Articolo 515 del Codice civile
Articolo 514Articolo 516
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19 aprile 1942
Art. 515.

(Cessazione della separazione).

L'erede puo' impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il pagamento di quelli il cui diritto e' sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure e' contestato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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