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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2183/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
GUARRERA VALENTINA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. GUARRERA Controparte_1
VALENTINA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 14.06.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 310 del 21.06.24, pubblicata il 24.06.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) La Sig. continuerà ad abitare la ex casa coniugale Parte_1 in Palermo, Viale dei Picciotti n. 78 che le viene assegnata con tutti gli arredi;
2) Le parti concordano che nessuna contribuzione al mantenimento da parte dei genitori sia prevista per i figli i quali sono maggiorenni ed autonomi economicamente;
3) Le parti nulla hanno a pretendere l'una dall'altro e viceversa, sia dal punto di vista patrimoniale che non patrimoniale, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo al loro rapporto di coniugio essendo autosufficienti economicamente;
4) I coniugi tenuto conto della reciproca capacità contributiva e reddituale, dichiarano di provvedere personalmente e separatamente ciascuno al proprio mantenimento con riguardo alle spese ordinarie e straordinarie;
e, pertanto, nulla sarà corrisposto dall'uno all'altro a titolo di assegno di divorzio;
5) Con la sottoscrizione del presente atto le parti manifestano il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti, costituendo la presente espressa ed idonea dichiarazione utile ad ogni tale preciso fine
6) Le parti convengono, inoltre, di dare esecuzione immediata ai patti
- 2 - concordati e sopra elencati”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie a norme imperative di legge né all'ordine pubblico e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 22/05/1991, da , nata Parte_1
a PALERMO il 11/02/1965 e da , nato a [...] il Controparte_1
23/07/1969, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
141, parte II, serie A, dell'anno 1991, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 30.06.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2183/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
GUARRERA VALENTINA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. GUARRERA Controparte_1
VALENTINA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 14.06.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 310 del 21.06.24, pubblicata il 24.06.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) La Sig. continuerà ad abitare la ex casa coniugale Parte_1 in Palermo, Viale dei Picciotti n. 78 che le viene assegnata con tutti gli arredi;
2) Le parti concordano che nessuna contribuzione al mantenimento da parte dei genitori sia prevista per i figli i quali sono maggiorenni ed autonomi economicamente;
3) Le parti nulla hanno a pretendere l'una dall'altro e viceversa, sia dal punto di vista patrimoniale che non patrimoniale, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo al loro rapporto di coniugio essendo autosufficienti economicamente;
4) I coniugi tenuto conto della reciproca capacità contributiva e reddituale, dichiarano di provvedere personalmente e separatamente ciascuno al proprio mantenimento con riguardo alle spese ordinarie e straordinarie;
e, pertanto, nulla sarà corrisposto dall'uno all'altro a titolo di assegno di divorzio;
5) Con la sottoscrizione del presente atto le parti manifestano il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti, costituendo la presente espressa ed idonea dichiarazione utile ad ogni tale preciso fine
6) Le parti convengono, inoltre, di dare esecuzione immediata ai patti
- 2 - concordati e sopra elencati”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie a norme imperative di legge né all'ordine pubblico e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 22/05/1991, da , nata Parte_1
a PALERMO il 11/02/1965 e da , nato a [...] il Controparte_1
23/07/1969, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
141, parte II, serie A, dell'anno 1991, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 30.06.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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