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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 477/2023
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Mario Andreucci
contro
- appellata – CP_1
Avv. Gabriella Salerno Avv. Valentina Vannucchi
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 170/2023 del Tribunale di Lucca Sezione Lavoro, pubblicata il 18.05.2023, notificata il 03.07.2023.
All'udienza del 03.10.2024, all'esito della camera di consiglio, previo separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. Parte_1
170/2023 del 18.05.2023, che, in accoglimento del ricorso promosso da CP_1
ha accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato,
[...]
a tempo indeterminato e a tempo pieno (23 ore settimanali), intercorso tra il 15.09.2006 e il 31.07.2018, a fronte dello svolgimento da parte del di attività CP_1 di insegnamento presso licei paritari e istituti di formazione professionale e recupero scolastico gestiti dalla predetta Società. Ha conseguentemente condannato la stessa al pagamento delle differenze retributive di € 142.530,00 oltre che al pagamento delle spese di lite, pari a € 6.699,00, oltre accessori.
In sintesi, il ricorrente aveva chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di società che gestisce istituti di Parte_1
pagina 1 di 13 istruzione, di formazione professionale e recupero scolastico, tra i quali licei paritari, a fronte dello svolgimento continuativo di attività di insegnamento alle dipendenze della stessa presso vari Istituti scolastici, in forza di formalizzati contratti a progetto (poi co. co. co.), succedutisi a partire dal settembre 2006 e fino al luglio 2018 e aventi durata coincidente con l'anno scolastico. A sostegno della tesi il ricorrente aveva dedotto la sussistenza di tutti gli indici tipici della subordinazione (direttive impartite dal datore, retribuzione fissa, orari stabiliti dal datore ecc.), nonché la mancanza di un progetto, con la conseguente conversione ex tunc in rapporto di lavoro a tempo indeterminato prevista dall'art. 69 comma 1 D.lgs. n. 276/03 e lo svolgimento di attività lavorativa per circa 23 ore settimanali, dal lunedì al sabato. Aveva richiesto quindi, oltre all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, differenze retributive per complessivi € 142.530,000 lordi. costituendosi in giudizio, aveva sostenuto Parte_1
l'inammissibilità/infondatezza delle domande attoree deducendo la legittimità e genuinità dei contratti sottoscritti con il lavoratore, escludendo la subordinazione e sostenendo che si trattasse di distinti contratti per collaborazione autonoma a tempo determinato aventi ad oggetto attività diverse e a compenso variabile, sempre intervallati da uno stacco temporale di almeno un mese l'uno dall'altro. Aveva quindi contestato la continuità del rapporto, l'orario, la durata dei contratti e i compensi variabili, come descritti nel ricorso, la soggezione all'eterodirezione, eccependo tra l'altro che il ricorrente avesse la possibilità di adattare i programmi ministeriali senza alcuna ingerenza da parte della direzione della scuola. Aveva inoltre eccepito che le dichiarazioni rilasciate dal lavoratore agli Ispettori del lavoro in sede di accesso confermerebbero la bontà delle sue tesi. Aveva infine eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal lavoratore e l'infondatezza del quantum debeatur oggetto del conteggio ex adverso dedotto.
Il Tribunale di Lucca, accogliendo il ricorso, ha quindi accertato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, ritenendo:
-l'assenza di uno specifico progetto nei contratti formalizzati, che prevedono lo svolgimento di un'attività sovrapponibile a quella ordinaria, essenzialmente di insegnamento presso la scuola paritaria, coincidente con l'oggetto sociale dell'attività della società ed in assenza di uno specifico risultato, tanto che il progetto era ripetuto in modo identico in tutti i contratti;
-l'infondatezza dell'eccepita mancanza di continuità tra i vari contratti, sostanzialmente stipulati per la durata dell'anno scolastico, con interruzione coincidente con la pausa estiva (mese di agosto), durante la quale l'attività scolastica, anche delle scuole paritarie, è sospesa;
-l'applicazione dell'art. 69 comma 1 D.lgs. n. 276/2003, quale presunzione iuris et de iure e la qualificazione del rapporto come subordinato a tempo indeterminato ipso iure;
-l'accertata violazione della quota del 25% delle prestazioni complessive fissato dall'art. 1 comma 5 L. n. 62/2000 per la scuola paritaria alla stipula di contratti a progetto, come da accertamento ispettivo le cui risultanze erano state acquisite dal Tribunale;
- lo stabile inserimento del nell'organizzazione aziendale, accertato, a seguito CP_1 di istruttoria, e nello specifico: l'obbligo di presenza e di rispetto dell'orario di lavoro,
pagina 2 di 13 predeterminato all'inizio dell'anno e basato sul monte ore stabilito dalla normativa statale;
l'obbligo di svolgimento di mansioni collaterali e complementari senza libertà di determinazione sui tempi e modi (colloqui con le famiglie, consigli di classe e di istituto, partecipazione a commissioni d'esame); la retribuzione correlata alla quantità di lavoro svolto;
l'impiego di strumenti di lavoro di proprietà della società; la sostituzione nell'insegnamento in caso di assenza per malattia da comunicare alla società e la delega a collega nei consigli di classe in caso di assenza;
- l'orario di lavoro a tempo pieno, settimanale di 23 ore, considerato che un eventuale part-time richiedeva, ad substantiam la forma scritta. Con l'accoglimento del ricorso il Tribunale ha altresì recepito il conteggio, solo genericamente contestato, dalla società convenuta.
