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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 59922 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 59922 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Parte_1 C.F._1
Saverio Altamura n. 42, presso lo studio dell'avv. Maria Neve Miglione che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTORE
E
(p. IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Fornaci n. 38 presso lo studio dell'avv. Fabio Alberici che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da procuratore speciale della società, per atto di Persona_1 Persona_2
notaio in Roma, in data12 giugno 2019, rep.89144 racc.25743 su foglio allegato
[...]
alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONVENUTA
E
Controparte_2
CPNVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma la società e , Controparte_1 Controparte_3
rispettivamente che assicurava il veicolo Peugeot 206 targato DP975YS e CP_4
proprietario-conducente del veicolo stesso al fine di veder accertare la responsabilità dello stesso nella causazione dell'incidente e per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 5 agosto 2019, verso le ore 8,50 all'altezza della rotatoria di Piazza Guglielmo Marconi in direzione Roma Centro.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che il 5 agosto 2019, verso le ore 8,50, a bordo del motoveicolo Honda CBR 600 targato CP08328 stava percorrendo via Crisfoforo
Colombo in direzione Roma Centro, giunto all'altezza della rotatoria di Piazza Guglielmo
Marconi era stato urtato dal veicolo Peugeot 206 condotto dal convenuto che provenendo dall'opposto senso di marcia, giunto alla fine della rotatoria nel ripartire per eseguire la inversione di marcia per dirigersi verso Piazzale dell'Industria, lo aveva urtato.
Ritenendo che la responsabilità esclusiva dell'incidente dovesse essere addebitata al convenuto che aveva immesso di dargli la precedenza nell'immettersi nel traffico dell'opposto senso di marcia aveva chiesto il risarcimento del danno evidenziando che in relazione all'incidente era stato redatto verbale dalla Polizia Municipale e che all'incidente aveva assistito una teste.
RGAC 59922 ANNO 2021 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva ricevuto dalla propria assicurazione la somma di euro 5.000 a titolo di risarcimento del danno materiale e di spese stragiudiziali mentre per il danno conseguente alle lesioni,
poiché la valutazione eccedeva il 9% la propria Assicurazione aveva indicato che la richiesta doveva essere rivolta alla Assicurazione del convenuto.
Aveva richiesto il risarcimento del danno senza aver ottenuto alcun riscontro e di conseguenza, proposta senza esito la stipula della convenzione per la negoziazione assistita, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno biologico subito.
Si è costituita la società contestando la ricostruzione del Controparte_1
sinistro operata da parte attrice in quanto la responsabilità esclusiva dell'incidente doveva essere attribuita all'attore che procedendo a velocità non adeguata allo stato dei luoghi aveva tamponato il veicolo condotto dall'assicurato, come peraltro indicato dalla stessa
Polizia Municipale intervenuta che aveva qualificato l'incidente come un tamponamento anche sulla base della ubicazione dei danni sulla parte posteriore del veicolo Peugeot.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento, deducendo che, trattandosi di infortunio in itinere doveva essere sottratto l'importo dell'indennizzo percepito, evidenziando che per le spese sostenute era necessaria la produzione della prova del relativo pagamento.
Non si è costituito il convento venendo dichiarato contumace. CP_2
Nel corso del giudizio è stato escusso un teste, avendo rinunziato parte attrice alla escussione del secondo teste ammesso, è stato dato atto della mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale, raccolto l'interrogatorio formale dell'attore, espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 4 dicembre 2024 sulla conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 59922 ANNO 2021 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Per quanto riguarda il sinistro gli unici elementi disponibili per la ricostruzione dell'incidente sono costituiti dal verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta, dalle dichiarazioni rilasciate dai conducenti dei veicoli convolti nell'incidente, dalla deposizione della teste sentita anche nel corso del giudizio e dagli interrogatori formali.
Dal verbale risulta che l'incidente si era verificato il 5 agosto 2019, verso le ore 8,50 lungo via Cristoforo Colombo in direzione Roma Centro all'altezza delle rotatoria di Piazza
Guglielmo Marconi con visibilità buona.
All'arrivo della Polizia Municipale, avvenuto circa venti minuti dopo la verificazione dell'incidente, l'attore era già stato trasportato in Ospedale ed il veicolo Peugeot 206 era già tato rimosso mentre il motoveicolo Honda era ancora a terra nel posto in cui si era fermato con tracce di scarrocciamento dello stesso che partivano dal margine destro della corsia di destra e si arrestavano poco oltre il centro della corsia centrale ove era fermo il motociclo posto trasversalmente alla strada a cavallo tra il corsia centrale e la corsia di sinistra, come indicato nello schizzo allegato al verbale.
