Art. 4.
Sono eliminate le iscrizioni esistenti nel casellario nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge e relative a provvedimenti per i quali, secondo le norme dell'art. 1, e' esclusa la iscrizione.
Sono eliminate le iscrizioni esistenti nel casellario nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge e relative a provvedimenti per i quali, secondo le norme dell'art. 1, e' esclusa la iscrizione.