formula 5 motivi di appello, entro i quali sono articolate più censure e Parte_1 conclude chiedendo il rigetto di tutte le domande, perché inammissibili e comunque infondate. Con il primo motivo, è affermata l'erroneità della ricostruzione operata nella sentenza dei rapporti di collaborazione intercorsi fra e l'appellato dal Parte_1
2007 al 2018 come un unico rapporto di lavoro subordinato. Secondo l'appellante sarebbe errata la ritenuta continuità tra i plurimi contratti di collaborazione stipulati dal prof. e quindi la sussistenza di un unico rapporto CP_1 di lavoro subordinato tra lo stesso ed . Nel farlo, cita a sostegno la Pt_1 documentazione in atti che attesterebbe la variabilità delle date di inizio dei singoli contratti, sempre a termine, aventi natura e durata diversa (non sempre coincidente con l'anno scolastico), presso licei paritari ed anche corsi professionali presso l'Istituto DE RO e quindi non riconducibili ad un'unica attività di insegnamento. Inoltre, richiama come dato dirimente lo stacco temporale di oltre un mese che sarebbe intercorso fra ogni contratto. La circostanza escluderebbe il configurarsi di un rapporto di lavoro subordinato per come rivendicato dal lavoratore, che richiederebbe invece la continuità della prestazione. Con il secondo motivo, è affermata la fondatezza dell'eccezione preliminare di prescrizione di tutti i crediti retributivi vantati dal ricorrente, 5 anni a ritroso dalla lettera di messa in mora del 06.11.2018 e quindi fino a tutto il 06.11.2013. L'appellante censura l'omessa pronuncia del Tribunale sull'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro formulata dalla Società. L'eccezione viene riproposta per i crediti maturati fino al 06.11.2013, sul presupposto della esclusione di un unico rapporto di lavoro subordinato, ricorrendo piuttosto distinti contratti a tempo determinato, decorrendo la prescrizione dalla data di cessazione di ciascun rapporto di lavoro. Con il terzo motivo, è affermata l'erronea riqualificazione come contratti di lavoro subordinato dei contratti di collaborazione autonoma e di lavoro a progetto. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha valorizzato la peculiarità del ruolo di insegnante di scuola paritaria rispetto ai criteri di valutazione della genuinità del contratto a progetto. Non rileverebbe in particolar modo il fatto che il docente dovesse applicare le linee programmatiche impartite dal
[...]
, circostanza imposta dalla legge n. 62/2000, che non inciderebbe Controparte_2 sulla sua autonomia didattica. Anche l'orario di lavoro, secondo l'appellante, sarebbe stato predisposto sulla base delle disponibilità fornite dai docenti, senza pagina 3 di 13 ingerenza da parte della Direzione della scuola, come confermato dai testi escussi ( , e contesta che le assenze dovessero essere giustificate. Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Del pari, afferma che non vi erano specifici obblighi degli insegnanti (riunioni fra insegnanti e le visite dei genitori, per le quali non erano previsti giorni specifici), mentre la partecipazione ai consigli di classe e agli scrutini discendeva dal ruolo professionale e non da un obbligo imposto dalla società. Irrilevante sarebbe anche la natura della retribuzione, per contratto legata necessariamente alle ore di lezione e sempre variata in funzione della tipologia dei contratti di lavoro. Critica la deposizione della teste scarsamente attendibile perché convivente del Tes_5 professore. Ribadisce che lo stesso contenuto dei contratti riconoscerebbe l'autonomia della prestazione con riferimento ai tempi e modi dell'insegnamento e che l'autonomia dell'insegnamento sarebbe confermata anche dalle dichiarazioni Con resa da a di Lucca e Massa il'01.10.2018, ove avrebbe anche ammesso di CP_1 non avere insegnato presso il dall'a.s. 2011/2012 all'a.s. Controparte_4
2015/2016. Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il non ha lavorato solo per il Liceo CP_1
Paritario, bensì ha svolto corsi di formazione professionalizzanti per guida turistica, ambientale e contabile presso Esedra Formazione e di insegnamento nei centri di recupero scolastico (Istituto DE RO). Nell'ambito di queste attività, che secondo l'appellante non possono ricondursi all'insegnamento, il lavoratore godeva di autonomia per quanto attiene l'organizzazione di tutti gli aspetti concernenti i tempi e i modi dell'insegnamento e i contenuti. Quindi con riferimento a queste ulteriori attività frutto di contratti diversi dovrebbe senz'altro escludersi la subordinazione. Con il quinto e ultimo motivo l'appellante lamenta, in subordinata ipotesi, l'infondatezza del quantum debeatur oggetto del conteggio ex adverso prodotto. Secondo l'appellante nessuna prova concreta e precisa sarebbe emersa in sede di istruttoria dello svolgimento da parte del di 23 ore di lavoro settimanali e il CP_1