Il veicolo Peugeot 206, sulla base della costatazione operata dalla Polizia Municipale,
presentava la rottura con distacco del paraurti posteriore, la rottura del verto del fato antinebbia posteriore, l'abrasione scarico marmitta, il distacco e perdita della ruota di scorta, ed il distacco targa posteriore.
Il motoveicolo aveva riportato la rottura completa della carenza anteriore, sinistra e destra,
del gruppo ottico frontale, degli specchietti retrovisori di ambo i lati, e del carter frizione lato destro, l'abrasione e piegatura di entrambi i semimanubri, risentimento della forcella anteriore, abrasioni sul casco localizzate sulla calotta, sulla visiera e sul lato sinistro.
Il convenuto aveva dichiarato che all'altezza di Piazza Guglielmo Marconi CP_2
aveva fatto inversione di marcia per tornare indietro verso Piazza dell'Industria dove era diretto. Si era già immesso nel traffico veicolare quando aveva avvertito un forte urto sul
RGAC 59922 ANNO 2021 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
lato posteriore del suo veicolo causato da un motoveicolo che lo aveva tamponato e poi era caduto.
Il 30 agosto aveva rilasciato la propria dichiarazione in ordine all'incidente il Parte_1
quale ha dichiarato che stava percorrendo via Cristoforo Colombo e giunto all'altezza di
Piazza Guglielmo Marconi aveva visto un veicolo che all'interno della rotatoria che stava impegnando la sua corsia di marcia e avvedutosi della sua presenza aveva cercato di sterzare ma lui aveva urtato due volte sul veicolo ed era stato disarcionato dalla moto cadendo.
Il 17 ottobre era stata sentita la teste , la cui presenza era stata indicata dall'attore Tes_1
e dalla Polizia Municipale nel verbale, la quale ha indicato che giunta alla rotatoria di
Piazza Marconi si trovava dietro una vettura che, nel ripartire era venuto a collisione con un motociclo che percorreva la corsia di sinistra con direzione Roma Centro. Il motociclista ed il motociclo erano rimasti a terra poco più in là rispetto al punto d'urto.
Nel corso del giudizio è stato dato atto della mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale, mentre l'attore ha dichiarato che il veicolo del convenuto si era immesso sulla sua corsia di marcia tagliandola in modo tale che non era riuscito ad evitare il veicolo, riconoscendo di aver urtato il veicolo sulla parte posteriore.
E' stata sentita la teste la quale ha indicato che si trovava in auto lungo via Tes_2
Cristoforo Colombo in direzione Roma Centro ed era stata sorpassata dal motoveicolo dell'attore che all'altezza della rotatoria era entrato in collisione con un veicolo Peugeot. Si
era fermata ma poi visto che si erano fermate altre persone aveva lasciato il numero del
Pt_ suo cellulare al ed era andata via..
Ha indicato di non sapere da dove provenisse il veicolo Peugeot ma ha indicato che il quel momento stava cambiando senso di marcia e che per cambiare direzione tra le due carreggiate di via Cristoforo Colombi devono rispettare il semafori esistenti ed ha
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confermato che era stato il veicolo Peugeot ad urtare il motoveicolo., salvo poi indicare di non ricordare il punto d'urto tra i due veicoli e che l'urto era avvenuta sulla corsia di sinistra di via Cristoforo Colombo in direzione Roma Centro e che il suo veicolo si trovava due veicoli dietro quelli coinvolti nell'incidente.
E' stata escussa la teste la quale ha indicato di non aver visto l'incidente avendo Tes_1
visto i veicoli solo dopo che si erano urtati avendo guardato solo dopo aver sentito il rumore dell'urto ed entrambi i veicoli si trovavano nella corsia di sinistra della Cristoforo
Colombi in direzione centro ed ha indicato che il motoveicolo si trovava a sinistra rispetto al veicolo Peugeot.
