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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/04/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1077 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Giudice rel.
Dott.ssa Agnese di Battista Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1077/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], con Parte_1
l'avv.to TAGARELLI SANDRA
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...], il [...], Controparte_1 con l'avv.to VIVA SIMONE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del P.M. come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio in Matino il 23/01/2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Matino (LE)
p. I s. n.1 anno 2010.
Dall'unione coniugale sono nati i figli nato il [...] e la figlia Per_1
nata il [...], attualmente residenti con la madre Per_2 Con ricorso depositato il 14/02/2024 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale di essi coniugi, nonché, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che ha pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 01.12.1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
affidare la figlia minore Per_2
in via esclusiva alla madre, che potrà assumere tutte le decisioni di interesse, ciò in ragione dell'attuale stato di reclusione del resistente e dei comportamenti di grave e reiterato disinteresse verso le sorti dei figli da sempre dallo stesso tenuti;
disporre il collocamento della stessa presso la madre, che attualmente vive in casa della di lei madre;
rimettere l'esercizio del diritto di visita alle determinazioni del minore il quale potrà vedere il padre ogniqualvolta ne abbi voglia, compatibilmente con gli impegni scolastici o di altra natura, previo accordo con la madre;
porsi a carico del resistente il versamento, in favore di essa ricorrente, dell'importo di euro 200
a titolo di contributo al mantenimento della minore, somma da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda narrava che il coniuge, per vari reati commessi durante il matrimonio, era stato recluso in carcere ed attualmente scontava una pena con durata verosimilmente non inferiore al 2030; che il coniuge aveva tenuto delle condotte costituenti reato anche in danno di essa ricorrente, essendole stato sottratto del denaro a sua insaputa;
che, in ragione dei comportamenti persecutori tenuti dal marito il suo danno, allorquando era fuori dal carcere, la stessa era stata costretta a trasferirsi, assieme ai figli, presso la casa di sua madre;
che il resistente non aveva mai provveduto al mantenimento dei figli, disinteressandosi delle loro sorti;
che, per tali ragioni, nessuno dei figli voleva avere rapporti con il padre;
che ella lavorava percependo un reddito annuo di euro 20.313; che il figlio era Per_1
economicamente indipendente essendo stato assunto con un contratto a tempo indeterminato e percependo lo stipendio mensile di euro 1200.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta separazione, contestando, tuttavia, la sussistenza dei presupposti per disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, ritenendo maggiormente confacente agli interessi della minore l'affido condiviso e chiedendo regolamentarsi il diritto di visita anche a mezzo videochiamate sino alla permanenza dello stato di detenzione ed, all'esito, a mezzo incontri liberi;
in ragione dell'attuale stato di detenzione chiedeva fissarsi in euro 150 il contributo di mantenimento per la figlia minore.
All'udienza presidenziale del 10.09.2024 le parti concordavano le condizioni della separazione, e precisamente: affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
esercizio del diritto di visita rimesso alla libera determinazione della minore;
versamento di euro 200 al mese da parte del sig in favore della sig. Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento della minore,, somma da Pt_1
versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale istat come per legge;
le spese straordinarie , individuate come da protocollo del Tribunale,
a carico delle parti in pari misura
I procuratori delle parti chiedevano, quindi, definirsi la separazione alle condizioni concordate rimettendosi al tribunale in ordine all'intervento dei SS al fine del ripristino della relazione padre figlia
In data 18.02.2025 perveniva nulla osta del PM.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
L'impossibilità della convivenza fra i coniugi costituisce circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare una qualsivoglia ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
La separazione, pertanto, così come richiesto dalle parti deve essere dichiarata.
Quanto alle condizioni della separazione, non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni formulate dai procuratori delle parti, trattandosi di condizioni confacenti agli interessi della prole minorenne, e nulla avendo osservato il PM.
Il tribunale, pur tenendo conto dell'età della minore, prossima alla maggiore età, reputa comunque rispondente ai suoi interessi l'attivazione, a mezzo dei competenti SS di Matino, di intesa con il competente CF, di un percorso di sostegno funzionale alla gestione ed eventuale ripresa della relazione padre figlia, poiché strumento che, oltre ad essere utile per una possibile ripresa della relazione con il resistente si appalesa anche idoneo alla elaborazione del vissuto dei rapporti padre-figlia , percorso di cui la minore pare necessitare in ragione di quanto riportato dalla ricorrente in ordine alla relazione figlia- padre. Dispone proseguirsi il giudizio come da separata ordinanza in ragione delle ulteriori domande azionate dalla ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , Parte_1 Controparte_1
così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in parte motiva (affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
esercizio del diritto di visita rimesso alla libera determinazione della minore;
versamento di euro 200 al mese da parte del sig in favore Pt_2
della sig. a titolo di contributo al mantenimento della minore,, somma Pt_1
da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale istat come per legge;
le spese straordinarie , individuate come da protocollo del Tribunale,
a carico delle parti in pari misura ) dispone l'attivazione, a mezzo dei competenti SS di Matino, di intesa con il competente CF, di un percorso di sostegno funzionale alla gestione ed eventuale ripresa della relazione padre figlia dispone il proseguio come da separata ordinanza
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione agli officiati enti.
Lecce, 31.03.2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Giudice rel.