CTP avrebbe arbitrariamente indicato il monte ore settimanali di 23 ore. Ha concluso quindi chiedendo che la Corte voglia “in totale riforma della sentenza impugnata, respingere tutte le domande proposte dal sig. perché CP_1 inammissibili e comunque infondate. Con vittoria di spese ed on dizio di primo grado sia del giudizio di appello”. L'appellato ha resistito contrastando tutti i motivi di appello ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. ed indeterminatezza delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata. Ha concluso chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale di Lucca, in ipotesi di accogliento del quinto motivo di appello, ha chiesto l'ammissione della CTU contabile, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
In via preliminare all'esame critico dei singoli motivi di impugnazione prospettati dalla società, ritiene il Collegio che debba essere superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dalla parte appellata ai sensi dell'art. 434 c.p.c. Al riguardo deve ribadirsi che è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con pagina 4 di 13 essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Entro la nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. è richiesto in particolare che siano indicati in modo chiaro, sintetico e specifico: il capo della decisione impugnato;
le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
le violazioni di legge denunciate e rilevanti. In particolare, nel caso di specie il Collegio ritiene che l'appello individui in modo adeguato le parti censurate della sentenza di primo grado (nei rispettivi motivi di appello sono indicate le parti della sentenza impugnata ovvero l'omessa pronuncia o comunque il contenuto della sentenza impugnato: 1° motivo è indicata la p. 2 della sentenza e il periodo « sostanzialmente stipulati per la durata dell'anno scolastico con interruzione coincidente con la pausa estiva proprio in ragione della natura stessa della prestazione richiesta, che evidentemente, non poteva certo essere resa nel mese di agosto quando tutte le attività scolastiche, anche delle scuole paritarie, sono sospese”; 2° motivo è indicata la omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione;
3° motivo è indicata la qualificazione in contratto di lavoro subordinato dei contratti a progetto e di collaborazione autonoma;
4° motivo è indicata la inconfigurabilità della subordinazione dei rapporti di collaborazione autonoma diversi dall'insegnamento nella scuola paritaria;
5° motivo è indicata l'errata quantificazione del conteggio); la soluzione alternativa proposta al giudice di appello con l'impugnazione (la argomentata genuinità dei contratti di collaborazione a progetto e di natura coordinata e continuativa); la violazione delle norme che regolano le scuole paritarie private (è citata la L. n. 62/2000). Conseguentemente, l'eccezione di parte appellata deve essere rigettata. Il Collegio ritiene che nessuna delle censure mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado sia meritevole di accoglimento e che, conseguentemente, la pronuncia debba essere confermata integralmente.
E' innanzitutto infondato il primo motivo di appello inerente la presunta erronea qualificazione dei plurimi contratti di collaborazione in un unico rapporto di lavoro subordinato dal 2006 al 2018, stante, secondo l'appellante, la discontinuità della prestazione lavorativa, frazionata in plurimi contratti di collaborazione. Si deve rilevare al riguardo che la circostanza che i contratti abbiano avuto data di inizio tra settembre (in prevalenza), ottobre e novembre, ovvero abbiano riguardato, oltre l'insegnamento presso istituti paritari, anche la formazione professionale e il recupero scolastico, non inficia l'accertamento circa la loro continuità e durata corrispondente all'anno scolastico, trattandosi sempre dell'attività di insegnamento (in prevalenza nella materia di Storia dell'Arte e Storia, oltre altre materie nella formazione professionale). Peraltro anche i due contratti a progetto relativi al recupero degli anni scolastici, nonché quello relativo alla preparazione all'esame di maturità, hanno avuto durata assimilabile all'anno scolastico (da ottobre /novembre al 31 luglio) mentre quello, sempre a progetto, di durata più breve (giugno/luglio 2014, preparazione candidati+guida ambientale) si aggiungeva ad altro contratto a progetto, che aveva la durata assimilabile all'anno scolastico. In particolare, quanto ai contratti a progetto, non è dubitabile che quelli che iniziavano a settembre siano stati stipulati per l'anno scolastico, considerato che il termine fino al 31.07 risulta espressamente indicato in ogni contratto (a.s.
pagina 5 di 13 2006/2007 per l'insegnamento della Storia dell'Arte doc. 1; a.s. 2007/2008 per l'insegnamento della Storia dell'Arte presso l'Istituto scolastico Gruppo Esedra doc. 2; a.s. 2008/2009 per l'insegnamento della Storia dell'Arte doc. 3, cui si aggiungeva l'ulteriore contratto presso l'istituto DE RO doc. 6; a.s. 2009/2010 per l'insegnamento della Storia dell'Arte presso Istituti paritari Licei doc. 4, cui si aggiungeva l'ulteriore contratto presso l'istituto DE RO doc. 7 e l'incarico professionale occasionale doc. 5; a.s. 2010/2011 per l'insegnamento della Storia dell'Arte presso il Liceo Linguistico Esedra i due contratti doc. 8 e 9, cui si aggiungeva il contratto per l'insegnamento della materia contabilità, legislazione e diritto presso Esedra Formazione doc. 10; a.s. 2013/2014 per la preparazione agli esami di maturità nella materia Storia e Storia dell'Arte presso Istituto DE RO doc. 18, cui si aggiungevano ulteriori contratti di cui ai doc. 17 presso Istituti paritari e doc. 19, 20 e 21 presso Esedra Formazione). Pt_1
Vi sono poi contratti a progetto, di cui almeno uno sempre fino al 31.07, stipulati ad ottobre, solo uno a novembre a.s. 2014/2015, quest'ultimo in presenza di altri tre contratti, di cui due stipulati ad ottobre ed uno dal precedente giugno 2014 per il periodo 17.06.2014-31.12.2014 (a.s. 2011/2012 per l'insegnamento di Storia e Storia dell'Arte presso l'Istituto DE RO doc. 11, cui si aggiungeva il contratto presso Esedra Formazione doc. 12; a.s. 2012/2013 per l'insegnamento di Storia e Storia dell'Arte presso l'istituto DE RO doc. 14, cui si aggiungeva l'ulteriore contratto presso Esedra Formazione doc. 12, presso Istituto Paritario Esedra doc. 13, l'incarico professionale di cui al doc. 15 e l'ulteriore contratto presso Esedra Formazione di cui al doc. 16; a.s. 2014/2015 presso gli istituti Paritari
doc. 23, cui si aggiungevano gli ulteriori contratti presso Esedra Formazione Pt_1 doc. 22 e 25, presso Istituto DE RO doc. 24), rispetto ai quali pur essendo la pausa superiore a 30 giorni, è da riconoscere la continuità, perché comunque finalizzati alla copertura dell'intero anno scolastico. La copertura dell'intero anno scolastico emerge anche dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dopo il 2015, in particolare a.s. 2015/2016 (doc. 27 per l'insegnamento della materia della Storia dell'Arte presso le scuola paritarie Esedra Liceo linguistico, cui si aggiungeva il contratto presso Istituto DE RO nella materia Storia e Storia dell'Arte, corsi di recupero doc. 28, oltre brevi ulteriori periodi di cui ai doc. 29 e 30 nella materia di Storia dell'Arte presso Esedra formazione e l'incarico professionale di cui al doc. 26; a.s. 2016/2017 (doc. 31 nella materia di Storia dell'Arte presso scuole paritarie Esedra Liceo linguistico e scientifico, oltre corsi professionali presso Esedra formazione doc. 32); a.s. 2017/2018 (nella materia di Storia dell'Arte presso scuole paritarie Liceo Pt_1 linguistico e scientifico doc. 33, oltre corsi professionali presso formazione Pt_1 doc. 34). L'appellante ha inoltre lamentato che il Tribunale non avrebbe considerato che oltre ai contratti di collaborazione a progetto, erano stati stipulati contratti di incarico professionale (tre) e dal 23.09.2015 contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La doglianza è del pari infondata in quanto i tre contratti di incarico professionale di breve durata si aggiungevano a contratti di collaborazione a progetto avente durata assimilabile all'anno scolastico (nell'a.s. 2009/2010 doc. 4, 5 e 7; nell'a.s. 2012/2013 doc. 13, 14, 15, 16; nell'a.s. 2015/2016 doc. 26, 27, 28, 29, 30) ed anche i contratti formalmente di collaborazione coordinata e continuativa pagina 6 di 13 (sottoscritti ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 81/2015, a seguito della abrogazione delle norme sul contratto a progetto da parte dell'art. 51 comma 1 D.lgs. n. 81/2015), aventi ad oggetto la docenza in Storia dell' , avevano Parte_2 durata assimilabile all'anno scolastico, tutti fino al 31 luglio, come già sopra evidenziato.
quindi la continuazione fra i contratti e la loro sostanziale coincidenza con CP_5
l'anno scolastico, dovendosi ribadire che l'eccezione relativa allo scarto temporale di almeno 30 giorni tra un contratto e l'altro non coglie nel segno. Le evidenze probatorie documentali sopra indicate dimostrano infatti che dal 2006 i contratti a progetto stipulati dal anche più di uno per anno scolastico CP_1 dall'a.s. 2008/2009, e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritti dal 2015, hanno avuto durata, in prevalenza, dal mese di settembre fino al 31.07, confermando che la sospensione del rapporto è coinciso con la sospensione delle attività scolastiche del mese di agosto, comune a tutte le annualità scolastiche. Le sospensioni verificatesi, laddove superiori ai 30 giorni, non smentiscono quindi la sostanziale coincidenza del rapporto di lavoro con la durata dell'anno scolastico, essendo documentale che ogni anno è stato stipulato (per lo meno) un contratto per l'anno scolastico di riferimento, della durata da settembre/ottobre al 31 luglio per l'insegnamento della materia Storia dell'Arte/Storia o in materia professionale (Guida Turistica) presso uno degli istituti gestiti dalla Società (Scuole paritarie, Licei, Istituti tecnici professionali, presso , Esedra Formazione, DE RO). Pt_1
Correttamente il Tribunale ha quindi ritenuto la continuità tra i contratti stipulati in sequenza e la coincidenza temporale degli stessi col periodo scolastico.