La dichiarazione della teste appare abbastanza diversa rispetto a quella resa alla Tes_1
Polizia Municipale ove aveva indicato di aver visto come si era verificato l'incidente mentre nel corso del giudizio ha dichiarato di non aver visto l'incidente ma vi aver sentito il rumore e di aver visto i veicoli solo quando gli stessi erano fermi mentre alla Polizia Municipale
aveva dichiarato il che veicolo Peugeot nel ripartire per immettersi su via Cristoforo
Colombo in direzione Roma centro era venuto a collisione con il motociclo,
In giudizio ha indicato che l'urto era avvenuto sulla corsia di sinistra anche se il veicolo
Peugeot si sarebbe trovato alla sinistra del motociclo che, tuttavia la Polizia Municipale ha collocato a cavallo tra la corsia centrale e quella di sinistra di guisa che il veicolo Peugeot
avrebbe dovuto trovarsi sulla corsia centrale e non certo nel corso della immissione.
La deposizione della teste ppare scarsamente credibile, al di là del fatto che la sua Tes_2
presenza non è indicata dall'attore al momento della dichiarazione alla Polizia Municipale,
malgrado la tese bbia indicato di aver dato il suo numero di telefono all'attore prima Tes_2
di andare via dal luogo dell'incidente, la stessa ha indicato di aver visto l'incidente ed ha confermato che era stato il veicolo Peugeot ad urtare il motociclo, pur essendo pacifico che
è stato il motociclo a tamponare il veicolo del convenuto ed ha fatto riferimento alla
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presenza di semafori che regolavano la possibilità per i veicoli che provenivano da Roma
centro per dirigersi verso Roma Centro, semafori non esistenti essendo presente una rotatoria.
Lo stesso attore nella dichiarazione resa nel corso del giudizio ha modificato la sua dichiarazione resa alla Polizia Municipale e presente nell'atto di citazione riconoscendo di aver tamponato il veicolo Peugeot che gli aveva tagliato la strada.
Non vi à dubbio, sulla base dei danni riportati dal motociclo e del veicolo Peugeot che si è
trattato di un tamponamento, e per questo sussiste una presunzione di responsabilità a carico dell'attore per non aver rispettato la distanza di sicurezza e quindi era onore dell'attore dimostrare che l'incidente si era verificato a causa di una manovra improvvisa del veicolo del convenuto che aveva reso impossibile un tempestivo arresto del motoveicolo.
Sotto questo aspetto si è già evidenziato come i testi escussi o siano inattendibili, avendo descritto circostanza pacificante inesistenti, coma he ha dichiarato che era stato Tes_3
il veicolo ad urtare il motoveicolo e che la immissione dei veicoli nell'opposto senso di marcia fosse regolato da semafori pacificamente non presenti, o la la quale ha Tes_1
fornito dichiarazione intrinsecamente in contrasto con quanto inizialmente dichiarato alla
Polizia Municipale avendo dichiarato il giudizio di non aver visto cose era avvenuto prima ed al momento dell'urto dei veicoli, avendo indicato di aver sentito solo il rumore dell'urto tra gli stessi e di aver visto i veicoli solo quando erano già fermi dopo l'incidente, non sono emersi elementi per affermare che il veicolo Peugeot avesse tagliato la strada al motociclo con modalità tali da rendere impossibile l'urto, considerando la posizione in cui venne trovato il motoveicolo a cavallo tra la corsia centrale e la corsia di sinistra.
D'altra parte in relazione alla posizione del motoveicolo occorre considerare che nel grafico allegato al verbale la Polizia Municipale ha indicato la presenza di una traccia di
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
scarrocciamento lasciata dal motoveicolo curvilinea verso sinistra che partiva dalla parte destra della carreggiata di destra e si fermava in prossimità del motociclo fermo a terra in posizione trasversale tra la corsia centrale e quella di sinistra.
In questo contesto ritiene il giudicante che debba essere affermata la responsabilità
esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro consistito in un tamponamento del veicolo Peugeot del convenuto, non avendo lo stesso superato la presunzione di responsabilità a suo carico determinata dal tamponamento (Cass. Sez.VI-III, 1 luglio 2021,
n. 18708; Cass. Sez. III, 31 maggio 2017, n. 13703).
Deve, pertanto essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU
sono liquidate in euro 650 pari all'acconto e sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla la domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società e di Controparte_1 Controparte_3
rigetta la domanda attrice;
condanna a rimborsare alla società le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, spese che liquida in euro 3.500 di cui euro 3.500 per gli onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Le spese di CTU sono liquidate in euro 650, in misura pari all'acconto, e sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, in data 27 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 59922 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Parte_1 C.F._1
Saverio Altamura n. 42, presso lo studio dell'avv. Maria Neve Miglione che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente.