Dott.ssa Agnese di Battista Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1077/2024 promossa da:
, nata a [...], il [...], con Parte_1
l'avv.to TAGARELLI SANDRA
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...], il [...], Controparte_1 con l'avv.to VIVA SIMONE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa sulle conclusioni dei procuratori delle parti e del P.M. come in atti trascritte
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio in Matino il 23/01/2010, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Matino (LE)
p. I s. n.1 anno 2010.
Dall'unione coniugale sono nati i figli nato il [...] e la figlia Per_1
nata il [...], attualmente residenti con la madre Per_2 Con ricorso depositato il 14/02/2024 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale di essi coniugi, nonché, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che ha pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 01.12.1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
affidare la figlia minore Per_2
in via esclusiva alla madre, che potrà assumere tutte le decisioni di interesse, ciò in ragione dell'attuale stato di reclusione del resistente e dei comportamenti di grave e reiterato disinteresse verso le sorti dei figli da sempre dallo stesso tenuti;
disporre il collocamento della stessa presso la madre, che attualmente vive in casa della di lei madre;
rimettere l'esercizio del diritto di visita alle determinazioni del minore il quale potrà vedere il padre ogniqualvolta ne abbi voglia, compatibilmente con gli impegni scolastici o di altra natura, previo accordo con la madre;
porsi a carico del resistente il versamento, in favore di essa ricorrente, dell'importo di euro 200
a titolo di contributo al mantenimento della minore, somma da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda narrava che il coniuge, per vari reati commessi durante il matrimonio, era stato recluso in carcere ed attualmente scontava una pena con durata verosimilmente non inferiore al 2030; che il coniuge aveva tenuto delle condotte costituenti reato anche in danno di essa ricorrente, essendole stato sottratto del denaro a sua insaputa;
che, in ragione dei comportamenti persecutori tenuti dal marito il suo danno, allorquando era fuori dal carcere, la stessa era stata costretta a trasferirsi, assieme ai figli, presso la casa di sua madre;
che il resistente non aveva mai provveduto al mantenimento dei figli, disinteressandosi delle loro sorti;
che, per tali ragioni, nessuno dei figli voleva avere rapporti con il padre;
che ella lavorava percependo un reddito annuo di euro 20.313; che il figlio era Per_1
economicamente indipendente essendo stato assunto con un contratto a tempo indeterminato e percependo lo stipendio mensile di euro 1200.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta separazione, contestando, tuttavia, la sussistenza dei presupposti per disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, ritenendo maggiormente confacente agli interessi della minore l'affido condiviso e chiedendo regolamentarsi il diritto di visita anche a mezzo videochiamate sino alla permanenza dello stato di detenzione ed, all'esito, a mezzo incontri liberi;
in ragione dell'attuale stato di detenzione chiedeva fissarsi in euro 150 il contributo di mantenimento per la figlia minore.
All'udienza presidenziale del 10.09.2024 le parti concordavano le condizioni della separazione, e precisamente: affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
esercizio del diritto di visita rimesso alla libera determinazione della minore;
versamento di euro 200 al mese da parte del sig in favore della sig. Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento della minore,, somma da Pt_1
versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale istat come per legge;
le spese straordinarie , individuate come da protocollo del Tribunale,
a carico delle parti in pari misura
I procuratori delle parti chiedevano, quindi, definirsi la separazione alle condizioni concordate rimettendosi al tribunale in ordine all'intervento dei SS al fine del ripristino della relazione padre figlia
In data 18.02.2025 perveniva nulla osta del PM.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
L'impossibilità della convivenza fra i coniugi costituisce circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare una qualsivoglia ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
La separazione, pertanto, così come richiesto dalle parti deve essere dichiarata.
Quanto alle condizioni della separazione, non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni formulate dai procuratori delle parti, trattandosi di condizioni confacenti agli interessi della prole minorenne, e nulla avendo osservato il PM.
Il tribunale, pur tenendo conto dell'età della minore, prossima alla maggiore età, reputa comunque rispondente ai suoi interessi l'attivazione, a mezzo dei competenti SS di Matino, di intesa con il competente CF, di un percorso di sostegno funzionale alla gestione ed eventuale ripresa della relazione padre figlia, poiché strumento che, oltre ad essere utile per una possibile ripresa della relazione con il resistente si appalesa anche idoneo alla elaborazione del vissuto dei rapporti padre-figlia , percorso di cui la minore pare necessitare in ragione di quanto riportato dalla ricorrente in ordine alla relazione figlia- padre. Dispone proseguirsi il giudizio come da separata ordinanza in ragione delle ulteriori domande azionate dalla ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , Parte_1 Controparte_1
così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in parte motiva (affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso la madre;
esercizio del diritto di visita rimesso alla libera determinazione della minore;
versamento di euro 200 al mese da parte del sig in favore Pt_2
della sig. a titolo di contributo al mantenimento della minore,, somma Pt_1
da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale istat come per legge;
le spese straordinarie , individuate come da protocollo del Tribunale,
a carico delle parti in pari misura ) dispone l'attivazione, a mezzo dei competenti SS di Matino, di intesa con il competente CF, di un percorso di sostegno funzionale alla gestione ed eventuale ripresa della relazione padre figlia dispone il proseguio come da separata ordinanza
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile di competenza per gli adempimenti di cui all'articolo 69 del d.p.r.
396/2000.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione agli officiati enti.
Lecce, 31.03.2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore