Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 20/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 203/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 20/05/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per i ricorrenti l'Avv. PESCETTO NICOLO' e per il resistente
[...]
il dott. BUTTIGLIERI. Controparte_1
L'avv. PESCETTO insiste per l'accoglimento delle domande, chiedendo il riconoscimento del beneficio per la corrente annualità anche ai sensi della L. 207/24, posto che ad oggi non c'è stata l'emanazione del decreto attuativo e non è stato erogato il beneficio;
contesta altresì le eccezioni sollevate da controparte quanto agli incarichi in part time richiamando la giurisprudenza di merito;
conclude come in atti.
Il dott. BUTTIGLIERI richiama la memoria depositata e tutte le eccezioni ivi sollevate.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 13.05 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 20/05/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 203/2025 R.G. Lav. tra
- , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e , tutti Parte_8 Parte_9 Parte_10
rappresentati e difesi dagli avv.ti ALLEGRI ROBERTO e PESCETTO NICOLO' come da mandati in atti ricorrenti e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_1
funzionari ex art. 417 bis c.p.c.
- Controparte_2
convenuti sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 , Parte_1 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, premesso di aver prestato attività lavorativa in favore del
[...] Controparte_1
quali docenti in forza dei plurimi contratti a tempo determinato citati in atti senza mai
[...] ricevere per le annualità lavorate il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, hanno chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare che l'art. 1 comma
121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
2. Accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122
Legge 2015/107 e sue modifiche ed integrazioni ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 e s.m.i. attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
3. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00
(cinquecento/00) in favore delle parti ricorrenti, per ciascun anno scolastico in cui i ricorrenti hanno prestato servizio in qualità di “precari”, come dettagliato in premessa, documentalmente provato nonché appena sopra riepilogato in dettaglio o secondo quanto diversamente accertato all'esito del giudizio;
importi a cui applicare interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
ciò condannando/disponendo/ordinando in Capo al e/o Uffici Scolastici CP_1
competenti la predisposizione e/o implementazione di tutto quanto necessario per rendere fruibile il diritto come sopra da riconoscersi ed attribuire ai ricorrenti sotto ogni profilo concreto/operativo, anche e non solo intervenendo sulla piattaforma ministeriale dedicata procedendo all'abilitazione per l'accesso, 4. Condannare le resistenti al pagamento del
3 compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre I.V.A., Cassa spese generali al CP_3
15% e rimborso ex art. 14 t.p. ed esborsi e spese vive, con attribuzione ai sottoscritti difensori per dichiarato anticipo/dichiarandosi antistatari.”
Si è costituito in giudizio il tramite i suoi funzionari ex art. 417 Controparte_1
bis c.p.c. contestando la fondatezza delle domande e chiedendone la reiezione.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle domande contestando le eccezioni del convenuto e chiedendo il riconoscimento della Carta elettronica per le supplenze fino al 31.8.2025 anche in applicazione della L. n. 207/24, mentre il rappresentante del si è richiamato alla memoria depositata concludendo come in essa. CP_1
Le domande attoree formulate in via principale sono fondate e meritano accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
In via preliminare deve osservarsi come l'unica amministrazione legittimata a resistere nel presente giudizio sia il quale datore di lavoro “a cui Controparte_4
l'art. 15 del D.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale” (Cass. n. 20521/08; Cass. n. 6372/11).
Ciò detto, è pacifico (e comunque dimostrato dalla documentazione in atti) che i ricorrenti abbiano prestato servizio quali docenti alle dipendenze del convenuto in CP_1
forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici indicati in atti e non abbiano ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
In particolare risulta dagli stati matricolari prodotti dal che: CP_1
- , attualmente iscritta nelle GAE e destinataria di incarichi di Parte_1
supplenza nel corrente anno scolastico, ha prestato servizio quale docente nell'a.s.
2020/2021 per ripetuti incarichi di supplenza breve fino al 9.6.2021, e negli aa.ss.
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 fino al termine delle attività didattiche;
- , attualmente iscritta nelle GAE e destinataria di incarichi di Parte_2
supplenza nel corrente anno scolastico, ha prestato servizio come supplente negli aa.ss.