ATTORE
E
(p. IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Fornaci n. 38 presso lo studio dell'avv. Fabio Alberici che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita da procuratore speciale della società, per atto di Persona_1 Persona_2
notaio in Roma, in data12 giugno 2019, rep.89144 racc.25743 su foglio allegato
[...]
alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
CONVENUTA
E
Controparte_2
CPNVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Roma la società e , Controparte_1 Controparte_3
rispettivamente che assicurava il veicolo Peugeot 206 targato DP975YS e CP_4
proprietario-conducente del veicolo stesso al fine di veder accertare la responsabilità dello stesso nella causazione dell'incidente e per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 5 agosto 2019, verso le ore 8,50 all'altezza della rotatoria di Piazza Guglielmo Marconi in direzione Roma Centro.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto che il 5 agosto 2019, verso le ore 8,50, a bordo del motoveicolo Honda CBR 600 targato CP08328 stava percorrendo via Crisfoforo
Colombo in direzione Roma Centro, giunto all'altezza della rotatoria di Piazza Guglielmo
Marconi era stato urtato dal veicolo Peugeot 206 condotto dal convenuto che provenendo dall'opposto senso di marcia, giunto alla fine della rotatoria nel ripartire per eseguire la inversione di marcia per dirigersi verso Piazzale dell'Industria, lo aveva urtato.
Ritenendo che la responsabilità esclusiva dell'incidente dovesse essere addebitata al convenuto che aveva immesso di dargli la precedenza nell'immettersi nel traffico dell'opposto senso di marcia aveva chiesto il risarcimento del danno evidenziando che in relazione all'incidente era stato redatto verbale dalla Polizia Municipale e che all'incidente aveva assistito una teste.
RGAC 59922 ANNO 2021 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Aveva ricevuto dalla propria assicurazione la somma di euro 5.000 a titolo di risarcimento del danno materiale e di spese stragiudiziali mentre per il danno conseguente alle lesioni,
poiché la valutazione eccedeva il 9% la propria Assicurazione aveva indicato che la richiesta doveva essere rivolta alla Assicurazione del convenuto.
Aveva richiesto il risarcimento del danno senza aver ottenuto alcun riscontro e di conseguenza, proposta senza esito la stipula della convenzione per la negoziazione assistita, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento del danno biologico subito.
Si è costituita la società contestando la ricostruzione del Controparte_1
sinistro operata da parte attrice in quanto la responsabilità esclusiva dell'incidente doveva essere attribuita all'attore che procedendo a velocità non adeguata allo stato dei luoghi aveva tamponato il veicolo condotto dall'assicurato, come peraltro indicato dalla stessa
Polizia Municipale intervenuta che aveva qualificato l'incidente come un tamponamento anche sulla base della ubicazione dei danni sulla parte posteriore del veicolo Peugeot.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento, deducendo che, trattandosi di infortunio in itinere doveva essere sottratto l'importo dell'indennizzo percepito, evidenziando che per le spese sostenute era necessaria la produzione della prova del relativo pagamento.
Non si è costituito il convento venendo dichiarato contumace. CP_2
Nel corso del giudizio è stato escusso un teste, avendo rinunziato parte attrice alla escussione del secondo teste ammesso, è stato dato atto della mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale, raccolto l'interrogatorio formale dell'attore, espletata una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 4 dicembre 2024 sulla conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RGAC 59922 ANNO 2021 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Per quanto riguarda il sinistro gli unici elementi disponibili per la ricostruzione dell'incidente sono costituiti dal verbale redatto dalla Polizia Municipale intervenuta, dalle dichiarazioni rilasciate dai conducenti dei veicoli convolti nell'incidente, dalla deposizione della teste sentita anche nel corso del giudizio e dagli interrogatori formali.
Dal verbale risulta che l'incidente si era verificato il 5 agosto 2019, verso le ore 8,50 lungo via Cristoforo Colombo in direzione Roma Centro all'altezza delle rotatoria di Piazza
Guglielmo Marconi con visibilità buona.
All'arrivo della Polizia Municipale, avvenuto circa venti minuti dopo la verificazione dell'incidente, l'attore era già stato trasportato in Ospedale ed il veicolo Peugeot 206 era già tato rimosso mentre il motoveicolo Honda era ancora a terra nel posto in cui si era fermato con tracce di scarrocciamento dello stesso che partivano dal margine destro della corsia di destra e si arrestavano poco oltre il centro della corsia centrale ove era fermo il motociclo posto trasversalmente alla strada a cavallo tra il corsia centrale e la corsia di sinistra, come indicato nello schizzo allegato al verbale.
