Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/06/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 59-1/2025 Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso Pt_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] e la sig.ra
[...] CodiceFiscale_1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2
residenti in [...], elettivamente domiciliati presso la persona dell'Avv. Daniele Restori (C.F. ), con studio in Parma (PR), viale CodiceFiscale_3
Fratti n. 7, che li rappresenta e difende;
RICORRENTI
Oggetto: Apertura della Liquidazione Controllata del Patrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso depositato in data 29/05/2025, con il quale e , Parte_3 Parte_2
coniugi, hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e
66 C.C.I. al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui versano;
vista la documentazione prodotta;
ritenuto che
l'istanza sia legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti, nella qualità di famigliari (coniugi) conviventi, in applicazione del disposto dell'art. 66 CCII;
ritenuto che
l'art. 66 CCII, dettato in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento “familiari”, sia applicabile anche alla Liquidazione Controllata, trattandosi si norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, comma 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la
Pag. 1 a 8
Ritenuto opportuno precisare, sin d'ora, che pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII:
a) con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, relative ai diversi patrimoni di e;
Parte_3 Parte_2
b) le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente dovranno essere tenute distinte (per cui l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente);
c) il liquidatore dovrà procedere agli incombenti di cui agli artt. 272 e ss. CCII in relazione a ciascuna procedura (redigerà dunque l'inventario dei beni, in comproprietà e dei singoli, effettuerà le comunicazioni ai creditori comuni e personali dei debitori in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, formerà due distinti stati passivi (composti dai creditori comuni e dai creditori personali del debitore interessato) - avvertendo i creditori comuni, in sede di comunicazione del presente provvedimento, che dovranno presentare a tal fine distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure -, predisporrà due distinti programmi di liquidazione, distinti rendiconti, distinti piani di ripartizione etc.); osservato che la persistente operatività del principio di separazione tra procedure non fa venir meno i vantaggi del ricorso congiunto, consistenti nella nomina di un unico OCC, con conseguente risparmio di costi (atteso che, ai sensi dell'art. 66, comma 5, CCII, la liquidazione del compenso dovuto all'OCC è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno), nella possibilità di nominare lo stesso liquidatore per tutte le procedure e nella concentrazione della competenza in capo al primo giudice adito (art. 66, comma 4, CCII); ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;
rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale “per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III”; considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale
Pag. 2 a 8 formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII, il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e
269 CCII;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune (Comune Da Casauria CP_1
(PE)) ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Pescara;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII Parte_3
in quanto il debitore, che lavora alle dipendenze della società Verde S.r.l. con contratto a tempo indeterminato e percepisce circa € 1.758,79 netti mensili, avendo provveduto nel febbraio dell'anno
2017 alla cancellazione della società di cui risultava socio illimitatamente responsabile, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
b1) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e Parte_2
269 CCII in quanto la debitrice, anch'essa assunta a tempo indeterminato presso la ditta il Verde S.rl con retribuzione di circa € 827,68 netti mensili, è titola di una impresa agricola (che ha per oggetto la coltivazione di frutti oleosi), da cui ricava un reddito netto mensile pari a € 439,91, per cui non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'Avv. Giulio De Carolis, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.
d) dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge che:
- gli istanti risultano essere esposti complessivamente per oltre 2 milioni di euro a causa delle difficoltà economiche della società di persone di cui erano soci il sig. e la sig.ra Pt_1 Parte_2
(società cancellata nel 2017);
- percepisce uno stipendio pari a circa € 1.758,79 mensili ed è titolare della quota di Parte_3
1/7 del diritto di proprietà del terreno sito in Comune di Tocco da Casauria (PE), foglio 1, Particella
Pag. 3 a 8 143 superficie 130 m2. Il valore del predetto terreno è stato valuto (pro quota) in € 44,14 (23.770,00
X 0,013 : 7 come da valori Agricoli medi dell'Agenzia delle Entrate;
- la sig.ra è proprietaria di una NISSAN QUASHQAI, TG EA711AC, Parte_2 immatricolata nel febbraio 2010, valore di mercato € 4.000,00, e percepisce un reddito complessivo pari a circa € 1.267,59 mensili;
- i ricorrenti sono titolari dei seguenti rapporti bancari, come confermato anche dagli Istituti:
Il è cointestatario, insieme alla IG.ra , di un c/c postale n° 23609613, attualmente Pt_1 Parte_2 bloccato e con un saldo a debito pari a € -13.068,34. Risulta intestatario, inoltre, di un c/c bancario presso la banca Intesa San Paolo, n° 77657/1000/00000274, da cui risulta un saldo al 31/03/2024 pari ad euro 4.583,38, come indicato in ricorso;
La IG.ra è cointestataria, insieme al IG. , di un c/c postale, Parte_2 Parte_1 attualmente bloccato da cui risulta un saldo a debito pari a € -13.068,34. Inoltre, è intestataria di un c/c presso la Banca Intesa San Paolo n° 40506/1000/00001935 dal quale risulta un saldo di € 8.913,26, come indicato in ricorso. Infine, è titolare di una carta PostePay Evolution n° 5333171081102978, da cui risulta un saldo di € 1.885,68 al 22/04/2024 e di una PostePay standard n° 4023601035491638 da cui risulta un saldo di € 37.39 al 22/04/2024. Si specifica che a seguito di precisazione di Poste italiane la Carta Postepay Evolution, oggi con numero 5333171236460909 ha un saldo di € 5893,71 al
11.2.2025, mentre la carta standard ha un saldo di € 20,64 al 11.2.2025;
f) ritenuto che, pertanto, i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento, stante l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per far fronte ad esse;
g) rilevato che l'O.C.C. Avv. De Carolis ha attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
ritenuto che
la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra creditori e lo spossessamento dei debitori, salvo i limiti di cui all'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta ed il piano formulati dai debitori;
ritenuto che
la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti debba essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, dal Giudice delegato una volta acquisita dai debitori la documentazione necessaria, anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare, e sentito il parere del liquidatore. Si dà atto in ogni caso che il gestore, nella propria relazione, ha ritenuto ragionevole individuare quale valore del reddito da lavoro dipendente destinabile al soddisfacimento dei creditori, detratte le spese di mantenimento, l'importo mensile pari ad € 800,00 per e € 600,00 per la;
Pt_1 Parte_2
Pag. 4 a 8 ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268, co. 4 lett. d) prevede che siano escluse dalla liquidazione altresì “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”.
Nel caso di specie al bene mobile registrato di titolarità della IG.ra – se considerato bene Parte_2 strumentale, deve essere attribuita solo una impignorabilità ai sensi dell'art. 515 c.c. c.p.c. e, pertanto, allo stesso, salvo che per manifesta antieconomicità (debitamente motivata dal Liquidatore), dovrà essere oggetto di liquidazione ed il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditorio.
Soltanto nel caso in cui il bene mobile registrato predetto risulti utile per l'esercizio di una attività economica o lavorativa necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori, la relativa liquidazione potrà essere posticipata quale ultimo atto prima della chiusura della procedura;
rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, Avv. Giulio De Carolis;
osservato che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma,
CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. b,
CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, NON dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;
ricordato, infine, che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la eventuale diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;
Pag. 5 a 8 ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;
p.q.m.
visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione controllata di:
- (C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1
- (C.F. nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
18/01/19762;
2) Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Federica Colantonio;
3) Nomina liquidatore l'OCC, Avv. Giulio De Carolis;
4) Ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
5) In relazione a ciascuna procedura di liquidazione assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ivi compresi le giacenze bancarie e postali ed i redditi prodotti nel triennio, esclusa la somma che verrà determinata per le spese di mantenimento;
7) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare dei ricorrenti che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore, subito dopo l'accettazione dell'incarico, presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che ciascun debitore guadagna con la sua attività, da attrarre alla procedura, tenuto conto dell'apporto personale di ciascun coniuge al mantenimento della famiglia, formulando specifica proposta in merito;
8) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di e;
Parte_3 Parte_2
Pag. 6 a 8 9) Dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività di eventuali cessioni del quinto/pignoramento dello stipendio/pensione spettante a e Parte_3
, ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
Pt_2 Parte_2
10) Dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
- trattenga, DA SUBITO, quanto verificato e indicato dall'O.C.C. nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dai ricorrenti a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore e che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione;
- chieda nel più breve termine possibile al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo (le spese, specie se periodiche, dovranno essere per quanto possibile documentate); II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia, con proprio parere in merito;
11) Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155- quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
12) Dispone che il liquidatore:
Pag. 7 a 8 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
13) Ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.
Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
14) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del
Tribunale di Pescara o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
15) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 03/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
Pag. 8 a 8