2022/2023 e 2024/2025 fino al termine delle attività didattiche;
4 - , attualmente in servizio con incarico di supplenza fino al Parte_3
30.6.2025, ha prestato servizio negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 con incarichi annuali e nell'a.s. 2023/2024 fino al termine delle attività didattiche;
- , oggi docente di ruolo, ha prestato servizio negli aa.ss. 2019/2020 e Parte_4
2020/2021 con incarichi annuali;
- , oggi docente di ruolo, ha prestato servizio negli aa.ss. 2019/2020, Parte_5
2020/2021 e 2021/2022 fino al termine delle attività didattiche;
- , oggi docente di ruolo, ha prestato servizio nell'a.s. 2021/2022 Parte_6
con incarico annuale;
- , oggi docente di ruolo, ha prestato servizio negli aa.ss. 2019/2020, Parte_7
2020/2021 in forza di incarichi annuali;
- , attualmente in servizio con incarico fino al 31.8.2025, ha prestato Parte_8
servizio negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, fino al termine delle attività didattiche;
- , attualmente in servizio con incarico fino al 30.6.2025, ha prestato Parte_9
servizio negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024;
- , oggi docente di ruolo, ha prestato servizio nell'a.s. 2019/2020 Parte_10
con incarico annuale e nell'a.s. 2020/2021 fino al termine delle attività didattiche.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_5
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
5 universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
Oggi l'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_6
base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
I ricorrenti sostengono che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepiscono la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate nei limiti di cui infra.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1
ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
6 interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_1
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_1
punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto
7 di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); Persona_2
- alla luce degli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte di Giustizia dal giudice remittente la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”: “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_1
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- se la situazione degli assunti a tempo determinato e quella degli assunti a tempo indeterminato “sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” esiste, dunque, una differenza di trattamento;
- non sussiste una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi tale differenza di trattamento: “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura
8 temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della
9 pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1
dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Gli odierni ricorrenti hanno rivendicato il beneficio anche con riferimento ad annualità nelle quali hanno prestato servizio annuale, ma per un numero di ore inferiore a quello previsto per il tempo pieno della cattedra di riferimento.
La Suprema Corte non ha trattato la problematica relativa alla riconoscibilità della Carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ritenendo che la stessa esulasse dal thema decidendum del ricorso pregiudiziale, ma ha comunque ribadito che il principio di non discriminazione non
10 consente di escludere da un'identica percezione della Carta docenti gli insegnanti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia “taratura” analoga a quella dei colleghi di ruolo.
Lo strumento antidiscriminatorio non può, al contrario, operare nel caso di situazioni non interamente sovrapponibili, né può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali.
Se, quindi, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”.
Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte di un docente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore.
Si ritiene, quindi, che l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero di ore inferiore al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo non si trovi in una situazione comparabile con quella di altri lavoratori
“avvantaggiati” con i quali chiede operarsi il confronto e l'assimilazione: non vi sono, infatti, docenti di ruolo che prestano servizio per un orario inferiore al 50% di quello competo e ricevano comunque la Carta docenti e non ricorre la lamentata discriminazione.
Nel caso in esame:
- ha prestato servizio, quale insegnante di scuola superiore e di scuola di Parte_1
primo grado, nell'a.s. 2020/21 (peraltro in forza di ripetuti incarichi di supplenza breve, quindi nemmeno fino al termine delle attività didattiche) per sole 8 ore settimanali (4+4), nell'a.s. 2021/22 per 6 ore settimanali e nell'a.s. 2022/23 per 8 ore settimanali, quindi
11 sempre in misura inferiore al 50% dell'orario completo previsto per le cattedre di riferimento (18 ore settimanali);
- ha prestato servizio, quale insegnante di scuola di primo grado, Parte_3
nell'a.s. 2023/24 per 6 ore settimanali, quindi in misura inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la cattedra di riferimento (18 ore settimanali);
- ha prestato servizio, quale insegnante di scuola superiore, nell'a.s. Parte_5
2021/22 per 8 ore settimanali, quindi in misura inferiore al 50% dell'orario completo previsto per la cattedra di riferimento (18 ore settimanali).
Per le anzidette ragioni, quindi, la Carta docenti non può essere riconosciuta a tali ricorrenti per le citate annualità.
Nemmeno appare applicabile, per i docenti occupati solo per gli spezzoni orari, la regola del pro rata temporis, difettando l'assimilabilità tra la posizione di tali docenti e quella dei colleghi di ruolo che sola giustifica il ricorso allo strumento antidiscriminatorio.
La domanda avanzata dalla ricorrente per l'annualità 2024/25 può, invece, trovare Pt_1
accoglimento. Nel corrente anno scolastico la docente ha, infatti, ricevuto un incarico fino al termine delle attività didattiche per sole 8 ore settimanali, ma di fatto ha lavorato ininterrottamente dal novembre 2024 almeno fino alla data odierna per complessive 17 ore settimanali (8+9).
A tal fine possono, infatti, essere valorizzati, accanto all'incarico di caratura “annuale”, anche i ripetuti incarichi di supplenza breve che, di fatto, hanno elevato l'impegno della docente pressochè per l'intero anno scolastico in misura assai prossima al tempo pieno.
I ricorrenti , e , inoltre, hanno rivendicato Pt_2 Pt_3 Parte_8 Pt_1
il beneficio anche con riferimento al corrente anno scolastico.
Deve, tuttavia, tenersi conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, che come detto ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro” 500,00.
La Carta docenti, quindi, deve essere riconosciuta in sentenza, nei limiti del nuovo ammontare che sarà determinato dall'amministrazione, con riferimento alle supplenze conferite
12 fino al 30.6.2025, posto che per tale tipo di incarichi il continua a non Controparte_1
riconoscere il bonus perpetuando il trattamento discriminatorio.
Non rileva la circostanza che gli incarichi siano ancora in essere: la stessa Corte di
Cassazione, sia pure ai diversi fini del decorso del termine prescrizionale, ha infatti confermato che il diritto all'accredito del beneficio sorge dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza.
Quanto all'incarico ricevuto dalla ricorrente fino al 31.8.2025, la difesa Parte_8
attorea ha invocato l'applicazione di quanto disposto dalla citata novella, deducendo l'inadempimento del . CP_1
Orbene, atteso il tenore generale dell'art. 1 comma 572 L. 207/24 e viste le deduzioni del convenuto (il quale, costituendosi in giudizio, ha rilevato che la docente avrebbe visto CP_1
la sua pretesa riconosciuta in via amministrativa), non si ravvisano ragioni per escludere l'applicabilità di tale disposizione ai contratti di supplenza aventi scadenza al 31.8.2025.
Nonostante l'entrata in vigore della legge di bilancio, tuttavia, il
[...]
, a fronte dell'inadempimento dedotto dalla lavoratrice, non ha allegato e provato Controparte_1
di aver effettivamente applicato la recente normativa (pure richiamata in memoria), attivando la
Carta docenti in favore della docente per l'incarico annuale ricevuto nell'a.s. Parte_8
2024/25.
Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione inadempiente debba essere comunque condannata a riconoscere il beneficio in favore di tale ricorrente anche per il corrente anno scolastico, sempre nei limiti in cui riconosciuto dalla L. n. 207/24.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti appena precisati e va affermato il diritto degli odierni ricorrenti (tuttora dipendenti del o comunque interni al sistema Controparte_1
scolastico) alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità sotto indicate, con conseguente condanna del al rilascio in loro favore della Carta stessa, Controparte_1
nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
13 In particolare i ricorrenti hanno diritto all'assegnazione della carta docente per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25; Parte_1
- per gli aa.ss. scolastici 2022/2023 e 2024/2025; Parte_2
- per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2024/2025; Parte_3
- per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021; Parte_4
- per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021; Parte_5
- per l'a.s. 2021/2022; Parte_6
- per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021; Parte_7
- per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_8
2024/2025;
- per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024; Parte_9
- per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021. Parte_10
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, il non integrale accoglimento delle domande, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa (decisa in prima udienza), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto dei ricorrenti alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle seguenti annualità:
- quanto a per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25, Parte_1
14 - quanto a per gli aa.ss. scolastici 2022/2023 e 2024/2025, Parte_2
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2024/2025, Parte_3
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, Parte_4
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, Parte_5
- quanto a per l'a.s. 2021/2022, Parte_6
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, Parte_7
- quanto a per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_8
2023/2024 e 2024/2025,
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024, Parte_9
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, Parte_10 oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in loro favore Controparte_1
della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore delle parti ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 259,00 per esborsi ed € 4.000,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Savona, 20/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
15