Il veicolo Peugeot 206, sulla base della costatazione operata dalla Polizia Municipale,
presentava la rottura con distacco del paraurti posteriore, la rottura del verto del fato antinebbia posteriore, l'abrasione scarico marmitta, il distacco e perdita della ruota di scorta, ed il distacco targa posteriore.
Il motoveicolo aveva riportato la rottura completa della carenza anteriore, sinistra e destra,
del gruppo ottico frontale, degli specchietti retrovisori di ambo i lati, e del carter frizione lato destro, l'abrasione e piegatura di entrambi i semimanubri, risentimento della forcella anteriore, abrasioni sul casco localizzate sulla calotta, sulla visiera e sul lato sinistro.
Il convenuto aveva dichiarato che all'altezza di Piazza Guglielmo Marconi CP_2
aveva fatto inversione di marcia per tornare indietro verso Piazza dell'Industria dove era diretto. Si era già immesso nel traffico veicolare quando aveva avvertito un forte urto sul
RGAC 59922 ANNO 2021 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
lato posteriore del suo veicolo causato da un motoveicolo che lo aveva tamponato e poi era caduto.
Il 30 agosto aveva rilasciato la propria dichiarazione in ordine all'incidente il Parte_1
quale ha dichiarato che stava percorrendo via Cristoforo Colombo e giunto all'altezza di
Piazza Guglielmo Marconi aveva visto un veicolo che all'interno della rotatoria che stava impegnando la sua corsia di marcia e avvedutosi della sua presenza aveva cercato di sterzare ma lui aveva urtato due volte sul veicolo ed era stato disarcionato dalla moto cadendo.
Il 17 ottobre era stata sentita la teste , la cui presenza era stata indicata dall'attore Tes_1
e dalla Polizia Municipale nel verbale, la quale ha indicato che giunta alla rotatoria di
Piazza Marconi si trovava dietro una vettura che, nel ripartire era venuto a collisione con un motociclo che percorreva la corsia di sinistra con direzione Roma Centro. Il motociclista ed il motociclo erano rimasti a terra poco più in là rispetto al punto d'urto.
Nel corso del giudizio è stato dato atto della mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale, mentre l'attore ha dichiarato che il veicolo del convenuto si era immesso sulla sua corsia di marcia tagliandola in modo tale che non era riuscito ad evitare il veicolo, riconoscendo di aver urtato il veicolo sulla parte posteriore.
E' stata sentita la teste la quale ha indicato che si trovava in auto lungo via Tes_2
Cristoforo Colombo in direzione Roma Centro ed era stata sorpassata dal motoveicolo dell'attore che all'altezza della rotatoria era entrato in collisione con un veicolo Peugeot. Si
era fermata ma poi visto che si erano fermate altre persone aveva lasciato il numero del
Pt_ suo cellulare al ed era andata via..
Ha indicato di non sapere da dove provenisse il veicolo Peugeot ma ha indicato che il quel momento stava cambiando senso di marcia e che per cambiare direzione tra le due carreggiate di via Cristoforo Colombi devono rispettare il semafori esistenti ed ha
RGAC 59922 ANNO 2021 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
confermato che era stato il veicolo Peugeot ad urtare il motoveicolo., salvo poi indicare di non ricordare il punto d'urto tra i due veicoli e che l'urto era avvenuta sulla corsia di sinistra di via Cristoforo Colombo in direzione Roma Centro e che il suo veicolo si trovava due veicoli dietro quelli coinvolti nell'incidente.
E' stata escussa la teste la quale ha indicato di non aver visto l'incidente avendo Tes_1
visto i veicoli solo dopo che si erano urtati avendo guardato solo dopo aver sentito il rumore dell'urto ed entrambi i veicoli si trovavano nella corsia di sinistra della Cristoforo
Colombi in direzione centro ed ha indicato che il motoveicolo si trovava a sinistra rispetto al veicolo Peugeot.