Con il terzo motivo di appello, da esaminarsi preliminarmente dal punto di vista logico-giuridico rispetto al secondo avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione, l'odierna appellante lamenta l'errata qualificazione dei contratti a progetto e di collaborazione autonoma in un unico rapporto di lavoro subordinato. Nel farlo, eccepisce innanzitutto che la Legge n. 62/2000, regolante i requisiti per il riconoscimento della qualità di scuola paritaria, pur imponendo l'adozione delle linee programmatiche ministeriali, non inciderebbe sull'autonomia didattica dell'insegnante e che la stessa legge consentirebbe alla scuola paritaria l'assunzione di insegnanti con contratti di prestazione d'opera (nel limiti di ¼ delle prestazioni complessive). Ribadisce poi la genuinità dei contratti, negando l'esistenza degli indici della subordinazione e contestando l'attendibilità dei testi escussi. Anche questo motivo è infondato e non merita accoglimento. Le evidenze probatorie documentali dimostrano che il rapporto di lavoro tra le parti, diversamente da quanto eccepito dall'appellante, sia stato continuativo giacché, in tutto il periodo, il ha lavorato nell'insegnamento delle materie Storia e Storia CP_1 dell'Arte presso gli istituti paritari, ovvero presso Esedra Formazione e Istituto DE RO, svolgendo attività di insegnamento, oltre che nelle materie indicate anche di tipo professionale e recupero didattico, coincidente con l'oggetto sociale dell'appellata, fatta eccezione per il mese di agosto coincidente con la pausa estiva delle annualità scolastiche. Le ulteriori argomentazioni poste a sostegno del motivo di appello sono invece prive di pregio e non dirimenti, giacché non valgono a smentire l'inesistenza di un progetto nei contratti c.d. “a progetto” stipulati, dal 2006 al 2014, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla pagina 7 di 13 data di sottoscrizione del primo contratto, ai sensi dell'art. 69 comma 1 D.lgs. n. 276/2003, come statuito dal Tribunale, nonché full-time, in assenza di contratto part-time scritto, con individuazione dei giorni e collocazione oraria, pacificamente mancante nel caso in esame. Decisiva è l'insussistenza del progetto, atteso che, secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ….., si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso” (Cass. Sez. L. sent. n. 17127/2016; conforme Cass. Sez. L. ord. n. 9471/2019 ), nel caso di pluralità di contratti, a decorrere dalla data di costituzione del primo (cfr. Cass. Sez. L. sent n. 30668/2019), senza necessità di alcun accertamento sulla natura subordinata o autonoma del rapporto ( cfr. Cass. Sez. L. ord. n. 17707/2020; Cass. Sez. L. ord. n. 27543/2020). L'accertamento della insussistenza del progetto assorbe poi ogni questione in relazione ai successivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 2015 e agli incarichi occasionali di breve durata (tre) stipulati, in aggiunta, nel 2009, 2012 e 2015, sopravenuti alla pregressa costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Come correttamente ritenuto dal Tribunale, nel caso in esame i contratti a progetto intercorsi tra le parti non rispondevano ai canoni richiesti dalla normativa, non presentando alcun progetto, programma o fase di lavoro, avendo ad oggetto lo svolgimento di attività dal contenuto sovrapponibile a quello dell'insegnamento ordinario (essenzialmente l'insegnamento della materia Storia dell'Arte/Storia presso la scuola paritaria), ricompresa nell'oggetto proprio dell'attività di impresa della società che gestisce istituti paritari, di formazione professionale, recupero scolastico, risultando il docente tenuto ad “elaborare un programma di insegnamento nella predetta materia, coordinando le esigenze scaturenti dai programmi ministeriali con le nuove tendenze interdisciplinari e completando i programmi predetti con quanto ritenuto dal docente utile per perfezionare la formazione degli allievi”), obbligo contrattuale di cui al punto 5, ripetuto in modo pressoché identico in tutti i contratti. Ciò premesso non può riconoscersi la presenza di uno specifico progetto/programma all'incarico conferito all'appellato, inteso come definizione di un obiettivo perseguito tramite l'attività del collaboratore, determinato e autonomo rispetto all'ordinaria attività dell'impresa, tale da distinguere la medesima attività dalla generica messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione di ordinarie direttive aziendali. Ne discende l'applicazione della presunzione assoluta di subordinazione di cui all'art. 69 comma 1 D.Lgs n. 276/2003, che impone di qualificare il rapporto in esame come subordinato a tempo indeterminato fin dal primo contratto, con orario full- time, come statuito dal Tribunale, in assenza di contratto part-time scritto, con individuazione dei giorni e collocazione oraria, pacificamente mancanti nel caso in esame. Nessuna specifica impugnazione è stata formulata dall'appellante sul riconosciuto orario a tempo pieno, parte della pronuncia sulla quale si è formato il giudicato.
pagina 8 di 13 Pur essendo dirimente e sufficiente l'assenza di un vero progetto ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, occorre sottolineare che l'istruttoria ha, in ogni caso, confermato la sussistenza dei requisiti della subordinazione nei rapporti di lavoro succedutisi tra le parti. Tratto distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo di cui all'art. 2222 e ss. c.c. è l'eterodirezione, la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione datoriale (cfr. Cass. Sez. L. sent. n. 20669/2004; Cass. sez. L. sent. n. 5645/2009). L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'attività del lavoratore e al modo della sua attuazione, tenendo in considerazione come l'entità delle direttive e del controllo datoriale sono correlati alla natura della prestazione, al ruolo rivestito nell'organizzazione datoriale dal prestatore, nel suo rapporto, anche fiduciario, con il datore di lavoro. Occorre poi considerare che quando la prestazione lavorativa è di natura intellettuale o professionale, questa è assoggettata alle direttive datoriali in forma attenuata, con caratteristiche meno stringenti di quelle di un rapporto di lavoro subordinato a contenuto esecutivo. In questo caso, ai fini del corretto inquadramento del rapporto di lavoro, assumono rilievo preminente gli indici sussidiari della subordinazione ed i dati fattuali che emergono in concreto (da ultimo Cass. Sez. L sent. n. 5436/2019). Quindi, quando la peculiarità delle mansioni non consente di apprezzare agevolmente l'assoggettamento alle direttive datoriali, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha enucleato un complesso di criteri sussidiari e indiziari, quali quelli
“della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione “ (ex multis Cass. Sez. L. sent. n. 9252/2010). Quanto all'attività di insegnamento, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che gli indici di subordinazione quali, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario, la periodicità e predeterminazione della retribuzione siano significativi in presenza di un concreto inserimento dell'insegnante nell'organizzazione complessiva della scuola (Cass. sez. L. sent. n. 6667/2005). Ha inoltre precisato che il concreto inserimento del singolo docente nel quadro organizzativo complessivo, si desume dagli obblighi, anche collegiali, di programmazione formativa e didattica, di valutazione degli studenti, di intrattenimento di rapporti con i genitori e con gli stessi studenti, di partecipazione ai consigli di classe (Cass. sez. L. sent. n. 16661/2005). Ha poi chiarito che sono significativi indici presuntivi l'articolazione dei corsi e l'attribuzione delle classi agli insegnanti secondo moduli organizzativi previsti dalla legge, inconciliabili con una pretesa libertà di orario, la predeterminazione, nella misura e nei contenuti, delle attività lavorative, l'entità sia dell'impegno lavorativo giornaliero richiesto, sia delle erogazioni effettuate in favore del personale, incompatibile con la sostenuta natura di meri rimborsi spese "a forfait" (Cass. sez. L. sent. n. 11930/2013); ha infine ribadito che sono significativi della subordinazione anche l'obbligo di comunicare l'assenza, per consentire la pagina 9 di 13 sostituzione in aula del docente, la partecipazione ai consigli di classe o ai colloqui con i genitori, lo stabile inserimento nell'organizzazione scolastica con obbligo di osservare gli orari, l'incidenza del rischio economico, la continuità delle prestazioni (Cass. sez. L sen tn. 16681/2017). Dalle prove orali espletate è emerso che l'orario di lavoro era stabilito dalla direzione ed era vincolante (testi docente, già dipendente della appellante Testimone_6
“tutti noi avevamo un orario prestabilito dalla direzione che corrispondeva in linea generale all'orario scolastico”; impegnato nella gestione del settore Parte_3 formazione professionale “c'era sibilità tuttavia all'interno degli orari del corso prestabiliti dall' ”; già docente della appellante convivente Pt_1 CP_6 dell'appellato “il pi ri isposto dalla Esedra ad inizio anno scolastico” ) e che l'attività di insegnamento era svolta sulla base delle disposizioni date dalla società ( “l'attività si svolgeva sulla base delle disposizioni fornite CP_6 dalla suddetta Esedra”). E' irrilevante, che i docenti potessero indicare giorni o orari indisponibili (testi , dirigente scolastico dell'Istituto; Testimone_7 Tes_8
dipendente segretaria dei licei paritari;
membro del consiglio di
[...] Tes_4 amministrazione), circostanza peraltro smentita dal teste poiché l'orario Tes_6 scolastico era predeterminato dalla società, i docenti erano tenuti alla sua osservanza e a comunicare alla direzione l'eventuale assenza per organizzarne la sostituzione (teste “Se un docente era assente per malattia, avvisava la Tes_2 direzione che provvedeva alla sua sostituzione;
laddove vi fossero state esigenze di assenze per motivi personali dalle lezioni o dai consigli di classe il docente, anche il
dovevano comunicare la loro assenza. In tal caso provvediamo ad inviare un CP_1 docente di sostituzione nella classe ovvero per i consigli richiediamo una delega ad un collega dell'assente”; così anche . In caso di assenza le ore non venivano Tes_3 retribuite (testi . Tes_1 Tes_3
Inoltre, come tutti i docenti, doveva partecipare ai colloqui, ai consigli di CP_1 classe, ai ricevimenti generali con i genitori (testi “ come tutti, aveva Tes_6 CP_1 delle ore ulteriori rispetto a quelli di docenza destinate ai colloqui con i genitori, ai consigli di classe e ai ricevimenti generali con i genitori predeterminati. Queste ore ulteriori non erano retribuite”; docente dipendente “tutti noi eravamo Tes_1 impegnati in ore ulteriori per i col n i genitori e per i consigli di classe virgola non ricordo se le ore erano retribuite”; “ogni docente si occupava anche di CP_6 partecipare ai colloqui con i genitori tanto settimanali che quelli calendarizzati annualmente, ai consigli di classe;
le relative ore non erano comprese in quelle contrattualmente stabilite e non ci venivano pagate”), attività cui il docente era tenuto, come peraltro espressamente previsto nei contratti stipulati tra le parti (punto 5 dei contratti, che ricomprende nella prestazione dovuta le attività di preparazione delle lezioni e loro insegnamento, la correzione dei compiti, inclusi quelli validi per il voto finale, la partecipazione alle riunioni di programmazione, ai consigli di classe, alle riunioni del collegio dei docenti, alle giornate di ricevimento dei genitori e da alunni, agli scrutini, ad ogni altra attività connessa alla gestione didattica ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative). La circostanza che la teste fosse convivente dell'appellato, non ne inficia CP_6
l'attendibilità soggettiva, considerato che quanto dichiarato è stato confermato da testi terzi, sull'orario di lavoro prestabilito dalla società ( , sulla Tes_6 Pt_3 partecipazione ai colloqui con i genitori e ai consigli di classe ( , e, Tes_6 Tes_1
pagina 10 di 13 per quanto richiamato anche dai contratti, riscontro esterno che ne conferma complessivamente l'attendibilità, anche in ordine alla riferita eterodirezione. Provata l'eterodirezione, ricorrono anche gli indici di subordinazione costituiti dalla continuità e regolarità della prestazione (ad eccezione delle interruzioni sopra indicate), lo svolgimento dell'attività nei locali e utilizzando i mezzi messi a disposizione dalla società (il fatto è pacifico), l'osservanza di un orario predeterminato e vincolato, il pagamento della retribuzione parametrata all'orario svolto (importo lordo orario come da contratti).
Ciò detto con riferimento all'accertata continuità del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, è conseguentemente privo di pregio e meritevole di rigetto anche il secondo motivo di appello relativo alla mancata pronuncia da parte del Tribunale sull'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati fino al 06.11.2013, sul presupposto dell'esistenza di distinti contratti di lavoro a tempo determinato. Pur non essendosi il Tribunale espressamente pronunciato al riguardo, la statuizione di rigetto è da ritenersi implicita all'accertamento relativo ad un unico rapporto di lavoro subordinato continuativo, ab origine, con periodo di sospensione corrispondente alla sospensione dell'attività scolastica. Così ricostruito il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, è superata l'eccezione di prescrizione, considerato che il rapporto di lavoro è terminato il 31.07.2018 ed il ricorso giurisdizionale è stato depositato il 21.08.2019.
Del pari infondata è la censura formulata con il quarto motivo, relativa alla presunta erronea riqualificazione da parte del Tribunale dei rapporti di collaborazione autonoma, (diversi dall'insegnamento della Storia dell'arte nelle scuole paritarie), cioè presso Esedra Formazione (anche corso di formazione professionale) e presso l'Istituto DE RO (di recupero scolastico e lezioni scolastiche individuali), ad avviso dell'appellante privi dei requisiti della subordinazione e caratterizzati da una spiccata autonomia dello stesso nell'organizzazione dei corsi e dei contenuti. Premesso che l'appellante non ha puntualmente dedotto i contratti cui ha inteso riferirsi, deve evidenziarsi che anche taluni di questi rapporti, fino al 2015, che si aggiungono sempre ad almeno un contratto a progetto, come detto, privo di progetto, siano stati regolati da contratti a progetto, privi di effettivo progetto (a.s. 2010/2011 insegnamento di Contabilità, Legislazione e Diritto presso Esedra Formazione, doc. 10; a.s. 2012/2013 finalizzato al superamento dell'esame Tecnico qualificato guida Turistica Lucca nella materia Storia dell'Arte presso Esedra Formazione doc. 16; a.s. 2013/2014, più contratti, finalizzati al superamento dell'esame Tecnico qualificato guida Ambientale ed Escursionistica Lucca e Tecnico qualificato guida Turistica Lucca presso Esedra Formazione nelle materie Geografia e Storia doc. 19, Pt_2
20, 21, 22; a.s. 2014/2015 Tecnico qualificato guida Turistica presso Esedra Formazione nelle materie Storia dell'Arte e Storia Toscana doc. 25 ), dunque anche per essi valgono le medesime considerazioni già svolte. Con riferimento ai contratti stipulati dopo il 2015, anche più di uno nello stesso a.s., per l'insegnamento della Storia dell'Arte presso l'Istituto DE RO (di recupero scolastico e lezioni scolastiche individuali), ovvero presso Esedra Formazione nella stessa materia ovvero anche per guida turistica (doc. 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34), pur assorbiti nell'avvenuta qualificazione entro il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dal primo contratto a progetto stipulato tra le pagina 11 di 13 parti, si tratta di contratti che non sfuggono alla già riferita e documentata continuità del rapporto e che confermano come l'appellato sia stata impiegato, oltre che nell'insegnamento nelle scuole paritarie (doc. 31, 33) in tutti gli altri ambiti di attività della appellata, confermando come la prestazione del docente fosse nella piena disponibilità della datrice di lavoro, che l'ha impiegata, anno dopo anno, con continuità.
Circa infine la contestazione relativa al quantum del conteggio, oggetto del quinto motivo di appello, l'appellante contesta in particolare che il consulente del ricorrente abbia arbitrariamente indicato un monte ore di 23 ore settimanali, che il conteggio sia stato basato su un orario di lavoro non provato, da un lato perché avrebbe considerato un unico rapporto continuativo mentre si è trattato di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, dall'altro perché lo ha inquadrato come lavoratore a tempo pieno, dando rilievo all'orario indicato a p. 5 del ricorso (“sei giorni settimanali dal lunedì al sabato per circa 23 ore settimanali”), non dimostrato nella causa (secondo l'appellante non avrebbe valenza probatoria la testimonianza in tal senso di perché riferita solo ai contratti di insegnamento nella scuola CP_6 paritaria). Deve innanzitutto evidenziarsi che il CTP ha elaborato i conteggi sulla base del CCNL ANINSEI, espressamente richiamato dalla società nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (doc. da 27 a 34), attribuendo l'inquadramento Area seconda livello 5 di cui all'art. 5 CCNL cit., con inizio rapporto dal 01.01.2007 (dato più favorevole alla appellata non avendo considerato la decorrenza dal 14.09.2006 del primo contrato), la retribuzione tabellare (parametrata negli anni) di cui all'art. 18 parte seconda CCNL, fonte contrattuale, istituti e parametri non contestati, fin dal primo grado. Con l'appello, tardivamente, la società ha contestato, per la prima volta, l'orario di lavoro settimanale a tempo pieno considerato dal CTP, di cui all'art. 29 parte II CCNL, di 23 ore settimanali convenzionali (comprensivo anche delle attività di istituto) dei docenti inquadrati al livello 5. La censura per un profilo è tardiva, poiché anche detto istituto contrattuale non è stato tempestivamente contestato nel primo grado, atteso che risultava putualmente nella relazione tecnica del CTP, i cui prospetti erano incorporati nel ricorso e la relazione era stata espressamente recepita e richiamata nel ricorso (alle p. 7 e 8, indicata nell'elenco e depositata con il ricorso). Dall'altro lato, e la ragione è assorbente, non è stata oggetto di impugnazione la parte della pronuncia laddove è stato ritenuto costituito, fin dal primo contratto, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno (23 ore settimanali), mancando la forma scritta del part-time, con individuazione dei giorni e collocazione oraria, richiesta ad substantiam, dato pacifico tra le parti. Non ha poi alcuna rilevanza l'asserzione che l'orario effettivo fosse inferiore a 23 ore settimanali, poiché le differenze retributive sono state calcolate, con risultato più favorevole per la società, su un orario settimanale effettivo quasi costantemente inferiore (2007 10 ore;
2008-2011 20 ore;
2012-2013 22 ore;
2014 24 ore;
2015 32 ore;
2016-2017-2018 22 ore), dati non specificamente contestati, atteso che in primo grado la società resistente, solo genericamente aveva dedotto la estrema variabilità dell'orario nei diversi contratti, considerato come l'orario di lavoro fosse pagina 12 di 13 nella sicura disponibilità della datrice di lavoro, laddove la retribuzione era stata convenuta su base oraria. Anche tale motivo di appello, secondo il Collegio, non merita accoglimento. Alla luce delle considerazioni espresse la sentenza del Tribunale di Lucca merita pertanto integrale conferma e l'appello deve essere rigettato. Le spese del secondo grado sono poste a carico della parte appellante, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, considerato il valore della causa, l'attività svolta (senza istruttoria), applicati i valori minimi, nella misura di € 4.997,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, come da dispositivo, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della parte appellata, che liquida in € 4.997,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 03.10.2024
La Consigliera rel. Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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