio di una esecuzione forzata, potrà impugnare direttamente l'atto che si assuma lesivo e ciò vale anche per eccepire la cd. prescrizione successiva,
e dunque se è valida la notifica della cartella, andrà impugnata la cartella per far valere tale fattispecie estintiva. Ma il debitore non ha alcun interesse ad agire in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'Amministrazione. A ben vedere, lo stesso potrebbe perseguire il risultato di eliminare il
8 provvedimento afflittivo (il ruolo), la cui esecuzione a suo avviso non è più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'Amministrazione, attivandosi in via amministrativa, ad es. limitandosi a chiedere lo sgravio in via di autotutela agli enti impositori. Non è necessario percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo, laddove non vi sia alcuna richiesta esecutiva da parte dei creditori. Nel caso di specie, l'appellante , che ha chiesto in primo grado di Parte_1 giudizio l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione della cartella e la prescrizione del credito, non ha provato – né, invero, allegato
– il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto, l'opposizione proposta dinanzi al
Giudice di Pace di Napoli va dichiarata inammissibile. Dunque, alla luce di tali sopravvenienze, va ritenuto infondato l'appello quanto alla dedotta ammissibilità dell'opposizione svolta dinanzi al giudice di prime cure, dovendo rilevarsi la carenza di interesse ad agire in capo all'odierno appellante nell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Parte_1
5. Ciò premesso quanto alla regolamentazione delle spese sotto il profilo della soccombenza virtuale, ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Va rilevato, in proposito, che va confermata la compensazione delle spese in relazione al primo grado di giudizio proprio alla luce dei continui e contrastanti mutamenti di giurisprudenza in materia di impugnazione dell'estratto del ruolo e degli orientamenti succedutisi sulla questione della sussistenza o meno dell'interesse ad agire, in particolare nel caso in cui venga sollevata l'eccezione di prescrizione del credito iscritto a ruolo.
Da ultimo rileva il “mutamento” della giurisprudenza, di cui si è detto prima, intervenuto in conseguenza della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L.
n. 215 del 17 dicembre 2021, che rappresenta certamente un ulteriore elemento di novità.
Ai fini della compensazione delle spese si deve tener conto, infine, anche dell'annullamento dei carichi ex Legge 197/2022 commi dal 222 al 230. La stessa Suprema Corte (ord. 21264/2022) ha riconosciuto che è da ritenersi giustificata, a seguito dei principi affermati dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/18, la compensazione delle spese sulla base di eccezionali ragioni rappresentate proprie da un intervento legislativo (DL 119/2018) dello stesso tipo di quello in esame.
Per le stesse ragioni, anche le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti.
Sulla base di quanto prima argomentato va rigettato, altresì, l'appello incidentale proposto dalla in merito all'errata compensazione delle spese statuita dal giudice di prime cure. Controparte_3
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) rigetta l'appello e l'appello incidentale quanto alla statuizione delle spese del primo grado di giudizio, confermando sul punto la sentenza appellata;
c) compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli il 22.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono
10