La dichiarazione della teste appare abbastanza diversa rispetto a quella resa alla Tes_1
Polizia Municipale ove aveva indicato di aver visto come si era verificato l'incidente mentre nel corso del giudizio ha dichiarato di non aver visto l'incidente ma vi aver sentito il rumore e di aver visto i veicoli solo quando gli stessi erano fermi mentre alla Polizia Municipale
aveva dichiarato il che veicolo Peugeot nel ripartire per immettersi su via Cristoforo
Colombo in direzione Roma centro era venuto a collisione con il motociclo,
In giudizio ha indicato che l'urto era avvenuto sulla corsia di sinistra anche se il veicolo
Peugeot si sarebbe trovato alla sinistra del motociclo che, tuttavia la Polizia Municipale ha collocato a cavallo tra la corsia centrale e quella di sinistra di guisa che il veicolo Peugeot
avrebbe dovuto trovarsi sulla corsia centrale e non certo nel corso della immissione.
La deposizione della teste ppare scarsamente credibile, al di là del fatto che la sua Tes_2
presenza non è indicata dall'attore al momento della dichiarazione alla Polizia Municipale,
malgrado la tese bbia indicato di aver dato il suo numero di telefono all'attore prima Tes_2
di andare via dal luogo dell'incidente, la stessa ha indicato di aver visto l'incidente ed ha confermato che era stato il veicolo Peugeot ad urtare il motociclo, pur essendo pacifico che
è stato il motociclo a tamponare il veicolo del convenuto ed ha fatto riferimento alla
RGAC 59922 ANNO 2021 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
presenza di semafori che regolavano la possibilità per i veicoli che provenivano da Roma
centro per dirigersi verso Roma Centro, semafori non esistenti essendo presente una rotatoria.
Lo stesso attore nella dichiarazione resa nel corso del giudizio ha modificato la sua dichiarazione resa alla Polizia Municipale e presente nell'atto di citazione riconoscendo di aver tamponato il veicolo Peugeot che gli aveva tagliato la strada.
Non vi à dubbio, sulla base dei danni riportati dal motociclo e del veicolo Peugeot che si è
trattato di un tamponamento, e per questo sussiste una presunzione di responsabilità a carico dell'attore per non aver rispettato la distanza di sicurezza e quindi era onore dell'attore dimostrare che l'incidente si era verificato a causa di una manovra improvvisa del veicolo del convenuto che aveva reso impossibile un tempestivo arresto del motoveicolo.
Sotto questo aspetto si è già evidenziato come i testi escussi o siano inattendibili, avendo descritto circostanza pacificante inesistenti, coma he ha dichiarato che era stato Tes_3
il veicolo ad urtare il motoveicolo e che la immissione dei veicoli nell'opposto senso di marcia fosse regolato da semafori pacificamente non presenti, o la la quale ha Tes_1
fornito dichiarazione intrinsecamente in contrasto con quanto inizialmente dichiarato alla
Polizia Municipale avendo dichiarato il giudizio di non aver visto cose era avvenuto prima ed al momento dell'urto dei veicoli, avendo indicato di aver sentito solo il rumore dell'urto tra gli stessi e di aver visto i veicoli solo quando erano già fermi dopo l'incidente, non sono emersi elementi per affermare che il veicolo Peugeot avesse tagliato la strada al motociclo con modalità tali da rendere impossibile l'urto, considerando la posizione in cui venne trovato il motoveicolo a cavallo tra la corsia centrale e la corsia di sinistra.
D'altra parte in relazione alla posizione del motoveicolo occorre considerare che nel grafico allegato al verbale la Polizia Municipale ha indicato la presenza di una traccia di
RGAC 59922 ANNO 2021 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
scarrocciamento lasciata dal motoveicolo curvilinea verso sinistra che partiva dalla parte destra della carreggiata di destra e si fermava in prossimità del motociclo fermo a terra in posizione trasversale tra la corsia centrale e quella di sinistra.
In questo contesto ritiene il giudicante che debba essere affermata la responsabilità
esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro consistito in un tamponamento del veicolo Peugeot del convenuto, non avendo lo stesso superato la presunzione di responsabilità a suo carico determinata dal tamponamento (Cass. Sez.VI-III, 1 luglio 2021,
n. 18708; Cass. Sez. III, 31 maggio 2017, n. 13703).
Deve, pertanto essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU
sono liquidate in euro 650 pari all'acconto e sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla la domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società e di Controparte_1 Controparte_3
rigetta la domanda attrice;
condanna a rimborsare alla società le spese del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, spese che liquida in euro 3.500 di cui euro 3.500 per gli onorari delle fasi processuali, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Le spese di CTU sono liquidate in euro 650, in misura pari all'acconto, e sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, in data 27 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 59922 ANNO 2021 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale